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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/12/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2407/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2407/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASSINI Parte_1 C.F._1 AD e dell'avv. CASSINI PAOLO ( ) VIA FONTE REGINA 5 64100 C.F._2 TERAMO;
, elettivamente domiciliato in VIA FONTE REGINA 5 64100 TERAMOpresso il difensore avv. CASSINI AD
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO GALLO ON e Controparte_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via F. Masci, 1 64100 TERAMOpresso il difensore avv. D'ANGELO GALLO ON
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERZO CHIAMATO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO GALLO CP_2 C.F._3 ON e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via F. Masci, 1 64100 TERAMOpresso il difensore avv. D'ANGELO GALLO ON INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di accertare e dichiarare che Parte_1 CP_1
si è reso responsabile delle condotte di ingiuria aggravata continuata ed altri illeciti nei
[...] suoi confronti, di cui aveva sposato la figlia da cui poi si era divorziato, perché in agosto del 2018 davanti al bar del paese di Colledara lo aveva ripetutamente chiamato cafone ed altro, usando parole offensive. Una volta il 3 settembre 2018 ebbe a chiamarlo davanti casa dell'attore che tornava dal lavoro cafone e deficiente. In altra occasione, vedendolo passare per strada, lo applaudiva. Chiede 20 mila euro per danni. e la figlia , intervenuta in riconvenzionale CP_1 dicono che era lui ad insultarli, chiamando la figlia zoccola, troia, puttana, ed è lui con la figlia che sono stati stalkerizzati dall'attore, e chiedono 50 mila euro ciascuno per danni. Esperita istruttoria con prove per testi, fatte precisare le conclusioni, e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Come affermato dalla Corte di Appello di Lecce in una decisione del 28 gennaio 2008, Pur se sempre più di frequente accade che coniugi separati o divorziati, con le rispettive famiglie d'origine, instaurino tra loro rapporti di rancore, di prevenuta diffidenza, di tensione e di ostruzionismo, specie con riferimento alle cure della prole ed al suo alternarsi presso l'uno o l'altro genitore, non può, tuttavia, ritenersi che vi sia stato un episodio di "stalking" o di "mobbing", e, tanto meno, che si siano verificate condotte p. e p. dagli art. 614 e 594 c.p., qualora un'assistente dei servizi sociali abbia insistito con la madre per prelevare un minore da affidare, per turnazione, al padre, rimanendo sull'uscio di casa, facendo qualche passo e spingendo avanti lo sguardo nel tentativo di scorgere il minore malgrado i ripetuti, vigorosi, perentori appelli della madre affinché si allontanasse, contrasto risoltosi per il rapidissimo accertamento, tramite un legale ed i Carabinieri (rimasti lontano dalla casa), che il t.m. aveva modificato le precedenti statuizioni, vale a dire allorché l'equivoco si era, entro brevissimo tempo, chiarito;
qualora un parente od un affine di uno dei genitori sia stato apostrofato, nella stessa occasione, con l'epiteto di "coglione", epiteto che ha conservato e conserva un carattere offensivo e dispregiativo, nonostante l'uso frequente e quasi inflazionato del termine a causa dell'impoverimento del linguaggio e dello scadere dell'educazione e del galateo, il fatto ingiurioso non è, però, punibile (art. 599 c.p.) se avvenuto, come nel caso di specie, in seno ad uno scambio vivace, esplicito e contemporaneo di insulti. Ora nel caso di specie, tutti i testi hanno confermato le circostanze dedotte da chi aveva indotto la testimonianza;
per cui, può affermarsi che ogni volta che le predette persone si incontrano, si insultano con epiteti di vario tipo, che possono essere definiti offensivi, anche se di uso ormai corrente ( ad esempio cafone, senza palle e quacquaraqua ).
Orbene, se si fosse in ambito penale, si dovrebbe concludere per l'irrogazione di pene reciprocamente, in quanto in tutte le occasioni pare che sia mancato il requisito della contemporaneità; essendo nell'ambito civile, si dovrebbe condannare ogni parte al risarcimento rispetto alle altre per comportamento irriguardoso e non scriminato;
tuttavia, dall'esame delle reciproche ingiurie, può concludersi che quanto dovuto per risarcimento dal al Parte_1
; e quanto a lui dovuto per risarcimento per le ingiurie patite da , Parte_2 Parte_2 vanno sostanzialmente a compensarsi. Deve essere valutato il comportamento verso , il CP_3 cui intervento va dichiarato ammissibile, in quanto si tratta dello stesso contesto in cui sono maturate le reciproche ingiurie, che hanno trovato testimonianze da entrambe le parti . Orbene, è provato che l'attore soleva diffamarla in piazza con i peggiori epiteti;
il che è credibile, oltre che pagina 2 di 4 dalle testimonianze raccolte, anche dal fatto che il padre si sia indotto ad ingiuriare l'ex genero, in quanto anche lui fu a più riprese definito padre di una zoccola. Per questo comportamento, assolutamente grave, dovrà a euro 20 mila, per essere stato solito Parte_1 CP_3 metterne in dubbio la pregressa moralità, pubblicamente, come attestato dai testi escussi.
Precisamente, il teste indifferente, ha rilasciato in merito le seguenti dichiarazioni: Testimone_1
b) Vero che, alla presenza di più persone, pubblicamente, , subito dopo la Parte_1 cacciata da casa, e così avanti negli anni a seguire, affermava che la moglie “è una CP_2 puttana… finalmente me ne sono liberato?”. Si è vero.
ADR: Io mi ricordo di aver sentito proferire questa frase all'interno dell'officina Parte_1 meccanica sita davanti all'abitazione di Parte_1
Ricordo che era l'anno 2016, probabilmente a cavallo tra il mese di Agosto e Settembre, periodo nel quale dovevo fare la revisione.
ADR: Io conosco in quanto conosco ma non l'ho mai Parte_1 Controparte_1 frequentato.
ADR: Preciso che quando ha proferito queste parole era presente il meccanico ed Parte_1 un signore che si trovava sotto il ponteggio della macchina. Ci trovavamo sulla soglia dell'ingresso dell'officina. Ed il teste , indifferente, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: Testimone_2
b) Vero che, alla presenza di più persone, pubblicamente, , subito dopo la Parte_1 cacciata da casa, e così avanti negli anni a seguire, affermava che la moglie “è una CP_2 puttana… finalmente me ne sono liberato?”.
Si è vero.
ADR: Non so dire di preciso quando ciò si è verificato, sicuramente prima del 2020, ossia prima del
COVID. ADR: Io ricordo che una volta in piazza Pietro Mucciarelli ha pronunciato queste parole ed erano presenti i frequentatori della piazza. Preciso che io ero a conoscenza che i due non vivevano più insieme ma all'epoca non sapevo i dettagli, per cui non sapevo se era stata o meno CP_2 cacciata di casa.
Non è chi non veda che non sono più i tempi nei quali, vera o presunta che sia, possa essere sbandierata l'infedeltà subita dal coniuge, senza lederne l'onore ed il decoro.
Spese tra ex suocero ed ex genero compensate;
le spese verso la ex coniuge seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Dichiara compensate le rispettive ragioni di credito, per i fatti per cui è causa, tra e Parte_1
spese compensate. Controparte_1 Condanna a pagare a la somma di euro 20 mila, oltre interessi, in Parte_1 CP_2 misura legale, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di Parte_1 CP_2
pagina 3 di 4 lite, che si liquidano in € 5077 per compensi, oltre esborsi documentati, ed oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Teramo, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2407/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASSINI Parte_1 C.F._1 AD e dell'avv. CASSINI PAOLO ( ) VIA FONTE REGINA 5 64100 C.F._2 TERAMO;
, elettivamente domiciliato in VIA FONTE REGINA 5 64100 TERAMOpresso il difensore avv. CASSINI AD
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO GALLO ON e Controparte_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via F. Masci, 1 64100 TERAMOpresso il difensore avv. D'ANGELO GALLO ON
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERZO CHIAMATO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO GALLO CP_2 C.F._3 ON e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via F. Masci, 1 64100 TERAMOpresso il difensore avv. D'ANGELO GALLO ON INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di accertare e dichiarare che Parte_1 CP_1
si è reso responsabile delle condotte di ingiuria aggravata continuata ed altri illeciti nei
[...] suoi confronti, di cui aveva sposato la figlia da cui poi si era divorziato, perché in agosto del 2018 davanti al bar del paese di Colledara lo aveva ripetutamente chiamato cafone ed altro, usando parole offensive. Una volta il 3 settembre 2018 ebbe a chiamarlo davanti casa dell'attore che tornava dal lavoro cafone e deficiente. In altra occasione, vedendolo passare per strada, lo applaudiva. Chiede 20 mila euro per danni. e la figlia , intervenuta in riconvenzionale CP_1 dicono che era lui ad insultarli, chiamando la figlia zoccola, troia, puttana, ed è lui con la figlia che sono stati stalkerizzati dall'attore, e chiedono 50 mila euro ciascuno per danni. Esperita istruttoria con prove per testi, fatte precisare le conclusioni, e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Come affermato dalla Corte di Appello di Lecce in una decisione del 28 gennaio 2008, Pur se sempre più di frequente accade che coniugi separati o divorziati, con le rispettive famiglie d'origine, instaurino tra loro rapporti di rancore, di prevenuta diffidenza, di tensione e di ostruzionismo, specie con riferimento alle cure della prole ed al suo alternarsi presso l'uno o l'altro genitore, non può, tuttavia, ritenersi che vi sia stato un episodio di "stalking" o di "mobbing", e, tanto meno, che si siano verificate condotte p. e p. dagli art. 614 e 594 c.p., qualora un'assistente dei servizi sociali abbia insistito con la madre per prelevare un minore da affidare, per turnazione, al padre, rimanendo sull'uscio di casa, facendo qualche passo e spingendo avanti lo sguardo nel tentativo di scorgere il minore malgrado i ripetuti, vigorosi, perentori appelli della madre affinché si allontanasse, contrasto risoltosi per il rapidissimo accertamento, tramite un legale ed i Carabinieri (rimasti lontano dalla casa), che il t.m. aveva modificato le precedenti statuizioni, vale a dire allorché l'equivoco si era, entro brevissimo tempo, chiarito;
qualora un parente od un affine di uno dei genitori sia stato apostrofato, nella stessa occasione, con l'epiteto di "coglione", epiteto che ha conservato e conserva un carattere offensivo e dispregiativo, nonostante l'uso frequente e quasi inflazionato del termine a causa dell'impoverimento del linguaggio e dello scadere dell'educazione e del galateo, il fatto ingiurioso non è, però, punibile (art. 599 c.p.) se avvenuto, come nel caso di specie, in seno ad uno scambio vivace, esplicito e contemporaneo di insulti. Ora nel caso di specie, tutti i testi hanno confermato le circostanze dedotte da chi aveva indotto la testimonianza;
per cui, può affermarsi che ogni volta che le predette persone si incontrano, si insultano con epiteti di vario tipo, che possono essere definiti offensivi, anche se di uso ormai corrente ( ad esempio cafone, senza palle e quacquaraqua ).
Orbene, se si fosse in ambito penale, si dovrebbe concludere per l'irrogazione di pene reciprocamente, in quanto in tutte le occasioni pare che sia mancato il requisito della contemporaneità; essendo nell'ambito civile, si dovrebbe condannare ogni parte al risarcimento rispetto alle altre per comportamento irriguardoso e non scriminato;
tuttavia, dall'esame delle reciproche ingiurie, può concludersi che quanto dovuto per risarcimento dal al Parte_1
; e quanto a lui dovuto per risarcimento per le ingiurie patite da , Parte_2 Parte_2 vanno sostanzialmente a compensarsi. Deve essere valutato il comportamento verso , il CP_3 cui intervento va dichiarato ammissibile, in quanto si tratta dello stesso contesto in cui sono maturate le reciproche ingiurie, che hanno trovato testimonianze da entrambe le parti . Orbene, è provato che l'attore soleva diffamarla in piazza con i peggiori epiteti;
il che è credibile, oltre che pagina 2 di 4 dalle testimonianze raccolte, anche dal fatto che il padre si sia indotto ad ingiuriare l'ex genero, in quanto anche lui fu a più riprese definito padre di una zoccola. Per questo comportamento, assolutamente grave, dovrà a euro 20 mila, per essere stato solito Parte_1 CP_3 metterne in dubbio la pregressa moralità, pubblicamente, come attestato dai testi escussi.
Precisamente, il teste indifferente, ha rilasciato in merito le seguenti dichiarazioni: Testimone_1
b) Vero che, alla presenza di più persone, pubblicamente, , subito dopo la Parte_1 cacciata da casa, e così avanti negli anni a seguire, affermava che la moglie “è una CP_2 puttana… finalmente me ne sono liberato?”. Si è vero.
ADR: Io mi ricordo di aver sentito proferire questa frase all'interno dell'officina Parte_1 meccanica sita davanti all'abitazione di Parte_1
Ricordo che era l'anno 2016, probabilmente a cavallo tra il mese di Agosto e Settembre, periodo nel quale dovevo fare la revisione.
ADR: Io conosco in quanto conosco ma non l'ho mai Parte_1 Controparte_1 frequentato.
ADR: Preciso che quando ha proferito queste parole era presente il meccanico ed Parte_1 un signore che si trovava sotto il ponteggio della macchina. Ci trovavamo sulla soglia dell'ingresso dell'officina. Ed il teste , indifferente, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: Testimone_2
b) Vero che, alla presenza di più persone, pubblicamente, , subito dopo la Parte_1 cacciata da casa, e così avanti negli anni a seguire, affermava che la moglie “è una CP_2 puttana… finalmente me ne sono liberato?”.
Si è vero.
ADR: Non so dire di preciso quando ciò si è verificato, sicuramente prima del 2020, ossia prima del
COVID. ADR: Io ricordo che una volta in piazza Pietro Mucciarelli ha pronunciato queste parole ed erano presenti i frequentatori della piazza. Preciso che io ero a conoscenza che i due non vivevano più insieme ma all'epoca non sapevo i dettagli, per cui non sapevo se era stata o meno CP_2 cacciata di casa.
Non è chi non veda che non sono più i tempi nei quali, vera o presunta che sia, possa essere sbandierata l'infedeltà subita dal coniuge, senza lederne l'onore ed il decoro.
Spese tra ex suocero ed ex genero compensate;
le spese verso la ex coniuge seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Dichiara compensate le rispettive ragioni di credito, per i fatti per cui è causa, tra e Parte_1
spese compensate. Controparte_1 Condanna a pagare a la somma di euro 20 mila, oltre interessi, in Parte_1 CP_2 misura legale, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di Parte_1 CP_2
pagina 3 di 4 lite, che si liquidano in € 5077 per compensi, oltre esborsi documentati, ed oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Teramo, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 4 di 4