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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 3820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3820 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 06/03/2025 svoltasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 44185 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente Via Val Parte_1
D'Ala n.12 (C.f. ), nato a [...] C.F._1 Parte_2 il 25.10.1961 ed ivi residente in [...] (c.f. ), C.F._2 nella qualità di eredi della fu , nata il [...] a [...] ed Persona_1 ivi residente, Via Migiurtinia N.61 (C.F. ) e deceduta il C.F._3
24.06.2024, elettivamente domiciliati in Sora (FR) Via Firenze n.13, presso lo studio dell'Avv. FEDERICO LUCCI
RICORRENTi
E
in persona del lega rappresentante p.t. , elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso la sede , unitamente all'avv. TUFO ANNA , che lo rappresenta e difende CP_1 giusta delega del Direttore della sede competente. CP_1
RESISTENTE/ contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, le parti ricorrenti in epigrafe, premesso che in sede di omologa all'esito di procedimento per accertamento tecnico preventivo, a norma dell'art. 445 bis c.p.c., era stata accertata in favore della dante causa, la sussistenza del requisito sanitario proprio dell'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/80 e che erano decorsi oltre 120 gg. sia dalla notifica del provvedimento giudiziale sia dall'inoltro del modello AP70, convenivano in giudizio l' lamentando che, in CP_1 violazione del disposto di cui all'art.445 bis comma 5 c.p.c., non era stato liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio. Concludevano quindi chiedendo, accertata la sussistenza del diritto, la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori e vinte le spese.
L' si costituiva eccependo il difetto della documentazione necessaria al CP_1 pagamento agli eredi delle somme come liquidate.
Istruita la causa con produzione documentale, all'udienza odierna veniva discussa attraverso note scritte e decisa come da dispositivo in calce.
Parte ricorrente ha provato al fascicolo sia l'esito positivo dell'accertamento operato in sede di ATP, sia la notifica a controparte del decreto di omologa, sia l'invio del modello AP70.
Tuttavia l' ha eccepito che, trattandosi di eredi, come espressamente indicato nel CP_1
MOD. TE08, ai fini della riscossione di tutti i ratei maturati sino al decesso della dante causa, avrebbe dovuto essere inoltrato dai medesimi il modello di richiesta di pagamento AP23. Tuttavia, tale atto non risulta trasmesso all' . CP_1
Ne consegue che l' correttamente non ha provveduto ad oggi alla liquidazione CP_1 dei ratei arretrati alle parti ricorrenti nella loro qualità.
Il ricorso va quindi respinto.
I compensi di lite sono posti integralmente e solidalmente a carico delle parti ricorrenti secondo la soccombenza. Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4 (cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 3 (studio, introduttiva e decisionale), si è disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1. del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022 (considerata l'estrema semplicità della questione trattata), si è infine disposta la riduzione dell'ulteriore 50% della sola fase decisionale (tenuto conto che la controversia, già di per sé come detto priva di complessità alcuna, è stata decisa in prima udienza, senza deposito di memorie finali e senza alcuna discussione).
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
condanna le parti ricorrenti in solido tra loro al pagamento dei compensi di lite in favore dell' , liquidati in complessivi € 620,00, comprensivi di spese generali CP_1 oltre IVA e CPA.
Si comunichi.
Roma, 28.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 06/03/2025 svoltasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 44185 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente Via Val Parte_1
D'Ala n.12 (C.f. ), nato a [...] C.F._1 Parte_2 il 25.10.1961 ed ivi residente in [...] (c.f. ), C.F._2 nella qualità di eredi della fu , nata il [...] a [...] ed Persona_1 ivi residente, Via Migiurtinia N.61 (C.F. ) e deceduta il C.F._3
24.06.2024, elettivamente domiciliati in Sora (FR) Via Firenze n.13, presso lo studio dell'Avv. FEDERICO LUCCI
RICORRENTi
E
in persona del lega rappresentante p.t. , elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso la sede , unitamente all'avv. TUFO ANNA , che lo rappresenta e difende CP_1 giusta delega del Direttore della sede competente. CP_1
RESISTENTE/ contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, le parti ricorrenti in epigrafe, premesso che in sede di omologa all'esito di procedimento per accertamento tecnico preventivo, a norma dell'art. 445 bis c.p.c., era stata accertata in favore della dante causa, la sussistenza del requisito sanitario proprio dell'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/80 e che erano decorsi oltre 120 gg. sia dalla notifica del provvedimento giudiziale sia dall'inoltro del modello AP70, convenivano in giudizio l' lamentando che, in CP_1 violazione del disposto di cui all'art.445 bis comma 5 c.p.c., non era stato liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio. Concludevano quindi chiedendo, accertata la sussistenza del diritto, la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori e vinte le spese.
L' si costituiva eccependo il difetto della documentazione necessaria al CP_1 pagamento agli eredi delle somme come liquidate.
Istruita la causa con produzione documentale, all'udienza odierna veniva discussa attraverso note scritte e decisa come da dispositivo in calce.
Parte ricorrente ha provato al fascicolo sia l'esito positivo dell'accertamento operato in sede di ATP, sia la notifica a controparte del decreto di omologa, sia l'invio del modello AP70.
Tuttavia l' ha eccepito che, trattandosi di eredi, come espressamente indicato nel CP_1
MOD. TE08, ai fini della riscossione di tutti i ratei maturati sino al decesso della dante causa, avrebbe dovuto essere inoltrato dai medesimi il modello di richiesta di pagamento AP23. Tuttavia, tale atto non risulta trasmesso all' . CP_1
Ne consegue che l' correttamente non ha provveduto ad oggi alla liquidazione CP_1 dei ratei arretrati alle parti ricorrenti nella loro qualità.
Il ricorso va quindi respinto.
I compensi di lite sono posti integralmente e solidalmente a carico delle parti ricorrenti secondo la soccombenza. Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4 (cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 3 (studio, introduttiva e decisionale), si è disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1. del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022 (considerata l'estrema semplicità della questione trattata), si è infine disposta la riduzione dell'ulteriore 50% della sola fase decisionale (tenuto conto che la controversia, già di per sé come detto priva di complessità alcuna, è stata decisa in prima udienza, senza deposito di memorie finali e senza alcuna discussione).
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
condanna le parti ricorrenti in solido tra loro al pagamento dei compensi di lite in favore dell' , liquidati in complessivi € 620,00, comprensivi di spese generali CP_1 oltre IVA e CPA.
Si comunichi.
Roma, 28.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola