Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/04/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1218/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1218/2023 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
, (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Federico Comba, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Milano,
Piazza Velasca, n. 8, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE OPPONENTE
E
(p.iva ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(p.iva ), rappresentata da Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Controparte_3 P.IVA_3
Lazzaro, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Milano, Via Amedeo D'Aosta,
n. 6, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: all'udienza del 08/04/2025, come in atti riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
tardiva, ex art. 650 c.p.c., al decreto ingiuntivo n. 1013/2011, con il quale veniva ingiunta, in qualità di fideiussore di , al pagamento, in solido Parte_2
anche con gli altri garanti, della somma pari ad € 736.669,33, oltre interessi e spese della procedura monitoria, nei confronti di Banco BPM s.p.a..
A sostegno dell'opposizione esponeva che: Parte_1
-il presunto credito azionato in via monitoria deriverebbe dalla fideiussione omnibus rilasciata dalla stessa, sino alla concorrenza di € 1.000.000,00, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla debitrice principale, , nei Parte_2 confronti di Banco BPM s.p.a., non adempiute per un debito complessivo pari ad €
736.669,33;
-successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, non opposto, Banco BPM s.p.a. cedeva il proprio credito nei confronti di la quale notificava a Controparte_1
atto di precetto e pignoramento mobiliare presso terzi;
Parte_1
-quest'ultima proponeva opposizione alla procedura esecutiva, eccependo la propria qualità di consumatore, in quanto soggetto estraneo al debitore principale,
[...]
, e, dunque, la nullità della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. Parte_2
contenuta nella fideiussione, in quanto abusiva e/o vessatoria, ex artt. 33 e ss, D.lgs.
206/2005 (Codice del Consumo) con conseguente intervenuta decadenza del creditore dalla possibilità di agire nei confronti di;
Parte_1
-con ordinanza del 17.05.2023 il Giudice dell'Esecuzione accoglieva il ricorso proposto da , applicando i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Parte_1
Corte di Cassazione n. 9479/2023 e, quindi, concedendo termine di quaranta giorni per proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e sospendendo la procedura esecutiva;
-in virtù della presente opposizione, intendeva ottenere la Parte_1
dichiarazione di nullità della clausola derogativa ex art. 1957 c.c., contenuta nella fideiussione omnibus, in quanto abusiva e/o vessatoria, ex art. 33 e ss, Codice del
Consumo, e della conseguente intervenuta decadenza del creditore dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta la CP_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
[...]
A sostegno delle proprie argomentazioni parte opposta esponeva che:
-in primo luogo, Banco BPM s.p.a. concludeva con la società un Controparte_1
contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco, tra i quali era ricompreso quello oggetto del presente giudizio;
- 2 -
-il decreto ingiuntivo n. 1013/2011, ritualmente notificato in data 14.11.2011, non veniva opposto, con formazione del giudicato;
-in virtù di tale titolo, Banco BPM s.p.a. aveva provveduto ad iscrivere ipoteca sui beni di alcuni garanti;
-l'opponente sottoscriveva, in data 01.09.2008, un contratto autonomo di garanzia, ove era previsto all'art. 7 il pagamento a prima richiesta;
-in data 17.08.2011 vi era il passaggio a sofferenza e in data 04.11.2011 la conseguente emissione del decreto ingiuntivo nei confronti della società debitrice principale e dei garanti;
-a seguire vi era l'iscrizione di ipoteca giudiziale in data 08.11.2011 e due domande di insinuazione al fallimento n. 13/2013 del 18-21.11.2013;
-i garanti della società debitrice principale erano, oltre all'opponente,
[...]
, , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_3
;
[...]
, pur non comparendo nella compagine sociale della debitrice Parte_1
principale, rivestiva ruolo di socia e membro del consiglio di amministrazione dell' altra garante della Controparte_4 Parte_2
, escludendo la sua qualità di consumatore;
[...]
-in data 04.02.2006 veniva conclusa una compravendita tra Controparte_8
.
[...] Parte_2
Per tutte queste ragioni parte opposta chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 05.06.2024 il giudice dichiarava la contumacia di Banco BPM s.p.a. e assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Con ordinanza del 12.11.2024 il giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, ex art. 649 c.p.c..
All'udienza del 08.04.2025 si procedeva alla discussione della causa, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Orbene, passando al merito dell'opposizione, la questione principale sollevata con il presente giudizio attiene alla valutazione di vessatorietà della clausola contenuta nel contratto di fideiussione omnibus stipulato da con Banco BPM s.p.a. Parte_1
(doc. 3 dell'atto di citazione).
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Si richiama, sul punto, l'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui l'opposizione tardiva è ammessa solo per far valere l'abusività delle clausole inserite nei contratti stipulati da un professionista e un consumatore (Cass. Civ. Sez. Un., del
06.04.2023, la n. 9479).
La fideiussione in esame prevede all'art. 6 che: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
Tale clausola, dunque, contiene una deroga all'art. 1957 c.c., il quale prevede un termine semestrale entro il quale il creditore può escutere la garanzia (“Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”).
In relazione a tale clausola di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., l'opponente ha eccepito la nullità per contrarietà alla disciplina consumeristica in punto di clausole vessatorie.
Ciò in quanto l'opponente sostiene di aver rivestito la qualifica di consumatore al momento del rilascio della fideiussione, motivo per il quale invoca l'applicazione della disciplina dettata dal Codice del Consumo.
Segnatamente verrebbero in rilievo l'art. 33, comma 2, lett. t), D.lgs. n. 206/2005, a tenore del quale “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: […] t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi” e l'art. 36, secondo il quale “le clausole considerate vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto”.
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Dal combinato disposto delle norme richiamate si evince che le clausole vessatorie, ossia quelle determinanti uno squilibrio di diritti e di obblighi a danno del consumatore, sono nulle con conseguente riviviscenza della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c..
L'opponente ha contestato la nullità della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione, rientrando nel campo di operatività dell'art. 33, comma 2, lett. t), Codice del Consumo.
Di conseguenza, ha eccepito la decadenza della creditrice parte Parte_1
opposta per decorrenza dei termini ex art. 1957 c.c., con liberazione del fideiussore.
L'eccezione di nullità sollevata da parte opponete sulla clausola di deroga all'art. 1957
c.c., indicata nell'art. 6 della fideiussione, richiede di verificare, in via preliminare, la sussistenza della qualifica di consumatore in capo a . Parte_1
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza pronunciata il 19 novembre
2005 nella causa C-74/15, con interpretazione - vincolante per il giudice nazionale - degli artt. 1, paragrafo 1, e 2, lett. b), della direttiva 93/13, ha chiarito che “tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale
e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società”, precisando che “occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti... si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. E' dunque in capo alle parti del contratto di garanzia
o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito. A tale proposito è necessario ricordare che la nozione di "consumatore", ai sensi dell'art. 2, lett. b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo […]. Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come "consumatore" ai sensi della suddetta direttiva […]”.
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Ne deriva che i collegamenti funzionali tra fideiussore e società che possono fondatamente indurre a ritenere che il primo non abbia agito per uno scopo estraneo alla sua attività professionale, possono alternativamente ravvisarsi o nel fatto che il socio/fideiussore riveste incarichi amministrativi all'interno della società o che detiene una partecipazione al suo capitale (“In tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria
(CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 ) - all'entità della Per_1
partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”, Cass. Civ., sez. VI, del 24.01.2020, la n.
1666), mentre si deve ritenere consumatore, il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (“Deve essere considerato consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio”, Cass. Civ., sez. VI, del
16.01.2020, la n. 742).
Nel caso di specie, è circostanza documentalmente provata che l'opponente, pur non rivestendo la qualità di socio e/o amministratore della società debitrice principale (doc. 10 dell'atto di citazione), rivestiva, al momento del rilascio della fideiussione (01.09.2008), la qualità di socio al 20% e di membro del consiglio di amministrazione della
(incarico del 30.06.2006). Quest'ultima è altra Controparte_4
garante della debitrice principale, , in virtù di una Parte_2 Parte_2
lettera di patronage (doc. 18 della comparsa di costituzione e risposta), nonché socia di maggioranza della stessa, così come risulta dalla visura prodotta agli atti. Le due società, inoltre, concludevano un atto di compravendita, in data 04.02.2006.
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Appare, dunque, evidente che l'opponente abbia prestato la fideiussione per scopi inerenti all'attività professionale svolta, detenendo la stessa poteri gestori in seno all
[...]
- socia di maggioranza e garante della debitrice principale -, ed Controparte_4
avendo, dunque, un interesse commerciale convergente con quello della società garantita.
Inoltre, l'opponente nulla ha dedotto in merito agli scopi estranei all'esercizio dell'attività di impresa sulla base dei quali avrebbe rilasciato la fideiussione, né ha fornito alcuna prova idonea ad escludere l'emerso collegamento tra la garanzia e lo svolgimento dell'attività professionale.
Bisogna, pertanto, escludere che rivestisse la qualità di consumatore, Parte_1 con la conseguenza che la clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. non può ritenersi nulla, non potendo trovare applicazione lo statuto del consumatore.
Per tutte queste ragioni l'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo n. 1013/2011 deve essere confermato.
Ogni altra eccezione o questione sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00), e in considerazione dell'attività concretamente svolta, del modello decisionale prescelto e della natura documentale dell'istruttoria.
Non essendosi Banco BPM s.p.a. costituita in giudizio, nulla deve essere statuito in punto di spese nel rapporto tra questa e l'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1013/2011 emesso dal Tribunale di Grosseto, già esecutivo;
b) Condanna al pagamento nei confronti di e per essa Parte_1 Controparte_1
rappresentata da delle spese Controparte_2 Controparte_3 di lite che liquida in € 18.420,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
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c) Nulla sulle spese in relazione al rapporto tra l'opponente e Banco BPM s.p.a..
Così deciso in Grosseto il 15.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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