Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 12/05/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 233/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 8 dicembre 2023 da
(C.F. - P.I. , Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo
Viola del foro di Trento
- appellante - contro
(CF: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Benedetta Cargnel del foro di Milano
- appellato -
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
In punto: riforma della sentenza 959/2023 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in integrale o, in via subordinata, parziale riforma della impugnata sentenza n. 959/2023 emessa dal
Tribunale di Trento, in data 06.11.2023, pubblicata in data 10.11.2023 e
notificata in data 10.11.2023, ogni contraria istanza reietta e disattesa, così giudicare:
Nel merito in via principale: accertato e dichiarato che nessuna responsabilità può essere addebitata al Parte_1
, in persona dell'Amministratore pro tempore geom.
[...] CP_2
, per il sinistro occorso alla IG , respingere
[...] Controparte_1 integralmente le domande formulate dalla IG . Controparte_1
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si ritenga sussistente un concorso del Condominio complesso residenziale Pramagnan nella causazione dell'evento, accertare e dichiarare la prevalente o comunque concorrente responsabilità della IG nell'infortunio dalla Controparte_1 stessa subito conseguentemente ridurre il risarcimento del danno dovuto o comunque determinarlo secondo giustizia ed equità.
In ogni caso: condannare parte appellata al pagamento delle spese e del compenso per la difesa per entrambi i gradi di giudizio, oltre all'I.V.A., al 4 %
C.N.P.A. al 15% rimborso spese ex D.M. 55/2014 o, in subordine, compensare le stesse.” per l'Appellato:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Trento, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza: in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello avversario ex art. 342 e/o 348 bis c.p.c. in via principale
Respingere l'appello avversario in quanto totalmente infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.
Condannare il ex art 96 comma terzo c.p.c. al risarcimento del Parte_1 danno da liquidarsi in via equitativa dall'adita Corte d'Appello nella somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di ogni grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione notificato in data 24 novembre 2020 CP_1
evocava in giudizio il
[...] Controparte_3 [...]
, ed esponeva di essere stata vittima di una infortunio mentre, in
[...] data 10 agosto 2019, giocava una partita di tennis presso il campo sito all'interno del complesso ed inciampava in una striscia in pvc flessibile, che costituiva la linea laterale del doppio, che, all'incrocio della linea di fondo, si era rialzata dal terreno di gioco.
Ritenuta la responsabilità del quale gestore e custode del Parte_1 campo, chiedeva di essere risarcita dei danni subiti, per un ammontare di
Euro 31.384,95, oltre accessori e spese.
Si costituiva in giudizio il contestando la domanda e Parte_1 chiedendone il rigetto.
Riteneva non plausibile l'affermazione per cui una striscia laterale si trovasse sollevata e che l'attrice, giocando, vi fosse finita contro perdendo l'equilibrio e cadendo a terra, dato che la striscia era composta di materiale elastico e flessibile, che non poteva rimanere sollevato e comunque opporre resistenza al calpestio.
Escludeva che il potesse considerarsi custode del campo, Parte_1 essendo tali invece i singoli condomini. Se poi il campo si fosse trovato nelle condizioni descritte, la scelta dell'attrice di farne comunque uso sarebbe stata tanto imprudente da farla ritenere unica responsabile delle conseguenze, o comunque da far ritenere esistente un suo concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c.
2. - Con sentenza pubblicata in data 10 novembre 2023 il Tribunale di
Trento accoglieva la domanda, condannando il al risarcimento Parte_1 del danno in favore di parte attrice.
Riteneva provato, sulla scorta dell'esperita istruttoria, che l'attrice aveva inciampato nella striscia laterale, rialzata dal terreno, che delimitava il corridoio fra campo singolo e doppio. Posto che il campo, costituendo un servizio comune, era gestito dal convenuto, il quale conferiva annualmente l'incarico di manutenzione, sostenendone la spesa ed acquistando i materiali necessari, oltre ad incassare i relativi introiti, ne riteneva la responsabilità ex art. 2051 c.c.
L'attrice aveva provato il nesso eziologico fra la cosa (mancato ancoraggio della striscia al terreno) e le conseguenze dannose sofferte;
mentre il 4
convenuto non aveva allegato né provato alcuna circostanza idonea ad interrompere il nesso causale, quale un accadimento imprevedibile, ascrivibile al danneggiato, determinato da imperizia o imprudenza, o a terzi.
Liquidava il danno alla persona facendo ricorso alle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2021 in Euro 20.603,25, e le spese documentate in
Euro 1.567,45, oltre accessori di legge;
e condannava il convenuto a rivalere l'attrice delle spese di lite.
3. - Per la riforma di tale sentenza, ritenuta ingiusta ed erronea, propone appello il . Parte_1
3.1 – Con il primo motivo l'appellante contesta l'applicabilità alla fattispecie della responsabilità ex art. 2051 c.c., in assenza di un soggetto che possa identificarsi quale custode della cosa. Tale non sarebbe il da considerarsi privo di soggettività giuridica piena e di Parte_1 autonomia patrimoniale, tanto che, nei casi di danni derivanti da beni di proprietà condominiale, i soggetti responsabili solidalmente dovrebbero individuarsi nei singoli condomini.
La scelta dell'assemblea del di affidare ad un terzo la Parte_1 manutenzione del campo risponderebbe poi alla volontà dei condomini di trasferire a questi il potere di fatto sulla cosa, in cui si sostanzia l'obbligo di custodia ex art. 2051 c.c.
3.2 – Con il secondo motivo la sentenza viene impugnata, nella parte in cui ha ritenuto assolto l'onere probatorio da parte della con riguardo al CP_1 nesso eziologico fra la cosa e il danno.
In realtà, unico elemento a sostegno delle allegazioni della è la CP_1 testimonianza di anticipata dalla missiva, di analogo Testimone_1 contenuto, da lui inviata alla suddetta dopo il sinistro.
L'inattendibilità del deriverebbe dal fatto che egli ha riferito che la Tes_1 sarebbe caduta nel rispondere ad una sua battuta. Egli si sarebbe CP_1 quindi trovato a più di 27 metri dalla stessa, incapace di vederla distintamente inciampare, tenuto conto anche della presenza della rete divisoria. Al massimo, egli avrebbe potuto vederla cadere, senza però comprenderne le ragioni, ed ipotizzando solo successivamente che la stessa 5
fosse inciampata nella striscia che egli erroneamente assumeva trovarsi già rialzata.
Non si comprende poi come la possa essere inciampata su una CP_1 striscia che ella stessa definisce in pvc “flessibile”.
3.3 – Con il terzo motivo censura la decisione, nella parte in cui ha ritenuto che non sia stato assolto l'onere, gravante sul di Parte_1 dimostrare l'esistenza di un fattore esterno, tale da interrompere il nesso di causalità.
Poiché la stessa aveva dedotto che “le condizioni del campo da CP_1 tennis al momento del sinistro risultavano inadeguate”, ed ammesso di frequentarlo assiduamente, ella sarebbe da considerarsi unica responsabile per avere deciso di giocare in un siffatto campo.
La non poteva ignorare i rischi per la propria incolumità connessi CP_1 alla pratica del tenni in un campo da lei stessa ritenuto in condizioni di scarsa manutenzione;
e, in tali casi, il comportamento imprudente del danneggiato interromperebbe il nesso eziologico fra il fatto e l'evento dannoso.
4. – La sentenza impugnata merita integrale conferma.
4.1 – Quanto al primo motivo, concernente la titolarità passiva del rapporto controverso e la responsabilità del ex art. 2051 c.c., le Parte_1 due sentenze richiamate dall'appellante (Sez. 2, Sentenza n. 1674 del
29/01/2015 - Rv. 634159 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 26521 del 11/10/2024
- Rv. 672529 - 01) attengono più propriamente all'applicabilità dell'art. 2055
c.c. e quindi all'esistenza di una solidarietà passiva fra i singoli condomini.
Per altra e ben più diffusa giurisprudenza (Sez. 3, Ordinanza n. 13595 del
19/05/2021, e le richiamate Cass., 26/11/2019, n. 30729; Cass.,
17/7/2019, n. 19188; Cass., 27/10/2015, n. 21788; Cass., 14/8/2014, n.
17983; Cass., 27/7/2011, n. 16422; Cass. n. 6376 del 2006; Cass. n. 642 del 2003; Cass. n. 15131 del 2001; Cass. n. 7727 del 2000; Cass. n. 6849 del 2001; Cass. n. 643 del 2003), cui si presta convinta adesione, sono custodi tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa, in ragione della relativa disponibilità ed effettiva possibilità di controllo, cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di 6
vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali sono tenuti ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto;
e la responsabilità da custodia è configurabile pure in capo al obbligato ad adottare tutte la misure necessarie affinché le cose Parte_1 comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e pertanto responsabile dei danni originati da parti comuni dell'edificio e dagli accessori e pertinenze, e subiti da terzi estranei nonché dagli stessi singoli condomini.
Il quale centro di imputazioni giuridiche destinatario di Parte_1 disposizioni normative attribuenti al medesimo la titolarità in via autonoma di specifiche posizioni giuridiche, è senz'altro un autonomo soggetto di diritto, distinto dagli associati. Che si qualifichi o meno persona giuridica, il
Condominio ha un proprio patrimonio, costituito dal fondo comune, e una propria capacità sostanziale (negoziale ed extranegoziale) e processuale. A tale stregua, ricorrendone le condizioni di legge il risponde Parte_1 autonomamente anche quale custode ex art. 2051 c.c. in persona dell'amministratore.
Quanto al rilievo per il quale l'assemblea si sarebbe spogliata della custodia, avendo affidato la manutenzione del campo ad un terzo soggetto, basta osservare che tale fatto fonderebbe eventualmente una responsabilità contrattuale del terzo, tenuto a rivalere il di quanto Parte_1 eventualmente versato. Vero è che affidare il compito di mantenere il bene è cosa ben diversa dal trasferire il compito di custodirlo;
e risulta pacifico in causa che la gestione del campo, e quindi la sua custodia, rimaneva in capo al dato che, secondo le stesse deduzioni dell'appellante, chi Parte_1 avesse voluto prenotare delle ore doveva rivolgersi alla portineria del complesso, pagando la quota di utilizzo stabilita dall'assemblea.
Il primo motivo è quindi infondato.
4.2 – Lo stesso va detto con riguardo al secondo motivo.
Non può dubitarsi della esatta percezione dei fatti avuta dal teste Tes_1 per il solo fatto che egli, avendo appena proceduto ad un servizio, si sarebbe trovato dalla parte opposta del campo rispetto all'infortunata, avendo inoltre la visuale impedita dalla rete divisoria. Una distanza di circa 25 metri (si 7
ricorda che un campo da tennis è lungo m 23,77) non è certamente tale da non consentire al giocatore di vedere cosa avviene nel campo opposto, e nel gioco del tennis ciascun giocatore necessariamente ha perfetta visione della linea di base per poter indirizzare i suoi colpi evitando che cadano oltre la stessa.
Che la striscia in pvc sia poi flessibile non consente certo di escludere che essa possa causare una caduta di un giocatore che si muova sul campo affidandosi sul fatto che su di esso non esistano ostacoli.
4.3 – Infondato è infine anche il terzo motivo.
Per quanto la possa essere stata assidua frequentatrice del campo, CP_1 da nulla risulta che ella ne avesse già fatto uso quando già la striscia si era sollevata, dato che da nessun passo delle difese una tale ammissione risulta.
Dall'allegazione per cui “le condizioni del campo da tennis al momento del sinistro risultavano inadeguate” non può ricavarsi in alcun modo che la fosse a conoscenza dell'inconveniente, e che abbia consapevolmente CP_1 agito, a spregio della propria incolumità.
5. - Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro 26.000,00 ed una difficoltà media.
Non si ritiene di riconoscere l'aumento ex art. 4, comma 8, restando esclusa la manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa dalle considerazioni in diritto svolte al punto 4.1., che privano altresì di fondamento la richiesta di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 959/2023 del Tribunale di
[...]
Trento, lo rigetta, confermando la sentenza impugnata;
8
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano in Euro 5.099,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'appellante.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Trento, 8 aprile 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo