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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 4113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4113 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 444 R.G. nell'anno 2024 vertente TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall' Parte_1
Avv. Maurizio D'Ago ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Napoli alla Via Bartolomeo Caracciolo Carafa n. 30;
- ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Antonella
Trovati e Avv. Erminio Capasso, in virtù di procura generale alle liti notaio in
Fiumicino (RM) del 22/03/2024 - Repertorio n. 37875 - Raccolta Persona_1
n. 7313 - ed elettivamente domiciliata presso la propria Avvocatura Distrettuale
di Napoli al Viale A. De Gasperi, n. 55 CP_1
- resistente
Oggetto: richiesta NASPI
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato l'8 gennaio, 2024 ha chiesto accertarsi il Parte_1 proprio diritto alla NASPI nei confronti dell' . CP_1
A tal fine ha esposto:
- di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze dello
[...]
dal 01/04/2010 al 09/10/2023 inquadrata al livello 5 con le Controparte_2 mansioni di impiegata addetta alla segreteria;
- di aver presentato in data 10/10/2023, per il tramite del Patronato di CP_3
Napoli, le proprie dimissioni volontarie per giusta causa determinate dal mancato pagamento di parte della retribuzione e dal mancato pagamento delle differenze retributive dovute ad un inquadramento non corrispondente alla qualità e alla quantità del lavoro svolto;
- di aver inviato una diffida al datore di lavoro con comunicazione a mezzo pec del
13/10/2023 e di aver raggiunto una soluzione transattiva della controversia sottoscrivendo in data 21/11/2023, un verbale di conciliazione, ai sensi degli artt. 411
c.p.c., dinanzi al Sindacato;
CP_4
- di aver ottenuto dallo Studio Legale Associato la somma di € 4.500,00 a CP_2 tacitazione e saldo delle spettanze retributive e risarcitorie;
1 - di aver presentato all' in data 23/10/2023 domanda per la NASPI, tale CP_1 domanda è stata respinta in data 13/11/2023, con la seguente motivazione:
“Dimissioni giusta causa per differenze retributive non valide per concessioni naspi”;
- di aver proposto riesame in data 29/11/2023, senza alcun esito positivo. la ricorrente ha evidenziato di aver tutti i requisiti per poter accedere al beneficio dell'indennità di disoccupazione (cd. Naspi), e che, le sue dimissioni sono dovute ad una giusta causa. Tanto premesso ha concluso chiedendo di: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità NASPI con decorrenza a far data dal 23/10/2023 (domanda amministrativa); - Condannare l' al pagamento in favore del ricorrente dei CP_1 ratei di indennità di NASPI dal 23/10/2023 (domanda amministrativa) a tutt'oggi.”
Spese vinte da distrarsi. Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito che grava sulla ricorrente CP_1
l'onere di comprovare la giusta causa sottesa alle dimissioni, in quanto determinate da gravi comportamenti illegittimi del datore di lavoro, onere non adempiuto, in quanto, la ricorrente richiede l'erogazione della NASPI per “una giusta causa” al di fuori delle ipotesi indicate dalla giurisprudenza e recepite dall' ; ha chiesto il CP_1 rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e diritto per difetto dei presupposti e degli elementi costitutivi di legge nonché per totale carenza di prova in ordine alla domanda. Vinte le spese.
All'udienza di discussione, acquisita la documentazione prodotta,autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata decisa dopo il deposito di note scritte mediante separata sentenza.
La domanda non può essere accolta.
La prestazione Naspi(Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, in sostituzione di ASpI e mini-ASpI) trova quale fonte di diritto, il Decreto Legislativo
4 marzo 2015, n. 22 e s.m.i.,, poi successivamente modificato dalla Legge di
Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 221-222), ed è finalizzata a fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1).
Nel tempo, sono stati adottati numerosi provvedimenti recanti chiarimenti sulle modalità di accesso e su specifici profili relativi all'indennità: la circolare n. CP_1
94/2015, la circolare n. 174/2017, la circolare n. 177/2017, il messaggio CP_1 CP_1
n. 1162/2018, la circolare n. 88/2019. Tale norma disciplina sia i CP_1 CP_1 requisiti in presenza dei quali sia lecito presentare la relativa domanda amministrativa, sia i casi in cui la Naspi non possa essere erogata. Le ipotesi di esclusione sono espressamente contemplate dall'art. 11 del Decreto
Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e s.m.i, e sono:
1) perdita dello stato di disoccupazione;
2 2) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3;
3) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'art. 10, comma 1;
4) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
5) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI rogata.
Nel caso in esame, è controverso se la ricorrente si sia dimessa per giusta causa, nel quale caso avrebbe diritto alla prestazione , oppure no. CP_ Con la Circolare n. 163/2003 l' fa un breve elenco a titolo esemplificativo dei casi in cui il lavoratore può cessare dal lavoro per giusta causa senza perdere il diritto alla disoccupazione, evidenziando che la NASpI deve essere riconosciuta nei casi di dimissioni intervenute per giusta causa, ovvero quando si sia verificata una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, che
“costringe” il lavoratore a dimettersi.
La giurisprudenza nel corso degli anni ha riconosciuto le dimissioni per giusta causa per i seguenti casi:
• mancato pagamento della retribuzione;
• aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
• modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
• mobbing, intendendosi per tale la lesione dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore, a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi (per tutte, Corte di Cassazione, sentenza n.
143/2000);
• notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell'azienda (Corte di Giustizia Europea, sentenza del 24 gennaio 2002);
• spostamento del lavoratore da una sede aziendale ad un'altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”
(Corte di Cassazione, sentenza n. 1074/1999).
• comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente (Corte di Cassazione, sentenza n. 5977/1985).
In tali casi, contestualmente alla domanda di Naspi il lavoratore deve allegare una autocertificazione a norma di legge in cui dichiara la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro, nonché altri documenti come ad esempio:
• le diffide a pagare inviate al datore di lavoro;
• gli esposti;
• le denunce;
• le citazioni;
• i ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.p.c.;
• le sentenze;
• ogni altro documento idoneo. Deve inoltre impegnarsi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.
3 Nel caso in esame la domanda amministrativa presentata il 23/10/2023 è stata respinta in data 13/11/2023, con la seguente motivazione: “Dimissioni giusta causa per differenze retributive non valide per concessioni naspi”.
Secondo la normativa di riferimento (art. 3, co.2, D.Lgs. 22/2015) e i principi giurisprudenziali in materia (affermati sulla scia di Corte Cost., sentenza n.
269/2002) si evidenzia che il diritto all'indennità di disoccupazione NASPI spetta ai lavoratori indotti alle dimissioni da una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato, così grave da impedirne persino la provvisoria prosecuzione (art. 2119 cod. civ.), dovendosi equiparare tale condizione ad uno stato di disoccupazione involontaria. E, riguardo alla giusta causa idonea a giustificare le dimissioni, la
Suprema Corte ha affermato che essa sia da ricollegare o ad un gravissimo inadempimento (cfr. da ult. Cass. n. 25384 del 2015) ovvero ad un'altra causa oggettivamente idonea a ledere il vincolo fiduciario (v. in tal senso Cass. n. 3136 del 2015), escludendo, da ultimo (Cass., sez. L, sentenza n.
12565 del 18.5.2017), che possa essere ricondotta alla medesima ratio delle dimissioni per giusta causa le dimissioni motivate da ragioni di salute.
E' evidente, peraltro, che, in conformità alle indicazioni fornite dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 269 del 2002, la ricorrenza della condizione di improseguibilità del rapporto, deve essere valutata dal giudice, e la prova di essa va fornita dal soggetto che la invochi ai fini del riconoscimento, nel caso di specie, del diritto alla indennità di disoccupazione (cfr. Cass., sez. L, sentenza n. 17303 del
24.8.2016: "...in assenza di prova in concreto di una giusta causa di dimissioni, nessun diritto al trattamento di disoccupazione possa pretendere il lavoratore che sia unilateralmente receduto dal rapporto o vi abbia comunque posto negozialmente
(e dunque volontariamente) fine".
Reputa il Tribunale che la ricorrente non abbia offerto prova idonea della improseguibilità del rapporto di lavoro. Vero è che risulta una pec di diffida del
13.10.2023 in cui ella lamenta il mancato pagamento di differenze retributive e il mancato riconoscimento del superiore inquadramento. Inoltre, nel modulo di recesso trasmesso in data 9.10.2023 pure è indicata la giusta causa delle dimissioni.
Senonchè, si tratta di affermazioni che restano unilateralmente predisposte dalla lavoratrice , non vincolanti, ed anzi avversate nello stesso verbale di conciliazione nella parte dedicata alla “Premessa” dove, dopo le dichiarazioni della lavoratrice circa l'inadeguato trattamento economico e inquadramentale, la controparte “contesta le dichiarazioni rese e le pretese economiche avanzate …” ed anzi più oltre lo ribadisce “ senza che ciò rappresenti ..in alcun modo riconoscimento implicito o esplicito della …fondatezza dei qualunque pretesa avversa”.
Dunque, dal ridetto verbale di conciliazione non emergono elementi univoci dai quali far discendere la prova delle dimissioni per giusta causa che parte ricorrente non ha neanche chiesto di provare in alcun modo .
Pertanto, il ricorso va respinto.
4 Le spese si compensano per la particolarità della questione.
P.Q.M.
Il giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese tra le parti.
Si comunichi
Napoli il 26.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 444 R.G. nell'anno 2024 vertente TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall' Parte_1
Avv. Maurizio D'Ago ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Napoli alla Via Bartolomeo Caracciolo Carafa n. 30;
- ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Antonella
Trovati e Avv. Erminio Capasso, in virtù di procura generale alle liti notaio in
Fiumicino (RM) del 22/03/2024 - Repertorio n. 37875 - Raccolta Persona_1
n. 7313 - ed elettivamente domiciliata presso la propria Avvocatura Distrettuale
di Napoli al Viale A. De Gasperi, n. 55 CP_1
- resistente
Oggetto: richiesta NASPI
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato l'8 gennaio, 2024 ha chiesto accertarsi il Parte_1 proprio diritto alla NASPI nei confronti dell' . CP_1
A tal fine ha esposto:
- di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze dello
[...]
dal 01/04/2010 al 09/10/2023 inquadrata al livello 5 con le Controparte_2 mansioni di impiegata addetta alla segreteria;
- di aver presentato in data 10/10/2023, per il tramite del Patronato di CP_3
Napoli, le proprie dimissioni volontarie per giusta causa determinate dal mancato pagamento di parte della retribuzione e dal mancato pagamento delle differenze retributive dovute ad un inquadramento non corrispondente alla qualità e alla quantità del lavoro svolto;
- di aver inviato una diffida al datore di lavoro con comunicazione a mezzo pec del
13/10/2023 e di aver raggiunto una soluzione transattiva della controversia sottoscrivendo in data 21/11/2023, un verbale di conciliazione, ai sensi degli artt. 411
c.p.c., dinanzi al Sindacato;
CP_4
- di aver ottenuto dallo Studio Legale Associato la somma di € 4.500,00 a CP_2 tacitazione e saldo delle spettanze retributive e risarcitorie;
1 - di aver presentato all' in data 23/10/2023 domanda per la NASPI, tale CP_1 domanda è stata respinta in data 13/11/2023, con la seguente motivazione:
“Dimissioni giusta causa per differenze retributive non valide per concessioni naspi”;
- di aver proposto riesame in data 29/11/2023, senza alcun esito positivo. la ricorrente ha evidenziato di aver tutti i requisiti per poter accedere al beneficio dell'indennità di disoccupazione (cd. Naspi), e che, le sue dimissioni sono dovute ad una giusta causa. Tanto premesso ha concluso chiedendo di: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità NASPI con decorrenza a far data dal 23/10/2023 (domanda amministrativa); - Condannare l' al pagamento in favore del ricorrente dei CP_1 ratei di indennità di NASPI dal 23/10/2023 (domanda amministrativa) a tutt'oggi.”
Spese vinte da distrarsi. Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito che grava sulla ricorrente CP_1
l'onere di comprovare la giusta causa sottesa alle dimissioni, in quanto determinate da gravi comportamenti illegittimi del datore di lavoro, onere non adempiuto, in quanto, la ricorrente richiede l'erogazione della NASPI per “una giusta causa” al di fuori delle ipotesi indicate dalla giurisprudenza e recepite dall' ; ha chiesto il CP_1 rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e diritto per difetto dei presupposti e degli elementi costitutivi di legge nonché per totale carenza di prova in ordine alla domanda. Vinte le spese.
All'udienza di discussione, acquisita la documentazione prodotta,autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata decisa dopo il deposito di note scritte mediante separata sentenza.
La domanda non può essere accolta.
La prestazione Naspi(Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, in sostituzione di ASpI e mini-ASpI) trova quale fonte di diritto, il Decreto Legislativo
4 marzo 2015, n. 22 e s.m.i.,, poi successivamente modificato dalla Legge di
Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 221-222), ed è finalizzata a fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1).
Nel tempo, sono stati adottati numerosi provvedimenti recanti chiarimenti sulle modalità di accesso e su specifici profili relativi all'indennità: la circolare n. CP_1
94/2015, la circolare n. 174/2017, la circolare n. 177/2017, il messaggio CP_1 CP_1
n. 1162/2018, la circolare n. 88/2019. Tale norma disciplina sia i CP_1 CP_1 requisiti in presenza dei quali sia lecito presentare la relativa domanda amministrativa, sia i casi in cui la Naspi non possa essere erogata. Le ipotesi di esclusione sono espressamente contemplate dall'art. 11 del Decreto
Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e s.m.i, e sono:
1) perdita dello stato di disoccupazione;
2 2) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3;
3) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'art. 10, comma 1;
4) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
5) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI rogata.
Nel caso in esame, è controverso se la ricorrente si sia dimessa per giusta causa, nel quale caso avrebbe diritto alla prestazione , oppure no. CP_ Con la Circolare n. 163/2003 l' fa un breve elenco a titolo esemplificativo dei casi in cui il lavoratore può cessare dal lavoro per giusta causa senza perdere il diritto alla disoccupazione, evidenziando che la NASpI deve essere riconosciuta nei casi di dimissioni intervenute per giusta causa, ovvero quando si sia verificata una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, che
“costringe” il lavoratore a dimettersi.
La giurisprudenza nel corso degli anni ha riconosciuto le dimissioni per giusta causa per i seguenti casi:
• mancato pagamento della retribuzione;
• aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
• modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
• mobbing, intendendosi per tale la lesione dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore, a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi (per tutte, Corte di Cassazione, sentenza n.
143/2000);
• notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell'azienda (Corte di Giustizia Europea, sentenza del 24 gennaio 2002);
• spostamento del lavoratore da una sede aziendale ad un'altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”
(Corte di Cassazione, sentenza n. 1074/1999).
• comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente (Corte di Cassazione, sentenza n. 5977/1985).
In tali casi, contestualmente alla domanda di Naspi il lavoratore deve allegare una autocertificazione a norma di legge in cui dichiara la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro, nonché altri documenti come ad esempio:
• le diffide a pagare inviate al datore di lavoro;
• gli esposti;
• le denunce;
• le citazioni;
• i ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.p.c.;
• le sentenze;
• ogni altro documento idoneo. Deve inoltre impegnarsi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.
3 Nel caso in esame la domanda amministrativa presentata il 23/10/2023 è stata respinta in data 13/11/2023, con la seguente motivazione: “Dimissioni giusta causa per differenze retributive non valide per concessioni naspi”.
Secondo la normativa di riferimento (art. 3, co.2, D.Lgs. 22/2015) e i principi giurisprudenziali in materia (affermati sulla scia di Corte Cost., sentenza n.
269/2002) si evidenzia che il diritto all'indennità di disoccupazione NASPI spetta ai lavoratori indotti alle dimissioni da una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato, così grave da impedirne persino la provvisoria prosecuzione (art. 2119 cod. civ.), dovendosi equiparare tale condizione ad uno stato di disoccupazione involontaria. E, riguardo alla giusta causa idonea a giustificare le dimissioni, la
Suprema Corte ha affermato che essa sia da ricollegare o ad un gravissimo inadempimento (cfr. da ult. Cass. n. 25384 del 2015) ovvero ad un'altra causa oggettivamente idonea a ledere il vincolo fiduciario (v. in tal senso Cass. n. 3136 del 2015), escludendo, da ultimo (Cass., sez. L, sentenza n.
12565 del 18.5.2017), che possa essere ricondotta alla medesima ratio delle dimissioni per giusta causa le dimissioni motivate da ragioni di salute.
E' evidente, peraltro, che, in conformità alle indicazioni fornite dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 269 del 2002, la ricorrenza della condizione di improseguibilità del rapporto, deve essere valutata dal giudice, e la prova di essa va fornita dal soggetto che la invochi ai fini del riconoscimento, nel caso di specie, del diritto alla indennità di disoccupazione (cfr. Cass., sez. L, sentenza n. 17303 del
24.8.2016: "...in assenza di prova in concreto di una giusta causa di dimissioni, nessun diritto al trattamento di disoccupazione possa pretendere il lavoratore che sia unilateralmente receduto dal rapporto o vi abbia comunque posto negozialmente
(e dunque volontariamente) fine".
Reputa il Tribunale che la ricorrente non abbia offerto prova idonea della improseguibilità del rapporto di lavoro. Vero è che risulta una pec di diffida del
13.10.2023 in cui ella lamenta il mancato pagamento di differenze retributive e il mancato riconoscimento del superiore inquadramento. Inoltre, nel modulo di recesso trasmesso in data 9.10.2023 pure è indicata la giusta causa delle dimissioni.
Senonchè, si tratta di affermazioni che restano unilateralmente predisposte dalla lavoratrice , non vincolanti, ed anzi avversate nello stesso verbale di conciliazione nella parte dedicata alla “Premessa” dove, dopo le dichiarazioni della lavoratrice circa l'inadeguato trattamento economico e inquadramentale, la controparte “contesta le dichiarazioni rese e le pretese economiche avanzate …” ed anzi più oltre lo ribadisce “ senza che ciò rappresenti ..in alcun modo riconoscimento implicito o esplicito della …fondatezza dei qualunque pretesa avversa”.
Dunque, dal ridetto verbale di conciliazione non emergono elementi univoci dai quali far discendere la prova delle dimissioni per giusta causa che parte ricorrente non ha neanche chiesto di provare in alcun modo .
Pertanto, il ricorso va respinto.
4 Le spese si compensano per la particolarità della questione.
P.Q.M.
Il giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese tra le parti.
Si comunichi
Napoli il 26.05.2025
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dott.ssa Alessandra Santulli
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