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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 16.12.2025
Il Giudice Onorario Dott.ssa Maura Fragale
Viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti
Visto l'art 281 sexies c.p.c.
Decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. 1449 del RGC dell'anno 2017 avente ad oggetto domanda di pagamento somme e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, nei cui uffici alla Via Gioacchino da Fiore, n. 34 domiciliano ope legis.
ATTORE
E
,( C.F. ), , (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), (C.F. ), C.F._2 CP_3 C.F._3
, (C.F. ) rappresentati e difesi CP_4 C.F._4 dall'Avv. Antonio Giovanni Fusaro, come da mandato in calce all'atto di riassunzione
CONVENUTI
E
1 (CF rappresentata e difesa Controparte_5 C.F._5 dall'Avv. Maria Grazia Scigliano per mandato in calce all'atto di riassunzione.
CONVENUTA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t. in Controparte_6 qualità di armatore del motopeschereccio “Ombretta ”con sede in C.da
TO, LI CA
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: pagamento somme
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
Causa decisa all'udienza del 16 dicembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione avvenuta a trattazione scritta mediante deposito di note da entrambe le parti.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato il
[...]
come Parte_1 rappresentato conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro i sopra elencati soggetti, al fine di far accertare il proprio diritto al pagamento delle somme dovute per l'intervento di antinquinamento effettuato il 2 novembre 2013 e, conseguentemente, condannare gli eredi del sig. proprietario del peschereccio “ e la Persona_1 Pt_2
in persona del legale rappresentante p.t. in Controparte_6 qualità di armatore del motopeschereccio “ ”, al pagamento della Pt_2 somma di euro 62.449,94.
A sostegno della domanda parte attrice rappresentava che a seguito dell'affondamento del motopeschereccio “Ombretta” di proprietà di
, deceduto nel corso del giudizio, l'Autorità Marittima Persona_1 aveva emanato provvedimento amministrativo di diffida ad intraprendere ogni operazione necessaria volta a prevenire il pericolo di inquinamento;
che tale diffida inviata sia al sig. quale proprietario Persona_1
2 dell'imbarcazione che alla Società Coop. La Bussola quale armatore del predetto peschereccio, era rimasta senza esito e che pertanto il Parte_1 odierno attore aveva disposto tramite la , ditta Controparte_7 convenzionata con il predetto , l'impiego di mezzi navali e di Parte_1 pronto intervento per le operazioni di prevenzione e di bonifica dello specchio d'acqua, richiedendo, pertanto, il pagamento delle spese sostenute per tale operazione.
Si costituivano nel presente giudizio di riassunzione con separate comparse di costituzione i sigg.ri , , Controparte_1 CP_2 CP_3
e eccependo in via pregiudiziale
[...] CP_4 Controparte_5 la loro legittimazione passiva non avendo mai inteso accettare l'eredità e sostenendo di non essere in possesso dei beni del de cuius né di avere compiuto alcuna attività che potesse far ritenere sussistente una loro accettazione tacita. Sostenevano, pertanto, che in applicazione del principio generale di cui all'art 2697 c.c. spettava a parte attrice l'onere di provare la qualità di erede dei convenuti.
Nel merito eccepivano l'infondatezza della domanda riportandosi all'istruttoria espletata nell'ambito del processo penale secondo cui il peschereccio “ombretta” era affondato a seguito atto delittuoso per mani di terzi, ritenendo esclusa ogni responsabilità quando il sinistro sia dovuto a cause naturali o a colpa di altro soggetto che abbia commesso reato.
La soc. , pur regolarmente citata, non si costituiva né nel Controparte_6 giudizio in riassunzione e neanche nella fase principale.
Radicatosi il contraddittorio, ed istruita con prove testimoniali oltre alla documentazione depositata dalle parti, la causa veniva interrotta per morte del convenuto e quindi riassunta nei confronti dei Persona_1 presunti eredi e della soc. quale armatore, veniva Controparte_6 pertanto rinviata alla presente udienza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. per essere decisa.
Preliminarmente va rilevato che la riassunzione del giudizio è stata effettuata nei confronti di soggetti solo chiamati all'eredità, i quali hanno contestato di essere legittimati a stare in giudizio, non avendo accettato
3 l'eredità e per la parte avendo rinunciato all'eredità e Controparte_5 non essendo in possesso di alcun bene del de cuius .
Sul punto, si richiama il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione che, recentemente, ha ribadito che, a seguito della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti dei chiamati all'eredità, che consente la ripresa del processo senza che occor ra alcun accertamento in ordine all'accettazione espressa o tacita dell'eredità, la parte evocata in riassunzione può assumere un contegno di non contestazione (o di espressa ammissione) circa la propria qualità di erede, il che esonera la parte attrice dall'onere di dimostrare il fatto incontroverso, oppure può negare tale qualifica e dunque la titolarità del rapporto controverso, attraverso una mera difesa da esercitarsi tempestivamente rispetto alle preclusioni formatesi con la definizione del "thema dec idendum" all'esito della fase di trattazione;
in tal caso il giudice dovrà verificare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di colui che afferma la qualità di erede, anche valutando, attraverso un ragionamento presuntivo, il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato (cfr. da ultimo Cass. civ. n.25882/2020). Invero, sostiene la
Suprema Corte che nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino u n valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo. (cfr. Cass. civ. n. 12987/2020).
Dopo la prima udienza di comparizione post riassunzione del giudizio, tenutasi il 16.09.2025 la parte interessata ovvero il
[...]
[...
[...] [...]
[...] avendo questo inteso riassumere il giudizio, non ha in CP_8 alcun modo dimostrato la qualità di erede dei convenuti non avendo prodotto nessun documento attestante tale qualità( testamento, pubblicazione di successione, stato di famiglia ) né vista la costituzione dei convenuti e l'eccezione preliminare di difetto di Controparte_9 legittimazione passiva , ha chiesto di poter procedere ai sensi dell'art. 481 c.c., secondo cui “chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari se accetta o rinunzia all'eredità .”
Aderendo all'orientamento giurisprudenziale segnato dalle Corte di
Cassazione sopra riportato, si deve rilevare che in capo a
[...]
dalla documentazione dalla stessa allegata, si evince la carenza CP_5 del titolo di erede avendo depositato atto di rinuncia all'eredità, per quanto riguarda gli altri convenuti nonostante siano stati CP_1 CP_5 citati in qualità di eredi di gli stessi non hanno ancora Persona_1 accettato o rinunciato alla eredità pertanto rivestono la qualifica di meri chiamati all'eredità, che di per sé non integra alcuna legittimazione passiva.
Pertanto, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e conseguentemente l'estromissione dal presente giudizio in quanto non rivestono la qualità di eredi di Persona_1
Per quanto riguarda la domanda nei confronti della , Controparte_6 in persona del legale rappresentante p.t. in qualità di armatore dell'imbarcazione “Ombretta”, si rileva che in linea generale l'ordinamento italiano, in particolare il Codice della Navigazione, stabilisce una presunzione di responsabilità in capo all'armatore , ai sensi dell'articolo 274 del Codice della Navigazione, il quale stabilisce che l'armatore risponde dei "fatti dell'equipaggio" e delle obbligazioni contratte in relazione all'esercizio della navigazione. Questo significa che
è responsabile per le azioni (e le omissioni) di coloro a cui ha affidato la gestione della nave, inclusi i danni a terz i e all'ambiente.
5 Normative specifiche in materia di tutela dell'ambiente marino e responsabilità per inquinamento rafforzano ulteriormente questa posizione, imponendo agli armatori di assumersi la responsabilità per eventuali danni ambientali causati dalle loro navi.
Tuttavia se l'inquinamento è causato da un terzo che ha "abusato" della nave o agito senza autorizzazione, la responsabilità ricade sul terzo stesso, non sull'armatore, se questi dimostra di aver agito con diligenza.
Quanto a tale ultimo aspetto, si evidenzia che dalla prova testimoniale resa dal teste , all'epoca comandante del peschereccio CP_4
“ , ascoltato all'udienza del 15.02.2015, è emerso come lo Pt_2 stesso la sera prima dell'evento, avesse chiuso accuratamente l'imbarcazione, la cucina, le cuccette e la plancia di comando assicurandosi sempre di tali condizioni, e che ciononostante l'imbarcazione era stata oggetto di atti delittuosi da parte di terzi per l'affondamento del peschereccio. In tal senso militano le indagini svolte dalla locale Procura di Castrovillari che pur non avendo individuato l'autore del crimine ,cionondimeno asseverano le condizioni del peschereccio il quale, dalla documentazione fotografica depositata, si presenta chiaramente con segni di effrazioni ( a titolo di esempio si vedano i lucchetti apposti sull'imbarcazione come siano stati divelti).
Dalle sopra riportate argomentazioni può concludersi per la mancata responsabilità in capo all'armatore e per esso alla , Controparte_6 essendo questa esclusa sia quando il sinistro è dovuto a cause naturali sia quando è dovuto a colpa di altro soggetto che abbia commesso reato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, con riferimento al valore minimo, dello scaglione tariffario relativo al valore attribuito .
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta tutte le domande di parte attrice.
6 2) Condanna il Parte_1
a rifondere le spese di lite nei confronti dei convenuti , Controparte_1 CP_2
, e in solido tra loro che liquida in
[...] CP_3 CP_4 complessivi € 7.052,00, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge con distrazione nei confronti del procuratore intestatario ex art 93 c.p.c.
3) Condanna il Parte_1
a rifondere le spese di lite nei confronti della convenuta , Controparte_5 che liquida in euro 814,00 e relativamente alla sola fase introduttiva peraltro uguale a quella delle altre parti ,con esclusione delle altre fasi del giudizio non avendo espletato alcuna altra attività difensiva , oltre rimborso forfettario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge con distrazione nei confronti del procuratore intestatario ex art 93 c.p.c.
4) Nulla sulle spese nei riguardi della attesa la sua Controparte_6 contumacia.
Così deciso in Catanzaro, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maura Fragale
7
Il Giudice Onorario Dott.ssa Maura Fragale
Viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti
Visto l'art 281 sexies c.p.c.
Decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. 1449 del RGC dell'anno 2017 avente ad oggetto domanda di pagamento somme e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, nei cui uffici alla Via Gioacchino da Fiore, n. 34 domiciliano ope legis.
ATTORE
E
,( C.F. ), , (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), (C.F. ), C.F._2 CP_3 C.F._3
, (C.F. ) rappresentati e difesi CP_4 C.F._4 dall'Avv. Antonio Giovanni Fusaro, come da mandato in calce all'atto di riassunzione
CONVENUTI
E
1 (CF rappresentata e difesa Controparte_5 C.F._5 dall'Avv. Maria Grazia Scigliano per mandato in calce all'atto di riassunzione.
CONVENUTA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t. in Controparte_6 qualità di armatore del motopeschereccio “Ombretta ”con sede in C.da
TO, LI CA
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: pagamento somme
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
Causa decisa all'udienza del 16 dicembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione avvenuta a trattazione scritta mediante deposito di note da entrambe le parti.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato il
[...]
come Parte_1 rappresentato conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro i sopra elencati soggetti, al fine di far accertare il proprio diritto al pagamento delle somme dovute per l'intervento di antinquinamento effettuato il 2 novembre 2013 e, conseguentemente, condannare gli eredi del sig. proprietario del peschereccio “ e la Persona_1 Pt_2
in persona del legale rappresentante p.t. in Controparte_6 qualità di armatore del motopeschereccio “ ”, al pagamento della Pt_2 somma di euro 62.449,94.
A sostegno della domanda parte attrice rappresentava che a seguito dell'affondamento del motopeschereccio “Ombretta” di proprietà di
, deceduto nel corso del giudizio, l'Autorità Marittima Persona_1 aveva emanato provvedimento amministrativo di diffida ad intraprendere ogni operazione necessaria volta a prevenire il pericolo di inquinamento;
che tale diffida inviata sia al sig. quale proprietario Persona_1
2 dell'imbarcazione che alla Società Coop. La Bussola quale armatore del predetto peschereccio, era rimasta senza esito e che pertanto il Parte_1 odierno attore aveva disposto tramite la , ditta Controparte_7 convenzionata con il predetto , l'impiego di mezzi navali e di Parte_1 pronto intervento per le operazioni di prevenzione e di bonifica dello specchio d'acqua, richiedendo, pertanto, il pagamento delle spese sostenute per tale operazione.
Si costituivano nel presente giudizio di riassunzione con separate comparse di costituzione i sigg.ri , , Controparte_1 CP_2 CP_3
e eccependo in via pregiudiziale
[...] CP_4 Controparte_5 la loro legittimazione passiva non avendo mai inteso accettare l'eredità e sostenendo di non essere in possesso dei beni del de cuius né di avere compiuto alcuna attività che potesse far ritenere sussistente una loro accettazione tacita. Sostenevano, pertanto, che in applicazione del principio generale di cui all'art 2697 c.c. spettava a parte attrice l'onere di provare la qualità di erede dei convenuti.
Nel merito eccepivano l'infondatezza della domanda riportandosi all'istruttoria espletata nell'ambito del processo penale secondo cui il peschereccio “ombretta” era affondato a seguito atto delittuoso per mani di terzi, ritenendo esclusa ogni responsabilità quando il sinistro sia dovuto a cause naturali o a colpa di altro soggetto che abbia commesso reato.
La soc. , pur regolarmente citata, non si costituiva né nel Controparte_6 giudizio in riassunzione e neanche nella fase principale.
Radicatosi il contraddittorio, ed istruita con prove testimoniali oltre alla documentazione depositata dalle parti, la causa veniva interrotta per morte del convenuto e quindi riassunta nei confronti dei Persona_1 presunti eredi e della soc. quale armatore, veniva Controparte_6 pertanto rinviata alla presente udienza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. per essere decisa.
Preliminarmente va rilevato che la riassunzione del giudizio è stata effettuata nei confronti di soggetti solo chiamati all'eredità, i quali hanno contestato di essere legittimati a stare in giudizio, non avendo accettato
3 l'eredità e per la parte avendo rinunciato all'eredità e Controparte_5 non essendo in possesso di alcun bene del de cuius .
Sul punto, si richiama il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione che, recentemente, ha ribadito che, a seguito della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti dei chiamati all'eredità, che consente la ripresa del processo senza che occor ra alcun accertamento in ordine all'accettazione espressa o tacita dell'eredità, la parte evocata in riassunzione può assumere un contegno di non contestazione (o di espressa ammissione) circa la propria qualità di erede, il che esonera la parte attrice dall'onere di dimostrare il fatto incontroverso, oppure può negare tale qualifica e dunque la titolarità del rapporto controverso, attraverso una mera difesa da esercitarsi tempestivamente rispetto alle preclusioni formatesi con la definizione del "thema dec idendum" all'esito della fase di trattazione;
in tal caso il giudice dovrà verificare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di colui che afferma la qualità di erede, anche valutando, attraverso un ragionamento presuntivo, il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato (cfr. da ultimo Cass. civ. n.25882/2020). Invero, sostiene la
Suprema Corte che nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino u n valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo. (cfr. Cass. civ. n. 12987/2020).
Dopo la prima udienza di comparizione post riassunzione del giudizio, tenutasi il 16.09.2025 la parte interessata ovvero il
[...]
[...
[...] [...]
[...] avendo questo inteso riassumere il giudizio, non ha in CP_8 alcun modo dimostrato la qualità di erede dei convenuti non avendo prodotto nessun documento attestante tale qualità( testamento, pubblicazione di successione, stato di famiglia ) né vista la costituzione dei convenuti e l'eccezione preliminare di difetto di Controparte_9 legittimazione passiva , ha chiesto di poter procedere ai sensi dell'art. 481 c.c., secondo cui “chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari se accetta o rinunzia all'eredità .”
Aderendo all'orientamento giurisprudenziale segnato dalle Corte di
Cassazione sopra riportato, si deve rilevare che in capo a
[...]
dalla documentazione dalla stessa allegata, si evince la carenza CP_5 del titolo di erede avendo depositato atto di rinuncia all'eredità, per quanto riguarda gli altri convenuti nonostante siano stati CP_1 CP_5 citati in qualità di eredi di gli stessi non hanno ancora Persona_1 accettato o rinunciato alla eredità pertanto rivestono la qualifica di meri chiamati all'eredità, che di per sé non integra alcuna legittimazione passiva.
Pertanto, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e conseguentemente l'estromissione dal presente giudizio in quanto non rivestono la qualità di eredi di Persona_1
Per quanto riguarda la domanda nei confronti della , Controparte_6 in persona del legale rappresentante p.t. in qualità di armatore dell'imbarcazione “Ombretta”, si rileva che in linea generale l'ordinamento italiano, in particolare il Codice della Navigazione, stabilisce una presunzione di responsabilità in capo all'armatore , ai sensi dell'articolo 274 del Codice della Navigazione, il quale stabilisce che l'armatore risponde dei "fatti dell'equipaggio" e delle obbligazioni contratte in relazione all'esercizio della navigazione. Questo significa che
è responsabile per le azioni (e le omissioni) di coloro a cui ha affidato la gestione della nave, inclusi i danni a terz i e all'ambiente.
5 Normative specifiche in materia di tutela dell'ambiente marino e responsabilità per inquinamento rafforzano ulteriormente questa posizione, imponendo agli armatori di assumersi la responsabilità per eventuali danni ambientali causati dalle loro navi.
Tuttavia se l'inquinamento è causato da un terzo che ha "abusato" della nave o agito senza autorizzazione, la responsabilità ricade sul terzo stesso, non sull'armatore, se questi dimostra di aver agito con diligenza.
Quanto a tale ultimo aspetto, si evidenzia che dalla prova testimoniale resa dal teste , all'epoca comandante del peschereccio CP_4
“ , ascoltato all'udienza del 15.02.2015, è emerso come lo Pt_2 stesso la sera prima dell'evento, avesse chiuso accuratamente l'imbarcazione, la cucina, le cuccette e la plancia di comando assicurandosi sempre di tali condizioni, e che ciononostante l'imbarcazione era stata oggetto di atti delittuosi da parte di terzi per l'affondamento del peschereccio. In tal senso militano le indagini svolte dalla locale Procura di Castrovillari che pur non avendo individuato l'autore del crimine ,cionondimeno asseverano le condizioni del peschereccio il quale, dalla documentazione fotografica depositata, si presenta chiaramente con segni di effrazioni ( a titolo di esempio si vedano i lucchetti apposti sull'imbarcazione come siano stati divelti).
Dalle sopra riportate argomentazioni può concludersi per la mancata responsabilità in capo all'armatore e per esso alla , Controparte_6 essendo questa esclusa sia quando il sinistro è dovuto a cause naturali sia quando è dovuto a colpa di altro soggetto che abbia commesso reato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, con riferimento al valore minimo, dello scaglione tariffario relativo al valore attribuito .
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta tutte le domande di parte attrice.
6 2) Condanna il Parte_1
a rifondere le spese di lite nei confronti dei convenuti , Controparte_1 CP_2
, e in solido tra loro che liquida in
[...] CP_3 CP_4 complessivi € 7.052,00, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge con distrazione nei confronti del procuratore intestatario ex art 93 c.p.c.
3) Condanna il Parte_1
a rifondere le spese di lite nei confronti della convenuta , Controparte_5 che liquida in euro 814,00 e relativamente alla sola fase introduttiva peraltro uguale a quella delle altre parti ,con esclusione delle altre fasi del giudizio non avendo espletato alcuna altra attività difensiva , oltre rimborso forfettario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge con distrazione nei confronti del procuratore intestatario ex art 93 c.p.c.
4) Nulla sulle spese nei riguardi della attesa la sua Controparte_6 contumacia.
Così deciso in Catanzaro, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maura Fragale
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