Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5913/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5913/2023 promossa
DA
< C.F. Parte_1
, in persona dell'amministratore di p.t., dott. elettivamente domiciliato in P.IVA_1 Parte_2
piazza Garibaldi n. 6 presso lo studio dell'Avv. Mara Del Giacco che la rappresenta e difende Pt_1
come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data
9.10.2024;
ATTRICE/OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. e P.I. , con sede in via Philips n. 12, in persona del legale CP_1 P.IVA_2 Pt_1
rappresentante p.t., ing. , elettivamente domiciliata in via Philips n. 12 Controparte_2 Pt_1
presso lo studio delle Avv.sse Silvia Acquaviva e Valentina Canzi che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, come da procura posta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 8.1.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER IL Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: in via preliminare: non concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto per carenza dei requisiti di Legge;
in via principale: accertare e dichiarare l'insussistenza di alcuna valida pretesa di credito da parte di nei confronti dell'opponente e per l'effetto, revocare o CP_1 Parte_1
pagina 1 di 5
3856/2023 emesso dal Tribunale di Monza;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre al 15% spese generali e accessori come per legge”.
PER CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
1) in via pregiudiziale: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.
1784/2023 RG 3856/2023 emesso il 26.05.2023 e depositato il 29.09.2023 in quanto l'opposizione non
è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione;
2) in via definitiva e nel merito: rigettare integralmente l'opposizione avversaria e le domande tutte in essa contenute, siccome infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1784/2023 RG 3856/2023 emesso il 26.05.2023 e depositato il 29.09.2023 ovvero;
3) in ogni caso:
a) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di ad ottenere dal CP_1 [...]
a la somma pari ad € 14.750,00 di cui alla fattura n.133 Controparte_3 Pt_1 dell'11.05.2023, maggiorata di interessi legali di cui all'art. 1284 1°comma c.c. dalla scadenza della fattura al deposito del decreto ingiuntivo e di cui all'art. 1284 4°comma c.c. dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo effettivo e conseguentemente;
b) condannare il a al pagamento in favore di Controparte_3 Pt_1 della somma pari € 14.750,00, maggiorata di interessi legali di cui all'art. 1284 CP_1
1°comma c.c. dalla scadenza della fattura al deposito del decreto ingiuntivo e di cui all' art. 1284
4°comma c.c. dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo effettivo;
c) condannare l'opponente al risarcimento dei danni che verrà ritenuto di giustizia, avendo agito con palese mala fede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.;
d) condannare l'opponente alla refusione delle spese e competenze professionali, maggiorate di iva, cpa e del rimborso forfettario di legge, comprese quelle della mediazione obbligatoria che verrà promossa dopo la costituzione dell'opposto”.
IN FATTO
Il sito in si è opposto al decreto ingiuntivo n. Controparte_3 Pt_1 Parte_1
1784/2023 emesso in data 27.5.2023 con cui il Tribunale di Monza, nell'accogliere la domanda monitoria proposta da gli aveva intimato di corrisponderle la complessiva somma di € CP_1
14.750,00, oltre interessi moratori e spese di lite, a seguito di quanto concordato nella scrittura pagina 2 di 5 negoziale stipulata in data 27.7.2020 nell'ipotesi di mancata esecuzione delle attività progettuali, tecniche, amministrative e burocratiche finalizzate ad accedere al c.d. Superbonus fiscale 110% eccependo che la scrittura non sarebbe mai stata sottoscritta dalle altre due parti negoziali, CP_1
ed e che mai alcuna attività ivi prevista era mai stata posta in essere dalla società
[...] Controparte_4
ingiungente, essendo ad oggi abbondantemente scaduto anche il termine ivi previsto di giorni 90 dalla sottoscrizione.
Nel costituirsi in sede di opposizione quest'ultima ha eccepito l'irrilevanza sia della mera sottoscrizione della lettera d'intenti ad opera del Condominio, essendo l'unico soggetto a dovere accettare le condizioni economiche ivi contenute, sia del mancato coinvolgimento di la Controparte_4
quale non avrebbe mai sottoposto alcuna offerta al Condominio, né direttamente, né indirettamente, avendo richiesto esclusivamente il compenso di propria competenza per le attività CP_1 propedeutiche svolte, che quest'ultimo non avrebbe sostenuto nella sola ipotesi in cui si fosse dato corso ai lavori di cui al Super Ecobonus 110%.
All'odierna udienza, tenutasi con le forme della trattazione scritta, avendo le parti depositato gli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia fondata e per le ragioni di seguito esposte debba essere accolta.
A fondamento del proprio diritto di credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo la società opposta ha sostenuto in comparsa che “(…) in sostanza, dalla lettura del conferimento di incarico, si ricava che la somma di € 12.500,00 oltre IVA era dovuta:
1. se, a fronte della presentazione da parte di di una impresa che eseguisse i lavori, il CP_1
non accettava la relativa proposta economica;
CP_3
2. se l'impresa fosse stata individuata dal Condominio medesimo, con interruzione del rapporto professionale con in fase esecutiva;
CP_1
3. se il avesse deciso di non proseguire con i lavori (...)”, argomentandone, quindi, CP_3
l'effettiva sussistenza sul presupposto che il avrebbe formalmente rinunciato alla loro CP_3
esecuzione pur essendosi verificate tutte le condizioni previste nella scrittura.
In realtà, dovendosi dare il giusto risalto alla formulazione letterale di quanto ivi riportato, nella scrittura contrattuale prodotta in sede monitoria, che costituisce il fondamento giuridico, anche per ciò che riguarda il quantum, del diritto di credito ivi azionato, le parti avevano espressamente previsto che
“(…) si riserva di cedere il proprio credito fiscale alla del gruppo che CP_1 Pt_3 CP_4
presenterà l'offerta economica per l'esecuzione dell'opera, o che si impegnerà solo ad acquisire il
pagina 3 di 5 credito. Solo se l'offerta dell'utility/esco non verrà accettata dal Condominio e/o se il Condominio non avrà offerte alternative non potendo espletare l'incarico esecutivo e non potendo di fatto CP_1
attivare un incarico ai sensi del decreto rilancio – non avendo la possibilità di riscuotere un credito - chiederà al Condominio di versare la quota del 50% del proprio emolumento. In questo caso
12.500,00 oltre IVA da versare max 30 gg successivi dalla delibera con la quale si dichiara di non accettare l'offerta dell'Utility indicata dal gruppo )”. CP_4
Stando, quindi, alla formulazione letterale della proposta, tutto sommato chiara e inequivocabile per individuare la comune volontà delle parti, il diritto di credito di sarebbe sorto solo ed CP_1
esclusivamente qualora il Condominio non avesse accettato la proposta formulatagli dall'Utility di o, comunque, nell'ipotesi in cui avesse deciso di individuare autonomamente essa stessa Controparte_4 un'impresa alternativa a cui affidare i medesimi lavori.
Ma, a ben vedere, nessuna proposta è stata formulata da o da sue partecipate all'odierno CP_4
opponente o, quantomeno, l'odierna opposta, su cui incombeva il relativo onere probatorio avendo interesse a riscuotere il relativo diritto di credito, non ha prodotto alcuna delibera dalla cui lettura poter evincere una siffatta volontà del sicché non pare essersi verificata la condizione, ivi CP_3
prevista, di insorgenza ed esigibilità del relativo diritto di credito.
E ciò lo si afferma lo si afferma anche perché cui anche in tal caso incombeva il relativo CP_1
onere probatorio, non ha neppure specificamente chiarito se - ed in che misura - il Parte_1
potesse beneficiare dei benefici relativi al Superbonbus 110%, condizione, quest'ultima,
[...]
idonea ad incidere ulteriormente sull'insorgenza del proprio diritto di credito alla luce di quanto ulteriormente previsto nella proposta negoziale accettata dall'odierno opponente, secondo cui “(…) se dalle attività condotte da non dovessero sussistere le condizioni per applicare il superbonus, e CP_1 quindi la detrazione fiscale pari al 110% sull'intervento trainante, in base a quanto stabilito dall'attuale art 119 del decreto rilancio e da quanto sarà stabilito dalla legge di conversione del decreto rilancio 34120 o dai decreti attuativi, nulla sarà dovuto a (…)”. CP_1
Il Tribunale non intende, quindi, in alcun modo disconoscere l'attività concretamente espletata dall'opposta ed oggetto della fattura n. 133 dell'11.05.2023, così come suffragata dalla documentazione riversata in atti con la comparsa di risposta e, successivamente, dai documenti dal n. 21 al n. 28 prodotti con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. ma, come detto, ciò non è sufficiente ad integrare il relativo diritto di credito stante il mancato avveramento delle condizioni cui l'insorgenza era stata sospensivamente condizionata.
All'accoglimento dell'opposizione segue la revoca del decreto ingiuntivo e, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna della società opposta alla rifusione delle spese di lite sostenute pagina 4 di 5 dalla controparte nella presente fase di giudizio che, stante l'estrema semplicità delle questioni trattate e la sostanziale ripetitività delle argomentazioni originarie, possono liquidarsi sulla scorta dei compensi minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 per tutte le fasi concretamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n. 1784/2023 emesso dal Tribunale di Monza in data 27.5.2023;
- per l'effetto, condanna in persona del legale rapp.te p.t., a rifondere al CP_1
, in persona dell'amministratore Parte_1
p.t., le spese di lite sostenute nell'ambito della presente fase di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.685,50, di cui 145,50 per spese esenti e 2.540,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto non detraibile, come per legge.
Così deciso in Monza in data 9 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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