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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 4000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4000 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
V^ Sezione Lavoro e Previdenza
La Corte composta dai signori magistrati: dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi presidente rel. dott. Alessandra Trementozzi consigliera dott. Beatrice Marrani consigliera
Il giorno 27/11/2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 436 R.G. dell'anno
2025 vertente tra
, con gli avv. Franca Tabbi e Pietro Ferri, giusta procura in Parte_1
atti, appellante e
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con l'avv. Paola Scarlato, come da procura in atti appellato ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2084/2025 del
19/02/2025.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e da verbale di udienza.
Fatto e diritto ~ 2 ~
Con ricorso depositato il 4/3/2025 ha proposto appello avverso Parte_1 la sopra indicata sentenza del Tribunale di Roma, lamentando l'erronea liquidazione delle spese di lite attribuite in suo favore dal giudice di primo grado a carico dell' in misura CP_1 inferiore ai minimi tabellari. Ha quindi domandato che le spese del giudizio mo grado fossero liquidate secondo i parametri vigenti, quantificandole nell'atto di appello. Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la liquidazione delle spese nella misura indicata nel ricorso in appello, vinte le spese del presente grado. L' Ha resistito al gravame, del quale ha domandato il rigetto sostenendo che CP_1 data la p are natura della causa era possibile scendere sotto i limiti legali. All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
Sulla inderogabilità dei minimi si è di recente pronunciata La Corte Suprema con la ordinanza 12 novembre 2025, n. 29925, nella quale ha affermato: <al riguardo, la giurisprudenza più recente ha chiarito che, in tema di spese legali, assenza diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove liquidazione dei compensi professionali e delle lite avvenga base ai parametri cui al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal 37 2018, non può scendere sotto valori minimi, quanto aventi carattere inderogabile (cass., sez. 2, 9815 13 aprile 2023). sul punto, si osserva che ricorso pone problema della derogabilità tabellari minimi fissati, per ciascuna fase processuale, dall'art. 4, comma 1, quale, nel testo qui rileva, dispone fini compenso, giudice tiene conto medi alle tabelle allegate, applicazione generali possono essere aumentati regola sino all'80 cento, ovvero diminuiti ogni caso oltre 50 cento. istruttoria l'aumento è fino 100 cento diminuzione 70 l'art. 13, 6, legge 247 2012 rimesso, com'è noto, ad un apposito decreto ministero giustizia, l'aggiornamento con cadenza biennale medi, provvedimento da adottare d'intesa consiglio nazionale forense, sensi dell'art. 3, precisando i nuovi “si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente compenso sia stato determinato forma scritta, mancata determinazione consensuale, giudiziale nei casi prestazione professionale resa nell'interesse terzi prestazioni officiose previste dalla legge”. novellata previsione difforme punto vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, contemplavano vincolo espresso ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre detta poteva superiore 50%. sulla scorta tale ultimo elemento testuale luce ritenuto vincolante liquidazione, questa suprema corte era giunta sostenere quantificazione processuali fosse espressione potere discrezionale riservato se contenuta entro massimi, richiedeva un'apposita motivazione sottoposta controllo legittimità, dovendosi, invece, giustificare scelta aumentare diminuire ulteriormente gli importi riconoscere, fatto salvo l'obbligo attribuire somme simboliche, lesive decorso approdo interpretativo, tuttora valido regolati darsi continuità anche quelli sottoposti regime introdotto 2018: consentita risultanti una percentuale 50% ciò effetto normativa ~ 3 ~
intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso - o le spese processuali - e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. La detta ratio legis, esplicitamente evidenziata nel parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, conduce ad affermare che l'attuale previsione mira a specificare “con maggiore chiarezza l'inderogabilità delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base da parte degli organi giudicanti”. La previsione di minimi tabellari in tema di compensi professionali non si pone, poi, in contrasto con la disciplina euro-unitaria in tema di tutela della concorrenza, accesso al mercato, restrizioni alla libera prestazione dei servizi (art. 101, par. 1, TFUE), come ricavabile dalla giurisprudenza della CGUE (CGUE, 19 febbraio 2000, C-35/1999; CGUE, 5 dicembre 2006, C-94/2004 e C-202/2004; CGUE, 9 settembre 2004, C-184/02 e C-223/2002)>>. La S.C. ha conclusivamente formulato il seguente principio di diritto: “In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile”.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, le spese di giudizio devono essere modificate, aumentandole fino alla somma di euro 1.770,00, ed in particolare euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 851,00 per la fase delle decisionale. Gli onorari devono essere liquidati al minimo tenuto conto della particolare semplicità della fattispecie esaminata virgola che non ha richiesto un'attività difensiva impegnativa, trattandosi di una mera quantificazione di una provvidenza assistenziale il cui importo è determinato dalla legge. Trattasi quindi di questione risolvibile con un semplicissimo calcolo matematico.
Le spese del presente grado vanno poste a carico del soccombente, liquidate anch'esse nel minimo a causa della semplicità della questione trattata, consistente in un mero ricalcolo delle spese del grado.
P.Q.M.
condanna l' a rimborsare all' appellante le spese di lite del primo grado di giudizio, CP_1 liquidandole nella maggior somma di € 1.700,00, oltre a spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese del presente grado, quantificate in complessivi CP_1
€ 247,00, oltre a spese generali al 10%, iva e cpa, da distrarsi. Il Presidente EST. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi (f.to digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
V^ Sezione Lavoro e Previdenza
La Corte composta dai signori magistrati: dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi presidente rel. dott. Alessandra Trementozzi consigliera dott. Beatrice Marrani consigliera
Il giorno 27/11/2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 436 R.G. dell'anno
2025 vertente tra
, con gli avv. Franca Tabbi e Pietro Ferri, giusta procura in Parte_1
atti, appellante e
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con l'avv. Paola Scarlato, come da procura in atti appellato ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2084/2025 del
19/02/2025.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e da verbale di udienza.
Fatto e diritto ~ 2 ~
Con ricorso depositato il 4/3/2025 ha proposto appello avverso Parte_1 la sopra indicata sentenza del Tribunale di Roma, lamentando l'erronea liquidazione delle spese di lite attribuite in suo favore dal giudice di primo grado a carico dell' in misura CP_1 inferiore ai minimi tabellari. Ha quindi domandato che le spese del giudizio mo grado fossero liquidate secondo i parametri vigenti, quantificandole nell'atto di appello. Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la liquidazione delle spese nella misura indicata nel ricorso in appello, vinte le spese del presente grado. L' Ha resistito al gravame, del quale ha domandato il rigetto sostenendo che CP_1 data la p are natura della causa era possibile scendere sotto i limiti legali. All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
Sulla inderogabilità dei minimi si è di recente pronunciata La Corte Suprema con la ordinanza 12 novembre 2025, n. 29925, nella quale ha affermato: <al riguardo, la giurisprudenza più recente ha chiarito che, in tema di spese legali, assenza diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove liquidazione dei compensi professionali e delle lite avvenga base ai parametri cui al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal 37 2018, non può scendere sotto valori minimi, quanto aventi carattere inderogabile (cass., sez. 2, 9815 13 aprile 2023). sul punto, si osserva che ricorso pone problema della derogabilità tabellari minimi fissati, per ciascuna fase processuale, dall'art. 4, comma 1, quale, nel testo qui rileva, dispone fini compenso, giudice tiene conto medi alle tabelle allegate, applicazione generali possono essere aumentati regola sino all'80 cento, ovvero diminuiti ogni caso oltre 50 cento. istruttoria l'aumento è fino 100 cento diminuzione 70 l'art. 13, 6, legge 247 2012 rimesso, com'è noto, ad un apposito decreto ministero giustizia, l'aggiornamento con cadenza biennale medi, provvedimento da adottare d'intesa consiglio nazionale forense, sensi dell'art. 3, precisando i nuovi “si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente compenso sia stato determinato forma scritta, mancata determinazione consensuale, giudiziale nei casi prestazione professionale resa nell'interesse terzi prestazioni officiose previste dalla legge”. novellata previsione difforme punto vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, contemplavano vincolo espresso ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre detta poteva superiore 50%. sulla scorta tale ultimo elemento testuale luce ritenuto vincolante liquidazione, questa suprema corte era giunta sostenere quantificazione processuali fosse espressione potere discrezionale riservato se contenuta entro massimi, richiedeva un'apposita motivazione sottoposta controllo legittimità, dovendosi, invece, giustificare scelta aumentare diminuire ulteriormente gli importi riconoscere, fatto salvo l'obbligo attribuire somme simboliche, lesive decorso approdo interpretativo, tuttora valido regolati darsi continuità anche quelli sottoposti regime introdotto 2018: consentita risultanti una percentuale 50% ciò effetto normativa ~ 3 ~
intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso - o le spese processuali - e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. La detta ratio legis, esplicitamente evidenziata nel parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, conduce ad affermare che l'attuale previsione mira a specificare “con maggiore chiarezza l'inderogabilità delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base da parte degli organi giudicanti”. La previsione di minimi tabellari in tema di compensi professionali non si pone, poi, in contrasto con la disciplina euro-unitaria in tema di tutela della concorrenza, accesso al mercato, restrizioni alla libera prestazione dei servizi (art. 101, par. 1, TFUE), come ricavabile dalla giurisprudenza della CGUE (CGUE, 19 febbraio 2000, C-35/1999; CGUE, 5 dicembre 2006, C-94/2004 e C-202/2004; CGUE, 9 settembre 2004, C-184/02 e C-223/2002)>>. La S.C. ha conclusivamente formulato il seguente principio di diritto: “In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile”.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, le spese di giudizio devono essere modificate, aumentandole fino alla somma di euro 1.770,00, ed in particolare euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 851,00 per la fase delle decisionale. Gli onorari devono essere liquidati al minimo tenuto conto della particolare semplicità della fattispecie esaminata virgola che non ha richiesto un'attività difensiva impegnativa, trattandosi di una mera quantificazione di una provvidenza assistenziale il cui importo è determinato dalla legge. Trattasi quindi di questione risolvibile con un semplicissimo calcolo matematico.
Le spese del presente grado vanno poste a carico del soccombente, liquidate anch'esse nel minimo a causa della semplicità della questione trattata, consistente in un mero ricalcolo delle spese del grado.
P.Q.M.
condanna l' a rimborsare all' appellante le spese di lite del primo grado di giudizio, CP_1 liquidandole nella maggior somma di € 1.700,00, oltre a spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese del presente grado, quantificate in complessivi CP_1
€ 247,00, oltre a spese generali al 10%, iva e cpa, da distrarsi. Il Presidente EST. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi (f.to digitalmente)