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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 18/07/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 344/2022
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 344/2022 R.G. di appello avverso la sentenza del Tribunale civile di Larino in composizione monocratica n. 173/2022 del 4.04.2022 emessa all'esito del giudizio n. 685/2020 R.G.
avente ad oggetto: “pagamento somme”, vertente tra
(già ), c.f. in persona del legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, C.so Italia n. 13 presso lo studio degli avv. ti Marisa Olga Meroni e Paolo Marra che la rappresentano e difendono per mandato in calce alla citazione introduttiva del giudizio di primo grado. .
APPELLANTE
e c.f. e P.iva , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato in v. Sannitica n. 5 unitamente all'avv. Ilenia Corbo CP_1
che lo rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione e risposta in appello.
-APPELLATO-
CONCLUSIONI: come da note depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del
26.03.2025, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c..
FATTO
La , nella qualità di cessionaria del credito vantato da ed Pt_2 Parte_3 CP_2 [...]
nei confronti del conveniva dinanzi al Tribunale di Larino l'Ente CP_3 Controparte_1
comunale, chiedendone la condanna al pagamento in favore di essa attrice delle seguenti somme,
asseritamente dovute alle società cedenti e quindi ad essa cessionaria: a) € 12.432,17 a titolo di
capitale portato dalle fatture allegate nell'elenco prodotto quale doc. 03>>; b) una ulteriore somma per interessi moratori ex art. 5 d.lgs. n. 231/0, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna delle fatture di cui al predetto elenco;
c) una ennesima somma a titolo di interessi anatocistici anch'essi previsti dall'art. 5 d.lgs. cit. prodotti dagli interessi di cui al capo che precede;
d) € 80 ai sensi dell'art. 6 co.2,
d.lgs cit. per ciascuna delle fatture di cui al capo a); e) € 7.307,96 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del mancato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di ulteriori crediti, di cui all'elenco prodotto all'allegato 04); f) una ennesima somma a titolo di interessi anatocistici anch'essi previsti dall'art. 5 d.lgs. cit e prodotti dal mancato versamento degli interessi di cui al capo che precede;
g) € 1.640,0, ai sensi dell'art. 6, co.2, d.lgs. cit. <in ragione di € 40 per ciascuna delle
fatture il cui ritardato pagamento da parte dell'Ente convenuto ha generato gli interessi di cui alla
precedente lettera e)>>. Il si costituiva in giudizio contestando sia di aver ricevuto le fatture richiamate Controparte_1
nel sollecito di pagamento inviato dalla sia che le società cedenti del credito avessero Pt_2
effettuato le prestazioni di cui alla pretesa di pagamento attorea.
All'esito del giudizio, senza svolgimento di attività istruttoria, sulla base della sola produzione documentale delle parti, il Tribunale di Larino, con sentenza n. 173 del 4.04.2022, rigettava la domanda e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
A fondamento del decisum il primo giudice ha ritenuto che la documentazione offerta in produzione dalla non fosse idonea a provare l'effettuazione da parte delle cedenti delle Pt_2
prestazioni generanti i crediti azionati dall'attrice - cessionaria.
Con atto di citazione in appello del 4.11.2022, la censurando la pronuncia Parte_1
di primo grado nella parte in cui: 1) l'attrice non avrebbe fornito la prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni a fronte delle quali sono state emesse le fatture cedute e sulle quali si fonda la pretesa creditoria, ritenendo fondata detta pretesa sul contratto di appalto rep. n.
1880/2014 e sull'atto integrativo di ampliamento del perimetro dei punti luce dal 4.04.2019; 2)
non avrebbe motivato in ordine al mancato riconoscimento del credito per interessi portato dagli atti rubricati ”Note Debito Interessi”, ritenendo satisfattivi detti fogli riepilogativi allegati con l'elencazione delle fatture da cui gli interessi derivano, la provenienza, l'importo, la decorrenza,
il tasso, il ritardo, affermando che l'Ente non avrebbe contestato di aver ricevuto le fatture da cui derivano gli interessi per ritardo e di aver pagato in ritardo le stesse, ha convenuto il CP_1
dinanzi all'intestata Corte di Appello, per conseguire la riforma della sentenza n.
[...]
173/2022, con l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si riportano testualmente: “Voglia
l'ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, in integrale riforma della
sentenza impugnata, così giudicare: In via principale, nel merito, accertare e dichiarare che, per
Part le ragioni esposte in narrativa, è creditrice dei confronti del dei seguenti Controparte_1
importi: a. € 12.432,17 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale
doc. 03 primo grado;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D.Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di
scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista
dall'art. 5, D.Lgs n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli
interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data
di notifica del presente atto al saldo;
d. € 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/02 in
ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 primo
grado; e. € 7.307,96 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da
parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte
capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate
nell'elenco prodotto quale doc. 04 primo grado e prodotte quali docc. 05.01 – 05.02 primo
grado; f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D.Lgs. n. 231/02 in
forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente
lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al
saldo; g. € 1.640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs n. 231/02 in ragione di € 40,00 per
CP_ ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli
interessi di cui alla precedente lettera e.; o del diverso importo che sarà ritenuto provato, e
conseguentemente condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
Part tempore, al relativo pagamento in favore di In ogni caso: con vittoria di compensi e spese
dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 155, oltre CPA, IVA,
contributo unificato, marca e successive;
in via istruttoria [… omissis…]”.
Con memoria del 1.02.2023 si è costituito l'appellato eccependo in rito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello avversario, ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., e chiedendone comunque il rigetto nel merito, con conferma della sentenza gravata, vinte le spese relative ai due gradi di giudizio.
Con ordinanza del 29.02.2024 è stata disattesa l'istanza di deferimento di giuramento decisorio avanzata dall'appellante. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c. sollevata
Part dall'appellato, si rileva che la in ottemperanza a quanto disposto dalla citata norma, ha riportato nell'atto di appello le parti della sentenza delle quali ha chiesto la riforma (pagg. 8- 9 dell'atto),
evidenziando le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di primo grado,
le circostanze da cui è derivata la violazione della legge, la loro rilevanza ai fini della decisione (pagg.
11 – 15 dell'atto), nonché quella che dovrà essere la decisione risultante all'esito della riforma richiesta (pagg. 15 – 16 dell'atto). Nessun dubbio può dunque sussistere circa la conformità dell'atto introduttivo al dettato normativo di riferimento.
Sempre in premessa, quanto alle norme codicistiche relative al cd. “filtro in appello”, di cui l'appellato ha chiesto l'applicazione, si rileva che l'art. 348 ter, comma primo, c.p.c., dispone che:
<<all'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima procedere alla trattazione, sentite le parti, < i>
dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., primo comma, con ordinanza
succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di
causa e il riferimento a precedenti conformi>>.
Ciò posto, ne consegue che il provvedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni è incompatibile con la pronunzia sommaria invocata dalla difesa dell'appellato. Sotto tale profilo l'eccezione deve essere respinta in quanto superata, perché implicitamente disattesa dalla
Corte con l'ordinanza con la quale ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni.
Nel merito, propriamente, risulta che attraverso gli atti di cessione prodotti quali docc. 06.01 – 06.02
Part primo grado, regolarmente notificati al debitore ceduto, si è resa cessionaria dei crediti vantati dalle società cedenti nei confronti del in particolare: CP_1
a. di crediti per fatture impagate per complessivi € 12.267,27 in linea capitale portati:
1. dalla fattura n. 4810974491 dell'8.06.2018, per l'importo di € 164,90 (IVA CP_3
esclusa), scaduta in data 25 giugno 2018;
2. dalla fattura n. 1830047257 del 30.09.2018, per il residuo importo di € 12.267,27, CP_2
IVA esclusa (a fronte di un importo originario di € 145.324,18, IVA esclusa,), scaduta in data
30.10.2018;
b. di crediti per € 7.307,96 per interessi di mora maturati per il ritardato pagamento di fatture evidentemente diverse da quelle impagate di cui alla precedente lettera a., portati dalle Note
Debito Interessi prodotte quali docc. 05.01- 05.02 primo grado.
In dettaglio, risulta che la citata fattura n. 1830047257 è stata emessa a titolo di canone di CP_2
manutenzione per il III trimestre (luglio – settembre) 2018.
Con determinazione n. R.G. 1932 del 18.10.2018 del settore Lavori Pubblici- Manutenzioni, Servizio
Tecnico Manutentivo – Visibilità, il Comune ha disposto la liquidazione parziale della fattura, per l'importo (al netto dell'IVA) di € 133.057,25, stabilendo
seguito di accertamento e formale presa d'atto da parte del del maggior numero Controparte_1
di punti luce gestiti dall' , ad integrare Controparte_5
l'impegno di spesa relativo al canone di manutenzione e consumo energia per l'anno 2018 e
successivi sul cap. 15420/1 del bilancio di previsione 2018>> (doc. 3 primo grado allegato CP_1
alla memoria 183 n. 2). Con mandato di pagamento n. 465 del 31.01.2019 (doc. 6 primo CP_1
grado alla comparsa di risposta), il ha pagato, per l'appunto, l'importo netto di € 133.056,91. CP_1
Ora, che il numero effettivo dei punti luce oggetto del servizio fosse 4.834 (e non 4.255 punti luce individuati nel progetto definitivo a base di gara e stabiliti da contratto) era stato comunicato al da con la nota del 30.12.2015, acquisita al protocollo comunale al n. 51385 del CP_1 CP_2
31.12.2015 e prodotta quale doc. 14 primo grado: dunque, la circostanza alla quale il ha CP_1
subordinato il pagamento del residuo di € 12.267,27, si è verificata.
Pertanto, alla luce delle suddette evidenze documentali, il primo motivo di appello, rubricato: “Errata
Part valutazione della documentazione prodotta da . Prova del credito”, si palesa fondato. Part Difatti, la sentenza impugnata è da censurare nella parte in cui ha affermato che non avrebbe fornito la prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni a fronte delle quali sono state emesse le fatture in questione.
La circostanza (provata con il doc. 13 primo grado) che in data 4 aprile 2019 il ed CP_1 CP_2
(quale capogruppo mandataria dell'ATI aggiudicataria del progetto per il servizio di gestione,
manutenzione ordinaria e straordinaria all risk del servizio di pubblica illuminazione, realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficenza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti comunali e realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo punto a punto) abbiano stipulato un'appendice al contratto rep. 1880 del 24.10.2014 (doc. 5 Comune primo grado) costituisce già
prova dell'adempimento da parte di . CP_2
Se infatti si fosse resa inadempiente nel 2018, evidentemente il non avrebbe CP_2 CP_1
provveduto al saldo parziale della fattura n. 1830047275 del 30 settembre 2018, avvenuto, invece,
con il già citato mandato di pagamento n. 465 del 31.12.2019 (doc. 6 Comune primo grado comparsa di risposta); avrebbe mosso contestazioni in forma scritta, di cui non v'è traccia;
non sarebbe certamente stato disponibile, nel 2019, a stipulare con la medesima un'appendice contrattuale prevedente, tra l'altro, un
previsti in gara>> (doc. 13 primo grado, p.5).
Tale atto, peraltro, riconoscendo che ai 4.255 punti luce individuati nel progetto definitivo a base di gara e stabiliti da contratto fossero da aggiungere ulteriori 545 punti luce, integra quell'<<accertamento e formale presa d'atto da parte del maggior numero controparte_1< i>
di punti luce gestiti dall' >>, a seguito Controparte_5 Controparte_5
del quale, con la già menzionata determinazione n. R.G. 1932 del 18.10.2018 del settore Lavori
Pubblici- Manutenzioni, Servizio Tecnico Manutentivo – Visibilità, il ha subordinato CP_1
l'integrazione dell'impegno di spesa relativo al canone di manutenzione e consumo energia per l'anno
2018 e successivi sul cap. 15420/1 del bilancio di previsione 2018, per pagare il residuo importo di €
12.267,27. Part Tanto è sufficiente, quindi, a far ritenere fondata la pretesa di per fatture impagate, oltre agli interessi di mora, agli interessi anatocistici e alle spese di recupero del credito ex art. 6, D.Lgs. n.
231/02.
L'eccezione di mancata ricezione delle fatture in questione è priva di pregio.
Costituisce fatto di comune esperienza quello per il quale il creditore (tanto più quando si tratti di impresa di primaria importanza, ed munite di idonea organizzazione, CP_3 CP_2
dotazione tecnologica e di personale), emetta ed invii tempestivamente le proprie fatture ai debitori,
per poter incassare il prima possibile i propri crediti. Considerata poi la notoria tardività nei pagamenti da parte degli Enti pubblici, è di tutta evidenza che qualunque fornitore abbia interesse a che i tempi di emissione e di invio dei documenti fiscali si riducano al massimo per ottenerne il pagamento il prima possibile.
La tesi del di un mancato invio delle fatture si rivela, perciò solo, scarsamente verosimile, CP_1
mentre appare più verosimile ritenere che i predetti documenti siano andati smarriti all'interno
Part dell'Amministrazione destinataria. In ogni caso, risulta che ha inviato mediante Posta
Elettronica Certificata (e l'appellato ha ricevuto) la lettera di messa in mora prodotta quale documento
07, nella quale sono indicate tutte le fatture azionate rimaste prive di riscontro. E comunque,
l'eventuale mancata ricezione del documento non costituisce non costituisce un fatto estintivo del credito e non ha, per effetto, di rendere il credito privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità
Anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del ad eseguire il pagamento, in CP_1
difetto delle procedure previste per riconoscere come debito dell'Amministrazione le somme richieste, è priva di pregio.
Infatti, è stato evidenziato nel corso del giudizio di primo grado che le prestazioni c.d. extracanone venivano rese dietro richiesta del dopo assunzione del relativo impegno di spesa (è stato CP_1
prodotto, a titolo di esempio, quale doc. 11, la determina dirigenziale pubblicata al n. 2128 Registro
Generale del 22.11.2017). Anche il secondo motivo di gravame, “Omessa motivazione relativamente al mancato
riconoscimento del credito portato dalle Note Debito Interessi” è condivisibile.
In effetti, il Tribunale ha totalmente omesso di motivare il mancato riconoscimento del credito in questione.
Di vero, il non ha mai negato: a. di aver ricevuto le forniture dalle quali hanno tratto origine CP_1
Part le fatture il cui ritardato pagamento ha generato le Note Debito Interessi azionate da b. di aver pagato in ritardo le fatture in questione.
Ciascuna Nota Debito Interessi (docc. 05.01 – 05.02 primo grado) è accompagnata da un foglio riepilogativo nel quale sono dettagliatamente indicati:
- le singole fatture per sorte capitale, il cui ritardato pagamento ha generato gli interessi di mora portati dalle Note Debito Interessi;
- in relazione a ciascuna fattura per sorte capitale tardivamente pagata:
i. il nominativo della società fornitrice che ha emesso la fattura per sorte capitale tardivamente pagata;
ii. l'importo della fattura per sorte capitale tardivamente pagata;
iii. la data di emissione e la data di scadenza del termine di pagamento della fattura per sorte capitale tardivamente pagata;
iv. la data di inizio decorrenza degli interessi di mora. Tale data coincide con il giorno successivo a quello della data di scadenza del termine di pagamento della fattura per sorte capitale tardivamente pagata;
v. la data di fine calcolo degli interessi di mota. Tale è la data in cui il debitore (nel caso: il ha provveduto al pagamento tardivo della fattura per sorte capitale;
CP_1
vi. il totale dei giorni di ritardo nel pagamento di ciascuna fattura per sorte capitale;
vii. il tasso di interesse di mora applicato;
viii. quindi, sulla base del numero dei giorni di ritardo e del tasso di interesse di mora applicato,
l'importo maturato a titolo di interessi di mora in relazione a ciascuna fattura per sorte capitale tardivamente pagata.
Si tratta – come si vede – di informazioni puntualmente dettagliate, che il doveva CP_1
contestare specificamente ex art. 115 c.p.c., pena la loro qualificazione come fatti pacifici e,
dunque, provati. In altri termini era il (anche in ragione della vicinanza della prova) a CP_1
dover svolgere specifiche contestazioni, e a fornire la prova della data di esecuzione del
Part pagamento, se diversa da quella allegata da Infatti, come la prova dell'adempimento spetta al debitore che affermi di aver adempiuto (e non al creditore che affermi l'inadempimento), anche la prova della tempestività (o, comunque, del tempo) dell'adempimento spetta al debitore (e non al creditore che ne affermi la tardività), e ciò tanto più quando, come nel caso di specie, sia incontestata la circostanza della tardività dei pagamenti.
Infatti, in tema di riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento delle obbligazioni,(cfr.
Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533), il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa o, come nel caso concreto, di aver adempiuto tempestivamente all'obbligazione di pagamento a suo carico.
Dunque, in difetto di specifica contestazione sulla tempestività dei pagamenti – e, a maggior ragione,
di prova – della data dei pagamenti così come risultante dalla Nota Debito Interessi, il dove CP_1
Part essere condannato a pagare i relativi interessi di mora a oltre gli interessi anatocistici e le spese di recupero ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/02 come da domanda.
Quanto all'eccezione secondo cui le fatture di interessi non costituirebbero oggetto di cessione in quanto non risulterebbero negli atti di cessione prodotti, si evidenzia che le fatture costituenti le c.d.
Note Debito Interessi n. 90009396 e n. 900013617 (docc. già citati 05.01 – 05.02) non sono ricomprese negli allegati delle cessioni recanti l'elenco delle fatture cedute in quanto sono documenti Part emessi da dunque di provenienza della aventi ad oggetto il dettaglio degli interessi Pt_2
maturati sulle fatture tardivamente pagate, elencate in ciascuna Nota Debito.
Ciò premesso, non può esservi dubbio circa il fatto che con le cessioni sono stati ceduti anche gli interessi maturati e maturandi, come peraltro risulta dagli atti di cessione stessi.
La cessione (doc. 06.01) specifica al punto 1.2 che “La cessione dei crediti comprende CP_3
tutti gli interessi maturati (e non ancora riscossi) e maturandi”; la cessione (doc. 06.02) al CP_2
punto 6 delle premesse chiarisce che ”La presente cessione comprende i frutti scaduti e da
maturarsi”.
Part Per quanto sopra, l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire di sollevata dal è CP_1
destituita di fondamento, con la conseguenza che gli importi richiesti sono esigibili e legittimamente dovuti.
Circa la quantificazione dei costi di recupero ex art. 6 D.Lgs. n. 231/02 nella misura di € 40,00, dovuto per ciascuna fattura impagata o tardivamente pagata, si rileva come, già in passato, la Commissione
Europea avesse affermato che la somma fissa di € 40,00
non pagata. Se il creditore ha più transazioni in relazione a diverse fatture, anche se l'azione
giudiziaria deve essere intentata nei confronti dello stesso debitore, il creditore ha diritto all'importo
fisso di € 40 per ciascuna singola fattura>>.
L'esattezza di tale interpretazione è stata fatta propria dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea,
che in tre recenti sentenze ha stabilito che
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nella transazioni commerciali, in combinato disposto
con l'articolo 3 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che qualora uno stesso e unico
contratto preveda pagamenti a carattere periodico, ciascuno dei quali debba essere effettuato entro
un termine determinato, l'importo forfettario minimo di EUR 40, previsto da tale articolo 6,
paragrafo 1, è dovuto, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero, per ciascun ritardo
di pagamento>> (cfr. CGUE, sez. VIII, 4.05.2023, n. 78; CGUE, sez. VIII, 1°.12. 2022, n. 419;
CGUE, sez. III, 20.10.2022, n. 585). Non è pertanto possibile fornire una diversa interpretazione della norma interna, considerato che le sentenze interpretative della Corte di Giustizia Europea vincolano il giudice nazionale, definendo la portata della norma eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore (cfr. App. Milano, 22.06.2023, n. 2070; Cass. civ., 8.02.2016, n. 2468).
Da ultimo, non può non evidenziarsi la contraddittorietà in cui incorre l'appellato che, da un lato,
lamenta la nullità della pretesa per l'asserita carenza del titolo contrattuale e degli impegni di spesa,
dall'altro eccepisce “il regolare e corretto adempimento del rapporto contrattuale rep. n.
1180/2015” (cfr. pag. 6, punto 3.1. comparsa conclusionale dell'Amministrazione), confermando dunque con ciò l'esistenza di un valido titolo contrattuale sottoscritto dalle parti, nonché l'avvenuta esecuzione delle prestazioni a fronte delle quali sono state emesse le fatture oggetto di causa.
Part In conclusione, il Collegio reputa che abbia fornito adeguata prova di tutti i crediti fatti valere nel presente giudizio nei confronti del ragione per la quale l'appello va accolto. Controparte_1
Attesa la soluzione adottata, le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'Amministrazione appellata, e si liquidano, come in dispositivo, per il primo grado, alla stregua dei criteri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e succ. modif., parametri tra minimi e medi per fasi di studio, introduttiva e decisionale (non svolta attività istruttoria); e per il secondo grado, in base ai criteri stabiliti dal D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e medi per fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio n.
344/2022 R.G. sull'appello proposto da con citazione del 4.11.2022 nei Parte_1
confronti del avverso la sentenza del Tribunale civile di Larino in composizione Controparte_1
monocratica n. 173/2022 del 4.04.2022 emessa all'esito del giudizio n. 685/2020 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda avanzata in primo grado dall'attuale appellante nei confronti del in Controparte_1 persona del e legale rappresentante pro tempore, così come riproposta nelle richieste CP_6
conclusive dell'atto di impugnazione, dianzi testualmente riprodotte;
- Condanna altresì il al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese Controparte_1
processuali del doppio grado di giudizio, liquidandole, per il primo grado, in € 2.426,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del
15% dei compensi, Iva e Cpa, come per legge;
e per il secondo grado, in € 355,50 per esborsi ed in € 4.356,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa, come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 26.06.2025
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 344/2022 R.G. di appello avverso la sentenza del Tribunale civile di Larino in composizione monocratica n. 173/2022 del 4.04.2022 emessa all'esito del giudizio n. 685/2020 R.G.
avente ad oggetto: “pagamento somme”, vertente tra
(già ), c.f. in persona del legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, C.so Italia n. 13 presso lo studio degli avv. ti Marisa Olga Meroni e Paolo Marra che la rappresentano e difendono per mandato in calce alla citazione introduttiva del giudizio di primo grado. .
APPELLANTE
e c.f. e P.iva , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato in v. Sannitica n. 5 unitamente all'avv. Ilenia Corbo CP_1
che lo rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione e risposta in appello.
-APPELLATO-
CONCLUSIONI: come da note depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del
26.03.2025, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c..
FATTO
La , nella qualità di cessionaria del credito vantato da ed Pt_2 Parte_3 CP_2 [...]
nei confronti del conveniva dinanzi al Tribunale di Larino l'Ente CP_3 Controparte_1
comunale, chiedendone la condanna al pagamento in favore di essa attrice delle seguenti somme,
asseritamente dovute alle società cedenti e quindi ad essa cessionaria: a) € 12.432,17 a titolo di
capitale portato dalle fatture allegate nell'elenco prodotto quale doc. 03>>; b) una ulteriore somma per interessi moratori ex art. 5 d.lgs. n. 231/0, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna delle fatture di cui al predetto elenco;
c) una ennesima somma a titolo di interessi anatocistici anch'essi previsti dall'art. 5 d.lgs. cit. prodotti dagli interessi di cui al capo che precede;
d) € 80 ai sensi dell'art. 6 co.2,
d.lgs cit. per ciascuna delle fatture di cui al capo a); e) € 7.307,96 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del mancato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di ulteriori crediti, di cui all'elenco prodotto all'allegato 04); f) una ennesima somma a titolo di interessi anatocistici anch'essi previsti dall'art. 5 d.lgs. cit e prodotti dal mancato versamento degli interessi di cui al capo che precede;
g) € 1.640,0, ai sensi dell'art. 6, co.2, d.lgs. cit. <in ragione di € 40 per ciascuna delle
fatture il cui ritardato pagamento da parte dell'Ente convenuto ha generato gli interessi di cui alla
precedente lettera e)>>. Il si costituiva in giudizio contestando sia di aver ricevuto le fatture richiamate Controparte_1
nel sollecito di pagamento inviato dalla sia che le società cedenti del credito avessero Pt_2
effettuato le prestazioni di cui alla pretesa di pagamento attorea.
All'esito del giudizio, senza svolgimento di attività istruttoria, sulla base della sola produzione documentale delle parti, il Tribunale di Larino, con sentenza n. 173 del 4.04.2022, rigettava la domanda e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
A fondamento del decisum il primo giudice ha ritenuto che la documentazione offerta in produzione dalla non fosse idonea a provare l'effettuazione da parte delle cedenti delle Pt_2
prestazioni generanti i crediti azionati dall'attrice - cessionaria.
Con atto di citazione in appello del 4.11.2022, la censurando la pronuncia Parte_1
di primo grado nella parte in cui: 1) l'attrice non avrebbe fornito la prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni a fronte delle quali sono state emesse le fatture cedute e sulle quali si fonda la pretesa creditoria, ritenendo fondata detta pretesa sul contratto di appalto rep. n.
1880/2014 e sull'atto integrativo di ampliamento del perimetro dei punti luce dal 4.04.2019; 2)
non avrebbe motivato in ordine al mancato riconoscimento del credito per interessi portato dagli atti rubricati ”Note Debito Interessi”, ritenendo satisfattivi detti fogli riepilogativi allegati con l'elencazione delle fatture da cui gli interessi derivano, la provenienza, l'importo, la decorrenza,
il tasso, il ritardo, affermando che l'Ente non avrebbe contestato di aver ricevuto le fatture da cui derivano gli interessi per ritardo e di aver pagato in ritardo le stesse, ha convenuto il CP_1
dinanzi all'intestata Corte di Appello, per conseguire la riforma della sentenza n.
[...]
173/2022, con l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si riportano testualmente: “Voglia
l'ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, in integrale riforma della
sentenza impugnata, così giudicare: In via principale, nel merito, accertare e dichiarare che, per
Part le ragioni esposte in narrativa, è creditrice dei confronti del dei seguenti Controparte_1
importi: a. € 12.432,17 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale
doc. 03 primo grado;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D.Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di
scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista
dall'art. 5, D.Lgs n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli
interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data
di notifica del presente atto al saldo;
d. € 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/02 in
ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 primo
grado; e. € 7.307,96 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da
parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte
capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate
nell'elenco prodotto quale doc. 04 primo grado e prodotte quali docc. 05.01 – 05.02 primo
grado; f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D.Lgs. n. 231/02 in
forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente
lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al
saldo; g. € 1.640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs n. 231/02 in ragione di € 40,00 per
CP_ ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli
interessi di cui alla precedente lettera e.; o del diverso importo che sarà ritenuto provato, e
conseguentemente condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
Part tempore, al relativo pagamento in favore di In ogni caso: con vittoria di compensi e spese
dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 155, oltre CPA, IVA,
contributo unificato, marca e successive;
in via istruttoria [… omissis…]”.
Con memoria del 1.02.2023 si è costituito l'appellato eccependo in rito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello avversario, ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., e chiedendone comunque il rigetto nel merito, con conferma della sentenza gravata, vinte le spese relative ai due gradi di giudizio.
Con ordinanza del 29.02.2024 è stata disattesa l'istanza di deferimento di giuramento decisorio avanzata dall'appellante. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c. sollevata
Part dall'appellato, si rileva che la in ottemperanza a quanto disposto dalla citata norma, ha riportato nell'atto di appello le parti della sentenza delle quali ha chiesto la riforma (pagg. 8- 9 dell'atto),
evidenziando le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di primo grado,
le circostanze da cui è derivata la violazione della legge, la loro rilevanza ai fini della decisione (pagg.
11 – 15 dell'atto), nonché quella che dovrà essere la decisione risultante all'esito della riforma richiesta (pagg. 15 – 16 dell'atto). Nessun dubbio può dunque sussistere circa la conformità dell'atto introduttivo al dettato normativo di riferimento.
Sempre in premessa, quanto alle norme codicistiche relative al cd. “filtro in appello”, di cui l'appellato ha chiesto l'applicazione, si rileva che l'art. 348 ter, comma primo, c.p.c., dispone che:
<<all'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima procedere alla trattazione, sentite le parti, < i>
dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., primo comma, con ordinanza
succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di
causa e il riferimento a precedenti conformi>>.
Ciò posto, ne consegue che il provvedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni è incompatibile con la pronunzia sommaria invocata dalla difesa dell'appellato. Sotto tale profilo l'eccezione deve essere respinta in quanto superata, perché implicitamente disattesa dalla
Corte con l'ordinanza con la quale ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni.
Nel merito, propriamente, risulta che attraverso gli atti di cessione prodotti quali docc. 06.01 – 06.02
Part primo grado, regolarmente notificati al debitore ceduto, si è resa cessionaria dei crediti vantati dalle società cedenti nei confronti del in particolare: CP_1
a. di crediti per fatture impagate per complessivi € 12.267,27 in linea capitale portati:
1. dalla fattura n. 4810974491 dell'8.06.2018, per l'importo di € 164,90 (IVA CP_3
esclusa), scaduta in data 25 giugno 2018;
2. dalla fattura n. 1830047257 del 30.09.2018, per il residuo importo di € 12.267,27, CP_2
IVA esclusa (a fronte di un importo originario di € 145.324,18, IVA esclusa,), scaduta in data
30.10.2018;
b. di crediti per € 7.307,96 per interessi di mora maturati per il ritardato pagamento di fatture evidentemente diverse da quelle impagate di cui alla precedente lettera a., portati dalle Note
Debito Interessi prodotte quali docc. 05.01- 05.02 primo grado.
In dettaglio, risulta che la citata fattura n. 1830047257 è stata emessa a titolo di canone di CP_2
manutenzione per il III trimestre (luglio – settembre) 2018.
Con determinazione n. R.G. 1932 del 18.10.2018 del settore Lavori Pubblici- Manutenzioni, Servizio
Tecnico Manutentivo – Visibilità, il Comune ha disposto la liquidazione parziale della fattura, per l'importo (al netto dell'IVA) di € 133.057,25, stabilendo
seguito di accertamento e formale presa d'atto da parte del del maggior numero Controparte_1
di punti luce gestiti dall' , ad integrare Controparte_5
l'impegno di spesa relativo al canone di manutenzione e consumo energia per l'anno 2018 e
successivi sul cap. 15420/1 del bilancio di previsione 2018>> (doc. 3 primo grado allegato CP_1
alla memoria 183 n. 2). Con mandato di pagamento n. 465 del 31.01.2019 (doc. 6 primo CP_1
grado alla comparsa di risposta), il ha pagato, per l'appunto, l'importo netto di € 133.056,91. CP_1
Ora, che il numero effettivo dei punti luce oggetto del servizio fosse 4.834 (e non 4.255 punti luce individuati nel progetto definitivo a base di gara e stabiliti da contratto) era stato comunicato al da con la nota del 30.12.2015, acquisita al protocollo comunale al n. 51385 del CP_1 CP_2
31.12.2015 e prodotta quale doc. 14 primo grado: dunque, la circostanza alla quale il ha CP_1
subordinato il pagamento del residuo di € 12.267,27, si è verificata.
Pertanto, alla luce delle suddette evidenze documentali, il primo motivo di appello, rubricato: “Errata
Part valutazione della documentazione prodotta da . Prova del credito”, si palesa fondato. Part Difatti, la sentenza impugnata è da censurare nella parte in cui ha affermato che non avrebbe fornito la prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni a fronte delle quali sono state emesse le fatture in questione.
La circostanza (provata con il doc. 13 primo grado) che in data 4 aprile 2019 il ed CP_1 CP_2
(quale capogruppo mandataria dell'ATI aggiudicataria del progetto per il servizio di gestione,
manutenzione ordinaria e straordinaria all risk del servizio di pubblica illuminazione, realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficenza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti comunali e realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo punto a punto) abbiano stipulato un'appendice al contratto rep. 1880 del 24.10.2014 (doc. 5 Comune primo grado) costituisce già
prova dell'adempimento da parte di . CP_2
Se infatti si fosse resa inadempiente nel 2018, evidentemente il non avrebbe CP_2 CP_1
provveduto al saldo parziale della fattura n. 1830047275 del 30 settembre 2018, avvenuto, invece,
con il già citato mandato di pagamento n. 465 del 31.12.2019 (doc. 6 Comune primo grado comparsa di risposta); avrebbe mosso contestazioni in forma scritta, di cui non v'è traccia;
non sarebbe certamente stato disponibile, nel 2019, a stipulare con la medesima un'appendice contrattuale prevedente, tra l'altro, un
previsti in gara>> (doc. 13 primo grado, p.5).
Tale atto, peraltro, riconoscendo che ai 4.255 punti luce individuati nel progetto definitivo a base di gara e stabiliti da contratto fossero da aggiungere ulteriori 545 punti luce, integra quell'<<accertamento e formale presa d'atto da parte del maggior numero controparte_1< i>
di punti luce gestiti dall' >>, a seguito Controparte_5 Controparte_5
del quale, con la già menzionata determinazione n. R.G. 1932 del 18.10.2018 del settore Lavori
Pubblici- Manutenzioni, Servizio Tecnico Manutentivo – Visibilità, il ha subordinato CP_1
l'integrazione dell'impegno di spesa relativo al canone di manutenzione e consumo energia per l'anno
2018 e successivi sul cap. 15420/1 del bilancio di previsione 2018, per pagare il residuo importo di €
12.267,27. Part Tanto è sufficiente, quindi, a far ritenere fondata la pretesa di per fatture impagate, oltre agli interessi di mora, agli interessi anatocistici e alle spese di recupero del credito ex art. 6, D.Lgs. n.
231/02.
L'eccezione di mancata ricezione delle fatture in questione è priva di pregio.
Costituisce fatto di comune esperienza quello per il quale il creditore (tanto più quando si tratti di impresa di primaria importanza, ed munite di idonea organizzazione, CP_3 CP_2
dotazione tecnologica e di personale), emetta ed invii tempestivamente le proprie fatture ai debitori,
per poter incassare il prima possibile i propri crediti. Considerata poi la notoria tardività nei pagamenti da parte degli Enti pubblici, è di tutta evidenza che qualunque fornitore abbia interesse a che i tempi di emissione e di invio dei documenti fiscali si riducano al massimo per ottenerne il pagamento il prima possibile.
La tesi del di un mancato invio delle fatture si rivela, perciò solo, scarsamente verosimile, CP_1
mentre appare più verosimile ritenere che i predetti documenti siano andati smarriti all'interno
Part dell'Amministrazione destinataria. In ogni caso, risulta che ha inviato mediante Posta
Elettronica Certificata (e l'appellato ha ricevuto) la lettera di messa in mora prodotta quale documento
07, nella quale sono indicate tutte le fatture azionate rimaste prive di riscontro. E comunque,
l'eventuale mancata ricezione del documento non costituisce non costituisce un fatto estintivo del credito e non ha, per effetto, di rendere il credito privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità
Anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del ad eseguire il pagamento, in CP_1
difetto delle procedure previste per riconoscere come debito dell'Amministrazione le somme richieste, è priva di pregio.
Infatti, è stato evidenziato nel corso del giudizio di primo grado che le prestazioni c.d. extracanone venivano rese dietro richiesta del dopo assunzione del relativo impegno di spesa (è stato CP_1
prodotto, a titolo di esempio, quale doc. 11, la determina dirigenziale pubblicata al n. 2128 Registro
Generale del 22.11.2017). Anche il secondo motivo di gravame, “Omessa motivazione relativamente al mancato
riconoscimento del credito portato dalle Note Debito Interessi” è condivisibile.
In effetti, il Tribunale ha totalmente omesso di motivare il mancato riconoscimento del credito in questione.
Di vero, il non ha mai negato: a. di aver ricevuto le forniture dalle quali hanno tratto origine CP_1
Part le fatture il cui ritardato pagamento ha generato le Note Debito Interessi azionate da b. di aver pagato in ritardo le fatture in questione.
Ciascuna Nota Debito Interessi (docc. 05.01 – 05.02 primo grado) è accompagnata da un foglio riepilogativo nel quale sono dettagliatamente indicati:
- le singole fatture per sorte capitale, il cui ritardato pagamento ha generato gli interessi di mora portati dalle Note Debito Interessi;
- in relazione a ciascuna fattura per sorte capitale tardivamente pagata:
i. il nominativo della società fornitrice che ha emesso la fattura per sorte capitale tardivamente pagata;
ii. l'importo della fattura per sorte capitale tardivamente pagata;
iii. la data di emissione e la data di scadenza del termine di pagamento della fattura per sorte capitale tardivamente pagata;
iv. la data di inizio decorrenza degli interessi di mora. Tale data coincide con il giorno successivo a quello della data di scadenza del termine di pagamento della fattura per sorte capitale tardivamente pagata;
v. la data di fine calcolo degli interessi di mota. Tale è la data in cui il debitore (nel caso: il ha provveduto al pagamento tardivo della fattura per sorte capitale;
CP_1
vi. il totale dei giorni di ritardo nel pagamento di ciascuna fattura per sorte capitale;
vii. il tasso di interesse di mora applicato;
viii. quindi, sulla base del numero dei giorni di ritardo e del tasso di interesse di mora applicato,
l'importo maturato a titolo di interessi di mora in relazione a ciascuna fattura per sorte capitale tardivamente pagata.
Si tratta – come si vede – di informazioni puntualmente dettagliate, che il doveva CP_1
contestare specificamente ex art. 115 c.p.c., pena la loro qualificazione come fatti pacifici e,
dunque, provati. In altri termini era il (anche in ragione della vicinanza della prova) a CP_1
dover svolgere specifiche contestazioni, e a fornire la prova della data di esecuzione del
Part pagamento, se diversa da quella allegata da Infatti, come la prova dell'adempimento spetta al debitore che affermi di aver adempiuto (e non al creditore che affermi l'inadempimento), anche la prova della tempestività (o, comunque, del tempo) dell'adempimento spetta al debitore (e non al creditore che ne affermi la tardività), e ciò tanto più quando, come nel caso di specie, sia incontestata la circostanza della tardività dei pagamenti.
Infatti, in tema di riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento delle obbligazioni,(cfr.
Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533), il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa o, come nel caso concreto, di aver adempiuto tempestivamente all'obbligazione di pagamento a suo carico.
Dunque, in difetto di specifica contestazione sulla tempestività dei pagamenti – e, a maggior ragione,
di prova – della data dei pagamenti così come risultante dalla Nota Debito Interessi, il dove CP_1
Part essere condannato a pagare i relativi interessi di mora a oltre gli interessi anatocistici e le spese di recupero ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/02 come da domanda.
Quanto all'eccezione secondo cui le fatture di interessi non costituirebbero oggetto di cessione in quanto non risulterebbero negli atti di cessione prodotti, si evidenzia che le fatture costituenti le c.d.
Note Debito Interessi n. 90009396 e n. 900013617 (docc. già citati 05.01 – 05.02) non sono ricomprese negli allegati delle cessioni recanti l'elenco delle fatture cedute in quanto sono documenti Part emessi da dunque di provenienza della aventi ad oggetto il dettaglio degli interessi Pt_2
maturati sulle fatture tardivamente pagate, elencate in ciascuna Nota Debito.
Ciò premesso, non può esservi dubbio circa il fatto che con le cessioni sono stati ceduti anche gli interessi maturati e maturandi, come peraltro risulta dagli atti di cessione stessi.
La cessione (doc. 06.01) specifica al punto 1.2 che “La cessione dei crediti comprende CP_3
tutti gli interessi maturati (e non ancora riscossi) e maturandi”; la cessione (doc. 06.02) al CP_2
punto 6 delle premesse chiarisce che ”La presente cessione comprende i frutti scaduti e da
maturarsi”.
Part Per quanto sopra, l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire di sollevata dal è CP_1
destituita di fondamento, con la conseguenza che gli importi richiesti sono esigibili e legittimamente dovuti.
Circa la quantificazione dei costi di recupero ex art. 6 D.Lgs. n. 231/02 nella misura di € 40,00, dovuto per ciascuna fattura impagata o tardivamente pagata, si rileva come, già in passato, la Commissione
Europea avesse affermato che la somma fissa di € 40,00
non pagata. Se il creditore ha più transazioni in relazione a diverse fatture, anche se l'azione
giudiziaria deve essere intentata nei confronti dello stesso debitore, il creditore ha diritto all'importo
fisso di € 40 per ciascuna singola fattura>>.
L'esattezza di tale interpretazione è stata fatta propria dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea,
che in tre recenti sentenze ha stabilito che
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nella transazioni commerciali, in combinato disposto
con l'articolo 3 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che qualora uno stesso e unico
contratto preveda pagamenti a carattere periodico, ciascuno dei quali debba essere effettuato entro
un termine determinato, l'importo forfettario minimo di EUR 40, previsto da tale articolo 6,
paragrafo 1, è dovuto, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero, per ciascun ritardo
di pagamento>> (cfr. CGUE, sez. VIII, 4.05.2023, n. 78; CGUE, sez. VIII, 1°.12. 2022, n. 419;
CGUE, sez. III, 20.10.2022, n. 585). Non è pertanto possibile fornire una diversa interpretazione della norma interna, considerato che le sentenze interpretative della Corte di Giustizia Europea vincolano il giudice nazionale, definendo la portata della norma eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore (cfr. App. Milano, 22.06.2023, n. 2070; Cass. civ., 8.02.2016, n. 2468).
Da ultimo, non può non evidenziarsi la contraddittorietà in cui incorre l'appellato che, da un lato,
lamenta la nullità della pretesa per l'asserita carenza del titolo contrattuale e degli impegni di spesa,
dall'altro eccepisce “il regolare e corretto adempimento del rapporto contrattuale rep. n.
1180/2015” (cfr. pag. 6, punto 3.1. comparsa conclusionale dell'Amministrazione), confermando dunque con ciò l'esistenza di un valido titolo contrattuale sottoscritto dalle parti, nonché l'avvenuta esecuzione delle prestazioni a fronte delle quali sono state emesse le fatture oggetto di causa.
Part In conclusione, il Collegio reputa che abbia fornito adeguata prova di tutti i crediti fatti valere nel presente giudizio nei confronti del ragione per la quale l'appello va accolto. Controparte_1
Attesa la soluzione adottata, le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'Amministrazione appellata, e si liquidano, come in dispositivo, per il primo grado, alla stregua dei criteri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e succ. modif., parametri tra minimi e medi per fasi di studio, introduttiva e decisionale (non svolta attività istruttoria); e per il secondo grado, in base ai criteri stabiliti dal D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e medi per fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio n.
344/2022 R.G. sull'appello proposto da con citazione del 4.11.2022 nei Parte_1
confronti del avverso la sentenza del Tribunale civile di Larino in composizione Controparte_1
monocratica n. 173/2022 del 4.04.2022 emessa all'esito del giudizio n. 685/2020 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda avanzata in primo grado dall'attuale appellante nei confronti del in Controparte_1 persona del e legale rappresentante pro tempore, così come riproposta nelle richieste CP_6
conclusive dell'atto di impugnazione, dianzi testualmente riprodotte;
- Condanna altresì il al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese Controparte_1
processuali del doppio grado di giudizio, liquidandole, per il primo grado, in € 2.426,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del
15% dei compensi, Iva e Cpa, come per legge;
e per il secondo grado, in € 355,50 per esborsi ed in € 4.356,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa, come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 26.06.2025
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico