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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/04/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 700/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
28/01/2022, assunto in decisione all'udienza in data 03/04/2025 e vertente
TRA
OL CO nato a [...] in data [...] (C.F.: ), C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CAPELLI STEFANO e dall'Avv. IPPOLITO DARIO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
PA AO, nata a [...] in data [...] (C.F.: ), C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. ZIMBALDI ANDREA AUGUSTO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Pronunciarsi con sentenza parziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi OL CO e PA AO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 17.10.2019.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa che deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso.
Si provvede sul punto come da separata ordinanza.
III. Le spese del giudizio saranno regolate con la statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da OL CO nei confronti di PA AO, con ricorso depositato in data 17/01/2024, così provvede:
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra
OL CO e PA AO a Monza (MB) in data 01.06.2002 (e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Monza (MB) atto n. 87, parte II, serie A);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
IV. Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza
III. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
28/01/2022, assunto in decisione all'udienza in data 03/04/2025 e vertente
TRA
OL CO nato a [...] in data [...] (C.F.: ), C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CAPELLI STEFANO e dall'Avv. IPPOLITO DARIO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
PA AO, nata a [...] in data [...] (C.F.: ), C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. ZIMBALDI ANDREA AUGUSTO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Pronunciarsi con sentenza parziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi OL CO e PA AO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 17.10.2019.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa che deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso.
Si provvede sul punto come da separata ordinanza.
III. Le spese del giudizio saranno regolate con la statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da OL CO nei confronti di PA AO, con ricorso depositato in data 17/01/2024, così provvede:
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra
OL CO e PA AO a Monza (MB) in data 01.06.2002 (e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Monza (MB) atto n. 87, parte II, serie A);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
IV. Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza
III. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona