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Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO N. 1262/2024 R.G.
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei giudici:
1)dott. Antonella Tedesco Presidente/Relatore
2)dott. Maurizio Ferrara Giudice
3)dott. Giuseppe Izzo Giudice
all'esito della trattazione cartolare del 19 marzo 2025, rilevato che le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
ha emesso la seguente:
ORDINANZA nella causa avente n. 1262/2024 R.G. pendente tra:
( ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Pierpaolo Pompilio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castrovillari, via Baldo Pisani n.7, Palazzo degli Uffici
PARTE RECLAMANTE
E
, (P. IVA : ), in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall' avv. Vincenzo Sarnicola, con studio in Vallo della
Lucania alla Via G. Murat, 25, presso il quale elettivamente domicilia
PARTE RECLAMATA
E
1 (CF - PI Controparte_2 P.IVA_3
), in p.l.r.p.t., con sede legale in Vallo della Lucania (SA), Via Stefano Passaro;
P.IVA_4
PARTE RECLAMATA CONTUMACE
avente ad oggetto: reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di
Lagonegro nel procedimento R.G. 573/2024 Sez. Esecuzioni, in data 6.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con reclamo depositato in data 21.11.2024 parte reclamante ha impugnato l'ordinanza in oggetto rappresentando che in data 22.5.2024 la riceveva atto di pignoramento Controparte_1 presso terzi e lo impugnava chiedendone la sospensione.
Rappresenta che l'istanza di sospensione inaudita altera parte veniva rigetta e fissata udienza in contraddittorio tra le parti.
Chiariva che nonostante all'esito dell'udienza l'ordinanza emessa rigettasse l'opposizione, la stessa veniva erroneamente condannata alle spese.
Per tale ragione deduceva la violazione dell'art.91 c.p.c. ed, inoltre, la contraddittorietà del provvedimento laddove, nella parte motiva, precisava che l'Agente della riscossione in alternativa al pignoramento presso terzi ex artt. 543 ss cpc può ricorrere al pignoramento diretto dei crediti verso terzi disciplinato dall'art. 72 bis del DPR 602/73 e poi, in maniera inconferente, richiamava la mancanza della dichiarazione del terzo ex art. 547 срс considerato che la dichiarazione del terzo, come noto, non
è prevista per le ipotesi di pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73.
Per tali ragioni chiedeva in riforma dell'ordinanza impugnata, previa sospensione, di condannare controparte al pagamento delle spese o in ragione della decisione provvedere alla compensazione delle stesse.
Con comparsa del 17.2.2025 si costituiva la quale rappresentava che Controparte_1
l'ordinanza era in realtà affetta da mero errore materiale, poiché dalla motivazione era chiaro l'intento del G.E. di accogliere l'opposizione, qualificando come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere il contrasto tra dispositivo e motivazione (Cassazione, ordinanza 22 agosto 2019 n. 21618).
Deduceva che l'ordinanza era conforme alla legge nella parte in cui onerava l'opposta alla prova dell'avvenuta maturazione della condizione del pagamento diretto del terzo ad esso creditore procedente. Per questo chiedeva il rigetto del reclamo con vittoria di spese.
Orbene, in primo luogo va rilevato che la parte ha prodotto prova della notifica nei confronti di
Parte_2
2
[...] che non si è costituita con la conseguenza che ne va dichiarata la contumacia.
Ciò detto, va ricordato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria che si apre con il deposito di ricorso in opposizione all'esecuzione, assunto il provvedimento inerente a tale fase – ossia la decisione in ordine all'eventuale sospensione dell'esecuzione, richiesta dall'opponente a norma dell'art. 624 c.p.c., nonché la decisione in ordine alla competenza per la fase di merito a norma dell'art. 616 c.p.c. – deve altresì statuire con il medesimo provvedimento in ordine alla regolamentazione delle spese relative a tale fase (Cass., n. 22033/2011; il principio è recepito dalla giurisprudenza di merito: cfr. ad esempio T. Bari, 24 aprile 2018; Tribunale Lecce, 08 novembre 2016;
Tribunale S. Maria Capua Vetere, 02 luglio 2013).
Ciò vale tanto nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione accolga l'istanza di sospensione, quanto nell'ipotesi in cui la rigetti, in forza non solo dell'applicazione, ai sensi dell'art. 669 quaterdecies c.p.c., dell'art. 669 septies c.p.c. (sul presupposto che detti provvedimenti abbiano natura cautelare), ma anche in forza dell'attitudine del provvedimento di definizione della fase sommaria ad acquisire il valore di provvedimento definitivo sul processo, qualora non venisse introdotto, nel termine concesso, il giudizio di merito.
Deve ritenersi che detto provvedimento sia reclamabile, secondo la previsione dell'art. 624, co. 2 c.p.c., che assoggetta l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione al reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. e che il provvedimento conclusivo del procedimento cautelare propriamente detto sia reclamabile anche soltanto in punto di spese è stato espressamente chiarito da Cass., n. 11370/2011, secondo cui il tenore dell'art. 669 terdecies, che parla genericamente di ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento senza limitare l'impugnazione riguardo al suo contenuto, impone di ritenere che il reclamo possa riguardare sia l'ipotesi in cui ci si dolga solo della concessione o della mancata della mancata concessione della misura cautelare, sia l'ipotesi in cui ci si dolga anche della statuizione sulle spese, sia anche l'ipotesi in cui ci si dolga solo della statuizione sulle spese.
Quanto alla fase sommaria del giudizio di opposizione all'esecuzione, i medesimi principi sono stati presupposti e ribaditi dalla menzionata Cass., n. 22033/2011, che espressamente fa riferimento nella parte motiva alla possibilità che la statuizione negativa sulle spese sia ridiscussa per effetto di reclamo contro il provvedimento negativo, ritenuto dalla Corte di legittimità esperibile nella materia in esame ai sensi dell'art. 624, comma 2 c.p.c.
Infine, in applicazione – esclusivamente su tale punto – di principi difformi rispetto a quelli affermati per i procedimenti di natura propriamente cautelare (secondo quanto stabilito da Cass., n. 22033/2011), il giudizio di merito deve essere introdotto dalla parte che intenda contestare esclusivamente il quantum delle spese – ossia la liquidazione in misura eccessiva ovvero in misura insufficiente - senza contestare la regolamentazione della soccombenza.
3 Mentre, infatti, in relazione ai provvedimenti cautelari si è affermato il principio per cui - essendo la statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento cautelare titolo esecutivo pronunciato a seguito di giudizio assunto in sede di fase sommaria - chi si dolga della eccessiva liquidazione delle spese può far valere la propria pretesa in sede di opposizione all'esecuzione, essendo costretto all'introduzione del giudizio di merito per la sola contestazione sul quantum delle spese solo chi intenda dolersi di una liquidazione insufficiente, in mancanza di altro rimedio, nella materia dell'opposizione all'esecuzione.
La Cassazione ha valorizzato la struttura bifasica di tale procedimento per affermare che in entrambi i casi – sia che la parte si dolga dell'insufficienza della liquidazione, sia che si dolga dell'eccessività della stessa – l'interessato è tenuto a introdurre il giudizio di merito, consolidandosi, altrimenti, il titolo esecutivo per il quantum di spese ivi liquidato. Ciò, peraltro, sempre fermo rimanendo – deve ritenersi - che sul provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione sia esperibile il reclamo anche per dolersi del quantum della liquidazione delle spese e che, pertanto, la parte interessata sia tenuta, in primo luogo, a intraprendere tale via e solo successivamente, in relazione all'esito del reclamo, a coltivare le proprie doglianze tramite introduzione del giudizio di merito.
Ritenuta, quindi, sulla base delle presenti coordinate l'ammissibilità del reclamo che abbia ad oggetto le sole spese dell'ordinanza cautelare del G.E., il Collegio ritiene che nel merito il reclamo sia infondato.
Ed, infatti, dalla lettura dell'intero provvedimento è del tutto evidente che il giudice intendesse accogliere l'opposizione richiamando espressamente in parte motiva: “ ritenuto che sussistano nel caso di specie i gravi motivi legittimanti l'accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. e l'estinzione della procedura esecutiva poiché è stata raggiunta la prova in ordine all'omessa dichiarazione del terzo nel termine di legge” e per mero errore materiale nel dispositivo rigettava l'opposizione anziché accoglierla, ma correttamente condannava la parte soccombente.
Ed, infatti, il contrasto che si risolva in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza può dar luogo ad errore emendabile con la procedura della correzione di errore materiale (Cassazione civile sez. lav.,
25/06/2020, n.12716 Cass. 22/08/2019 n. 21618).
Nel caso di specie, l'ordinanza è affetta da mero errore materiale per il quale nessuna delle parti ha chiesto la correzione e dal corpo della motivazione è possibile dedurre che vi è stata corretta applicazione dell'art.91 c.p.c. con condanna alle spese della parte soccombente, odierna reclamante.
Priva di pregio è, inoltre, l'eccezione relativa all'incoerenza dell'ordinanza che richiamerebbe la mancanza della dichiarazione del terzo ex art. 547 срс., posto che rispetto a ciò la parte reclamante non chiede alcuna modifica del provvedimento ed, inoltre, la stessa pare evidenzia la semplice erroneità formale – e non sostanziale – della motivazione adottata dal primo giudice, nella misura in cui nei 60
4 giorni, ai sensi dell'art. 72 DPR 602/1973 sarebbe dovuto avvenire il pagamento da parte del terzo pignorato e non la sua semplice dichiarazione .
Per le ragioni indicate, il reclamo va, quindi, rigettato.
Considerata la peculiarità della questione esaminata si ritiene che le spese tra le parti della presente fase possano essere compensate.
La pronuncia determina l'applicabilità in termini generali dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così provvede:
• RIGETTA il reclamo.
• COMPENSA le spese di lite.
• DA' atto della sussistenza delle condizioni per pagamento di un ulteriore somma a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
• DISPONE restituirsi il fascicolo della procedura esecutiva alla cancelleria competente con inserimento nello stesso di copia della presente ordinanza.
Si comunichi.
Lagonegro, camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Presidente/Relatore
Dott. Antonella Tedesco
5
SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO N. 1262/2024 R.G.
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei giudici:
1)dott. Antonella Tedesco Presidente/Relatore
2)dott. Maurizio Ferrara Giudice
3)dott. Giuseppe Izzo Giudice
all'esito della trattazione cartolare del 19 marzo 2025, rilevato che le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
ha emesso la seguente:
ORDINANZA nella causa avente n. 1262/2024 R.G. pendente tra:
( ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Pierpaolo Pompilio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castrovillari, via Baldo Pisani n.7, Palazzo degli Uffici
PARTE RECLAMANTE
E
, (P. IVA : ), in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall' avv. Vincenzo Sarnicola, con studio in Vallo della
Lucania alla Via G. Murat, 25, presso il quale elettivamente domicilia
PARTE RECLAMATA
E
1 (CF - PI Controparte_2 P.IVA_3
), in p.l.r.p.t., con sede legale in Vallo della Lucania (SA), Via Stefano Passaro;
P.IVA_4
PARTE RECLAMATA CONTUMACE
avente ad oggetto: reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di
Lagonegro nel procedimento R.G. 573/2024 Sez. Esecuzioni, in data 6.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con reclamo depositato in data 21.11.2024 parte reclamante ha impugnato l'ordinanza in oggetto rappresentando che in data 22.5.2024 la riceveva atto di pignoramento Controparte_1 presso terzi e lo impugnava chiedendone la sospensione.
Rappresenta che l'istanza di sospensione inaudita altera parte veniva rigetta e fissata udienza in contraddittorio tra le parti.
Chiariva che nonostante all'esito dell'udienza l'ordinanza emessa rigettasse l'opposizione, la stessa veniva erroneamente condannata alle spese.
Per tale ragione deduceva la violazione dell'art.91 c.p.c. ed, inoltre, la contraddittorietà del provvedimento laddove, nella parte motiva, precisava che l'Agente della riscossione in alternativa al pignoramento presso terzi ex artt. 543 ss cpc può ricorrere al pignoramento diretto dei crediti verso terzi disciplinato dall'art. 72 bis del DPR 602/73 e poi, in maniera inconferente, richiamava la mancanza della dichiarazione del terzo ex art. 547 срс considerato che la dichiarazione del terzo, come noto, non
è prevista per le ipotesi di pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73.
Per tali ragioni chiedeva in riforma dell'ordinanza impugnata, previa sospensione, di condannare controparte al pagamento delle spese o in ragione della decisione provvedere alla compensazione delle stesse.
Con comparsa del 17.2.2025 si costituiva la quale rappresentava che Controparte_1
l'ordinanza era in realtà affetta da mero errore materiale, poiché dalla motivazione era chiaro l'intento del G.E. di accogliere l'opposizione, qualificando come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere il contrasto tra dispositivo e motivazione (Cassazione, ordinanza 22 agosto 2019 n. 21618).
Deduceva che l'ordinanza era conforme alla legge nella parte in cui onerava l'opposta alla prova dell'avvenuta maturazione della condizione del pagamento diretto del terzo ad esso creditore procedente. Per questo chiedeva il rigetto del reclamo con vittoria di spese.
Orbene, in primo luogo va rilevato che la parte ha prodotto prova della notifica nei confronti di
Parte_2
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[...] che non si è costituita con la conseguenza che ne va dichiarata la contumacia.
Ciò detto, va ricordato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria che si apre con il deposito di ricorso in opposizione all'esecuzione, assunto il provvedimento inerente a tale fase – ossia la decisione in ordine all'eventuale sospensione dell'esecuzione, richiesta dall'opponente a norma dell'art. 624 c.p.c., nonché la decisione in ordine alla competenza per la fase di merito a norma dell'art. 616 c.p.c. – deve altresì statuire con il medesimo provvedimento in ordine alla regolamentazione delle spese relative a tale fase (Cass., n. 22033/2011; il principio è recepito dalla giurisprudenza di merito: cfr. ad esempio T. Bari, 24 aprile 2018; Tribunale Lecce, 08 novembre 2016;
Tribunale S. Maria Capua Vetere, 02 luglio 2013).
Ciò vale tanto nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione accolga l'istanza di sospensione, quanto nell'ipotesi in cui la rigetti, in forza non solo dell'applicazione, ai sensi dell'art. 669 quaterdecies c.p.c., dell'art. 669 septies c.p.c. (sul presupposto che detti provvedimenti abbiano natura cautelare), ma anche in forza dell'attitudine del provvedimento di definizione della fase sommaria ad acquisire il valore di provvedimento definitivo sul processo, qualora non venisse introdotto, nel termine concesso, il giudizio di merito.
Deve ritenersi che detto provvedimento sia reclamabile, secondo la previsione dell'art. 624, co. 2 c.p.c., che assoggetta l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione al reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. e che il provvedimento conclusivo del procedimento cautelare propriamente detto sia reclamabile anche soltanto in punto di spese è stato espressamente chiarito da Cass., n. 11370/2011, secondo cui il tenore dell'art. 669 terdecies, che parla genericamente di ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento senza limitare l'impugnazione riguardo al suo contenuto, impone di ritenere che il reclamo possa riguardare sia l'ipotesi in cui ci si dolga solo della concessione o della mancata della mancata concessione della misura cautelare, sia l'ipotesi in cui ci si dolga anche della statuizione sulle spese, sia anche l'ipotesi in cui ci si dolga solo della statuizione sulle spese.
Quanto alla fase sommaria del giudizio di opposizione all'esecuzione, i medesimi principi sono stati presupposti e ribaditi dalla menzionata Cass., n. 22033/2011, che espressamente fa riferimento nella parte motiva alla possibilità che la statuizione negativa sulle spese sia ridiscussa per effetto di reclamo contro il provvedimento negativo, ritenuto dalla Corte di legittimità esperibile nella materia in esame ai sensi dell'art. 624, comma 2 c.p.c.
Infine, in applicazione – esclusivamente su tale punto – di principi difformi rispetto a quelli affermati per i procedimenti di natura propriamente cautelare (secondo quanto stabilito da Cass., n. 22033/2011), il giudizio di merito deve essere introdotto dalla parte che intenda contestare esclusivamente il quantum delle spese – ossia la liquidazione in misura eccessiva ovvero in misura insufficiente - senza contestare la regolamentazione della soccombenza.
3 Mentre, infatti, in relazione ai provvedimenti cautelari si è affermato il principio per cui - essendo la statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento cautelare titolo esecutivo pronunciato a seguito di giudizio assunto in sede di fase sommaria - chi si dolga della eccessiva liquidazione delle spese può far valere la propria pretesa in sede di opposizione all'esecuzione, essendo costretto all'introduzione del giudizio di merito per la sola contestazione sul quantum delle spese solo chi intenda dolersi di una liquidazione insufficiente, in mancanza di altro rimedio, nella materia dell'opposizione all'esecuzione.
La Cassazione ha valorizzato la struttura bifasica di tale procedimento per affermare che in entrambi i casi – sia che la parte si dolga dell'insufficienza della liquidazione, sia che si dolga dell'eccessività della stessa – l'interessato è tenuto a introdurre il giudizio di merito, consolidandosi, altrimenti, il titolo esecutivo per il quantum di spese ivi liquidato. Ciò, peraltro, sempre fermo rimanendo – deve ritenersi - che sul provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione sia esperibile il reclamo anche per dolersi del quantum della liquidazione delle spese e che, pertanto, la parte interessata sia tenuta, in primo luogo, a intraprendere tale via e solo successivamente, in relazione all'esito del reclamo, a coltivare le proprie doglianze tramite introduzione del giudizio di merito.
Ritenuta, quindi, sulla base delle presenti coordinate l'ammissibilità del reclamo che abbia ad oggetto le sole spese dell'ordinanza cautelare del G.E., il Collegio ritiene che nel merito il reclamo sia infondato.
Ed, infatti, dalla lettura dell'intero provvedimento è del tutto evidente che il giudice intendesse accogliere l'opposizione richiamando espressamente in parte motiva: “ ritenuto che sussistano nel caso di specie i gravi motivi legittimanti l'accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. e l'estinzione della procedura esecutiva poiché è stata raggiunta la prova in ordine all'omessa dichiarazione del terzo nel termine di legge” e per mero errore materiale nel dispositivo rigettava l'opposizione anziché accoglierla, ma correttamente condannava la parte soccombente.
Ed, infatti, il contrasto che si risolva in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza può dar luogo ad errore emendabile con la procedura della correzione di errore materiale (Cassazione civile sez. lav.,
25/06/2020, n.12716 Cass. 22/08/2019 n. 21618).
Nel caso di specie, l'ordinanza è affetta da mero errore materiale per il quale nessuna delle parti ha chiesto la correzione e dal corpo della motivazione è possibile dedurre che vi è stata corretta applicazione dell'art.91 c.p.c. con condanna alle spese della parte soccombente, odierna reclamante.
Priva di pregio è, inoltre, l'eccezione relativa all'incoerenza dell'ordinanza che richiamerebbe la mancanza della dichiarazione del terzo ex art. 547 срс., posto che rispetto a ciò la parte reclamante non chiede alcuna modifica del provvedimento ed, inoltre, la stessa pare evidenzia la semplice erroneità formale – e non sostanziale – della motivazione adottata dal primo giudice, nella misura in cui nei 60
4 giorni, ai sensi dell'art. 72 DPR 602/1973 sarebbe dovuto avvenire il pagamento da parte del terzo pignorato e non la sua semplice dichiarazione .
Per le ragioni indicate, il reclamo va, quindi, rigettato.
Considerata la peculiarità della questione esaminata si ritiene che le spese tra le parti della presente fase possano essere compensate.
La pronuncia determina l'applicabilità in termini generali dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così provvede:
• RIGETTA il reclamo.
• COMPENSA le spese di lite.
• DA' atto della sussistenza delle condizioni per pagamento di un ulteriore somma a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
• DISPONE restituirsi il fascicolo della procedura esecutiva alla cancelleria competente con inserimento nello stesso di copia della presente ordinanza.
Si comunichi.
Lagonegro, camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Presidente/Relatore
Dott. Antonella Tedesco
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