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Decreto 22 marzo 2025
Decreto 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, decreto 22/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
RG 7728 /2024
Decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO DI MILANO
Visto il deposito dell᾿Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. da parte del CTU nel procedimento proposto da e , esercenti la Parte_1 Parte_2
genitoriale podestà sulla figlia minore , nei confronti dell᾿INPS; Persona_1
visto che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato, non hanno depositato in cancelleria nel termine fissato alcun atto di contestazione delle conclusioni del CTU;
ritenuto che
il risultato dell'accertamento peritale comporta la compensazione integrale tra le parti delle spese della presente procedura, attesa la dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi del testo vigente dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, ossia le seguenti:
- la minore è portatrice di alcune fragilità nella correttezza di lettura che impattano sulla velocità e correttezza di comprensione nonché alcune fragilità nella scrittura, così come veniva diagnosticato dagli specialisti che la ebbero in cura;
tali infermità non determinano per la minore difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età ai sensi dell'art.1, comma 1, della legge
289/90.
COMPENSA le spese di lite fra le parti non superando la ricorrente il limite reddituale di legge, come da autocertificazione, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc;
pone definitivamente in capo all' le spese di CTU liquidate come da separato CP_1
decreto.
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.).
Si comunichi alle parti.
Milano, 19/03/2025
Il Giudice Rossella Chirieleison
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Decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO DI MILANO
Visto il deposito dell᾿Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. da parte del CTU nel procedimento proposto da e , esercenti la Parte_1 Parte_2
genitoriale podestà sulla figlia minore , nei confronti dell᾿INPS; Persona_1
visto che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato, non hanno depositato in cancelleria nel termine fissato alcun atto di contestazione delle conclusioni del CTU;
ritenuto che
il risultato dell'accertamento peritale comporta la compensazione integrale tra le parti delle spese della presente procedura, attesa la dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi del testo vigente dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, ossia le seguenti:
- la minore è portatrice di alcune fragilità nella correttezza di lettura che impattano sulla velocità e correttezza di comprensione nonché alcune fragilità nella scrittura, così come veniva diagnosticato dagli specialisti che la ebbero in cura;
tali infermità non determinano per la minore difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età ai sensi dell'art.1, comma 1, della legge
289/90.
COMPENSA le spese di lite fra le parti non superando la ricorrente il limite reddituale di legge, come da autocertificazione, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc;
pone definitivamente in capo all' le spese di CTU liquidate come da separato CP_1
decreto.
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.).
Si comunichi alle parti.
Milano, 19/03/2025
Il Giudice Rossella Chirieleison
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