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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/04/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, all'udienza odierna trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4540/23 RG
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Arcangelo Zampella Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Eduardo Riccio CP_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 4.8.23 l'istante premetteva di essere stato assunto e aver lavorato presso il Comune di Cercola alle dipendenze della azienda appaltatrice del servizio di nettezza Controparte_2
urbana nel detto dal 2.11.21 al 30.6.23; che, segnatamente, aveva dapprima stipulato con CP_3
la suddetta società una serie di contratti a tempo determinato con mansioni di autista e che in data
21.3.23 veniva assunto con contratto a tempo indeterminato full-time, con mansioni di autista raccoglitore, liv. 2A CCNL Igiene Ambientale;
che tale ultima assunzione a tempo indeterminato era stata disposta dalla al fine di sostituire un altro lavoratore, sig. , posto CP_2 Persona_1 in pensione;
che, conclusosi l'appalto in data 30.6.23, il servizio era stato affidato dal alla CP_3 odierna convenuta (aggiudicataria) a partire dal 1.7.23; che, pertanto, l'azienda cessante inviava al
Comune e alla convenuta subentrante, l'elenco del personale addetto al cantiere, avente diritto al passaggio diretto ed immediato alle dipendenze della società subentrante nell'appalto ex art. 6
CCNL di categoria;
che, benchè il ricorrente fosse inserito nel predetto elenco, l'azienda subentrante non provvedeva alla relativa assunzione;
che la mancata assunzione risultava illegittima dacchè contraria alla disposizione di cui all'art. 6 CCNL di categoria.
Tanto premesso, il ricorrente, chiedeva all'adito Giudice di accertare e dichiarare il diritto al passaggio diretto ed immediato alle dipendenze della convenuta con costituzione del relativo rapporto di lavoro e condanna della convenuta al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate.
In particolare, a sostegno della domanda, il ricorrente evidenziava l'illegittimità della mancata assunzione in quanto contraria alla previsione di cui all'art. 6 CCNL Igiene ambientale, il cui comma 2 statuisce che: “l'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso
l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione”.
Prosegue poi la norma: “ai fini delle predette assunzioni, sono utili le eventuali variazioni dell'organico, come sopra individuato, che siano intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione, esclusivamente qualora l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio in tale periodo con personale assunto a tempo indeterminato”.
Si costituiva in giudizio la società convenuta ribadendo la legittimità del proprio operato e concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese. Eccepiva, in particolare, il difetto di prova dei requisiti prescritti ai fini dell'invocato passaggio, con particolare riguardo alla dedotta assunzione in sostituzione di lavoratore cessato per quiescenza nei 240 giorni antecedenti la cessazione dell'appalto e l'adibizione del sostituito in maniera ordinaria e prevalente al cantiere oggetto di appalto.
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Invero, parte istante fonda la propria pretesa unicamente sul disposto di cui all'art. 6 co. 2 del
CCNL di categoria, secondo cui, in materia di cambio appalto “l'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione”. Prosegue poi la norma: “ai fini delle predette assunzioni, sono utili le eventuali variazioni dell'organico, come sopra individuato, che siano intervenute nei
240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione, esclusivamente qualora l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio in tale periodo con personale assunto
a tempo indeterminato”.
La ratio della disposizione in esame è quella di salvaguardare i livelli occupazionali in un settore caratterizzato dalla naturale fluidità del mercato e dal conseguente rapido susseguirsi di cambi di gestione fra imprese. Tale ratio è evidentemente contemperata con le esigenze delle stesse imprese subentranti, che soffrirebbero un ingiustificato vulnus alla propria libertà imprenditoriale qualora si vedessero costrette ad assumere un numero di dipendenti superiore a quello in forza presso il cantiere nella vecchia gestione e comunque esorbitante rispetto alle esigenze di forza lavoro del cantiere stesso: chiarissima in tal senso la condizione che si tratti del medesimo appalto ed il limite che impone alla subentrante di assumere solo i dipendenti in forza da almeno otto mesi (240 giorni) prima della cessazione dell'appalto. La stessa norma contrattuale richiamata, prevede, inoltre, al comma due terzo alinea, che ai fini del diritto all'assunzione, sono utili anche le variazioni di organico intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione, esclusivamente nel caso in cui l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio in tale periodo con personale assunto a tempo indeterminato.
In presenza di queste condizioni a tutela dell'impresa subentrante, sembra difficilmente contestabile che rispetto a ciascuno dei dipendenti dell'impresa cessante addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto, purché in forza otto mesi prima della scadenza dell'appalto, la società che subentra nell'appalto ha l'obbligo, sulla base della previsione della contrattazione collettiva, di provvedere all'assunzione, configurandosi, corrispondentemente, in capo al lavoratore, un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione.
L'adempimento di tale obbligo, sulla base della norma collettiva, non appare subordinato a condizioni diverse da quelle dell'essere stato il lavoratore alle dipendenze dell'impresa cessante adibito, in via ordinaria o prevalente, allo specifico appalto oggetto di cessione da almeno otto mesi precedenti la scadenza dell'appalto medesimo, ovvero assunto a tempo indeterminato nei 240 giorni precedenti l'inizio del nuovo appalto purchè l'assunzione sia avvenuta per sostituire altro dipendente cessato dal servizio in tale periodo, riposando la ratio della disposizione nell'esigenza di garantire la continuità occupazionale a quei soggetti che, per il loro collegamento professionale con l'appalto, siano coinvolti in un mero mutamento soggettivo dell'erogatore del servizio.
Da un punto di vista logico giuridico, ed in evidente connessione con la ratio di tutela dell'occupazione sottesa alla disposizione in esame, l'art. 6, nel delineare il diritto all'assunzione ex novo da parte della subentrante di tutti i lavoratori in forza presso lo specifico appalto\affidamento, presuppone la risoluzione del precedente rapporto di lavoro intrattenuto dal lavoratore con la società uscente, risoluzione appunto giustificata nei termini di cui all'art 6 CNNL cit.
Orbene, rileva il Tribunale che, dalla documentazione in atti, emerge che il ricorrente veniva dapprima assunto dall'impresa cessante a tempo determinato con qualifica di operaio (autista) di cui al livello 3B del CCNL Servizi Ambientali con decorrenza dal 2.11.21 (v. estratto contributivo in prod. ric.) e fino al 20.3.2023. In data 21.3.23, come risulta dal successivo contratto di assunzione depositato da parte ricorrente, lo stesso veniva assunto alle dipendenze dell'impresa cessante a tempo pieno e indeterminato con mansioni di autista raccoglitore e con inquadramento nel livello
2A del CCNL di settore. In tale contratto si legge che lo stesso veniva assunto al fine di sostituire tale , lavoratore “cessato”. Tuttavia, parte ricorrente ha solo dedotto e non provato il Persona_1
fatto costitutivo del diritto al passaggio alle dipendenze della resistente, vale a dire che il dipendente sostituito era effettivamente cessato dal servizio per collocamento in pensione nel periodo compreso nei duecentoquaranta giorni precedenti l'inizio della nuova gestione come richiesto dalla norma contrattuale prima richiamata. Invero, tale circostanza è rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio non emergendo dal contratto nè da alcun documento depositato. Persino la prova orale articolata risulta al riguardo del tutto generica e, pertanto, inammissibile (non è minimamente indicata la data del pensionamento del lavoratore sostituito). Del resto, parte resistente, costituendosi in giudizio, ha pure contestato che la sostituzione avesse riguardato tale , Persona_1
atteso che dalle comunicazioni ricevute dalla (v. prospetto di cui al doc.11 prod. res., CP_2
giammai contestato specificamente da parte ricorrente), il dipendente che parte istante avrebbe sostituito era tale , cessato dal servizio in data 30.9.20. Al riguardo, seppure il Persona_2
documento depositato a sostegno di tale allegazione è privo di qualunque elemento di riconducibilità alla cessante deve dirsi che parte ricorrente non ha in alcun modo Controparte_2 contestato l'allegazione di parte resistente, né ha fornito elementi a sostegno del proprio assunto.
Ad abundantiam, in ogni caso, parte istante nemmeno deduce (e men che meno chiede di provare) che il lavoratore, in sostituzione del quale asserisce di essere stato assunto, avesse l'anzianità prescritta dalla norma su quell'appalto.
Per completezza si osserva che parte ricorrente non rientra neppure nella categoria dei lavoratori aventi diritto al passaggio in quanto alle dipendenze dell'impresa cessante per un periodo continuato di 240 giorni, in quanto è pacifico che la norma si applichi ai soli assunti a tempo indeterminato (cfr. art. 6 comma 3), mentre il ricorrente, inizialmente assunto a tempo determinato,
è stato assunto a tempo indeterminato solo in data 21 marzo 2023. Ne deriva che parte ricorrente non ha fornito la prova del proprio diritto all'assunzione nei confronti della resistente.
La complessità e controvertibilità delle questioni affrontate giustificano una integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale così provvede: rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, il 17.4.25 IL GIUDICE
Dr. Fabrizia Di Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, all'udienza odierna trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4540/23 RG
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Arcangelo Zampella Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Eduardo Riccio CP_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 4.8.23 l'istante premetteva di essere stato assunto e aver lavorato presso il Comune di Cercola alle dipendenze della azienda appaltatrice del servizio di nettezza Controparte_2
urbana nel detto dal 2.11.21 al 30.6.23; che, segnatamente, aveva dapprima stipulato con CP_3
la suddetta società una serie di contratti a tempo determinato con mansioni di autista e che in data
21.3.23 veniva assunto con contratto a tempo indeterminato full-time, con mansioni di autista raccoglitore, liv. 2A CCNL Igiene Ambientale;
che tale ultima assunzione a tempo indeterminato era stata disposta dalla al fine di sostituire un altro lavoratore, sig. , posto CP_2 Persona_1 in pensione;
che, conclusosi l'appalto in data 30.6.23, il servizio era stato affidato dal alla CP_3 odierna convenuta (aggiudicataria) a partire dal 1.7.23; che, pertanto, l'azienda cessante inviava al
Comune e alla convenuta subentrante, l'elenco del personale addetto al cantiere, avente diritto al passaggio diretto ed immediato alle dipendenze della società subentrante nell'appalto ex art. 6
CCNL di categoria;
che, benchè il ricorrente fosse inserito nel predetto elenco, l'azienda subentrante non provvedeva alla relativa assunzione;
che la mancata assunzione risultava illegittima dacchè contraria alla disposizione di cui all'art. 6 CCNL di categoria.
Tanto premesso, il ricorrente, chiedeva all'adito Giudice di accertare e dichiarare il diritto al passaggio diretto ed immediato alle dipendenze della convenuta con costituzione del relativo rapporto di lavoro e condanna della convenuta al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate.
In particolare, a sostegno della domanda, il ricorrente evidenziava l'illegittimità della mancata assunzione in quanto contraria alla previsione di cui all'art. 6 CCNL Igiene ambientale, il cui comma 2 statuisce che: “l'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso
l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione”.
Prosegue poi la norma: “ai fini delle predette assunzioni, sono utili le eventuali variazioni dell'organico, come sopra individuato, che siano intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione, esclusivamente qualora l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio in tale periodo con personale assunto a tempo indeterminato”.
Si costituiva in giudizio la società convenuta ribadendo la legittimità del proprio operato e concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese. Eccepiva, in particolare, il difetto di prova dei requisiti prescritti ai fini dell'invocato passaggio, con particolare riguardo alla dedotta assunzione in sostituzione di lavoratore cessato per quiescenza nei 240 giorni antecedenti la cessazione dell'appalto e l'adibizione del sostituito in maniera ordinaria e prevalente al cantiere oggetto di appalto.
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Invero, parte istante fonda la propria pretesa unicamente sul disposto di cui all'art. 6 co. 2 del
CCNL di categoria, secondo cui, in materia di cambio appalto “l'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione”. Prosegue poi la norma: “ai fini delle predette assunzioni, sono utili le eventuali variazioni dell'organico, come sopra individuato, che siano intervenute nei
240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione, esclusivamente qualora l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio in tale periodo con personale assunto
a tempo indeterminato”.
La ratio della disposizione in esame è quella di salvaguardare i livelli occupazionali in un settore caratterizzato dalla naturale fluidità del mercato e dal conseguente rapido susseguirsi di cambi di gestione fra imprese. Tale ratio è evidentemente contemperata con le esigenze delle stesse imprese subentranti, che soffrirebbero un ingiustificato vulnus alla propria libertà imprenditoriale qualora si vedessero costrette ad assumere un numero di dipendenti superiore a quello in forza presso il cantiere nella vecchia gestione e comunque esorbitante rispetto alle esigenze di forza lavoro del cantiere stesso: chiarissima in tal senso la condizione che si tratti del medesimo appalto ed il limite che impone alla subentrante di assumere solo i dipendenti in forza da almeno otto mesi (240 giorni) prima della cessazione dell'appalto. La stessa norma contrattuale richiamata, prevede, inoltre, al comma due terzo alinea, che ai fini del diritto all'assunzione, sono utili anche le variazioni di organico intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione, esclusivamente nel caso in cui l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio in tale periodo con personale assunto a tempo indeterminato.
In presenza di queste condizioni a tutela dell'impresa subentrante, sembra difficilmente contestabile che rispetto a ciascuno dei dipendenti dell'impresa cessante addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto, purché in forza otto mesi prima della scadenza dell'appalto, la società che subentra nell'appalto ha l'obbligo, sulla base della previsione della contrattazione collettiva, di provvedere all'assunzione, configurandosi, corrispondentemente, in capo al lavoratore, un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione.
L'adempimento di tale obbligo, sulla base della norma collettiva, non appare subordinato a condizioni diverse da quelle dell'essere stato il lavoratore alle dipendenze dell'impresa cessante adibito, in via ordinaria o prevalente, allo specifico appalto oggetto di cessione da almeno otto mesi precedenti la scadenza dell'appalto medesimo, ovvero assunto a tempo indeterminato nei 240 giorni precedenti l'inizio del nuovo appalto purchè l'assunzione sia avvenuta per sostituire altro dipendente cessato dal servizio in tale periodo, riposando la ratio della disposizione nell'esigenza di garantire la continuità occupazionale a quei soggetti che, per il loro collegamento professionale con l'appalto, siano coinvolti in un mero mutamento soggettivo dell'erogatore del servizio.
Da un punto di vista logico giuridico, ed in evidente connessione con la ratio di tutela dell'occupazione sottesa alla disposizione in esame, l'art. 6, nel delineare il diritto all'assunzione ex novo da parte della subentrante di tutti i lavoratori in forza presso lo specifico appalto\affidamento, presuppone la risoluzione del precedente rapporto di lavoro intrattenuto dal lavoratore con la società uscente, risoluzione appunto giustificata nei termini di cui all'art 6 CNNL cit.
Orbene, rileva il Tribunale che, dalla documentazione in atti, emerge che il ricorrente veniva dapprima assunto dall'impresa cessante a tempo determinato con qualifica di operaio (autista) di cui al livello 3B del CCNL Servizi Ambientali con decorrenza dal 2.11.21 (v. estratto contributivo in prod. ric.) e fino al 20.3.2023. In data 21.3.23, come risulta dal successivo contratto di assunzione depositato da parte ricorrente, lo stesso veniva assunto alle dipendenze dell'impresa cessante a tempo pieno e indeterminato con mansioni di autista raccoglitore e con inquadramento nel livello
2A del CCNL di settore. In tale contratto si legge che lo stesso veniva assunto al fine di sostituire tale , lavoratore “cessato”. Tuttavia, parte ricorrente ha solo dedotto e non provato il Persona_1
fatto costitutivo del diritto al passaggio alle dipendenze della resistente, vale a dire che il dipendente sostituito era effettivamente cessato dal servizio per collocamento in pensione nel periodo compreso nei duecentoquaranta giorni precedenti l'inizio della nuova gestione come richiesto dalla norma contrattuale prima richiamata. Invero, tale circostanza è rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio non emergendo dal contratto nè da alcun documento depositato. Persino la prova orale articolata risulta al riguardo del tutto generica e, pertanto, inammissibile (non è minimamente indicata la data del pensionamento del lavoratore sostituito). Del resto, parte resistente, costituendosi in giudizio, ha pure contestato che la sostituzione avesse riguardato tale , Persona_1
atteso che dalle comunicazioni ricevute dalla (v. prospetto di cui al doc.11 prod. res., CP_2
giammai contestato specificamente da parte ricorrente), il dipendente che parte istante avrebbe sostituito era tale , cessato dal servizio in data 30.9.20. Al riguardo, seppure il Persona_2
documento depositato a sostegno di tale allegazione è privo di qualunque elemento di riconducibilità alla cessante deve dirsi che parte ricorrente non ha in alcun modo Controparte_2 contestato l'allegazione di parte resistente, né ha fornito elementi a sostegno del proprio assunto.
Ad abundantiam, in ogni caso, parte istante nemmeno deduce (e men che meno chiede di provare) che il lavoratore, in sostituzione del quale asserisce di essere stato assunto, avesse l'anzianità prescritta dalla norma su quell'appalto.
Per completezza si osserva che parte ricorrente non rientra neppure nella categoria dei lavoratori aventi diritto al passaggio in quanto alle dipendenze dell'impresa cessante per un periodo continuato di 240 giorni, in quanto è pacifico che la norma si applichi ai soli assunti a tempo indeterminato (cfr. art. 6 comma 3), mentre il ricorrente, inizialmente assunto a tempo determinato,
è stato assunto a tempo indeterminato solo in data 21 marzo 2023. Ne deriva che parte ricorrente non ha fornito la prova del proprio diritto all'assunzione nei confronti della resistente.
La complessità e controvertibilità delle questioni affrontate giustificano una integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale così provvede: rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, il 17.4.25 IL GIUDICE
Dr. Fabrizia Di Palma