Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/05/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 216 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Caputo Giuseppe, come da mandato in atti,
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Maria Grazia Iovino, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
All'udienza del 10/03/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 17/01/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Lizzanello (LE) il 12/09/2014;
- che dalla loro unione è nata la figlia , il 18/11/2013; Per_1
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga omologata la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1
2) il padre contribuirà ex art. 337-ter [II] c.c. al mantenimento e all'istruzione della figlia, non solo attraverso il proprio contributo morale, ma anche versando alla sig.ra a titolo di contributo nel mantenimento CP_1 per , un assegno mensile di euro 350.00 (trecentocinquanta/00); Per_1
3) l'assegno Unico Universale verrà percepito, giusta pattuizione tra i coniugi, interamente dalla sig.ra che provvederà a richiedere il CP_1 versamento per l'intero all' Ente Previdenziale, se necessario, con la collaborazione sig. che sottoscriverà ogni modulo a ciò Parte_1 necessario;
4) il contributo nel mantenimento per la figlia sarà versato entro il 3 di ogni mese sul seguente conto corrente [...] intestato alla sig.ra CP_1
5) nei mesi in cui la sig.ra non lavorerà, poiché in attesa di CP_1 divenire di ruolo, il padre contribuirà nel mantenimento della figlia corrispondendo alla madre l'importo di euro 450.00;
6) il padre eserciterà il suo diritto di visita a weekend alternati dal sabato sera sino alla domenica sera alle ore 19.00, ora in cui la minore, dopo aver eseguito i compiti assegnati a scuola, verrà accompagnata presso l'abitazione della madre;
7) quando la minore non trascorrerà il weekend con il padre il diritto di visita da parte di quest'ultimo verrà esercitato in due pomeriggi settimanali - giorni coincidenti con i rientri a scuola della madre - in detto la minore dovrà essere prelevata da casa della madre alle ore 15.00 e ricondotta a casa della madre entro le ore 20.00, salvo diverso accordo tra i coniugi;
2 8) in periodo estivo il diritto di visita del padre, regolamentato come al punto
7), sarà esercitato dalle ore 15.00 sino alle ore 22.00. La minore anche in tal caso dovrà essere prelevata da casa della madre- anche casa estiva dove ella risiederà con quest'ultima per quel periodo- e riaccompagnata presso la casa della stessa, salvo diverso accordo tra i genitori;
9) la minore trascorrerà tutte le festività, ad anni alterni, un anno con il padre e un anno con la madre così come di seguito indicate: durante le festività natalizie, il padre terrà con sé la minore nell'anno 2024 nel periodo dal 23 al 28 dicembre, dalle ore 10.00 del 23 sino alle ore 10.00 del 28 dicembre,
l'anno successivo terrà la minore dal 28 dicembre al 2 gennaio rispettando gli stessi orari. Il giorno dell'Epifania del 2025 la minore starà con il padre dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Durante le festività Pasquali, starà Per_1 con il padre, ad anni alterni, dal Sabato Santo del 2026 alla domenica di
Pasqua, dalle ore 10.00 alle ore 19.30, l'anno successivo al 2026 (2027) dal lunedì di Pasquetta al martedì seguente, dalle ore 10.00 fino alle ore 19.30;
10) La minore, inoltre, trascorrerà la Festa del papà con il padre e la festa della mamma con la madre, anche quando quest'ultimo giorno dovesse coincidere con uno dei giorni di visita del padre. In tal caso, il diritto di visita del padre sarà esercitato nell'occasione immediatamente successiva, previo accordo con la madre. Trascorrerà, inoltre, con il padre, ad anni alterni, il giorno della vigilia dell'Immacolata e il giorno dell'Immacolata, la Festività dei morti, il 25 Aprile, il 1 maggio, il 2 giugno;
11) la minore per il 2024 trascorrerà la vigilia dell'Immacolata e la festa dell'Immacolata con la madre. Durante i giorni di vacanza per il Carnevale il padre potrà esercitare il suo diritto di visita concordando i giorni solo e unicamente con la madre e non con la minore;
12) la minore festeggerà il giorno del compleanno con entrambi i genitori ovvero, laddove non vi siano le condizioni, ad anni alterni, prima con l'uno e poi l'anno successive con l'altro genitore;
13) durante il periodo estivo la minore starà con il padre per 15 giorni consecutivi o in due periodi di sette giorni da comunicare alla madre entro il 30 giugno di ogni anno, tali giorni dovranno coincidere con le ferie del padre. In difetto di comunicazione entro il 30 giugno, il padre potrà
3 esercitare il diritto di visita o la prima quindicina di luglio o seconda di agosto;
14) la minore potrà allontanarsi da Lecce per brevi periodi con l'uno o l'altro genitore previa comunicazione, almeno un mese prima, del luogo ove si recherà, in tal caso la minore sarà sempre raggiungibile telefonicamente;
15) i genitori si impegnano durante la permanenza della minore con loro a farle svolgere i compiti assegnati e farle praticare tutte le attività agonistiche a cui è iscritta;
16) ogni modifica inerente al diritto di visita dovrà essere concordata con la madre e non con la minore. Il padre, inoltre, al fine di garantire alla minore una crescita serena e equilibrata s'impegna a supportare la madre in ogni atto di gestione della stessa su semplice richiesta di quest'ultima;
17) durante lo svolgimento del diritto di visita del padre la minore non dovrà essere condotta nei luoghi di lavoro di quest'ultimo o sui mezzi dallo stesso condotti;
18) i coniugi si impegnano a fornire il consenso per il rilascio del passaporto anche in favore della minore alle condizioni vigenti;
19) le condizioni innanzi stabilite verranno attuate dai coniugi allorquando la minore si trasferirà con la madre nella casa sita a Lizzanello, immobile ove la madre potrà trasferire, asportandolo dalla casa coniugale, ogni bene necessario per la figlia. Le condizioni economiche decorreranno dal mese in cui la sig.ra si trasferirà a Lizzanello, in tale mese il padre CP_1 verserà alla IG.ra esattamente tre giorni prima del CP_1 trasferimento, il mantenimento dovuto e concordato;
per i mesi successivi il mantenimento dovrà essere versato secondo quanto stabilito al punto 4);
20) mentre la regolamentazione relativa alle festività riportata dal punto
9) al punto 13) sarà operativa tra i coniugi sin dalla sottoscrizione del presente atto;
21) sarà rimesso al buon senso dei genitori la possibilità di far accedere il coniuge – al momento non affidatario – nella propria casa in caso di malattia o necessità della minore.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
4 Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da
[...]
e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in Lizzanello (LE), il 12/09/2014
[...]
(trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 14, parte II, serie A, anno 2014), alle condizioni di cui in parte motiva.
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24/03/2025.
Il Presidente e relatore dott. Gianluca Fiorella
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