Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 4795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4795 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
n. 14389/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di OL
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di OL, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14389/2021 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 13 marzo 2025 con la fissazione del termine di 60 giorni previsto dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale, scaduto il 12 maggio 2025,
TRA
c.f.: , nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in OL alla Piazza Amedeo, n. 15, presso lo studio dell'Avv.
Andrea Iannicelli (c.f.: ), dal quale è rappresentato e CodiceFiscale_2
difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione.
- ATTORE
E
Controparte_1
p. iva e
[...]
c.f: , in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to P.IVA_1
per la carica in OL alla Via Santa Maria di Costantinopoli, n. 104
- CONVENUTA CONTUMACE
Pag. 1
Conclusioni: alla udienza del 13 marzo 2025, a mezzo note ex art. 127- ter
c.p.c. il procuratore dell'attore, in accoglimento integrale della domanda ha così concluso: “si chiede riconoscere a (42 anni) a titolo di Parte_1
danno non patrimoniale un importo pari ad € 10.144,55…. a titolo di danno
biologico…, per il danno biologico temporaneo,… per il danno morale …; al
rimborso delle spese mediche per le quali appare equo richiedere una somma
pari ad € 400,00… Diversamente, e in via del tutto gradata, si chiede in ogni
caso condannare la convenuta alle maggiori o minori somme che saranno
ritenute di Giustizia” oltre “interessi … dalla data dell'evento sino al
soddisfo”. Vinte le spese di lite con attribuzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di è fondata e va accolta nei termini che Parte_1
seguono.
Con atto di citazione notificato il 25.05.2021 a mani di incaricato alla ricezione, ha convenuto innanzi a questo tribunale, per l'udienza Parte_1
del 4 ottobre 2021, l' Controparte_2
in OL (da ora in poi per brevità
[...]
Contr anche ), al fine di ottenere la sua condanna al CP_4
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in conseguenza del sinistro avvenuto l'8.05.2005, alle ore 01:00, durante il proprio ricovero presso la stessa.
L'attore ha esposto:
- che in data 3.05.2005 si ricoverava presso l'AOU convenuta per sottoporsi ad intervento di ricanalizzazione, venendo sottoposto a una serie di
Pag. 2 esami invasivi;
- che durante il ricovero, prima dell'esecuzione del menzionato intervento, segnatamente l'8.05.2005, alle ore 01:00, alzandosi dal letto/branda mobile, per recarsi al bagno, rovinava al suolo a cagione del fatto che alla branda in cui giaceva non erano stati apposti i fermi di sicurezza alle ruote per cui, appena poggiato il piede destro a terra, perdeva inevitabilmente l'equilibrio;
- che nel corso della giornata veniva sottoposto a una consulenza ortopedica dalla quale emergeva che, a causa dell'evento, aveva riportato un trauma contusivo al collo del piede destro complicato da una frattura scomposta del terzo distale del perone e che, per la presenza di un edema periarticolare, l'atro gli veniva immobilizzato con doccia gessata, poi sostituita il 10.05.2005 con uno stivaletto di gesso;
- che nel frattempo, praticatogli in data 18.05.2005 l'intervento di ricanalizzazione per il quale si era ricoverato, un successivo controllo ortopedico del 24.05.2005 evidenziava una “frattura non ridotta la tendenza alla sublussazione della tibio astragalica e la necessità di un intervento chirurgico di riduzione della frattura”;
- che, dunque, il 27.05.2005 veniva trasferito presso il reparto di
Ortopedia della struttura, dove il giorno stesso era sottoposto ad un intervento di riduzione incruenta della frattura in narcosi dell'arto destro, che gli veniva immobilizzato con gesso femoro podalico, poi sostituito con una immobilizzazione a stivaletto con divieto di carico, rimosso il successivo
9.07.2005 e sostituito con un Air cast per trenta giorni e concesso il
“permesso di carico”, fino a quando il 23.08.2005 veniva dichiarato guarito
Pag. 3 con eventuali postumi da valutare;
- che il 14.02.2006 si sottoponeva a un esame radiografico che accertava la sussistenza di “esiti di frattura malleolare non completamente
consolidata con evidente rappresentazione della rima di frattura, i margini
della frattura sono sclerotici, ed i frammenti non allineati” e ad un'ecografia eco osteoaricolare che denotava “… soluzione di continuo a livello della
capsula articolare a livello della regione antero-laterale da esiti di lesione
traumatica. LPAA non apprezzabile ecograficamente. non apprezzabile CP_5
da inserzione a inserzione. Modesta falda fluida intrarticolare”;
- che a causa delle lesioni patite gli residuavano, sulla base di relazione medica di parte, postumi invalidanti di natura biologica del 14-15%;
- che, a causa della grave instabilità articolare, del dolore e della limitazione dei movimenti esplicavano un'incidenza negativa sugli atti ordinari del vivere comune, sulle attività quotidiane, sugli aspetti dinamico-
relazionali della propria vita e sulla propria capacità lavorativa di agente della
Polizia Penitenziaria sì rendendola maggiormente usurante per la gran fatica e difficoltà nel suo svolgimento - nonché una ITP di 50 giorni, una ITP di 30
giorni al 50% e un ulteriore ITP di 30 giorni al 25%;
- che, avanzata una prima richiesta di risarcimento dei danni nei confronti della convenuta il 30.09.2005, veniva sottoposto a perizia medico-
legale da parte del medico fiduciario della Controparte_6
Compagnia che assicurava la struttura per la R.C. e che aveva rubricato il sinistro al n. 915.791.028, senza ottenere alcuna offerta di ristoro, né i motivi del suo diniego;
- che dopo aver tentato nuovamente di addivenire a una bonaria
Pag. 4 composizione della vertenza, esperiva la procedura di mediazione obbligatoria che si concludeva negativamente per la mancata partecipazione dell'Azienda
ospedaliera convenuta.
, quindi, ha concluso in citazione chiedendo: Parte_1
- di dichiararsi che l'aggravamento delle sue condizioni di salute, con i conseguenti danni alla sua integrità psico-fisica, alla sfera morale ed economica, si era verificata a causa dell'imprudenza e negligenza ex art. 1176
c.c. ovvero all'imperizia ex art. 2236 c.c. del personale sanitario dell'
[...]
, in ogni caso riconducibili alla responsabilità contrattuale della CP_7
stessa ai sensi degli artt. 1218, 1225 e 1228 c.c. e anche, in via associata, alla responsabilità extracontrattuale del suo personale sanitario e, quindi,
dell'Azienda ospedaliera ex artt. 2023, 2049 e 2055 c.c., stante il rapporto di immedesimazione tra essa e i suoi dipendenti;
- per l'effetto, condannarla, al risarcimento, a suo favore, di tutti i danni, diretti e indiretti, di natura patrimoniale e non patrimoniale subìti,
anche quelli per perdita di chance e quelli non espressamente indicati,
conseguenti alle menomazioni fisiche residuategli nella misura specificata o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Il tutto, con vittoria delle spese di lite con attribuzione al suo procuratore antistatario.
Benché ritualmente citata, l'AOU non si è costituita Controparte_1
in giudizio tant'è che all'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori del
28.04.2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e depositata dall'istante la relativa memoria n. 2; ammessa in parte la prova testimoniale
Pag. 5 da questi richiesta ed espletata CTU medico legale con la nomina del Dott.
, depositata l'1.10.2023, all'udienza del 13.05.2025 svoltasi Persona_1
mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dove la parte rassegnava le conclusioni come in epigrafe trascritte, mutato l'istruttore, il giudicante ha assegnato la causa a sentenza con concessione del termine ex art. 190 c.p.c. e, quindi, di gg. 60 per il deposito della comparsa conclusionale, adempimento effettuato dall'attore in data 12 maggio 2025,
ultimo giorno.
In via preliminare, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 (introdotto dall'art. 84, primo comma, lett. b), d.l. 69/2013 l conv. in l. 98/2013), richiamato anche dall'art. 8 della L. 24/2017, stante l'esperimento “ante causam” del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla disposizione in argomento, conclusasi con esito negativo per assenza dell'AOU convenuta come da verbale in atti del 2.10.2019.
Passando ad esaminare il merito, ascrive all'Azienda Parte_1
sanitaria convenuta e al suo personale agente la responsabilità per la negligente e imperita mancata apposizione dei fermi di sicurezza alla branda mobile sul quale era stato apposto, così cagionandogli la frattura non ridotta la tendenza alla sublussazione della tibio astragalica, la necessità di un intervento chirurgico di riduzione della stessa e gli ulteriori esiti descritti in citazione.
Appare utile premettere, nell'esame del merito, i princìpi giurisprudenziali,
ormai consolidati, in tema di responsabilità professionale medica, rilevanti nella presente controversia.
Pag. 6 Si deve considerare che le prestazioni sanitarie di cui è causa sono state effettuate prima dell'entrata in vigore sia della legge Balduzzi, sia della legge Gelli-Bianco. Trattandosi di fatti risalenti al 2005 la fattispecie risulta regolata dal quadro normativo e dai principi giurisprudenziali consolidatisi,
anteriormente all'entrata in vigore della legge Bianco-Gelli, con la legge
Balduzzi (art. 3 comma 1, D.L. n° 158/2012 come modificato dalla legge di conversione n. 189/2012).
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità
e di merito, la responsabilità della struttura sanitaria ha carattere contrattuale e può derivare ex art. 1218 c.c. per fatto proprio dall'inadempimento del contratto concluso con il paziente da cui insorgono a carico dell'ente obbligazioni di natura mista derivanti da un rapporto di carattere “latu sensu”
alberghiero, nonché di organizzazione di strutture e di dotazioni, anche umane, con la conseguente messa a disposizione del personale medico (e paramedico) e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
In particolare, si è in presenza, per quanto concerne la responsabilità
della struttura sanitaria, di un contratto atipico a prestazioni corrispettive -
cosiddetto “contratto di spedalità” - “contatto sociale” - (cfr. Cass. civ. n.
24791/2008: “L'accettazione del paziente in una struttura - pubblica o
privata - deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del
ricovero che di una visita ambulatoriale, comporta comunque la conclusione
di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima”).
Ciò premesso, sul piano processuale il paziente danneggiato che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve
Pag. 7 provare il contratto o il “contatto sociale” ed ha l'onere di provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del personale sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della esatta esecuzione della prestazione;
in quanto il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato)”
(Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 18102/2020; Cass. n. 26907/2020).
Anche il blocco delle ruote del letto rientra tra le prestazioni cui è
chiamato il personale sanitario della convenuta struttura nell'ambito del contratto di spedalità e di assistenza che intercorre tra le parti.
Occorre passare ora alla disamina della specifica res controversa, in ordine all'accertamento dell'an debeatur ed all'onere della prova e, quindi,
accertare che il comportamento diligente e perito del personale sanitario avrebbe avuto la probabilità di natura logico-razionale di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa della struttura e/o dei suoi agenti sanitari e l'evento lesivo allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato in base a un giudizio di ragionevole verosimiglianza compiuto alla stregua degli elementi di conferma, tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali, disponibili in
Pag. 8 relazione al caso concreto.
Ebbene, pacifico che tra l'attore e l'AOU vi sia stato CP_4
un contatto sociale e che, quindi, sia sorto un rapporto contrattuale e, cioè, un contratto di spedalità, comprovato documentalmente dalla cartella clinica n.
reg. ricoveri 187 R in atti, si ritiene che nella fattispecie in esame l'attore abbia fornito adeguata prova degli elementi costitutivi del tipo di responsabilità invocata, avendo esso dimostrato sia l'esistenza del pregiudizio subìto, sia il nesso di causalità con la condotta del personale dell'Azienda
ospedaliera convenuta, che, invece, non costituendosi in giudizio, ha rinunciato a fornire la benché minima prova liberatoria ossia che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che l'evento dannoso sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile.
All'udienza del 27.10.2022, l'unico teste escusso, Testimone_1
all'epoca dei fatti OSS presso il padiglione n. 17 della struttura convenuta, o meglio utilizzato dalla convenuta, ha dichiarato: “((a.d.r): conosco i fatti di
causa in quanto ricordo che ero stato in servizio la mattina, ma non ricordo
assolutamente né il mese né l'anno in cui accadde il fatto, presso la struttura
convenuta, padiglione 17; ricordo che l'attore fu ricoverato presso la
struttura ospedaliera attuale , appoggiata all'epoca Controparte_8
presso i locali ospedalieri della Federico II, al padiglione 17 per circa
due/tre mesi, in quanto fu operato all'addome per un problema di
diverticolite; il fatto lo ricordo perché quando di mattina montai in servizio
seppi dai colleghi che l'attore durante la notte era caduto dal letto di
ricovero; vidi il paziente nel suo letto e lui mi confermò la caduta, era già
stato operato all'intestino e aveva un sacca provvisoria sull'addome. La
Pag. 9 stanza ospitava tre letti, lui era in un lettino che per l'usura non si bloccava
con il pedale per le ruote; (A.d.r.): non ho assistito alla caduta, c'erano stati
di turno la notte altri infermieri ed il dottore che lo aveva operato;
mi Per_2
fu detto che il paziente scese dal letto per andare in bagno e il letto, instabile,
si spostò e lui cadde al suolo;
(a.d.r.): è vero, il sistema di blocco non
funzionava; (a.d.r.)…: no, preciso che il sistema di blocco del letto e delle
ruote non funzionava”.
Sebbene il testimone non abbia assistito personalmente alla caduta al suolo in cui incorreva l'attore e sebbene non abbia ricordato il mese e l'anno dell'evento, e che, a differenza di quanto dedotto in citazione, abbia affermato che, quando cadde, il paziente fosse già stato operato all'addome (intervento di ricanalizzazione, che si esegue dopo esseri stati affetti da una patologia che altera le condizioni dell'intestino come la menzionata diverticolite) - il che è
giustificabile atteso che è stato ascoltato oltre 17 anni dal fatto – ha offerto dichiarazioni adeguatamente precise nella ricostruzione dei profili essenziali del sinistro confermando che il lettino/branda assegnato all'istante era privo di fermi alle ruote e, quindi, instabile (“… era in un lettino che per l'usura non
si bloccava con il pedale per le ruote… il sistema di blocco non funzionava”)
e descrivendo adeguatamente i luoghi della struttura (i locali ospedalieri dell'AOU Federico II, padiglione 17, utilizzati dalla convenuta per circa due/tre mesi) e la stanza in cui l'attore era ricoverato (una stanza che ospitava tre letti) e ciò consente di ritenere la sua deposizione sufficientemente circostanziata ai fini della ricostruzione del fatto storico e scevra di elementi di criticità tali da indurre a dubitare della sua attendibilità e genuinità.
Del resto, quanto da questi non dichiarato emerge dalla già menzionata
Pag. 10 cartella clinica n. reg. ricovero 187/R, dove è riportato “
8.5.2005 Consulenza
ortopedica: “si procura frattura del 1/3 distale del perone (malleolo) a
destra, arto edematoso a livello della caviglia. Si confeziona doccia gessata
di posizione. Si prescrive, se non controindicato dalle condizioni cliniche,
Clexane 4000 sottocute al dì per 15 giorni, Reparil confetti…”; “10.5.20205
Consulenza Ortopedica: “confezione del gesso a stivaletto che risulta ben
tollerato. Deve tornare tra 10 giorni per valutazione dello stivaletto e
controllo Rx in DH, continua la terapia medica già prescritta”; “24.5.2005
consulenza ortopedica: “frattura non ridotta, tendenza ala sub-lussazione
della tibio-astragalica. Necessario videat chirurgico per riduzione della
frattura”; “24.5.2005 ore 18.00 “si è verificato accidentalmente lo
spostamento della doccia gessata posizionata stamattina. Si richiede nuova
Consulenza Ortopedica. Si confezione nuovo gambaletto gessato…”;
“27.5.2005 “… Il paziente viene dimesso per essere sottoposto ad intervento
chirurgico presso l'Istituto di Ortopedia della “Federico II”.
D'altronde la circostanza che il paziente abbiamo subito nel corso dell'aggravamento un peggioramento delle sue condizioni di salute, anche se determinate da un evento che poteva verificarsi in qualsiasi altro posto e non necessariamente all'interno di un ospedale (la caduta al suolo), determina a carico della struttura convenuta ed ai sensi dell'art. 1218 c.c. l'onere di fornire la prova che questo aggravamento delle condizioni del paziente non sia alla stessa imputabile, onere nella fattispecie non assolto.
Non si ritiene, inoltre, sussistere alcun concorso colposo del danneggiato atteso che la mancata apposizione e/o azionamento dei fermi alle ruote del lettino mobile non è, certo, rispondente alle effettive esigenze di
Pag. 11 salvaguardia, di sicurezza e di tutela della persona, ancor più perché con alta probabilità logica, e comunque secondo la comune esperienza, incerto, il nella deambulazione per i trattamenti farmacologici somministratigli, Pt_1
gli esami effettuati e la costante posizione supina tenuta da circa cinque giorni
(data ricovero 8.5.05/data evento prima ora dell'8.5.05) sul talamo ospedaliero.
In sintesi, poste le suestese emergenze processuali, in mancanza della prova di avere agito diligentemente e del verificarsi di altri fattori concausali o che il fatto non fosse imputabile ai sanitari della struttura, deve essere affermata la responsabilità contrattuale di quest'ultima in ordine nella produzione dei danni dedotti in lite e nella misura in cui questi sono stati accertati dal CTU.
Passando, quindi, alla liquidazione dei danni il C.T.U. incaricato ha confermato il nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate dall'istante.
Alle pagg. 5 e 6 dell'elaborato peritale si legge che sebbene “Dai
documenti medici in atti, nulla può ricavarsi circa le circostanze del
trauma,… le lesioni riscontrate nell'immediato ed in costanza di ricovero,
sono sicuramente compatibili con una caduta dalla stazione eretta per perdita
dell'appoggio plantare, come può essere accaduto nella dinamica
traumatologica descritta” con la precisazione che l'infortunato “… è stato
immediatamente soccorso, trattato dapprima con apparecchio gessato, quindi
con doccia e quindi di nuovo con stivaletto in gesso”; che “Stupisce la
mancanza in cartella, dei relativi esami strumentali di conferma diagnostica.
Dalle dimissioni del 27.5.2005 non si ha più alcuna documentazione sanitaria
atta a certificare la prosecuzione dell'iter sanitario. In tale data fu segnalata
Pag. 12 la necessità di intervento di chirurgia ortopedica per la stabilizzazione della
lesione traumatica (complicata da uno spostamento accidentale dei mezzi di
contenzione), ma di essa non vi è traccia, mentre i successivi esami
radiografici fanno ritenere come non effettuato l'intervento chirurgico
consigliato” e che “Da quanto riportato dal Dr. Iannicelli (CTP del Viola) si
può dedurre una riduzione incruenta della frattura. Solo a distanza di circa 9
mesi dai fatti in argomento, il… , senza documentare motivazioni Pt_1
cliniche e prescrizioni, si è rivolto ad una struttura sanitaria per la
valutazione strumentale della caviglia destra. I risultati di tali accertamenti
erano in congrua conseguenzialità con le lesioni a suo tempo descritte, ma va
rilevata l'assenza di certificazioni cliniche che possano permettere di valutare
la durata dell'inabilità temporanea”.
Dopo aver così argomentato, in risposta ai quesiti di cui al mandato conferitogli, l'ausiliario ha concluso che “1) le lesioni riscontrate a carico
della caviglia destra sono in rapporto causale con una caduta
dall'ortostatismo con ipersollecitazione della caviglia destra e quindi con
quanto descritto nell'atto di citazione. Gli esiti strumentalmente registrati a
distanza di circa 9 mesi dal trauma sono riconducibili alle lesioni; 2) al
momento del traumatismo in argomento il soggetto era ricoverato presso la
struttura sanitaria convenuta in giudizio, in attesa di sottoporsi ad un delicato
intervento chirurgico. La convalescenza per i due eventi si è sovrapposta…”
(pag. 7).
Accertata la sussistenza del nesso eziologico tra il sinistro e le lesioni conseguite al periziato in base al giudizio del consulente tecnico d'ufficio,
dott. , specialista in medicina legale e delle assicurazioni, Persona_1
Pag. 13 che è del tutto condivisibile, perché, appunto, adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite,
dalla relazione è, altresì, emerso che sono derivate un'invalidità temporanea totale di giorni 30 (calcolo risultato oltremodo complesso tenuto presente “che
il periodo iniziale di convalescenza, pari a 20 giorni si è concretizzato nel
corso di ricovero ospedaliero per altri motivi…, l'assenza di qualsiasi
prognosi concreta, visto che doveva essere praticato un intervento chirurgico,
non congruamente documentato, e la mancanza di concrete certificazioni
giustificative relative al periodo della convalescenza” (pag. 6), un'invalidità
temporanea parziale progressivamente decrescente e mediamente valutabile al
50% della durata di giorni 20 e un'ulteriore ITP progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 25% della durata di giorni 20.
Sono residuati poi postumi invalidanti di carattere permanente causalmente collegati al sinistro, consistenti in “esiti frattura del malleolo
peroneale destro, con frammenti non allineati” ed “in esiti lesione capsula
articolare e del legamento peroniero-astragalico anteriore” (pag. 6) che risultano incidenti sull'integrità psico-fisica del nella misura che questo Pt_1
tribunale, riportandosi alle valutazioni del C.T.U. – il quale ha puntualizzato,
ancora a pag. 7 dell'elaborato, che “Questi postumi vanno valutati, secondo le
indicazioni tratte dalle “Linee guida per la valutazione medico legale del
danno alla persona in ambito civilistico”, adoperando i seguenti riferimenti: -
Lassità capsulo-legamentosa della caviglia = 3% - Esiti di frattura diafisaria
del perone con dolore e limitazione funzionale di grado lieve = 2- 3%”
considerando “la modesta entità della limitazione funzionale e la presenza di
capi di frattura non allineati” e che “Il danno biologico permanente,
Pag. 14 calcolato con i riferimenti tratti dal barème della Società Italiana di Medicina
legale è stato quantificato nella misura del 5%, considerando pari al 2% il
danno fratturativo e al 3% il danno articolare, concorrenti tra loro e quindi
sommati algebricamente, trattandosi di micropermanenti” - ritiene di fissare al 5%.
Il CTU ha, altresì, rappresentato che “Non sono stati riferiti, né
documentati, postumi di natura soggettiva.” e, quindi, afferenti alle attività
quotidiane e agli aspetti dinamico-relazionali della vita, e che quanto all'incidenza sulla capacità lavorativa del agente penitenziario, i Pt_1
postumi riportati “… non impediscono l'attività lavorativa svolta all'epoca del
sinistro; il soggetto è ancora in attività di servizio. La capacità di guida
prolungata di autoveicoli (prevista come possibile nelle mansioni riferite dal
periziato), è ostacolata, ma non resa impossibile, dalle lesioni riscontrate”
(pari pag. 7).
A tale riguardo, appare utile ricordare che "nel caso in cui la persona
che abbia subito una lesione dell'integrità fisica già eserciti un'attività
lavorativa (come nel caso del e il grado d'invalidità permanente sia Pt_1
tuttavia di scarsa entità ( c.d. "micropermanenti"), un danno da lucro
cessante derivante dalla riduzione della capacità lavorativa in tanto è
configurabile in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei
postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio
lavoro (il che non è verificabile nel caso dell'attore, agente della Polizia
Penitenziaria e, in ogni caso, circostanza non allegata e, quindi, neanche non provata), essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di
danno non patrimoniale (v. Cass., 18/9/2007, n. 19357...; Cass.
Pag. 15 7/8/2001"(Cass. n. 32649/2021).
Si deve ora passare alla liquidazione dei danni subiti dal . Parte_1
Esso ha chiesto, nelle note conclusive ex artt. 127-ter c.p.c., la condanna dell' al pagamento della somma di € 10.144,55 Controparte_7
(€ 5.967,99 a titolo di danno biologico, € 2.485,80 per il danno biologico temporaneo ed € 1.690,76 per il danno morale ai sensi del Cod. Ass. Private),
oltre € 400,00 quali spese sostenute per l'assistenza medico-legale prestata dal proprio CTP nell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Per la liquidazione del danno non patrimoniale occorre applicare il
D.M. 16 luglio 2024, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 137 del 25
luglio 2024 e in vigore dal 9 agosto 2024, del Ministero delle Imprese e del
Made in Italy in base alla previsione dell'art. 139 del Codice delle
Assicurazioni, articolo al quale rinvia sia l'art. 3 del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre
2012, n. 189, sia il successivo art. 7, comma 4, della legge n. 24/2017 in materia di responsabilità sanitaria. Invero, i postumi, accertati nella misura del
5% rientrano a pieno titolo nelle cd. micropermanenti di cui ai citati articoli.
Pertanto, al , che all'epoca del sinistro aveva 41 anni, Pt_2
spettano € 6.003,51 per danno biologico permanente, € 1.657,20 per ITT, €
552,40 per la ITP al valore medio del 50% ed € 276,20 per quella al valore medio del 25%.
Complessivamente il danno biologico ammonta ad € 8.489,21.
Quanto al danno morale si osserva che “la liquidazione del danno
morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno
biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a
Pag. 16 determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la
convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una
percentuale del danno biologico complessivamente determinato;
la
dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta
che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile
di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti
contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più
articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai
quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della
categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il
convincimento” (Cass. 20661/2024).
La Corte, in questa sentenza appena citata, precisa e conferma che: a)
il danno morale è autonomo dal danno biologico;
b) la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza;
c) corretto è pertanto calcolare il danno morale come percentuale del danno biologico;
d) la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico.
Considerata la sofferenza patita per essere stato vittima di un fatto astrattamente previsto dalla legge come reato (art. 590 c.p.), si ritiene di poter applicare per la determinazione del danno morale inteso come sofferenza psico/fisica verosimilmente sopportata una percentuale del 20% sul danno biologico permanente e temporaneo e, quindi, riconoscere al a tale Pt_1
titolo, l'importo di € 1.697,86.
Pag. 17 Non sono stati provati elementi ulteriori per procedere ad aumenti (cd.
personalizzazione) delle dette voci risarcitorie considerato che quanto allegato dall'attore rientra già nella valutazione dei punti di invalidità.
Pertanto, in totale, il danno non patrimoniale subito dall'attore ammonta all'attualità ad € (8.489,21 + 1.697,86 =) 10.187,17.
Come anticipato, il ha chiesto anche la liquidazione del danno Pt_1
patrimoniale nella misura di € 400,00 per l'assistenza medico legale prestata dal proprio CTP e che possono essergli riconosciuti poiché esborso documentalmente comprovato dalla fattura pro forma n. 10/25 del 10.03.2025
in atti. Tuttavia, trattasi, di spese di lite e non di danno emergente e che,
proprio perché sostenute direttamente dal verranno in dispositivo Pt_1
riconosciute al medesimo e non al procuratore antistatario.
In conclusione, la domanda merita di essere accolta e, per l'effetto, la convenuta deve essere condannata al Controparte_9
pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni,
dell'importo di € 10.187,17.
In ordine rivalutazione delle somme riconosciute all'attore e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità.
Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la
mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato
può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non
necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da
calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento
dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno
Pag. 18 da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con
riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del
fatto il-lecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che
tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione
definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato
guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento
della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla par-te e
riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale
l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le
circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli
interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma
liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile
determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto,
secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente
al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di
rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio » (così, per prima,
Cass., Sezioni Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712).
Questo tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 2% annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito, 8 maggio 2005, ed il suo risarcimento (venti anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento
Pag. 19 dell'illecito sull'importo sopra liquidato, per di € 10.187,17, Parte_1
svalutato all'epoca del sinistro, 8 maggio 2005, con l'applicazione del coefficiente ISTAT 1,416. dell'ultima rilevazione disponibile (marzo 2025),
tavola “FOI (nt) 3.5 - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati” consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it), ad €
7.194,32 e, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata,
di anno in anno, ogni successivo 8 maggio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione.
Sull'importo finale, come sopra riconosciuto, di € 10.187,17 (che si converte in debito di valuta) maggiorato degli interessi compensativi maturati,
saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
Alla stregua delle esposte considerazioni, pertanto, deve essere dichiarata la responsabilità della
[...]
e, Controparte_10
quindi, e per l'effetto, la stessa deve essere condannata al pagamento in favore di della somma di € 10.187,17, oltre interessi come sopra indicati. Parte_1
Alla soccombenza segue la condanna della struttura sanitaria convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del presente giudizio che si liquidano con riferimento al valore della somma attribuita alla parte vincitrice ai sensi del D.M. n. 55/2014 e succ.ve modifiche applicandone i valori medi, con attribuzione al procuratore antistatario della stessa con esclusione per quanto già indicato della spese della CTP che si liquidano direttamente in favore dell'attore che le ha anticipate personalmente.
Le spese di CTU, liquidate nel decreto del 30 ottobre 2023, fermo
Pag. 20 restando l'obbligo per l'attore di versarle al CTU, se richiesto, in virtù di quanto disposto nel detto decreto, nei rapporti interni tra le parti del giudizio seguono la soccombenza con conseguente diritto dell'attore di ripetere dalla convenuta quanto eventualmente già versato o sarà versato al CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
nei confronti della
[...] [...]
così provvede: Controparte_10
1) accogliendo per quanto di ragione la domanda di Parte_1
dichiara la responsabilità della
[...]
in Controparte_10
ordine all'evento dannoso per il quale è causa e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni subiti dall'attore e, quindi, al pagamento in favore del della complessiva somma di € 10.187,17, oltre interessi compensativi Pt_1
nella misura del 2% annuo dal momento del sinistro, 8 maggio 2005, sul predetto importo svalutato a detta epoca e, cioè, su € 7.194,32, e, quindi, su tale somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 8 maggio, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulle somma come sopra riconosciuta di € 10.187,17, maggiorata degli interessi compensativi maturati sulla stessa,
dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
2) condanna l' Controparte_10
al pagamento in favore del
[...]
Pag. 21 delle spese del presente giudizio che liquida in € 5.077,00 per compensi Pt_1
ed € 330,69 per spese, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA
ed Iva come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Andrea Iannicelli
che si è dichiarato antistatario, ed in favore di della somma di Parte_1
euro 400,00 per spese di CTP;
3) spese di CTU come da motivazione.
Così deciso in OL, il 14 maggio 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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