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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/11/2025, n. 3545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3545 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 10227/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel. Dott. sa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.9.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina: italiana C.F.: C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] in data [...] cittadino: italiano C.F.: C.F._2 residente in [...] entrambi con l'Avv. Francesca Mosciatti presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in data 27.08.2014, in Milano, trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune: Anno 2014 - n.0590 Reg. 3 parte 2 serie A, in regime di separazione dei beni e hanno avuto un figlio, (C.F.: ), Per_1 C.F._3 nato a [...] in data [...], cittadino italiano
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.09.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
2) il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocato in via Per_1 prevalente, anche anagraficamente, presso la madre nella casa coniugale, di esclusiva proprietà della stessa, sita in Milano, Via Alberto Nota n.39, alla stessa definitivamente assegnata;
3) il sig. che ha già acquistato altra abitazione nelle immediate vicinanze della casa Pt_2 coniugale, in Via Alberto Nota 46, si trasferirà portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà, entro la data del 30.09.2025;
4) il padre ha ampia facoltà di vedere e tenere con sé il figlio, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola, sino alla domenica sera accompagnandolo a casa della mamma dopo cena;
- infrasettimanalmente: quattro pomeriggi che verranno individuati di comune accordo all'inizio di ogni anno scolastico, dall'uscita da scuola, accompagnandolo anche alle attività extrascolastiche, e riaccompagnandolo prima di cena a casa della mamma. Per l'anno scolastico 2025/2026, si individuano i seguenti giorni lunedì, martedì, mercoledì e giovedì;
- durante le vacanze di Natale: ad anni alterni il 24 o il 25 e il periodo dal 25.12 al 30.12 o dal 31.12 al 06.01 compreso. Per le vacanze di Natale 2025 il padre starà con il figlio il giorno 25 e il periodo dal 31.12 al 06.01 compreso;
- le vacanze di Pasqua ad anni alterni;
- durante le vacanze estive due o tre settimane anche non consecutive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno considerati periodi di ferie lavorative di entrambi i genitori. I genitori si impegnano a comunicarsi preventivamente indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi nei quali il figlio soggiornerà durante i periodi di vacanza e a garantire la massima libertà di comunicazione telefonica con l'altro genitore.
Sono fatti salvi i diversi e migliori accordi fra i genitori che si impegnano a garantire la massima collaborazione nell'interesse preminente del figlio;
5) il sig. si impegna a versare entro il giorno 11 di ogni mese, alla sig.ra quale Pt_2 Pt_1 contributo al mantenimento di , la somma mensile di euro 500,00, e ciò a far data dal Per_1 trasferimento del padre nella casa di sua esclusiva proprietà, oltre la rivalutazione ISTAT, sino all'indipendenza economica dello stesso;
6) le spese straordinarie del figlio saranno a carico di entrambi i genitori nella quota del 50% ciascuno.
Si intendono straordinarie, nel rispetto delle Linee Guida del Tribunale di Milano, le seguenti spese:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
ì) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell' orario di lavoro dei genitori
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizione a gare e tornei), nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc); f) viaggi e soggiorni studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli, i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici ( pc.tablet)
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare tramite e-mail con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7) l'AUU verrà percepito nella misura del 100% dalla madre;
8) i coniugi si danno reciprocamente l'assenso per il rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del figlio;
9) le spese del presente procedimento sono interamente a carico della sig.ra Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., rinunciando reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Milano in data 27.08.2014
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Pone le spese di procedura carico della sig.ra Pt_1
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 5.11.2025
. Il Presidente rel.
Dott.sa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG