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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/09/2025, n. 7248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7248 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37411/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37411/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIALE Parte_1 P.IVA_1
UNGHERIA, 1 80059 TORRE DEL GRECO presso l'Avvocato PALOMBA PASQUALE, che la/lo rappresenta e difende
ATTORE
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
D'ANNUNZIO 2/44 20123 GENOVA presso l'Avvocato PAOLETTI MICHELE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio – già – Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
facendo valere la polizza RC Vettoriale e Trasporto Merci sottoscritta il 29.10.21 per pagina 1 di 7 ottenere la condanna della stessa al versamento dell'indennizzo pari a quanto da essa corrisposto al vettore per il Controparte_3
ristoro dei danni subiti dalle autovetture trasportate a seguito di un violento temporale caratterizzato da vento piogge e grandine risalente al 7.7.22. Cont Ha evidenziato l'attrice di aver stipulato con in data 20.12.2018 un contratto in base al quale aveva assunto, nella veste di sub vettore, l'obbligo di assicurarsi per coprire la sua responsabilità professionale e contrattuale in relazione alla merce trasportata con facoltà per CAT di compensare i debiti con i crediti. Cosa che era stata eseguita, appunto, con la richiesta di risarcimento per i danni occorsi alle autovetture trasportate e di cui viene chiesto il ristoro secondo quanto previsto all'art. 11 pag. 23 della polizza relativo al rischio grandine.
La domanda ha ad oggetto la somma pari ad € 11.165,99 – ivi computata la prevista franchigia – nonché le spese sostenute per l'attività di mediazione oltre accessori.
Si è costituita la convenuta compagnia assicuratrice eccependo – in primo luogo – la riferibilità della domanda alla sola copertura Trasporto Merci con conseguente carenza di legittimazione dell'attrice non rivestendo quest'ultima la veste di proprietaria delle autovetture trasportate. Ha eccepito altresì l'inoperatività della garanzia per avere l'attrice omesso l'invio della documentazione necessaria.
Infine ha contestato l'idoneità di quanto allegato a riscontare l'entità del danno concludendo per il rigetto della domanda
Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata riservata per la decisione a seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 189
c.p.c.
La domanda è fondata.
Il dato controverso è costituito – in primo luogo - dall'oggetto poiché l'attrice allega di aver fatto riferimento alla polizza nella sua interezza – così valorizzando il proprio ruolo di contraente in quanto vettore – mentre la convenuta reputa che la stessa si riferisca alla pagina 2 di 7 sola sezione Trasporto Merci e, quindi, ad una polizza redatta “per conto di chi spetta” con conseguente carenza di legittimazione.
Reputa il Tribunale che sia il dato letterale che il tenore complessivo della domanda riscontrino la prospettazione dell'attrice.
Premesso che la censura della convenuta deve – più propriamente – essere ricondotta al piano della titolarità del diritto, essendo la legittimazione – attiva o passiva – correlata alla prospettazione della parte e che quanto evidenziato nella narrativa della citazione è coerente con la legittimazione dell'attrice, si rileva che : l'atto introduttivo alla pag.
1 - capo b) riporta la polizza nella sua interezza con la dizione RC Vettoriale e Trasporto
Merci, alla pag. 2 – capo j) è fatto riferimento al rischio grandine (pag. 23 art. 11 della polizza) pacificamente riferito sia alla sezione A che alla B giusta dicitura di cui alla sezione C rubricata “condizioni comuni alle sezioni A e B, alla pag. 4 capo r) è parimenti fatto rinvio alla polizza nella sua interezza RC Vettoriale e Trasporto Merci, alla pag.
5 - capo V - inerente le considerazioni in diritto il rinvio alla pag. 17 della polizza identifica i trasporti effettuati dalla contraente da intendersi assicurati con riferimento sia al ruolo di vettore che di sub vettore.
Analogo ampio tenore presentano le conclusioni sia della citazione che della memoria ex art. 171 ter nr. 1 c.p.c.
Non vale a confortare l'opposta conclusione il fatto che la narrativa riporti dati e circostanze specificamente inerenti la sezione B, ossia, l'assicurazione danni per conto di chi spetta: in sede di edictio actionis la formulazione degli argomenti con un tenore ampio risulta non solo fisiologica, ma funzionale ad una corretta strategia processuale idonea a non trascurare alcuna delle possibili letture della domanda.
Analoga valutazione si impone in relazione alle richieste stragiudiziali ove il riferimento
è stato effettuato in relazione ad entrambe le sezioni di polizza.
In particolare è smentita l'allegazione della convenuta secondo cui l'attrice nell'invito al pagamento in data 24.11.22 avrebbe limitato – per il tramite del legale – la richiesta di erogazione dell'indennizzo alla sezione B della polizza relativa all' “assicurazione per
pagina 3 di 7 conto di chi spetta”: la lettura integrale dell'atto restituisce una ben diversa conclusione posto che il riferimento alla sezione B – riportato alla lettera a) delle premesse – è volto a valorizzare la facoltà della contraente di avvalersi della dichiarazione scritta di impegno a manlevare la compagnia per eventuali pretese avanzate dal proprietario della merce danneggiata mentre la richiesta di indennizzo è correlata all'intera polizza qualificata come Polizza trasporti RCV + Merci per conto RE.
Quanto evidenziato assorbe la contestazione della convenuta riguardo alla pretesa inoperatività della polizza per non essere l'attrice proprietaria delle autovetture trasportate, poiché la stessa risulta contraente e vettore sì da essere pienamente titolata alla richiesta indennitaria.
Non risulta fondata l'ulteriore censura afferente l'omessa prova riguardo all'an ed al quantum.
In primo luogo, quanto alla coerenza della dinamica, si rileva che la clausola 11 della sezione C – recante condizioni comuni alle sezioni A e B – intitolata clausola grandine identifica tale evento come rischio assicurato sì da risultare le circostanze fattuali esposte in linea con le pattuizioni.
La convenuta ha eccepito che non l'attrice non avrebbe provato lo svolgimento di attività istruttoria finalizzata ad accertare la propria eventuale esenzione da responsabilità e che la stessa per ragioni meramente commerciali avrebbe dato corso al pagamento accettando la compensazione da parte del committente.
Anche tale argomento non coglie nel segno.
In primo luogo – attesa la valenza assorbente ove fondata – va considerata l'esimente del caso fortuito di cui all'art. 1693 c.c.
Ad avviso della convenuta, l'attrice avrebbe rinunciato ad avvalersi della stessa nei confronti del proprio committente così minando in radice la possibilità di qualificare l'evento come caso fortuito o forza maggiore con aggravio della posizione dell'assicuratore.
pagina 4 di 7 Reputa il Tribunale che la circostanza che le parti abbiano inserito nella polizza una clausola specifica relativa alla grandine palesa l'intento di identificare tale evento atmosferico come rischio assicurato, senza con ciò snaturare – come preteso – la natura della polizza in all risks.
In piena coerenza con tale previsione l'attrice – quale vettore – non ha ritenuto di opporre nei confronti del committente tale esimente: la scelta, oltre che conforme al dato letterale inter partes, risulta dettata dal canone di buona fede considerata la dinamica complessiva del sinistro.
Riguardo a quest'ultima sono stati prodotti : la dichiarazione dell'autista (all. 6) ove lo stesso ha riferito che in data 7.7.22, mentre eseguiva il trasporto di autovetture da
Cervignano del Friuli a Reggio Emilia all'altezza dei caselli di Modena Nord e Modena
Sud, si era ritrovato nel mezzo di un temporale con vento, piogge e grandine di portata tale da causare l'interruzione della circolazione stradale;
i DDT delle autovetture presenti sulla bisarca (all.5) recanti gli estremi degli autoveicoli e la data di presa in consegna dal vettore TRANSCAT coeva al giorno del sinistro;
la CP_4
denuncia del 12 luglio 2022; l'avvenuta attivazione in data 22.11.22 da parte della proprietaria Jaguar Land Rover della procedura volta all'accertamento ed al rimborso dei danni tramite il suo agente ( all. 7). CP_5
Tali documenti sono stati trasmessi alla convenuta con le richieste inoltrate con le pec del 30.11.2022 e del 06.10.2023 sì da risultare la richiesta ampiamente istruita. Cont Quanto all'entità del danno l'attrice ha documentato che (committente il servizio di trasporto) ha provveduto a decurtare il corrispettivo dovuto per il servizio dell'importo afferente i danni alle autovetture: l'operazione – pienamente documentata dai DDT, dalle fatture e dall'estratto del registro Iva vendita – risulta pienamente conforme agli accordi di compensazione inter partes e vale a riscontrare il danno di cui l'attrice reclama il ristoro.
Non è fondato l'argomento della convenuta secondo cui tale prova non sarebbe idonea dovendo esigersi la documentazione attestante il risarcimento a favore del proprietario pagina 5 di 7 del carico. Ciò in quanto l'attrice attraverso la produzione del contratto di sub trasporto Cont ha documentato che il committente veva la facoltà di operare nel senso indicato.
Né – come preteso dalla convenuta – può ritenersi che tale modalità integri la violazione degli obblighi assicurativi come esplicitati alla clausola 10 lett g) della polizza: quanto avvenuto non rappresenta una transazione, bensì l'attuazione di un'intesa intervenuta tra terze parti riguardo alla modalità di imputazione dell'eventuale risarcimento del danno, insindacabile da parte della convenuta.
L'ammontare del danno è riscontrato da: importi riportati nelle fatture emesse da Contr a carico di quale vettore;
importi riportati nelle fatture emesse da CP_5
quest'ultima a carico dell'attrice le quali recano specifica menzione degli importi inerenti i danni da grandine pari ad € 12.565,99; importo recato dalla fattura nr. 11/ C emessa dall'attrice in data 31.8.22 per il servizio di trasporto relativo al periodo in cui si Cont è verificato il sinistro pari ad € 84.642,12; bonifico in data 8.11.22 eseguito da a favore dell'attrice che reca evidenza del minor importo versato inclusa la decurtazione di quanto recato dalle fatture sopra riportate.
La sequenza evidenziata riscontra ampiamente l'avvenuta attribuzione a carico dell'attrice dell'indennizzo del sinistro e la abilita, pertanto, ad attivare la polizza oggetto dell'odierno esame.
Correttamente la domanda è stata proposta al netto della prevista franchigia di € 200,00 per auto nuove (pari ad €1400,00 trattandosi di 7 autovetture) per un totale d €11.165,99 come da articolato prospetto contenuto nella comparsa conclusionale.
La stessa deve, pertanto, essere accolta con conseguente condanna della convenuta al pagamento di tale importo oltre agli interessi al tasso legale dalla richiesta di pagamento al saldo effettivo. Nulla può essere liquidato a titolo di rivalutazione monetaria in assenza di prova riguardo a tale componente di danno.
Risultano dovute anche le spese sostenute per la mediazione come documentate per
€190,32 essendo tale esborso senz'altro funzionale al giudizio.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione dei valori medi dello scaglione di riferimento, eccezion fatta per la fase istruttoria liquidata nel minimo perché di natura documentale, con distrazione a favore del procuratore dell'attrice dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione Vi civile in funzione monocratica in persona del giudice
Carmela Gallina definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza così decide:
1) accoglie la domanda e condanna la convenuta per il titolo Controparte_2
indicato in narrativa a rifondere all'attrice l'importo pari ad € Parte_1
11.165,99 oltre gli interessi al tasso legale dalla richiesta di pagamento al saldo effettivo;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate – quanto alla mediazione in € 190,32 – e quanto al giudizio in € 4.237 per compensi oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% nonché IVA e C.P.A. con distrazione a favore del procuratore dell'attrice dichiaratosi antistatario.
Milano, 29 settembre 2025
Il giudice Carmela Gallina
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37411/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIALE Parte_1 P.IVA_1
UNGHERIA, 1 80059 TORRE DEL GRECO presso l'Avvocato PALOMBA PASQUALE, che la/lo rappresenta e difende
ATTORE
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
D'ANNUNZIO 2/44 20123 GENOVA presso l'Avvocato PAOLETTI MICHELE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio – già – Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
facendo valere la polizza RC Vettoriale e Trasporto Merci sottoscritta il 29.10.21 per pagina 1 di 7 ottenere la condanna della stessa al versamento dell'indennizzo pari a quanto da essa corrisposto al vettore per il Controparte_3
ristoro dei danni subiti dalle autovetture trasportate a seguito di un violento temporale caratterizzato da vento piogge e grandine risalente al 7.7.22. Cont Ha evidenziato l'attrice di aver stipulato con in data 20.12.2018 un contratto in base al quale aveva assunto, nella veste di sub vettore, l'obbligo di assicurarsi per coprire la sua responsabilità professionale e contrattuale in relazione alla merce trasportata con facoltà per CAT di compensare i debiti con i crediti. Cosa che era stata eseguita, appunto, con la richiesta di risarcimento per i danni occorsi alle autovetture trasportate e di cui viene chiesto il ristoro secondo quanto previsto all'art. 11 pag. 23 della polizza relativo al rischio grandine.
La domanda ha ad oggetto la somma pari ad € 11.165,99 – ivi computata la prevista franchigia – nonché le spese sostenute per l'attività di mediazione oltre accessori.
Si è costituita la convenuta compagnia assicuratrice eccependo – in primo luogo – la riferibilità della domanda alla sola copertura Trasporto Merci con conseguente carenza di legittimazione dell'attrice non rivestendo quest'ultima la veste di proprietaria delle autovetture trasportate. Ha eccepito altresì l'inoperatività della garanzia per avere l'attrice omesso l'invio della documentazione necessaria.
Infine ha contestato l'idoneità di quanto allegato a riscontare l'entità del danno concludendo per il rigetto della domanda
Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata riservata per la decisione a seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 189
c.p.c.
La domanda è fondata.
Il dato controverso è costituito – in primo luogo - dall'oggetto poiché l'attrice allega di aver fatto riferimento alla polizza nella sua interezza – così valorizzando il proprio ruolo di contraente in quanto vettore – mentre la convenuta reputa che la stessa si riferisca alla pagina 2 di 7 sola sezione Trasporto Merci e, quindi, ad una polizza redatta “per conto di chi spetta” con conseguente carenza di legittimazione.
Reputa il Tribunale che sia il dato letterale che il tenore complessivo della domanda riscontrino la prospettazione dell'attrice.
Premesso che la censura della convenuta deve – più propriamente – essere ricondotta al piano della titolarità del diritto, essendo la legittimazione – attiva o passiva – correlata alla prospettazione della parte e che quanto evidenziato nella narrativa della citazione è coerente con la legittimazione dell'attrice, si rileva che : l'atto introduttivo alla pag.
1 - capo b) riporta la polizza nella sua interezza con la dizione RC Vettoriale e Trasporto
Merci, alla pag. 2 – capo j) è fatto riferimento al rischio grandine (pag. 23 art. 11 della polizza) pacificamente riferito sia alla sezione A che alla B giusta dicitura di cui alla sezione C rubricata “condizioni comuni alle sezioni A e B, alla pag. 4 capo r) è parimenti fatto rinvio alla polizza nella sua interezza RC Vettoriale e Trasporto Merci, alla pag.
5 - capo V - inerente le considerazioni in diritto il rinvio alla pag. 17 della polizza identifica i trasporti effettuati dalla contraente da intendersi assicurati con riferimento sia al ruolo di vettore che di sub vettore.
Analogo ampio tenore presentano le conclusioni sia della citazione che della memoria ex art. 171 ter nr. 1 c.p.c.
Non vale a confortare l'opposta conclusione il fatto che la narrativa riporti dati e circostanze specificamente inerenti la sezione B, ossia, l'assicurazione danni per conto di chi spetta: in sede di edictio actionis la formulazione degli argomenti con un tenore ampio risulta non solo fisiologica, ma funzionale ad una corretta strategia processuale idonea a non trascurare alcuna delle possibili letture della domanda.
Analoga valutazione si impone in relazione alle richieste stragiudiziali ove il riferimento
è stato effettuato in relazione ad entrambe le sezioni di polizza.
In particolare è smentita l'allegazione della convenuta secondo cui l'attrice nell'invito al pagamento in data 24.11.22 avrebbe limitato – per il tramite del legale – la richiesta di erogazione dell'indennizzo alla sezione B della polizza relativa all' “assicurazione per
pagina 3 di 7 conto di chi spetta”: la lettura integrale dell'atto restituisce una ben diversa conclusione posto che il riferimento alla sezione B – riportato alla lettera a) delle premesse – è volto a valorizzare la facoltà della contraente di avvalersi della dichiarazione scritta di impegno a manlevare la compagnia per eventuali pretese avanzate dal proprietario della merce danneggiata mentre la richiesta di indennizzo è correlata all'intera polizza qualificata come Polizza trasporti RCV + Merci per conto RE.
Quanto evidenziato assorbe la contestazione della convenuta riguardo alla pretesa inoperatività della polizza per non essere l'attrice proprietaria delle autovetture trasportate, poiché la stessa risulta contraente e vettore sì da essere pienamente titolata alla richiesta indennitaria.
Non risulta fondata l'ulteriore censura afferente l'omessa prova riguardo all'an ed al quantum.
In primo luogo, quanto alla coerenza della dinamica, si rileva che la clausola 11 della sezione C – recante condizioni comuni alle sezioni A e B – intitolata clausola grandine identifica tale evento come rischio assicurato sì da risultare le circostanze fattuali esposte in linea con le pattuizioni.
La convenuta ha eccepito che non l'attrice non avrebbe provato lo svolgimento di attività istruttoria finalizzata ad accertare la propria eventuale esenzione da responsabilità e che la stessa per ragioni meramente commerciali avrebbe dato corso al pagamento accettando la compensazione da parte del committente.
Anche tale argomento non coglie nel segno.
In primo luogo – attesa la valenza assorbente ove fondata – va considerata l'esimente del caso fortuito di cui all'art. 1693 c.c.
Ad avviso della convenuta, l'attrice avrebbe rinunciato ad avvalersi della stessa nei confronti del proprio committente così minando in radice la possibilità di qualificare l'evento come caso fortuito o forza maggiore con aggravio della posizione dell'assicuratore.
pagina 4 di 7 Reputa il Tribunale che la circostanza che le parti abbiano inserito nella polizza una clausola specifica relativa alla grandine palesa l'intento di identificare tale evento atmosferico come rischio assicurato, senza con ciò snaturare – come preteso – la natura della polizza in all risks.
In piena coerenza con tale previsione l'attrice – quale vettore – non ha ritenuto di opporre nei confronti del committente tale esimente: la scelta, oltre che conforme al dato letterale inter partes, risulta dettata dal canone di buona fede considerata la dinamica complessiva del sinistro.
Riguardo a quest'ultima sono stati prodotti : la dichiarazione dell'autista (all. 6) ove lo stesso ha riferito che in data 7.7.22, mentre eseguiva il trasporto di autovetture da
Cervignano del Friuli a Reggio Emilia all'altezza dei caselli di Modena Nord e Modena
Sud, si era ritrovato nel mezzo di un temporale con vento, piogge e grandine di portata tale da causare l'interruzione della circolazione stradale;
i DDT delle autovetture presenti sulla bisarca (all.5) recanti gli estremi degli autoveicoli e la data di presa in consegna dal vettore TRANSCAT coeva al giorno del sinistro;
la CP_4
denuncia del 12 luglio 2022; l'avvenuta attivazione in data 22.11.22 da parte della proprietaria Jaguar Land Rover della procedura volta all'accertamento ed al rimborso dei danni tramite il suo agente ( all. 7). CP_5
Tali documenti sono stati trasmessi alla convenuta con le richieste inoltrate con le pec del 30.11.2022 e del 06.10.2023 sì da risultare la richiesta ampiamente istruita. Cont Quanto all'entità del danno l'attrice ha documentato che (committente il servizio di trasporto) ha provveduto a decurtare il corrispettivo dovuto per il servizio dell'importo afferente i danni alle autovetture: l'operazione – pienamente documentata dai DDT, dalle fatture e dall'estratto del registro Iva vendita – risulta pienamente conforme agli accordi di compensazione inter partes e vale a riscontrare il danno di cui l'attrice reclama il ristoro.
Non è fondato l'argomento della convenuta secondo cui tale prova non sarebbe idonea dovendo esigersi la documentazione attestante il risarcimento a favore del proprietario pagina 5 di 7 del carico. Ciò in quanto l'attrice attraverso la produzione del contratto di sub trasporto Cont ha documentato che il committente veva la facoltà di operare nel senso indicato.
Né – come preteso dalla convenuta – può ritenersi che tale modalità integri la violazione degli obblighi assicurativi come esplicitati alla clausola 10 lett g) della polizza: quanto avvenuto non rappresenta una transazione, bensì l'attuazione di un'intesa intervenuta tra terze parti riguardo alla modalità di imputazione dell'eventuale risarcimento del danno, insindacabile da parte della convenuta.
L'ammontare del danno è riscontrato da: importi riportati nelle fatture emesse da Contr a carico di quale vettore;
importi riportati nelle fatture emesse da CP_5
quest'ultima a carico dell'attrice le quali recano specifica menzione degli importi inerenti i danni da grandine pari ad € 12.565,99; importo recato dalla fattura nr. 11/ C emessa dall'attrice in data 31.8.22 per il servizio di trasporto relativo al periodo in cui si Cont è verificato il sinistro pari ad € 84.642,12; bonifico in data 8.11.22 eseguito da a favore dell'attrice che reca evidenza del minor importo versato inclusa la decurtazione di quanto recato dalle fatture sopra riportate.
La sequenza evidenziata riscontra ampiamente l'avvenuta attribuzione a carico dell'attrice dell'indennizzo del sinistro e la abilita, pertanto, ad attivare la polizza oggetto dell'odierno esame.
Correttamente la domanda è stata proposta al netto della prevista franchigia di € 200,00 per auto nuove (pari ad €1400,00 trattandosi di 7 autovetture) per un totale d €11.165,99 come da articolato prospetto contenuto nella comparsa conclusionale.
La stessa deve, pertanto, essere accolta con conseguente condanna della convenuta al pagamento di tale importo oltre agli interessi al tasso legale dalla richiesta di pagamento al saldo effettivo. Nulla può essere liquidato a titolo di rivalutazione monetaria in assenza di prova riguardo a tale componente di danno.
Risultano dovute anche le spese sostenute per la mediazione come documentate per
€190,32 essendo tale esborso senz'altro funzionale al giudizio.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione dei valori medi dello scaglione di riferimento, eccezion fatta per la fase istruttoria liquidata nel minimo perché di natura documentale, con distrazione a favore del procuratore dell'attrice dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione Vi civile in funzione monocratica in persona del giudice
Carmela Gallina definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza così decide:
1) accoglie la domanda e condanna la convenuta per il titolo Controparte_2
indicato in narrativa a rifondere all'attrice l'importo pari ad € Parte_1
11.165,99 oltre gli interessi al tasso legale dalla richiesta di pagamento al saldo effettivo;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate – quanto alla mediazione in € 190,32 – e quanto al giudizio in € 4.237 per compensi oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% nonché IVA e C.P.A. con distrazione a favore del procuratore dell'attrice dichiaratosi antistatario.
Milano, 29 settembre 2025
Il giudice Carmela Gallina
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