Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14132/2020 del R.G., pendente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 C.F._1
Via San Pasquale a Chiaia n. 55, presso lo studio dell'avvocato Simona Viparelli, c.f.
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
Attrice
E
C.F./P.I. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via Domenico Morelli n. 24, presso lo studio degli avvocati Raffaella Argenzio, c.f. e Claudia Mensitieri, c.f. C.F._3
, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
C.F._4
Convenuta
NONCHÈ
, c.f. , elettivamente domiciliato in Napoli Controparte_2 C.F._5
alla via Domenico Morelli n. 24 presso lo studio dell'avvocato Francesca Paola Rinaldi, c.f.
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._6
Convenuto
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato – premesso di essere proprietaria Parte_1
in comunione con il marito del fondo rustico sito in Procida (NA) alla Via CP_3
Lungomare Colombo n.12, costituito da un'estesa superfice di terreno, parte utilizzata come
[...]
, nella sua qualità di Presidente della , avente CP_2 Controparte_4 Controparte_1 ad oggetto l'attività principale di rimessaggio ed ormeggio di natanti ed imbarcazioni da diporto, avente sede operativa al porto della Chiaiolella – ha convenuto in giudizio e la Controparte_2
società cooperativa al fine di vedersi riconoscere il risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali derivanti dai fatti di reato accertati con la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 12155/2019 emessa dalla Quarta Sezione Penale in data 21/11/2019, non appellata e pertanto divenuta definitiva, con la quale il sig. è stato dichiarato colpevole Controparte_2
dei reati ambientali puniti a norma degli artt. 110, 81 cpv. c.p., 137 124 D. Lgs. 152/2006, nonché del reato punito a norma degli articoli artt. 110, 81 cpv. c.p., 192 co.1 e 2, 256 co.2 D. Lgs.
152/2006, ritenuto assorbito nel precedente reato, e del reato punito ex artt. 110, 81 cpv. c.p. e 269 co.1 e 279 co.1 D. Lgs. 152/2006.
L'attrice ha allegato la sentenza penale con la quale il è stato altresì condannato “anche CP_2 al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili” … la condotta dell'imputato ha certamente dato luogo ad un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose patrimoniali
e non patrimoniali … il danno subito dalle parti civili non può essere liquidato nel presente giudizio in quanto non è stata fornita alcuna indicazione utile per la quantificazione dello stesso;
le parti vanno dunque rimesse davanti al giudice in sede civile per la determinazione dello stesso”.
Sulla scorta della condanna al risarcimento danni emessa in sede penale, parte attrice ha rilevato come il giudice civile in tal caso sia tenuto ad indagare unicamente il profilo del quantum debeatur, essendole già stati riconosciuti dal giudice penale sia il danno patrimoniale che non patrimoniale. A riguardo l'attrice richiede che, accertata la titolarità passiva solidale del e del CP_2 [...]
, nella cui sfera soggettiva è stata ricondotta l'attività illecita posta in essere dal CP_1
primo, i convenuti vengano condannati al risarcimento dei danni patrimoniali dovuti al fatto che “il terreno di proprietà , per la sua intera superficie di 400 mq, è irrimediabilmente Pt_1 inquinato, senza possibilità di prevederne, nemmeno nel lungo periodo, una bonifica naturale” e parametrati “alla spesa necessaria al ripristino ambientale della proprietà che potrà essere realizzato solo attraverso l'integrale sostituzione del terreno inquinato con terreno vegetale utile, sino ad una profondità necessaria ad assicurare la totale eliminazione dei componenti inquinanti”, nonché al danno non patrimoniale “subito in maniera continuativa per anni a causa della condotta delittuosa posta in essere dal sig. , peraltro aggravata dalla sua connotazione CP_2 soggettiva di natura dolosa”, da quantificare equitativamente ex art. 1226 c.c., tenendo conto della
“grave lesione della integrità psico/fisica dell'attrice, riferibile alle sofferenze ed ai patimenti subiti in conseguenza della violazione sistematica, perdurante e dolosa della propria sfera esistenziale e morale” e della “grave e continuativa lesione di diritti e libertà fondamentali protetti da norme di rango costituzionale” tra i quali “il diritto alla salute ed alla salubrità dell'ambiente, certamente compromessi dalla produzione continuativa d'inquinamento ambientale posto dolosamente in essere dal ” e “il diritto alla libertà personale ed alla proprietà, intesi l'uno come CP_2 libertà di mantenere le proprie abitudini personali di vita quotidiana, l'altro come diritto di godere appieno e pacificamente della proprietà, esercitando tutte le facoltà dominicali offerte dal bene”.
Il 13.11.2020 si è costituita la che, ricostruita in maniera Controparte_1
sostanzialmente differente la vicenda in fatto, ha eccepito, in primo luogo, la litispendenza ex art. 39 c.p.c. del presente giudizio in relazione ad una precedente azione civile intentata dalla stessa attrice contro gli stessi convenuti a far data dal 2008 ed esitata in una sentenza di primo grado del
Tribunale n. 1209/2018, attualmente impugnata ed incardinata davanti la Corte di Appello, con la quale il giudice civile ha condannato il e il a risarcire alla CP_2 Controparte_1
la somma di euro 20.000,00, nonché, laddove dovesse risultare una corrispondenza solo Pt_1
parziale tra petitum e causa petendi, la continenza ex art. 39 comma 2 c.p.c. con conseguente necessità di procedere alla sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.. Ha eccepito, poi, il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che, ai sensi dell'art. 651 comma 1
c.p.p., i “soggetti nei cui confronti spiega i suoi effetti il vincolo del giudicato penale, nell'ambito di un giudizio civile di danno, sono esclusivamente il condannato e il responsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto nel processo penale”; l'infondatezza nel merito dell'avversa pretesa, attesa la natura di reato di pericolo e non di danno dei reati ambientali per i quali il è stato CP_2 condannato, con la conseguente efficacia del giudicato penale non estesa all'esistenza del danno, ma esclusivamente alla illiceità della condotta posta in essere dall'imputato convenuto nel procedimento civile, rilevando infatti come “con riferimento ai reati di pericolo non vi sono vincoli per il giudice civile, tanto in ordine all'individuazione dei danni risarcibili quanto in ordine alla loro quantificazione”; in particolare, la convenuta ha evidenziato la necessità di provare il danno conseguenza, anche in caso di condanna generica emessa in sede penale in relazione a reati di danno, e ha rilevato l'assenza di prova sia dell'esistenza sia di elementi utili alla quantificazione del danno patrimoniale, non potendo rilevare in tal senso la Relazione del dott. , in quanto Per_1
documento di parte, né il preventivo di euro 210.780,00, quale importo indicato nell'offerta predisposta da una ditta specializzata in relazione ai lavori di ripristino ambientale, atteso che l'attrice non avrebbe “prodotto alcun documento tecnico che affermi che il ripristino ambientale debba essere realizzato in tal modo per essere efficace” e che, come da giurisprudenza richiamata, “il mero preventivo di spesa per le riparazioni, di formazione unilaterale, è atto inidoneo ed insufficiente a dimostrare il danno emergente”.
Sempre in data 13.11.2020 si è costituito , riproducendo sostanzialmente le Controparte_2
stesse difese ed eccezioni proposte dal , eccetto che per l'eccezione di Controparte_1
legittimazione passiva che viene ribadita anche dal , ma con argomentazioni CP_2
completamente opposte, precisamente rilevando, come da giurisprudenza richiamata, che quando
l'attività illecita venga posta in essere da una persona giuridica attraverso i propri organi rappresentativi, mentre a costoro fa capo la responsabilità penale per i singoli fatti di reato, ogni altra conseguenza patrimoniale non può che ricadere sull'ente esponenziale in nome e per conto del quale la persona fisica ha agito, con esclusione della sola ipotesi di avvenuta rottura del rapporto organico per avere l'imputato colpevole agito di propria, esclusiva iniziativa. Ebbene, il ha dedotto di essere stato rinviato a giudizio e condannato quale rappresentante legale CP_2 della per attività poste in essere in nome e per conto di quest'ultima. Inoltre, Controparte_1 il convenuto ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva da un'ulteriore circostanza relativa al fatto che “la Sig.ra ha già ricevuto il ristoro dei danni pretesamente subiti in Pt_1
conseguenza della attività svolte sul fondo attiguo. A seguito della sentenza civile di primo grado,
l'attrice, difatti, ha ricevuto, proprio dal Sig. , la somma di € 27.731,14”. Controparte_2
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. è stata disposta una CTU con il dott.
[...]
che è stata depositata e rinnovata per difetto di contraddittorio e depositata in Persona_2
data 6 febbraio 2024.
Con ordinanza dell'11 marzo 2024, questo giudice, subentrato intanto nel ruolo, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 settembre 2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e successivamente con ordinanza del 16 settembre 2024 ha preso la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche, con le quali le parti si sono sostanzialmente hanno ribadito le proprie eccezioni e deduzioni e le conclusioni già rassegnate.
In via preliminare, vanno affrontate le eccezioni di litispendenza e, in subordine, di continenza ex art. 39 c.p.c. proposte dai convenuti in relazione ad un precedente giudizio introdotto dall'attrice con suo marito nel 2008, che è esitato nella sentenza di primo grado del Tribunale CP_3
n. 1209/2018, successivamente confermata con sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha rigettato l'appello principale e quello incidentale.
Tali eccezioni sono ictu oculi infondate atteso che la litispendenza, così come la continenza (Cass.
8170/2013), presuppone la contemporanea pendenza della stessa causa dinnanzi a giudici diversi, assumendo all'uopo rilievo la situazione processuale, anche sopravvenuta, rispetto all'introduzione dei giudizi per come sussistente al momento della decisione (Cass. 4814/2024); da ciò deriva per la parte che la eccepisce l'onere di dimostrare non solo l'esistenza, ma anche la persistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 39 c.p.c. (Cass. 3340/2001; Cass. 19165/2005).
Nel caso di specie, al netto della parziale diversità di soggetti - ritenuta pacificamente non capace di escludere la richiesta identità soggettiva e quindi l'operatività degli istituti di cui all'art. 39 c.p.c. allorquando in uno dei due giudizi sia presente anche un terzo soggetto - dalla lettura degli atti processuali allegati (e della sentenza n. 876/2023 della Corte di Appello di Napoli, anche se successiva al momento in cui il primo giudice di questo giudizio ha ritenuto di poter decidere unitamente al merito le eccezioni in esame) emerge una sostanziale identità del fatto posto a fondamento delle domande oggetto di esame, consistente nella condotta illecita posta in essere dal
, in proprio o, comunque, in ogni caso, quale rappresentante legale della CP_2 [...]
. Tuttavia, sebbene il fatto storico sembri essere il medesimo, la qualificazione della CP_1
condotta del come integrante gli estremi di un reato ambientale assume rilevanza, CP_2
andando a connotare differentemente la causa petendi dell'odierno giudizio in relazione al diverso petitum richiesto in questa sede, più ampio e in parte di natura diversa da quello del giudizio richiamato. Infatti, se in relazione al danno non patrimoniale liquidato nel giudizio esitato nella sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 876 del 2023, la sostanziale coincidenza dei fatti costitutivi della domanda - da intendersi come coincidenza non solo del fatto storico, ma anche della tipologia di danno del quale si chiede il risarcimento (in entrambi i casi pregiudizi sulla sfera non patrimoniale degli istanti derivanti in un caso da immissioni nocive e da rumori e dall'altro dalle attività inquinanti sostanzialmente coincidenti con la condotta illecita che ha dato luogo al risarcimento riconosciuto nel precedente giudizio) - depongono nel senso di ritenere improcedibile la domanda in parte qua, in applicazione del principio del ne bis in idem, dall'altro lato,
l'accertamento della rilevanza penale della condotta posta in essere dal fonda una CP_2
differente pretesa reintegratoria dal punto di vista del danno patrimoniale, pretesa diversa e mai esercitata in altra sede. Queste considerazioni portano a ritenere che, in ogni caso, tra i giudizi rispetto ai quali i convenuti hanno eccepito la litispendenza o comunque la continenza, non ricorrano i presupposti richiesti per l'applicazione degli istituti invocati, atteso che tra i giudizi sembra piuttosto sussistere una sorta di specialità reciproca ove l'unica domanda comune sarebbe quella relativa al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla attrice.
Vanno, quindi, superate per i motivi di cui si è detto le eccezioni preliminari di litispendenza e continenza ed implicitamente quella di abuso del diritto, in quanto il risarcimento dei danni patrimoniali richiesto in questa sede ha consistenza ed eziologia diversa rispetto a quello non patrimoniale richiesto con il giudizio intrapreso nel 2008. L'ambito di cognizione di questo Tribunale è volto a conoscere unicamente della sussistenza dei danni patrimoniali invocati e richiesti nelle modalità e nella misura necessarie alla rimozione e sostituzione del terreno inquinato, laddove per quelli non patrimoniali sussiste già un precedente accertamento giudiziale che ha avuto ad oggetto lo stesso tipo di danno correlato alla stessa causa petendi.
Circa le eccezioni con le quali entrambe le parti convenute reclamano il proprio difetto di legittimazione passiva, ne va rilevata l'infondatezza, in ossequio all'orientamento dei giudici di legittimità al quale si ritiene di aderire per cui “la condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno in favore del danneggiato costituitosi parte civile spiega effetti pure nei confronti del responsabile civile, indipendentemente dalla partecipazione di quest'ultimo al processo penale, poiché la sua qualità di condebitore solidale (anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 1310 c.c.) non dipende dal previo riconoscimento della responsabilità risarcitoria in sede penale, stante la natura di accertamento della esistente situazione di diritto sostanziale insita nella pronuncia giurisdizionale (Cass. 10141/2022). In ogni caso nel giudizio penale il è stato imputato CP_2
nella qualità di legale rappresentante della per attività poste in essere, in Controparte_1
proprio o comunque a mezzo di dipendenti rispetto ai quali il aveva un rapporto di CP_2
direzione e per quel che rileva civilisticamente delle cui azioni risponde ex art. 2049 c.c., nell'interesse della nella cui sfera giuridica va ricondotta la condotta Controparte_1
integrante reato del . In tal caso esiste un sistema di responsabilità oggettiva che rende CP_2
direttamente imputabili alla società le condotte di coloro che agiscono per nome e per conto della stessa, tale meccanismo avrebbe richiesto una prova contraria da parte della società convenuta, prova che non è stata fornita.
Per queste considerazioni si può ritenere accertata la legittimazione e la solidarietà passiva di e della . Controparte_2 Controparte_5
Passando all'esame del merito della controversia, occorre chiarire preliminarmente che il passaggio in giudicato della sentenza con la quale è stato condannato per i reati Controparte_2
ambientali puniti a norma degl articoli 110,81 cpv. c.p., 137 e 124 D. Lgs. 152/2006, nonché del reato punito a norma degli articoli artt. 110, 81 cpv. c.p., 192 co.1 e 2, 256 co.2 D. Lgs. 152/2006, ritenuto assorbito nel precedente reato, e del reato punito ex artt. 110, 81 cpv. c.p. e 269 co.1 e 279 co.1 D. Lgs. 152/2006, sentenza con la quale il giudice penale ha riconosciuto il diritto dell'odierna attrice al risarcimento del danno eziologicamente riconducibile al reato rispetto al quale è stata accertata la responsabilità del , fa si che la res controversa in questo giudizio sia limitata CP_2
alla sola quantificazione del danno patito. Il convenuto in tale giudizio, infatti, non può più contestare la "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile (Cass. 15557/2002; Cass.
2083/2013).
Invero, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché alla
"declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni (Cass. 18352/2014).
Nello stesso senso si afferma che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati. (Cass. 5660/2018). Infatti, è ius receptum l'affermazione per cui la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. 11269/2018).
Al netto degli ulteriori interventi dei giudici di legittimità che hanno evidenziato la diversa ampiezza dell'accertamento contenuto nel giudicato penale in relazione ai reati di danni, rispetto ai quali coprirebbe anche la sussistenza del danno evento, e ai reati di pericolo che, invece, richiederebbe un accertamento più profondo da parte del giudice civile che dovrebbe conoscere dell'effettiva verificazione del danno che i reato di pericolo presunto, quali sono i reati ambientali per i quali è stato condannato il , miravano a prevenire, ciò che è certo è che, anche in CP_2
presenza di condanna generica a favore della parte costituita parte civile, è rimessa alla cognizione del giudice civile e quindi all'allegazione e alla prova dell'attore l'accertamento sulla quantificazione, ma prima ancora sulla stessa esistenza di danni risarcibili.
L'azione intentata dall'attrice è coerente con il disposto di cui all'art. 313, comma 7, del Codice dell'Ambiente laddove, dopo aver enucleato un sistema estremamente complesso ed articolato di tutele, precisa che “resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi”. In tal modo il legislatore ha riconosciuto ai soggetti singolarmente danneggiati nella loro salute o nel godimento dei loro beni da un fatto produttivo di danno ambientale di agire per il risarcimento danno ex art. 2043 c.c., provando quindi la sussistenza di tutti gli elementi richiesti, tra i quali l'illiceità della condotta produttiva di un danno ingiusto dal quale discende il danno conseguenza.
Il giudicato penale dal quale muove l'azione risarcitoria intentata, come anticipato, copre l'accertamento circa l'illiceità della condotta posta in essere dal , nonché la produzione CP_2
di un danno ingiusto ad una situazione giuridica meritevole di tutela che nel caso di specie assume la consistenza del diritto soggettivo, specificamente del diritto di proprietà leso evidentemente nella possibilità di goderne e disporne. Inoltre, il petitum richiesto a titolo di danno patrimoniale consistente nella “somma necessaria per il ripristino ambientale e la bonifica integrale della porzione di suolo di sua proprietà risultata interessata dai fatti di inquinamento accertati in sede penale ed ascritti alla condotta criminosa del ” appare coerente con la funzione CP_2
reintegratoria della responsabilità civile che mira a riportare il soggetto danneggiato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito.
In ogni caso la qualificazione, pacificamente accolta in dottrina e giurisprudenza, dei reati di sversamento senza la prescritta autorizzazione di acque reflue industriali (ex comb. disp. artt. 124 e
137 del d.lgs. 152/2006) e di utilizzo non autorizzato di materiali industriali inquinanti (ex comb. disp. artt. 269 e 279 del d.lgs. 152/2006) come reati di pericolo astratto, impone a questo Tribunale di vagliare la sussistenza, nel caso concreto, del cd. danno evento.
Ebbene, nel caso di specie risulta raggiunta la prova tanto del danno evento, da intendersi quale inquinamento di un'area di terreno in proprietà dell'attrice che viene identificata in un'area, adiacente alla proprietà condotta in locazione dai convenuti, della larghezza di 5 metri e della lunghezza di 40 metri, quanto del nesso di causalità materiale tra la condotta illecita tenuta dal ed esso. CP_2
All'uopo vengono in rilievo le risultanze tanto della perizia di parte a firma del dott. Per_1
quanto i risultati dei rilievi ad essa allegati che testimoniano il superamento, sul terreno di proprietà della , di alcuni metalli pesanti ed idrocarburi, circostanza che ha trovato conferma nelle Pt_1 analisi svolte durante la Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta nel presente giudizio (si veda allegato 2 alla C.T.U.).
Il Consulente Tecnico incaricato ha accertato che “Le analisi di laboratorio eseguite dalla hanno accertato la presenza di sostanze chimiche inquinanti, nella fascia di suolo Controparte_6 investigata, per una lunghezza di circa 40 metri ed una larghezza di circa 5 metri… Per quanto riguarda la provenienza delle sostanze sopra indicate è possibile affermare che: il è CP_7
presente nelle vernici antivegetative;
- il PI è utilizzato ancora oggi come componente delle vernici;
- manicotti di NC sono utilizzati come anticorrosione galvanica negli assi portanti delle eliche delle barche. Pertanto, nelle fasi manutenzione ordinaria delle imbarcazioni e di pulizia di queste componenti (raschiatura, scartavetratura, abrasione, ecc.), si producono polveri di dette sostanze che si diffondono nell'aria e possono depositarsi a poca distanza dai luoghi di lavorazione. Per il LI bisogna specificare che è utilizzato, insieme al rame, nella produzione di eliche per barche, ma può avere origine organica;
gli Idrocarburi C>12 rinvenuti, provengono dall'arrivo, sul suolo, di residui di sostanze chimiche lubrificanti e/o oli combustibili. Sia per il
, che per il , è noto in letteratura tematica, che è un minerale naturale che può essere Per_3 Per_4 presente nei prodotti piroclastici eruttati dai vulcani, del tipo di quelli che formano l'isola di
. Per , PI, NC e Idrocarburi>12, quindi, è reale e concreta la derivazione CP_1 CP_7
da lavorazioni inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria di imbarcazioni, vista soprattutto la immediata prossimità dei luoghi di lavoro del cantiere, con la proprietà di parte attrice. Le ispezioni sui luoghi hanno anche evidenziato che, nelle immediate vicinanze della proprietà , in prossimità dei punti dove sono stati eseguiti i prelievi, non sono presenti Pt_1
altre attività industriali, commerciali e/o civili che possano aver prodotto le sostanze inquinanti sopra indicate”.
Tali conclusioni resistono anche alle critiche loro mosse dai consulenti di parte dei convenuti, che hanno contestato la derivazione causale del superamento di tali limiti dalle attività esercitate dal sul fondo attiguo;
infatti, il CTU, con motivazioni che si ritengono logicamente e CP_2
scientificamente motivate e quindi condivise da questo Tribunale, ha replicato alle osservazioni critiche mosse sul punto alla sua bozza di relazione rilevando che: “Per quanto riguarda la presenza di nei campioni analizzati, come indicato nella relazione dello scrivente, può Pt_2
avere origine organica e si riferisce solo che può essere presente in eliche per barche. Si concorda che, la presenza di Rame nei campioni analizzati non va oltre i limiti consentiti ed è vero che, già da diverso tempo, la lega Rame-LI è stata sostituita con altri materiali. Per il ed il Per_3
decadimento in , le analisi eseguite, concordate con le parti in causa, si riferiscono alla CP_7
presenza di atomi e non isotopi. Esistono 25 isotopi del , tra cui alcuni stabili ed altri Per_3
instabili, per cui, in questa sede non è dato sapere quale eventuale tipo di isotopo è presente. Il
C.T.P. non ha avanzato, durante gli accessi, una richiesta in tal merito. Riguardo del , si CP_7 fa presente che nella parte dell'isola di dove sono presenti i siti in esame, non vi sono CP_1
attività geotermali. Relativamente allo NC, è vero che i pezzi di ricambio vengono montati senza che siano “lavorati”, ma lo smontaggio di quanto sostituire comporta la produzione di polveri.
Bisogna anche sottolineare che questo minerale è presente in commercio anche sotto forma di bombole spray come galvanizzatore, a freddo, per la protezione permanente contro ruggine e corrosione, legandosi elettrochimicamente con la superficie metallica sulla quale viene spruzzato.
È pur vero che esistono concimi a base di NC, che possono essere utilizzati per favorire la germinazione delle piante”.
Fondamentalmente dal materiale probatorio cui questo Tribunale può attingere per addivenire ad una decisione risulta provato che il terreno in proprietà della presenta il superamento di Pt_1
alcuni parametri relativi a metalli pesanti ed idrocarburi, circostanza che si ritiene eziologicamente connessa alle attività inquinanti, accertate con sentenza penale passata in giudicato, poste in essere dal e che viene in rilievo come una lesione ingiusta ad un interesse giuridicamente CP_2
meritevole di tutela, danno evento, causata dallo sversamento di acque reflue industriali inquinanti sul fondo attiguo e dall'utilizzo di sostanze inquinanti senza alcuna autorizzazione, così che si ritiene provato anche il nesso di causalità materiale.
Al riguardo si ritengono prive di pregio le deduzioni con cui i convenuti eccepiscono la corresponsabilità della produzione del danno evento, ex art. 1227 comma 1, di ulteriori cause quali l'adiacenza del fondo con la strada via Lungomare Cristoforo Colombo e con altre attività produttive tra le quali, in particolare, una pizzeria. Sul punto, infatti, il CTU ha compiutamente replicato che: “la è ben più distante;
è dotata di cammino, per il forno delle Parte_3
pizze, che dista circa 67 metri dal punto di campionamento più vicino (n. 1) e se tale impianto non fosse e norma, l'attività commerciale sarebbe già stata chiusa dalle competenti autorità. Tale attività di ristorazione, inoltre, è aperta solo in alcuni mesi estivi e non tutto l'anno. Ciò vale anche per le altre attività commerciali e turistiche (traffico, frequentazione delle seconde case, ecc.) che si concentrano solo nei mesi centrali estivi”.
In effetti, nella responsabilità civile ai fini dell'accertamento del nesso di causalità materiale vale il criterio del “più probabile che non” che, in assenza di prova di un'effettiva incidenza di ulteriori fattori sul decorso causale produttivo del danno, in una situazione di fatto come quella che viene in gioco nel presente giudizio dove vi è un accertamento passato in giudicato circa l'esercizio prolungatosi per anni di un'attività di sversamento di materiali inquinanti, non può che condurre ad una statuizione circa l'esclusiva imputabilità del danno patito dall'attrice alla condotta costituente reato del . L'accertamento del nesso causale, anche in presenza di più cause alternative CP_2
possibili, è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (Cass. 25805/2024). L'esclusione di eventuali fattori causali alternativi quali cause concorrenti alla produzione del danno, invero, si ritiene che nel caso di specie sia doverosa proprio alla luce della gravità e reiterazione delle condotte poste in essere dal rispetto al quale CP_2
nel giudizio penale sono state escluse le attenuanti generiche proprio a causa dell'elemento soggettivo doloso caratterizzante le ripetute violazioni compiute dall'imputato, nonché in base a considerazioni di ordine logico prima che giuridico, che portano a ritenere che sia senza dubbio assai più probabile che l'accertato inquinamento del terreno di proprietà dell'attrice sia stato causato da un'attività inquinante e potenzialmente dannosa, che è stata certamente portata avanti per svariati anni in un fondo contiguo a quello inquinato, piuttosto che al forno di una pizzeria posta dopo il fondo detenuto dal e che comunque, come correttamente osservato dal CTU, svolge CP_2 attività principalmente nei mesi estivi, laddove, invece, proprio l'attività posta in essere dal riguarderebbe periodi ben più estesi dell'anno (le attività di manutenzione con CP_2 sverniciatura dei natanti in effetti avvengono nel periodo dell'anno in cui le imbarcazioni non sono utilizzate dai proprietari) e con comprovato utilizzo di materiali altamente inquinanti. Stesse considerazioni logiche valgono anche in relazione alle ulteriori cause alternative rilevate dai convenuti.
Accertata la sussistenza tanto del danno evento quanto del nesso di causalità materiale si deve dare atto che il danno conseguenza risulta altrettanto chiaramente provato e correttamente parametrato
“alla spesa necessaria al ripristino ambientale della proprietà che potrà essere realizzato solo attraverso l'integrale sostituzione del terreno inquinato con terreno vegetale utile, sino ad una profondità necessaria ad assicurare la totale eliminazione dei componenti inquinanti”. Invero, la sostituzione del terreno inquinato si appalesa come funzionale al godimento del fondo e - in assenza di prova della possibilità di addivenire ad una bonifica tramite un processo naturale e comunque presumendo che il tempo necessario affinché la “bonifica” avvenga naturalmente sia particolarmente ingente e che quindi comporti una intollerabile ed inesigibile compressione delle prerogative domenicali dell'attrice, atteso che a distanza di vari anni dalla cessazione delle attività inquinanti permangono comunque nel terreno i dannosi effetti delle stesse – anche l'unico rimedio possibile per rendere il terreno della pienamente godibile senza rischi per la salute degli Pt_1
avventori.
In relazione ai costi delle attività necessarie per il ripristino ambientale dell'area preventivamente individuata nei 240 metri cubi precisamente individuati nella Relazione agli atti (aumentati di 40 mq dai precedentemente individuati 200 mc a seguito delle osservazioni mosse dal Ctp di parte attrice , parzialmente accolte dal Ctu) si ritiene condivisibile e congruamente Parte_4 motivato il computo metrico di cui all'allegato 3) della C.T.U., i cui criteri utilizzati sono tra l'altro stati descritti dal CTU ove ha precisato che “Per calcolare i costi occorrenti per il ripristino ambientale, si è utilizzato il Prezzario 2023; nei casi in cui le opere e/o i Controparte_8 materiali da utilizzare non sono presenti nel prezzario, è stata condotta un'indagine di mercato. Si specifica che i prezzi esposti sono al netto di spese generali, tasse e utili d'impresa. Per la valutazione dei tratti da coprire per il trasporto del terreno inquinato presso azienda autorizzata e certificata, si è calcolata la distanza tra i luoghi di causa ed il porto di e la lontananza del CP_1
porto di Pozzuoli, dalla sede del conferimento. Per quanto riguarda la sede di conferimento del materiale da smaltire, lo scrivente ha condotto un'indagine di mercato, contattando diverse ditte specializzate e certificate. L'indagine ha permesso di individuare, come migliore sede di conferimento, la ditta con sede in Zona ASI-di Gricignano di Aversa (Ce), Controparte_9
che è quella situata a minore distanza dai luoghi di causa. Pertanto, in totale si valuta una distanza stradale complessiva di circa 46,5 km, tra i luoghi di causa e la sede della Controparte_9
Poiché lungo il percorso è obbligatorio l'imbarco del mezzo utilizzato per il trasporto dei terreni inquinati, su un traghetto della linea marittima Procida-Pozzuoli, il costo di detto spostamento è computato con altra voce. Naturalmente, trattandosi di materiale inquinato, saranno necessarie le dovute autorizzazioni per il trasporto e l'imbarco dei mezzi di trasporto;
tali mezzi dovranno essere adeguati allo scopo e lo stesso trasporto dovrà essere eseguito con tutte le precauzioni del caso, senza alcun spargimento nell'ambiente del trasportato e nel rispetto della salute del personale impegnato”.
Sulla base di queste considerazioni e superando efficacemente le critiche mosse dai ctp tanto dell'attrice quanto dei convenuti (si vedano pagine 32-33 della C.T.U. in atti) il Consulente dott. ha quantificato in euro 123.181,22 i costi necessari al ripristino Persona_2
ambientale del terreno inquinato.
Va, in conclusione, accolta la domanda risarcitoria proposta dall'attrice, con la condanna di e di in solido fra loro, al pagamento in Controparte_2 Controparte_1
favore di della somma di euro 123.181,22, oltre interessi al tasso legale dalla Parte_1
pubblicazione della sentenza al saldo.
Sulla richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, cd. lite temeraria, questo
Tribunale non ritiene sussistenti né l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, dato che la temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. 13269/2007), circostanze non venute in luce nel presente giudizio, né, tantomeno, l'elemento oggettivo al quale è collegato comunque un onere di allegare almeno gli elementi necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. 21798/2015), essendo necessario che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno (Cass. 13355/2004).
Le spese di giudizio, così come quelle per la CTU, seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM
147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, con riconoscimento, in relazione ai compensi professionali, dei valori medi stabiliti per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e la ogni Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le eccezioni di litispendenza e di continenza sollevate dai convenuti;
2) dichiara inammissibile in questa sede la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, già oggetto di diverso giudizio;
3) accoglie la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e, per l'effetto, condanna e , in solido fra loro, al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_1
della somma di euro 123.181,22, oltre interessi al tasso legale dalla Parte_1
pubblicazione della sentenza al saldo;
4) condanna e , in solido fra loro, al pagamento Controparte_2 Controparte_1
delle spese di lite in favore di , liquidandole in euro 1.300,00 per spese vive e CP_10
14.000,00 euro a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
5) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido fra loro, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in atti;
6) rigetta la richiesta di condanna per lite temeraria.
Così deciso in Napoli il 7/01/2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro