Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00744/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01796/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1796 del 2025, proposto da:
Aqua Consult Trattamento Acque s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Rita Ciciarello, Domenico Poerio, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Diamante, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marietta De Rango, Mario Perugini, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza del T.a.r. Calabria n. 1477/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Diamante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. UR LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- parte ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo n. 1477/2025, con cui il Comune di Diamante è stato condannato a “ consegnare alla ricorrente copia della documentazione indicata nell’istanza del 2.04.2025, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, avuto comunque riguardo alle esigenze organizzative dell’amministrazione medesima; - qualora i menzionati documenti o parte di essi non siano nella disponibilità dell’Ente, il competente dirigente dovrà rilasciare alla medesima ricorrente, entro il termine su indicato, una dichiarazione che attesti tale circostanza ”;
- l’Ente si è costituito, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere e la compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che:
- con nota del 13.04.2026 la ricorrente ha dedotto di avere acquisito, nelle more della trattazione del ricorso, la documentazione richiesta;
- a ciò consegue la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
- attesa la soccombenza virtuale della resistente amministrazione, le spese di lite sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 828,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo RA, Presidente
UR LE, Consigliere, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| UR LE | Gerardo RA |
IL SEGRETARIO