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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 563/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MANES MYRIA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5839/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del EN Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING.PAGAMENTO n. 20591275 TRIB.CONSORTILI 2016
- ING.PAGAMENTO n. 20591275 TRIB.CONSORTILI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 134/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15 luglio 2024, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 1111206, notificata in data 10/05/2024, con cui Area Riscossioni S.r.l., in qualità di concessionario per la riscossione del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del EN EN, ha intimato il pagamento della somma di € 88,87 a titolo di contributo consortile, per le annualità 2016 e
2017.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito, tra gli altri motivi, la prescrizione delle quote consortili, la nullità della notifica, la mancata notifica dell'atto presupposto, l'assenza di un beneficio diretto e specifico per l'immobile di sua proprietà ,derivante dall'attività del Consorzio ed il conseguente difetto del presupposto impositivo, nonché, il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio Area Riscossioni S.r.l., con controdeduzioni depositate in data 4 novembre 2024, con le quali ha comunicato di aver provveduto in data 11 ottobre 2024, all'annullamento in autotutela dell'ingiunzione di pagamento opposta (doc. 3 allegato alle controdeduzioni). La società resistente ha, quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di giudizio.
Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del EN EN, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Con memoria illustrativa depositata in data 26 novembre 2025, la difesa del ricorrente, pur non opponendosi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, ha insistito per la condanna dei resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
All'udienza del 17 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, questa Corte prende atto dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, disposto da Area Riscossioni S.r.l. in data 11 ottobre 2024, successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuta in data 15 luglio 2024.
Tale circostanza determina il venir meno dell'interesse del ricorrente ad una pronuncia di merito sull'illegittimità dell'atto, essendo stata la sua pretesa sostanzialmente soddisfatta. Pertanto, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Residua la questione relativa alla regolamentazione delle spese processuali, sulla quale le parti hanno formulato conclusioni contrastanti. La società di riscossione ha richiesto la compensazione delle spese, mentre il ricorrente ne ha chiesto la condanna a carico dei resistenti in solido, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Ritiene la Corte che la domanda del ricorrente meriti accoglimento.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso da questa Corte, in caso di cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in autotutela, il giudice tributario è tenuto a provvedere sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale. Tale principio, impone di valutare la fondatezza della pretesa del ricorrente al momento della proposizione del ricorso, al fine di individuare la parte che, con il proprio comportamento, ha dato ingiustamente causa al giudizio.
Nel caso di specie, l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento è intervenuto quasi tre mesi dopo l'instaurazione del contenzioso, da parte del Sig. Nominativo_1. Ciò dimostra che l'azione giudiziaria si è resa necessaria per ottenere la rimozione di un atto che, al momento della sua impugnazione, era pienamente efficace e lesivo degli interessi del contribuente.
L'adozione del provvedimento di annullamento in autotutela ,da parte dell'agente della riscossione, a seguito delle doglianze sollevate nel ricorso, costituisce un implicito riconoscimento della fondatezza delle ragioni del contribuente e, di conseguenza, dell'illegittimità originaria della pretesa impositiva. Il ricorso, infatti, sollevava plurime e non pretestuose censure, quali la mancata prova del beneficio fondiario, onere gravante sull'ente impositore ed il difetto di motivazione, che avrebbero verosimilmente condotto all'annullamento dell'atto in sede giurisdizionale.
In applicazione del principio di causalità, le spese del processo devono, quindi essere poste a carico della parte che, emettendo e mantenendo in vita un atto illegittimo, ha costretto la controparte ad adire la giustizia per tutelare i propri diritti. Tale parte va individuata sia nell'ente impositore, il Consorzio di
Bonifica, quale titolare della pretesa creditoria, sia nell'agente della riscossione, Area Riscossioni S.r.l., quale soggetto che ha materialmente formato e notificato l'atto illegittimo, resistendo poi in giudizio.
Entrambi i resistenti devono, pertanto, essere condannati in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente.
Le spese vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del difensore, avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 1,in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del
EN EN ed Area Riscossioni S.r.l., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1,se dovuta.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MANES MYRIA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5839/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del EN Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING.PAGAMENTO n. 20591275 TRIB.CONSORTILI 2016
- ING.PAGAMENTO n. 20591275 TRIB.CONSORTILI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 134/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15 luglio 2024, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 1111206, notificata in data 10/05/2024, con cui Area Riscossioni S.r.l., in qualità di concessionario per la riscossione del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del EN EN, ha intimato il pagamento della somma di € 88,87 a titolo di contributo consortile, per le annualità 2016 e
2017.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito, tra gli altri motivi, la prescrizione delle quote consortili, la nullità della notifica, la mancata notifica dell'atto presupposto, l'assenza di un beneficio diretto e specifico per l'immobile di sua proprietà ,derivante dall'attività del Consorzio ed il conseguente difetto del presupposto impositivo, nonché, il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio Area Riscossioni S.r.l., con controdeduzioni depositate in data 4 novembre 2024, con le quali ha comunicato di aver provveduto in data 11 ottobre 2024, all'annullamento in autotutela dell'ingiunzione di pagamento opposta (doc. 3 allegato alle controdeduzioni). La società resistente ha, quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di giudizio.
Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del EN EN, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Con memoria illustrativa depositata in data 26 novembre 2025, la difesa del ricorrente, pur non opponendosi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, ha insistito per la condanna dei resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
All'udienza del 17 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, questa Corte prende atto dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, disposto da Area Riscossioni S.r.l. in data 11 ottobre 2024, successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuta in data 15 luglio 2024.
Tale circostanza determina il venir meno dell'interesse del ricorrente ad una pronuncia di merito sull'illegittimità dell'atto, essendo stata la sua pretesa sostanzialmente soddisfatta. Pertanto, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Residua la questione relativa alla regolamentazione delle spese processuali, sulla quale le parti hanno formulato conclusioni contrastanti. La società di riscossione ha richiesto la compensazione delle spese, mentre il ricorrente ne ha chiesto la condanna a carico dei resistenti in solido, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Ritiene la Corte che la domanda del ricorrente meriti accoglimento.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso da questa Corte, in caso di cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in autotutela, il giudice tributario è tenuto a provvedere sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale. Tale principio, impone di valutare la fondatezza della pretesa del ricorrente al momento della proposizione del ricorso, al fine di individuare la parte che, con il proprio comportamento, ha dato ingiustamente causa al giudizio.
Nel caso di specie, l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento è intervenuto quasi tre mesi dopo l'instaurazione del contenzioso, da parte del Sig. Nominativo_1. Ciò dimostra che l'azione giudiziaria si è resa necessaria per ottenere la rimozione di un atto che, al momento della sua impugnazione, era pienamente efficace e lesivo degli interessi del contribuente.
L'adozione del provvedimento di annullamento in autotutela ,da parte dell'agente della riscossione, a seguito delle doglianze sollevate nel ricorso, costituisce un implicito riconoscimento della fondatezza delle ragioni del contribuente e, di conseguenza, dell'illegittimità originaria della pretesa impositiva. Il ricorso, infatti, sollevava plurime e non pretestuose censure, quali la mancata prova del beneficio fondiario, onere gravante sull'ente impositore ed il difetto di motivazione, che avrebbero verosimilmente condotto all'annullamento dell'atto in sede giurisdizionale.
In applicazione del principio di causalità, le spese del processo devono, quindi essere poste a carico della parte che, emettendo e mantenendo in vita un atto illegittimo, ha costretto la controparte ad adire la giustizia per tutelare i propri diritti. Tale parte va individuata sia nell'ente impositore, il Consorzio di
Bonifica, quale titolare della pretesa creditoria, sia nell'agente della riscossione, Area Riscossioni S.r.l., quale soggetto che ha materialmente formato e notificato l'atto illegittimo, resistendo poi in giudizio.
Entrambi i resistenti devono, pertanto, essere condannati in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente.
Le spese vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del difensore, avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 1,in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del
EN EN ed Area Riscossioni S.r.l., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1,se dovuta.