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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 10/12/2024 svoltasi mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.
10918 / 2024 tra
( avv.FERRARI MORANDI ESTER ) Parte_1
e in persona del legale rappresentante p.t. ( avv. IANDOLO GUSTAVO ) CP_1
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc. svoltosi inter partes, ha proposto domanda giudiziale per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario ai fini : - della pensione di inabilità, come già accertato nella precedente fase ( art 12 l 118/71);
- dell'indennità di accompagnamento ( art 1 l 18/80 ) .
L' si è costituito contestando la fondatezza della domanda . CP_1
Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.
Gli stati patologici riscontrati dal c.t.u. sono quelli descritti dettagliatamente nella relazione depositata agli atti.
Essi non sono tali da rientrare nella concessione dei benefici di cui all'art 1 legge 18/80 .Tali conclusioni sono pienamente condivisibili, in quanto l'indagine peritale è stata condotta con retti criteri tecnici ed appare immune da profili di censurabilità (a) DEPRESSIONE;
CP_2 [...]
, Controparte_3
b) CP_4
c) , CP_5
d) MICROADENOMA Controparte_6 e) CP_7
f) ESITI DI EMIPARESI ARTO INFERIORE DI
DESTRA).
Tuttavia, come accertato dal ctu nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo , essi determinano una percentuale di invalidità del 100% dalla data dalla data della visita di revisione del 05/12/2022. Tali conclusioni non sono state oggetto di contestazione, nemmeno da parte dell'istituto e possono quindi essere poste a base della decisione. Sul punto si ricorda l'insegnamento della
Suprema Corte secondo cui : “il presupposto dell' «assenza di contestazione» viene a mancare … non solo nei casi di totale dissenso ma anche quando i motivi di contestazione investano soltanto parzialmente le conclusioni del ctu”.
Le spese di lite della presente fase, comprensive di quelle della fase di ATP e liquidate come in dispositivo in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, si compensano per metà in ragione della parziale soccombenza reciproca (cfr. Cass., 24/6/2009, n. 14846, Cass. 26/6/2009, n. 15199, Cass. n. 9080 e 9081 del
16/4/2009 e Cass. 30/3/2011, n. 7307)
PQM
Dichiara che la ricorrente presenta un'invalidità del 100% dalla data della visita di revisione del 05/12/2022.
Rigetta, per il resto, il ricorso. Compensa per metà le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.696, e condanna l alla refusione a parte ricorrente della restante metà, pari a € 1.348, oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari. Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato CP_1 decreto.
Il Giudice