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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 01/04/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5393/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
, assistita e difesa dall'Avv. Parte_1
NAPOLITANO SONIA, con la quale elettivamente domicilia in Nola, alla piazza Salvo D'Acquisto 2, opponente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli Avv.ti CARRARA
MAURIZIO e STASINO ARTURO, con quest'ultimo elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Francesco Cilea 215, opposta nonché
e per essa, quale mandataria, Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
assistita e difesa dall'Avv. FORINO FABIO, con il quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, alla via Roma 58, intervenuto avente ad OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo
“svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n.
69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n.
69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito si espone.
In via preliminare, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (cfr. Cass. SS.UU.
n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002, pag. 2/7 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9927/2004, 2997/2004,
1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicarsi anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali prevedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento, “deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli
645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti…nell'ambito dell'onere della prova…”
(cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 23174 del
31/10/2014), ne consegue che, nella specie, spettava all'istituto di credito dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre Parte_1
era tenuta a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa del primo.
Con la proposizione della odierna opposizione, la , esercente Pt_1
professione di architetto, premesso di aver stipulato con la Controparte_1
– convenzionata con – un contratto per il versamento
[...] CP_4
dei contributi previdenziali in modalità rateale, ha contestato: pag. 3/7 - la nullità del provvedimento monitorio, perché reso in carenza dei requisiti di legge ovvero in assenza di idonea documentazione comprovante la pretesa creditoria;
- l'infondatezza della domanda per violazione degli obblighi di comunicazione, informativi e di trasparenza ex art. 119 TUB, con riferimento alle variazioni di saldo e, più in generale, alla rendicontazione della posizione debitoria oggetto di lite, non avendo, a suo dire, – la CP_1
istante – fornito gli estratti conto dettagliati per i periodi di riferimento, sebbene richiesti.
Si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione, al riguardo deducendo:
- di aver stipulato una convenzione con (in atti) con la quale si CP_4
era impegnata ad erogare aperture di credito in favore dei relativi iscritti
(tra cui, nella specie, l'odierna opponente) tramite il rilascio di una carta di credito, appunto detta “Inarcassa card” (a “circuito di pagamento”
Cartasì/Nexi), i cui possessori venivano abilitati ad effettuare pagamenti vari, entro determinati limiti, a condizioni di favore;
- che detta carta, per convenzione, veniva collegata a due “linee di credito”, concesse agli iscritti ad che ne facessero richiesta, e disciplinata CP_4
dalla convenzione anche per quanto concerne la regolamentazione degli interessi: la prima, generica, per i tradizionali pagamenti con carta di credito presso punti vendita nazionali ed esteri, la seconda, “esclusiva”, finalizzata unicamente al pagamento dei contributi previdenziali dovuti ad
, addebitabili sulla predetta carta di credito, rimborsabili poi a CP_4
in un'unica soluzione ovvero a mezzo di un Controparte_1
rientro rateale;
pag. 4/7 - che l'opponente ha richiesto la suddetta carta di credito, con la quale effettuare pagamenti generici ed anche pagamenti, con addebito sulla medesima carta, di contributi previdenziali da essa dovuti alla propria cassa previdenziale professionale di appartenenza, (cfr. quietanze in atti CP_4
Contr al doc. 1 della produzione . Detta carta di credito era, come detto, operativa sul c.d. circuito di pagamento Cartasi, oggi denominato Nexi;
- che la professionista ha richiesto di effettuare i rimborsi dovuti complessivamente con modalità rateale (c.d. modalità revolving);
- che l'opponente, non essendo titolare di un conto corrente con
[...]
, aveva autorizzato la società comparente ad effettuare Controparte_1
gli addebiti su un conto da essa intrattenuto su Banco di Napoli;
- che la aveva effettuato, oltre ai versamenti di oneri Pt_1
previdenziali, altresì pagamenti a valere sulla c.d. prima linea di credito
(pagamenti generici per acquisti). Di tali ulteriori pagamenti la
[...]
poteva conoscere solo l'importo complessivo Controparte_1
comunicatole dal circuito Cartasì/Nexi, non già il dettaglio di essi, non avendo la contraente autorizzato la Banca opposta ad accedere ai relativi dati, tutelati da normativa privacy;
- che pertanto, ha chiesto ed ottenuto ordine di esibizione ex art. 210 cpc, al terzo gestore del rapporto di credito Nexi, degli estratti conto relativi al dettaglio addebiti per spese ordinarie, provvedendo a versarli in atti;
- che gli ultimi addebiti sul conto personale dell'opponente non avevano avuto buon esito, ragion per cui, avendo anticipato le somme spese dalla
, aveva chiesto il rientro a quest'ultima, procedendo poi Pt_1
Contr all'apertura ad uopo di conto corrente insoluto ed alla conseguente richiesta del decreto per cui è giudizio.
pag. 5/7 Si è costituita, infine, nel presente processo, la Controparte_2
quale successore a titolo particolare nel diritto controverso dal lato
[...]
attivo, spiegando intervento ex art. 111 c.p.c. e facendo proprie le difese della BPS cedente, parte opposta, concludendo infine per il rigetto dell'opposizione.
o0o
Ebbene, nella specie, va anzitutto osservato che infondata si palesa ogni doglianza dedotta dall'opponente sia, formalmente, avverso il titolo impugnato, che, sostanzialmente, nei confronti del diritto di credito de quo, atteso che la stessa non nega di aver contratto il rapporto di apertura di credito in narrativa né di avere utilizzato la propria Inarcassa card, limitandosi ad una del tutto generica contestazione sui documenti prodotti dal creditore, sia in questa sede che nella precedente fase monitoria.
Ed invero, la creditrice opposta ha documentalmente provato il proprio credito in fase monitoria e con la successiva esibizione ex art. 210 cpc (cfr. estratti conto Cartasì/Nexi 2016/17 versati in atti con nota depositata in data 12.5.2020).
Di contro l'opponente si è limitata ad allegazioni generiche e del tutto sprovviste di supporto probatorio, peraltro corredate da richieste istruttorie inconferenti ed a carattere meramente esplorativo.
In ogni caso, sussiste piena prova in atti, anche ai sensi degli artt. 1341 e ss.
c.c., sia della sottoscrizione della convenzione , che del contratto CP_4
, in base al quale l'opposta si impegnava a “finanziare” CP_6
operazioni di pagamento oneri previdenziali, spese e servizi generali in favore dell'opponente, non avendo peraltro quest'ultima disconosciuto le firme apposte in calce alla relativa documentazione.
pag. 6/7 In ultima analisi, del tutto peregrine appaiono anche le contestazioni relative all'inadempimento da parte opposta degli obblighi di comunicazione, informativa e trasparenza nel rapporto dedotto in giudizio, nonché alla mancanza di idonea documentazione contabile, attesa la presenza, agli atti del giudizio, oltre ai contratti di cui si è diffusamente detto, anche degli estratti conto del rapporto di carta di credito per la parte gestita e regolata dal terzo Nexi Payments SPA, che è da ritenersi esclusivo soggetto responsabile dei predetti obblighi ostensivi.
Per tutto quanto diffusamente illustrato, omessa ogni altra questione ritenuta assorbita, la presente opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza (tenuto conto delle fasi effettivamente svolte) e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1486/2018 del 24.5.2018 che dichiara definitivo ed esecutivo;
b) condanna l'opponente al pagamento, in favore di
[...]
e, per essa, quale mandataria, , delle Controparte_2 CP_3
spese processuali che si liquidano in €.1.700, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Nola, 1° aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
Sentenza redatta in collaborazione con l' dott. Luigi Cerciello CP_7 pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 01/04/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5393/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
, assistita e difesa dall'Avv. Parte_1
NAPOLITANO SONIA, con la quale elettivamente domicilia in Nola, alla piazza Salvo D'Acquisto 2, opponente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli Avv.ti CARRARA
MAURIZIO e STASINO ARTURO, con quest'ultimo elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Francesco Cilea 215, opposta nonché
e per essa, quale mandataria, Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
assistita e difesa dall'Avv. FORINO FABIO, con il quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, alla via Roma 58, intervenuto avente ad OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo
“svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n.
69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n.
69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito si espone.
In via preliminare, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (cfr. Cass. SS.UU.
n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002, pag. 2/7 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9927/2004, 2997/2004,
1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicarsi anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali prevedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento, “deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli
645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti…nell'ambito dell'onere della prova…”
(cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 23174 del
31/10/2014), ne consegue che, nella specie, spettava all'istituto di credito dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre Parte_1
era tenuta a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa del primo.
Con la proposizione della odierna opposizione, la , esercente Pt_1
professione di architetto, premesso di aver stipulato con la Controparte_1
– convenzionata con – un contratto per il versamento
[...] CP_4
dei contributi previdenziali in modalità rateale, ha contestato: pag. 3/7 - la nullità del provvedimento monitorio, perché reso in carenza dei requisiti di legge ovvero in assenza di idonea documentazione comprovante la pretesa creditoria;
- l'infondatezza della domanda per violazione degli obblighi di comunicazione, informativi e di trasparenza ex art. 119 TUB, con riferimento alle variazioni di saldo e, più in generale, alla rendicontazione della posizione debitoria oggetto di lite, non avendo, a suo dire, – la CP_1
istante – fornito gli estratti conto dettagliati per i periodi di riferimento, sebbene richiesti.
Si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione, al riguardo deducendo:
- di aver stipulato una convenzione con (in atti) con la quale si CP_4
era impegnata ad erogare aperture di credito in favore dei relativi iscritti
(tra cui, nella specie, l'odierna opponente) tramite il rilascio di una carta di credito, appunto detta “Inarcassa card” (a “circuito di pagamento”
Cartasì/Nexi), i cui possessori venivano abilitati ad effettuare pagamenti vari, entro determinati limiti, a condizioni di favore;
- che detta carta, per convenzione, veniva collegata a due “linee di credito”, concesse agli iscritti ad che ne facessero richiesta, e disciplinata CP_4
dalla convenzione anche per quanto concerne la regolamentazione degli interessi: la prima, generica, per i tradizionali pagamenti con carta di credito presso punti vendita nazionali ed esteri, la seconda, “esclusiva”, finalizzata unicamente al pagamento dei contributi previdenziali dovuti ad
, addebitabili sulla predetta carta di credito, rimborsabili poi a CP_4
in un'unica soluzione ovvero a mezzo di un Controparte_1
rientro rateale;
pag. 4/7 - che l'opponente ha richiesto la suddetta carta di credito, con la quale effettuare pagamenti generici ed anche pagamenti, con addebito sulla medesima carta, di contributi previdenziali da essa dovuti alla propria cassa previdenziale professionale di appartenenza, (cfr. quietanze in atti CP_4
Contr al doc. 1 della produzione . Detta carta di credito era, come detto, operativa sul c.d. circuito di pagamento Cartasi, oggi denominato Nexi;
- che la professionista ha richiesto di effettuare i rimborsi dovuti complessivamente con modalità rateale (c.d. modalità revolving);
- che l'opponente, non essendo titolare di un conto corrente con
[...]
, aveva autorizzato la società comparente ad effettuare Controparte_1
gli addebiti su un conto da essa intrattenuto su Banco di Napoli;
- che la aveva effettuato, oltre ai versamenti di oneri Pt_1
previdenziali, altresì pagamenti a valere sulla c.d. prima linea di credito
(pagamenti generici per acquisti). Di tali ulteriori pagamenti la
[...]
poteva conoscere solo l'importo complessivo Controparte_1
comunicatole dal circuito Cartasì/Nexi, non già il dettaglio di essi, non avendo la contraente autorizzato la Banca opposta ad accedere ai relativi dati, tutelati da normativa privacy;
- che pertanto, ha chiesto ed ottenuto ordine di esibizione ex art. 210 cpc, al terzo gestore del rapporto di credito Nexi, degli estratti conto relativi al dettaglio addebiti per spese ordinarie, provvedendo a versarli in atti;
- che gli ultimi addebiti sul conto personale dell'opponente non avevano avuto buon esito, ragion per cui, avendo anticipato le somme spese dalla
, aveva chiesto il rientro a quest'ultima, procedendo poi Pt_1
Contr all'apertura ad uopo di conto corrente insoluto ed alla conseguente richiesta del decreto per cui è giudizio.
pag. 5/7 Si è costituita, infine, nel presente processo, la Controparte_2
quale successore a titolo particolare nel diritto controverso dal lato
[...]
attivo, spiegando intervento ex art. 111 c.p.c. e facendo proprie le difese della BPS cedente, parte opposta, concludendo infine per il rigetto dell'opposizione.
o0o
Ebbene, nella specie, va anzitutto osservato che infondata si palesa ogni doglianza dedotta dall'opponente sia, formalmente, avverso il titolo impugnato, che, sostanzialmente, nei confronti del diritto di credito de quo, atteso che la stessa non nega di aver contratto il rapporto di apertura di credito in narrativa né di avere utilizzato la propria Inarcassa card, limitandosi ad una del tutto generica contestazione sui documenti prodotti dal creditore, sia in questa sede che nella precedente fase monitoria.
Ed invero, la creditrice opposta ha documentalmente provato il proprio credito in fase monitoria e con la successiva esibizione ex art. 210 cpc (cfr. estratti conto Cartasì/Nexi 2016/17 versati in atti con nota depositata in data 12.5.2020).
Di contro l'opponente si è limitata ad allegazioni generiche e del tutto sprovviste di supporto probatorio, peraltro corredate da richieste istruttorie inconferenti ed a carattere meramente esplorativo.
In ogni caso, sussiste piena prova in atti, anche ai sensi degli artt. 1341 e ss.
c.c., sia della sottoscrizione della convenzione , che del contratto CP_4
, in base al quale l'opposta si impegnava a “finanziare” CP_6
operazioni di pagamento oneri previdenziali, spese e servizi generali in favore dell'opponente, non avendo peraltro quest'ultima disconosciuto le firme apposte in calce alla relativa documentazione.
pag. 6/7 In ultima analisi, del tutto peregrine appaiono anche le contestazioni relative all'inadempimento da parte opposta degli obblighi di comunicazione, informativa e trasparenza nel rapporto dedotto in giudizio, nonché alla mancanza di idonea documentazione contabile, attesa la presenza, agli atti del giudizio, oltre ai contratti di cui si è diffusamente detto, anche degli estratti conto del rapporto di carta di credito per la parte gestita e regolata dal terzo Nexi Payments SPA, che è da ritenersi esclusivo soggetto responsabile dei predetti obblighi ostensivi.
Per tutto quanto diffusamente illustrato, omessa ogni altra questione ritenuta assorbita, la presente opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza (tenuto conto delle fasi effettivamente svolte) e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1486/2018 del 24.5.2018 che dichiara definitivo ed esecutivo;
b) condanna l'opponente al pagamento, in favore di
[...]
e, per essa, quale mandataria, , delle Controparte_2 CP_3
spese processuali che si liquidano in €.1.700, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Nola, 1° aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
Sentenza redatta in collaborazione con l' dott. Luigi Cerciello CP_7 pag. 7/7