Art. 172.
Nei Comuni dove sia dalla legge anteriore ammessa per gli atti notarili una lingua diversa dall'italiana, si potra' continuare a far uso di tale lingua fino a che non venga diversamente disposto dal Governo, udito il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato.
Nei Comuni dove sia dalla legge anteriore ammessa per gli atti notarili una lingua diversa dall'italiana, si potra' continuare a far uso di tale lingua fino a che non venga diversamente disposto dal Governo, udito il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato.