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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4008/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3199/2022, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 30.03.2022, non notificata, pendente:
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, in virtù di procura alle liti apposta in calce alla citazione dell'atto di appello, dall'Avv. Francesco Gulia (C.F. C.F._2
);
[...]
APPELLANTE
E (P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Pansini
(C.F. ), giusta procura in atti;
CodiceFiscale_3
(C.F. ) e Parte_2 CodiceFiscale_4 Parte_3
(C.F. ) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CodiceFiscale_5
Ida Di Vaio (C.F. ), giusta procura in atti;
CodiceFiscale_6
APPELLATI
NONCHÉ
(C.F. ); CP_2 C.F._7
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: pagamento compenso prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni:
per l'appellante: “-1) In accoglimento dello spiegato appello ed in riforma della sentenza impugnata, per tutti i motivi esposti negli atti di causa e nell'atto introduttivo del secondo grado, condannare la
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., nonché i CP_1
sigg.ri e , in esclusiva e/o in solido Parte_3 Parte_2
fra loro, al pagamento in favore del dott. dell'importo Parte_1
di €.100.365,55, oltre IVA e Cassa (di cui €.55.854,02 per la perizia predisposta ai fini dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nonché
€.39.956,85 per la consulenza in materia di cessione del credito ed
pag. 2/34 €.4.554,68 per l'attività espletata in relazione al rinnovo del fitto
d'azienda). Il tutto oltre interessi, rivalutazione ed accessori di legge, per le causali indicate nel provvedimento monitorio e per tutti i motivi indicati negli atti di causa. -2) In subordine, condannare la
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., nonchè i CP_1
sigg.ri e , in esclusiva e/o in solido Parte_3 Parte_2
fra loro, al pagamento della diversa somma ritenuta dovuta dalla Corte adita, sempre oltre interessi, rivalutazione ed accessori di legge. -3)
Rigettare, siccome improcedibili, inammissibili ed infondate, nonché carenti di prova a sostegno, tutte le domande e le eccezioni irritualmente proposte dagli appellati per la prima volta in grado di appello, senza peraltro formulare uno specifico appello incidentale, aventi ad oggetto la presunta vessatorietà e nullità delle clausole inserite nella lettera di incarico del 18.02.2008 e/o la sussistenza di un obbligo di risultato a carico del dott. ribadendo che su tali eccezioni, difese e Parte_1
domande il dott. non accetta il contraddittorio. -4) Parte_1
Condannare gli appellati, in solido fra loro, al pagamento delle spese e dei compensi processuali relativi al doppio grado di giudizio, nella misura stabilita dal D.M. 147/2022. L'avv. GULIA per il dott. Parte_1
chiede, quindi, che la causa venga riservata in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.”;
per l'appellata “a) accertare e dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'atto di appello di per le Parte_1
ragioni esposte;
b) accertare e dichiarare l'inammissibilità e
l'infondatezza delle domande della controparte per i motivi sopra
pag. 3/34 articolati; per l'effetto, c) dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare
l'appello di controparte e le domande ex adverso formulate per le considerazioni illustrate;
in ogni caso, d) condannare al Parte_1
pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre
RSG, IVA e CPA”;
per gli appellati e : “1. rigettare il Parte_3 Parte_2
gravame così come proposto ed articolato per inammissibilità ed improcedibilità dello stesso;
2. rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3. accertare che l'incarico conferito il
18/2/08 fosse con obbligo di risultato, per cui i professionisti non avendo agito con la normale diligenza e perizia del caso e non avendo conseguito alcun risultato non hanno diritto ad alcun compenso professionale, per cui dovrà confermare la revoca del decreto ingiuntivo con restituzione dell'acconto versato, oltre interessi e rivalutazione, condanna per lite temeraria per aver convenuto in giudizio i coniugi
senza alcun motivo e prova, altresì al risarcimento Parte_4
del danno subito che vorrà quantificare in via equitativa;
4. accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole inserite nella lettera di incarico del 18/2/08 e per l'effetto annullarle con ogni conseguenza di legge e per
l'effetto accogliere la presente comparsa con conferma della revoca del decreto ingiuntivo, con restituzione dell'acconto versato, oltre interessi e rivalutazione, condanna per lite temeraria oltre al risarcimento del danno subito che vorrà quantificare in via equitativa;
5. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra Parte_2
e per l'effetto estrometterla dal giudizio con vittoria di spese diritti ed
pag. 4/34 onorari di causa, ovvero dichiarare inammissibile ed improcedibile il decreto ingiuntivo 706/10 nei confronti della medesima per vizi dei presupposti della concessione e quindi confermare la revoca dello stesso;
6. accertare e dichiarare che l'unico incarico conferito ai professionisti è stato quello di cui alla lettera del 18/2/08 e per l'effetto accogliere la difesa spiegata dai coniugi , con restituzione Parte_4
dell'acconto versato, oltre interessi e rivalutazione, condanna per lite temeraria, oltre al risarcimento del danno subito che vorrà quantificare in via equitativa;
7. riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
8. il tutto con vittoria di diritti, spese ed onorari di causa del presente procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
In accoglimento del ricorso ex art. 633 c.p.c. proposto dai commercialisti, e , il Tribunale di Parte_1 CP_2
Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, emetteva il decreto ingiuntivo n.
706/2010, successivamente notificato il 20.07.2010, con il quale ordinava, alla ad ed a Controparte_1 Parte_3 [...]
, il pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di euro Pt_2
93.844,73 oltre interessi e spese del procedimento, per compenso dell'attività professionale di consulenza e assistenza dai medesimi svolta.
pag. 5/34 A fondamento del ricorso, gli istanti avevano esposto che: su incarico conferito il 18.2.2008 dalla da e Controparte_1 Parte_2
da , espletavano una complessa attività di Parte_3
consulenza e assistenza professionale volta, in via principale, alla
«definizione al meglio dell'esposizione debitoria, anche mediante acquisizione, del debito esistente nei confronti della
[...]
- o loro aventi causa - nonché (...) all'acquisto del Controparte_3
complesso aziendale alberghiero denominato "Gli Dei" di proprietà della società Residencehotel s.r.l., in fallimento, operazione, quest'ultima, che potrà essere condotta sia tramite un acquisto diretto che tramite la proposizione di un concordato fallimentare volto alla acquisizione di tale complesso aziendale»; l'attività dei ricorrenti si era articolata, in fatto, anche in ulteriori prestazioni concretatesi, in particolare, in un parere in materia tributaria per la cessione di un credito del Monte del Paschi di Siena, in un parere giuridico-contabile in funzione dell'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da nell'assistenza Parte_5
contrattuale per l'affitto, da parte della Controparte_1
dell'azienda di cui era titolare la fallita Residencehotel s.r.l.; l'Ordine dei dottori commercialisti, cui essi si erano rivolti per l'emissione del relativo parere, riteneva congruo, in base alla documentazione esibita, il compenso di €.102.700,85, al netto degli acconti ricevuti, ammontanti ad €.10.000,00.
Con atto di citazione, notificato il 18.10.2010, la Controparte_1
e , nell'opporsi al decreto Parte_3 Parte_2
ingiuntivo, contestavano la fondatezza della pretesa creditoria e pag. 6/34 chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, domandando, altresì, in via riconvenzionale la restituzione dell'acconto versato di euro 10.000,00 e il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano e Parte_1
, resistendo all'opposizione e sollecitandone il rigetto. CP_2
Prodotta dalle parti, entro i termini accordati a norma dell'art. 183 co.
6 c.p.c., documentazione, ammessi ed espletati gli interrogatori formali delle stesse e la prova testimoniale, a seguito di una serie di rinvii per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione il 27.12.2021, senza la concessione dei termini ex. art. 190
c.p.c..
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “a) accoglie parzialmente
l'opposizione, dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 706 emesso in data del 20 luglio 2010 dal tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Pozzuoli, e condanna la al pagamento a favore dei Controparte_1
professionisti e della somma di euro Parte_1 CP_2
10.000,00 oltre interessi;
b) compensa le spese di lite.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, interponeva appello, Parte_1
mediante citazione tempestivamente notificata in data 22.09.2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., chiedendone la riforma nei termini dinanzi riportati.
pag. 7/34 Costituendosi con comparsa depositata il 20.12.2022, la Controparte_1
nel resistere all'avversa impugnazione, ne eccepiva
[...]
l'inammissibilità e ne sollecitava l'integrale rigetto.
Si costituivano, altresì, e , i quali, Parte_3 Parte_2
con comparsa depositata il 30.12.2022, chiedevano l'integrale rigetto dell'appello e concludevano nei termini sopra riportati.
, seppure ritualmente citato, ometteva di costituirsi e CP_2
ne veniva dichiarata la contumacia.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 13.01.2023 e celebrata nelle forme della cd. trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 24.01.2025.
Disposta la sostituzione di detta udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza comunicata alle parti il 12.02.2025, veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate dalle parti le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado riteneva l'opposizione a decreto ingiuntivo parzialmente fondata, osservando come gli opposti non avessero provato una parte degli incarichi professionali allegati.
pag. 8/34 Invero, il Giudice riconosceva che tra i professionisti e Parte_1 CP_2
da un lato, e la nonché i coniugi Controparte_1 [...]
, dall'altro, era intercorso un rapporto di prestazione Persona_1
d'opera intellettuale.
Tuttavia, solo relativamente alla pratica afferente alla cessione, in favore di del credito vantato da ed Controparte_1 Parte_5
ammesso al passivo della Residencehotel s.r.l., il Giudice riteneva essere stata offerta dagli opposti la prova dell'attività svolta e che sussisteva, dunque, il diritto dei professionisti al compenso, non ostando a ciò il mancato raggiungimento del risultato sperato dai clienti.
Al riguardo, il Giudice valorizzava quanto previsto nella convenzione di incarico intercorsa tra le parti, laddove le stesse “prevedevano un compenso minimo in caso di operazioni non concluse («L'onorario complessivo di cui ai punti 1 e 2 non potrà essere comunque inferiore ad
€ 20.000,00 nel caso le anzidette operazioni non venissero concluse o solo parzialmente eseguite … »)”.
Il Giudice, invece, riteneva la pretesa infondata in relazione alla consulenza riguardante la cessione del credito MPS, alla redazione della perizia di parte asseritamente predisposta ai fini dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da ed in ordine all'attività Parte_5
di assistenza prestata per ottenere il rinnovo del contratto di affitto di azienda.
pag. 9/34 Rispetto a tali prestazioni, il primo Giudice osservava che non risultavano provati né l'incarico ricevuto, né i termini pattuiti, né
l'attività svolta.
§ 4.
L'appellante, nel sottoporre a censura la sentenza, deduceva che il
Tribunale non aveva correttamente valutato le prove documentali in atti, ritenendole, a torto, non sufficienti a provare il diritto al compenso per le prestazioni professionali dedotte.
L'appellante riteneva, infatti, che gli opponenti in primo grado, nel chiedere la risoluzione dell'incarico e nell'eccepirne l'inadempimento, avevano implicitamente riconosciuto il conferimento dello stesso.
In particolare, in relazione alla prestazione consistita nella redazione della consulenza tecnica di parte ai fini dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall' , l'istante sosteneva che la Parte_5 [...]
aveva acquisito l'elaborato peritale e se ne era avvalsa nel CP_1
proporre l'atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo. A conforto del proprio assunto, deduceva che la consulenza tecnica era stata esaminata dall'avv. Grammegna, difensore degli originari opponenti, come comprovato dalla corrispondenza telematica del 3.04.2008 e
11.04.2008 con il medesimo intercorsa. Tale corrispondenza, secondo l'appellante, consentiva di ritenere provato tanto il conferimento dell'incarico, quanto l'espletamento tempestivo del medesimo da parte dei professionisti.
§ 5.
pag. 10/34 Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Il primo Giudice ha reputato non sufficiente, ai fini della prova della prestazione, la consulenza tecnica prodotta in atti, dagli originari ricorrenti, anche alla luce del fatto che non risultava che la stessa fosse stata utilizzata nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
La motivazione della sentenza non resiste, in pare qua, alle critiche dell'appellante.
Deve premettersi che, per consolidata giurisprudenza della S.C., “Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva” (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 1792 del 24/01/2017).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in primo grado dall'odierno appellante, emerge, anzitutto, che, con decreto ingiuntivo n. 161/2008, il Tribunale di Napoli, sez. dist. di Pozzuoli, ordinava, tra gli altri, a ed a , quali fideiussori Parte_3 Parte_2
della Residencehotel s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli, il pagamento, in favore dell' , del complessivo importo di Parte_5
euro 2.306.964,41, quale saldo debitore di un contratto di finanziamento intercorso a suo tempo con la fallita.
pag. 11/34 Emerge, poi, dalla corrispondenza intercorsa tra il e l'avv. Parte_1
all'epoca difensore degli odierni appellati, Controparte_4
che, effettivamente, l'odierno appellante fosse stato incaricato dagli stessi di esaminare la questione sottesa al decreto ingiuntivo per approntare difese da far valere in sede di opposizione.
In tal senso rileva, in maniera inequivoca, il testo del fax, inoltrato in data 31.3.2008 al dott. con il quale l'avv. Parte_1
chiedeva al suddetto professionista di Controparte_4
esprimere un motivato parere in ordine ad eventuali profili di illegittimità della pretesa creditoria sottesa al ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla . Parte_5
Ed ancora, occorre valorizzare il fax del 2.4.2008, inoltrato dal a , nel quale il primo, dando atto di Parte_1 Parte_6
pregressi colloqui telefonici, esponeva alcune riflessioni su possibili eccezioni da far valere in sede di opposizione.
Soccorre, del pari, la mail, indirizzata in data 3.4.2008, ore 13.37, dall'indirizzo di posta elettronica dell'avv. Grammegna a quello del dott. con la quale il suddetto avvocato, nel ringraziare Parte_1
l'odierno appellante per alcuni suggerimenti forniti, inoltrava allo stesso il testo di una bozza di atto di opposizione al decreto ingiuntivo, al fine di sottoporlo all'attenzione del commercialista.
Risulta, poi, agli atti ulteriore mail, del 3.4.2008, ore 19.56, indirizzata all'avv. Grammegna e per conoscenza all'Hotel degli Dei, detenuto all'epoca in fitto dalla con la quale il forniva CP_1 Parte_1
pag. 12/34 un ulteriore parere in ordine alle questioni da far valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. A tale mail veniva, poi, allegato un documento, nel quale il esponeva un conteggio dell'importo Parte_1
che riteneva dovuto in base al contratto di finanziamento posto a fondamento del ricorso monitorio.
Infine, gli opposti producevano, in primo grado, copia della mail, inoltrata al dall'avv. Grammegna in data 11.4.2008, alle ore Parte_1
18.48, cui il legale allegava versione definitiva dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo predetto, della mail di risposta, spedita all'avvocato, mediante cui il commercialista, ringraziando l'altro professionista per avergli rimesso copia dell'atto, manifestava la propria condivisione rispetto al contenuto dello scritto difensivo, nonché, da ultimo, dell'ulteriore risposta dell'avv. Grammegna, con cui questi dichiarava di avere operato il citato invio in conformità alle intese intercorse.
Le richiamate risultanze documentali provano, quindi, con ragionevole certezza, l'esistenza tanto dell'incarico professionale, sebbene non consacrato in un atto scritto, quanto dell'espletamento della prestazione.
Del resto, ad ulteriore conforto di quanto sin qui osservato, si deve rimarcare che, nella lettera di incarico professionale del 18.2.2008, sottoscritta per accettazione dalla CP_1 [...]
, , le parti, oltre ad avere disciplinato in Parte_3 Parte_2
maniera specifica l'incarico concernente l'attività di consulenza finalizzata alla cessione del credito vantato da ed CP_3
pag. 13/34 all'acquisto, da parte degli odierni appellati, del complesso aziendale alberghiero denominato Hotel degli Dei, di proprietà della fallita
Residencehotel, prevedevano la possibilità che ai professionisti fossero conferiti incarichi in relazione ad affari diversi da quello oggetto della medesima intesa e che, in ordine ad essi, il compenso dovuto sarebbe stato determinato a norma della tariffa professionale vigente dei dottori commercialisti.
Quanto precede induce a ritenere assolutamente plausibile che, come del resto reso evidente dal tenore della corrispondenza intercorsa tra il
Grammegna ed il dinanzi richiamata, gli odierni appellati, Parte_1
ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Napoli su ricorso di , si siano rivolti all'odierno appellante, Parte_5
in qualità di commercialista con il quale già intrattenevano un rapporto di prestazione d'opera professionale, per acquisire il parere dello stesso in ordine all'opposizione da proporre.
Ininfluente è, poi, il dato, valorizzato dal Giudice di primo grado, secondo il quale la perizia redatta dal commercialista non sia stata allegata all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, potendosi tale scelta spiegare alla luce della stessa condotta processuale suggerita dal (si veda, in proposito, il tenore Parte_1
della citata mail del 3.4.2008, ore 19.56, in cui il commercialista suggeriva all'avvocato di non allegare agli atti il conteggio che lo stesso aveva predisposto, in quanto ciò avrebbe finito per Parte_1
agevolare, sul piano processuale, le difese della banca).
pag. 14/34 Ad abundantiam giova evidenziare che, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, gli odierni appellati avevano finanche ammesso il conferimento dell'incarico professionale, laddove, nel resistere alla richiesta dei professionisti, sostenevano che la prestazione dai medesimi resa era consistita nella redazione di uno scritto, di due sole pagine, assolutamente inconsistente e privo della minima valenza sul piano tecnico, al punto che di essa non ci si era nemmeno avvalsi in sede giudiziale.
Alla luce di quanto precede, quindi, può ritenersi certamente assolto l'onere probatorio, gravante sul concernente la prova Parte_1
dell'incarico e dell'espletamento della prestazione professionale.
In replica alla difesa della la quale sosteneva la propria CP_5
estraneità ai fatti, deve, poi, rilevarsi che, al contrario, l'incarico professionale debba intendersi svolto anche nell'interesse della stessa, come è reso evidente sia dalla sottoscrizione della lettera del
18.2.2008, sia dal rilievo per cui la risultava destinataria, Pt_2
insieme al , del decreto ingiuntivo n. 161/2008, per Parte_3
opporsi al quale l'avv. Grammegna, legale degli ingiunti, si rivolgeva al
Parte_1
Venendo al quantum, si è, dinanzi già detto, che, in base a quanto previsto dalla lettera di incarico del 18.2.2008, la prestazione in esame, non essendo stata oggetto di specifica previsione convenzionale, debba remunerarsi secondo le tariffe dei dottori commercialisti ratione temporis vigenti.
pag. 15/34 Essendosi al cospetto di una prestazione espletata ad aprile del 2008, come emerge dal tenore della corrispondenza tra il ed il Parte_1
Grammegna dinanzi esaminata, si deve fare riferimento alla tariffa dei dottori commercialisti approvata con d.p.r. 10 ottobre 1994, n. 645.
Ciò premesso, la prestazione svolta dal deve essere Parte_1
ricondotta alla previsione di cui all'art. 31 del citato d.p.r., che disciplina gli onorari per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze tecniche di parte.
Secondo tale norma, il compenso va determinato applicando una percentuale variabile secondo gli scaglioni ivi previsti, tenuto conto del valore della pratica.
Nella specie, il valore dell'affare, in relazione al quale il ha Parte_1
svolto la sua attività, può ritenersi equivalente all'importo oggetto del decreto ingiuntivo ottenuto da , rispetto al quale il Parte_5
professionista era stato richiesto di esprimere un motivato parere tecnico.
Come dinanzi detto, il decreto ingiuntivo veniva emesso per un importo di euro 2.306.964,41, che occorre convertire in lire, essendo gli scaglioni di cui al menzionato art. 31 predisposti secondo valori monetari espressi nella valuta all'epoca in uso.
Quindi, considerato che l'affare aveva in lire un valore di
4.466.905.978.15, si avrà, secondo la citata previsione tariffaria, il seguente conteggio:
pag. 16/34 fino a L. 100.000.000 il 6% = L. 6.000.000; per il di più fino a L.
500.000.000 il 4% = L. 16.000.000; per il di più fino a L.
1.000.000.000 il 2% = L. 20.000.000; per il di più fino a L.
4.466.905.978.15 l'1% = L.
33.669.059,78.
Sommando, quindi, gli importi relativi ai singoli scaglioni, si ottiene in totale un compenso di L. 75.669.059,78, corrispondente ad euro
39.079,81, in luogo del più elevato importo di euro 55.854,02 richiesto con il ricorso monitorio.
§ 6.
Con il secondo motivo, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui il Giudice, pur avendo ritenuto provato l'espletamento della prestazione professionale attinente alla cessione, in favore degli originari opponenti, del credito per il quale si era CP_3
insinuata al passivo della s.r.l. Residencehotel, lo aveva riduttivamente quantificato nella misura di soli €.20.000,00, a fronte di una richiesta di €.39.956,85.
In particolare, l'istante contestava il passaggio della motivazione nel quale il primo Giudice aveva ritenuto che “non fu raggiunto l'obiettivo finale perché la non volle effettuare l'operazione di Controparte_1
cessione del credito al prezzo di €.1.600.000, ritenendo di Parte_5
non voler pagare più di €.1.550.000”.
L'affermazione del Giudice doveva ritenersi errata in quanto l'operazione di cessione era stata successivamente conclusa dai clienti, sia pure al prezzo di €.1.500.000,00, proprio in forza dell'attività
pag. 17/34 preparatoria espletata dai dottori e e della strategia Parte_1 CP_2
dagli stessi suggerita.
Difatti, dalla lettera di incarico emergeva che la richiesta formulata dai coniugi era “finalizzata ad ottenere un parere che Parte_4
valutasse una “diversa strategia” rispetto a quella suggerita fino a quel momento da altro professionista, il quale si era limitato a proporre solo
l'acquisizione dell'azienda fallita”.
Per assecondare tale intendimento, esso istante aveva proposto di ricorrere alla cessione, in favore dei suoi clienti, del credito dell' , ammesso in chirografo al fallimento della s.r.l. Parte_5
Residencehotel ma garantito da ipoteca sull'immobile ove era esercitata l'attività alberghiera. In tal modo, infatti, i clienti avrebbero potuto iniziare azione esecutiva contro i comproprietari del cespite ed acquisirne la titolarità senza sostenere esborsi ulteriori, oltre a quelli necessari per rendersi cessionari dei crediti vantati da e Parte_5
da MPS.
Quindi, ad avviso dell'appellante, era provato che, grazie alla sua opera, il risultato era stato raggiunto.
In ogni caso, anche ad ammettere che le operazioni affidate al dott. non fossero state “concluse”, il Giudice aveva errato nel Parte_1
riconoscere il compenso di €.20.000,00, in quanto l'accordo tra le parti prevedeva che tale importo rappresentasse il corrispettivo minimo dovuto al professionista in siffatta situazione, e, nella specie, in ragione delle rilevanti attività espletate, della consulenza formulata e della pag. 18/34 strategia dal medesimo ideata e sostanzialmente andata a buon fine, appariva giustificata la liquidazione di una somma maggiore.
§ 7.
Deve, in via preliminare osservarsi, che, nella sua comparsa di costituzione, deduceva che il in relazione alla CP_1 Parte_1
pratica afferente alla cessione del credito di , non avesse Parte_5
diritto al pagamento di alcun compenso, essendosi lo stesso reso inadempiente per mancato raggiungimento dell'obiettivo convenuto.
L'appellata deduceva, inoltre, che le pattuizioni relative alla misura del corrispettivo, contenute nella lettera di incarico del 18.02.2008, dovevano ritenersi vessatorie e come tali nulle ai sensi dell'art. 36 codice del consumo.
Con specifico riguardo a siffatte deduzioni difensive la Corte rileva che alcuna pronuncia debba essere resa, per l'evidente ragione che, non avendo la proposto appello incidentale avverso il capo CP_1
di decisione che liquidava, in favore del la somma di Parte_1
€.20.000,00, si sia ovviamente formato il giudicato interno riguardo ai punti della decisione con i quali il Giudice riteneva provato l'espletamento della prestazione professionale e disattendeva l'eccezione di inadempimento sollevata in primo grado dall'opponente.
Del pari, è coperta dal giudicato interno, per effetto dell'acquiescenza operata dalla la questione della validità dell'accordo CP_1
relativo alla misura del corrispettivo, non potendosi, in difetto di un'impugnazione incidentale, porre in discussione il carattere pag. 19/34 eventualmente vessatorio della clausola contenuta nella lettera di incarico professionale, sulla scorta della quale il primo Giudice aveva liquidato il compenso.
Analoghe considerazioni debbono essere svolte con riferimento alle difese degli appellati, e , i quali, Parte_3 Parte_2
nella comparsa di costituzione, invocando l'inadempimento del professionista rispetto agli obblighi assunti con la lettera di incarico del 18.2.2008, chiedevano condannarsi il alla restituzione Parte_1
dell'acconto ricevuto di € 10.000,00, oltre al risarcimento del danno, nonché accertarsi la vessatorietà delle clausole inserite nella lettera di incarico.
Ed invero, premesso che i suddetti appellati, costituendosi, non hanno formalizzato la proposizione di un appello incidentale, anche ad ammettere, valorizzando il tenore delle conclusioni appena riportate, che esso sia stato proposto, se ne dovrebbe rilevare l'inammissibilità, essendosi gli stessi costituiti tardivamente in data 30.12.2022, senza rispettare il termine di 20 giorni prima rispetto all'udienza di comparizione, fissata nell'atto di appello per il 9.1.2023.
§ 8.
Venendo al merito del motivo di gravame, rileva la Corte che lo stesso sia infondato.
In base alla già citata lettera di incarico del 18.2.2008, i professionisti si impegnavano a prestare consulenza per la definizione al meglio dell'esposizione debitoria, anche mediante acquisizione, del debito pag. 20/34 esistente nei confronti della , oltre che per Controparte_3
addivenire all'acquisizione del complesso aziendale denominato Gli
Dei, di proprietà della società, dichiarata fallita, Residencehotel.
Riguardo alla misura del corrispettivo, nell'accordo si stabiliva che lo stesso andasse commisurato al 6% della differenza tra il valore del credito vantato dalla Banca Intesa ammesso al passivo del fallimento ed il valore corrisposto per la relativa acquisizione.
Era, poi, prevista un'ulteriore ipotesi di compenso, relativa all'acquisizione del complesso alberghiero, che, tuttavia, non rileva nella specie, avendo i ricorrenti invocato il riconoscimento del compenso concernente la cessione, agli odierni appellati, del credito vantato dalla banca nei confronti della fallita Residencehotel.
La medesima lettera di incarico prevedeva, altresì, che, qualora le operazioni (di cessione del credito e/o di acquisizione del complesso aziendale) non fossero state concluse o lo fossero state solo in parte, ai professionisti sarebbe spettato un compenso complessivo non inferiore ad euro 20.000,00.
Ciò premesso, deve condividersi il rilievo del primo Giudice, a mente del quale l'operazione di cessione non veniva perfezionata grazie all'opera professionale degli originari ricorrenti.
Ed invero, come emerge, in maniera inequivoca, dalla documentazione prodotta dagli stessi originari ricorrenti, questi ultimi avevano predisposto la presentazione, da parte dei loro assistiti, odierni appellati, di un'offerta per l'acquisizione del credito vantato da CP_3
pag. 21/34 , ammesso al passivo fallimentare della Residencehotel, di euro CP_3
1.550.000,00 (cfr. copia dell'offerta, datata 7.11.2008, a firma dell'amministratore della inoltrata ad , CP_1 Parte_5
allegata alla produzione telematica dell'appellante).
Risulta, altresì, che tale proposta non veniva accettata, avendo la banca preteso, per perfezionare la cessione del credito, il pagamento di un corrispettivo maggiore, pari ad euro 1.600.000,00, che gli odierni appellati non erano disposti a versare.
In tal senso militano, invero, la lettera di del 25.11.2008, Parte_5
pure allegata alla produzione dell'appellante, con cui, in risposta all'offerta formulata dalla si specificava che la banca CP_1
era disponibile a perfezionare la cessione del credito al prezzo di euro
1.600.000,00, e le deposizioni rese in primo grado dai testi
[...]
e , funzionari di a Tes_1 Testimone_2 Parte_7
conoscenza dei fatti per essersi occupati della gestione della pratica volta alla cessione del suddetto credito.
In particolare, dalle citate testimonianze, si ricava che la cessione del credito vantato da si perfezionava nel corso Controparte_3
del 2009, quindi circa un anno dopo la proposta formulata inizialmente dalla ad un prezzo inferiore, pari ad euro 1.500.000,00, CP_1
e che i cessionari erano stati, in siffatta occasione, assistiti, non più dal ma da altro professionista, che si identifica nell'avv. Parte_1
Grammegna.
pag. 22/34 Nello stesso senso depone, inoltre, la documentazione prodotta agli atti del giudizio di primo grado dagli originari opponenti.
In particolare, occorre valorizzare il tenore della comunicazione, datata
14.7.2009, con la quale comunicava, all'avv. Grammegna, Parte_5
l'accettazione, da parte della stessa società, della proposta di cessione del credito, vantato dalla , al prezzo di euro Parte_8
1.500.000,00.
Né, invero, è condivisibile il rilievo dell'appellante teso a sostenere, comunque, l'esistenza di un nesso di derivazione causale tra l'opera dallo stesso prestata ed il perfezionamento della cessione, ostando a siffatta conclusione: la diversità del prezzo offerto, più contenuto di euro 50 mila rispetto a quello proposto dalla all'epoca CP_1
in cui era assistita dal il lasso temporale, di poco meno di un Parte_1
anno, intercorso tra la prima offerta ed il perfezionamento della cessione;
l'intervento di altro professionista, nella persona dell'avv.
Grammegna; la circostanza che, medio tempore, fosse stato emesso a beneficio della un decreto ingiuntivo, avverso il quale CP_3
veniva proposta opposizione.
In particolare, il rilievo che, nel contesto del perfezionamento della pratica, assunse l'opposizione al decreto ingiuntivo, emerge dalla deposizione del teste , il quale, sul punto, riferiva che Testimone_2
l'opposizione al decreto ingiuntivo costituì una delle ragioni che indusse la banca a chiudere la cessione alle nuove condizioni economiche.
pag. 23/34 Del resto, dalle stesse difese del si ricava, sia pure Parte_1
implicitamente, la specifica incidenza che la vicenda dell'opposizione al decreto ingiuntivo aveva avuto rispetto al perfezionarsi della cessione del credito al più ridotto importo di euro 1.500.000,00. Ed invero, a pagina 16 dell'appello, si legge testualmente: “Del tutto ininfluente rispetto all'avvenuta e corretta esplicazione dell'incarico professionale appare, dunque, la circostanza che l'azienda committente avrebbe poi concluso, comunque dopo diversi mesi e la proposizione di una opposizione a decreto ingiuntivo (che hanno certamente avuto una certa incidenza circa la misura della transattiva), la cessione al prezzo di
€.1.500.000,00”.
Coerente con quanto sin qui osservato è, infine, il tenore della missiva che gli stessi professionisti, originari ricorrenti, inoltravano agli odierni appellati in data 11.5.2009, pure allegata alla produzione telematica dell'appellante.
Dalla lettura della stessa, si ricava come, in effetti, i professionisti abbiano ritenuto, a quella data, definitivamente cessato l'incarico di collaborazione professionale, a seguito del mancato perfezionamento della cessione al prezzo inizialmente offerto dalla e per CP_1
avere appreso che, nelle more, la società aveva formulato una nuova proposta di acquisto, a prezzo diverso, per il tramite dell'avv.
Grammegna.
In conclusione, deve ritenersi dimostrato che non vi sia stato perfezionamento dell'operazione di cessione del credito per effetto dell'opera professionale prestata dagli originari ricorrenti.
pag. 24/34 Di conseguenza la richiesta, dai medesimi avanzata e coltivata dal con il motivo di appello in esame, di vedersi riconosciuto il Parte_1
compenso previsto dalla lettera di incarico professionale per l'ipotesi di conclusione dell'operazione, deve essere disattesa.
Né, invero, si giustifica l'istanza, formulata in via subordinata, di riconoscimento di un importo maggiore di quello minimo di euro
20.000,00, liquidato dal primo Giudice in relazione alla pratica afferente alla cessione del credito vantato da . CP_3
Invero, sul punto, giova, in senso contrario, rimarcare che la lettera di incarico stabiliva che, nel caso in cui le prestazioni concernenti la cessione del credito e l'acquisizione del complesso CP_3
alberghiero non si fossero concluse con il perfezionamento delle suddette operazioni, l'onorario complessivo per l'opera svolta dai professionisti non poteva essere inferiore ad euro 20.000,00.
Ora, se si considera che il ha prestato la sua opera solo in Parte_1
relazione ad una delle due attività contemplate dalla lettera di incarico
(la cessione del credito ) e non all'altra (l'acquisizione del CP_3
complesso alberghiero) e che, come visto, la cessione non si è conclusa per effetto della sua attività, deve ritenersi, senz'altro, congrua la liquidazione del compenso minimo convenzionalmente pattuito di euro 20.000,00.
§ 9.
Con l'ultimo motivo, l'appellante censurava il capo della sentenza con cui era stata rigettata la richiesta di pagamento del compenso relativo pag. 25/34 all'attività svolta ai fini del rinnovo del contratto di fitto di azienda in essere con la Curatela del fallimento della Residencehotel s.r.l..
Premesso che il Giudice rigettava la domanda ritenendo non provati l'incarico ricevuto, i termini pattuiti e l'attività svolta, l'appellante opinava che, in contrario, la prova del conferimento dell'incarico poteva rinvenirsi nelle e-mail depositate (del 26.02.2008), attraverso le quali veniva conferito ai dottori e di occuparsi della Parte_1 CP_2
proroga del fitto d'azienda.
Deduceva, altresì, che, grazie all'intervento ed all'attività espletata dal dott. il Curatore, dott. , previa Parte_1 Persona_2
autorizzazione del Giudice delegato ed il parere favorevole del comitato dei creditori, concedeva la richiesta proroga, come dimostrato dalle deposizioni dei testi e dalla comunicazione del
Curatore del 20.03.2008 e del dott. di pari data. Parte_1
Infine, assumeva che la prova del conferimento dell'incarico si traeva anche dal tenore dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, avendo con lo stesso gli ingiunti eccepito l'inadempimento del e Parte_1
finito, in tal modo, con il riconoscere l'esistenza del rapporto.
§ 10.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
In fatto si deve premettere che, con atto a firme autenticate dal Notaio
del 27.7.2006, la Curatela fallimentare della Persona_3
Residencehotel s.r.l., in persona del Curatore, dott. , e Persona_2
la concludevano un contratto di risoluzione Controparte_1
pag. 26/34 consensuale del precedente contratto, datato 30.3.2006, intervenuto tra Residencehotel s.r.l., poi fallita, e la avente ad CP_1
oggetto il fitto, dalla prima alla seconda, della struttura alberghiera denominata Gli Dei. Con lo stesso atto del 27.7.2006, la Curatela, debitamente autorizzata dal G.D., concedeva in fitto, a nuove condizioni, il medesimo complesso aziendale, per la durata di due anni, con decorrenza dall'1.8.2006.
Approssimandosi la scadenza di tale contratto ed essendo la CP_1
interessata alla relativa proroga, la stessa formulava,
[...]
avvalendosi dell'assistenza del dott. alla Curatela Parte_1
fallimentare, istanza di proroga della durata del fitto.
In tal senso depone, invero, la testimonianza resa in primo grado, all'udienza del 5.3.2013, dal citato dott. . Persona_2
Il teste, infatti, riferiva che, nella sua qualità di Curatore fallimentare della Residencehotel s.r.l., aveva avuto rapporti con il dott. Parte_1
avendogli lo stesso richiesto, per conto della la proroga CP_1
del fitto di azienda. Precisava, poi, che tale proroga era stata accordata su autorizzazione del G.D..
In senso conforme vi sono agli atti della produzione telematica dell'odierno appellante, relativa al giudizio di primo grado, la richiesta, datata 27.2.2008, sottoscritta dal legale rappresentante della CP_1
con la quale la predetta società formulava, al dott.
[...] [...]
, una proposta di proroga del contratto di fitto dell'azienda Per_2
alberghiera, la cui scadenza sarebbe intervenuta alla fine del luglio pag. 27/34 dello stesso anno, nonché il fax inoltrato da al Parte_6
in data 20.3.2008, con la quale il primo, per conto della Parte_1
trasmetteva al professionista copia della CP_1
comunicazione, ricevuta dalla Curatela Fallimentare, che avvertiva dell'accoglimento della richiesta di proroga per un anno, fino al
31.7.2009 (fax, quest'ultimo, che si spiega solo in ragione della pregressa esistenza di un incarico, al di attivarsi per fare Parte_1
ottenere alla società la predetta proroga).
Infine, l'esistenza dell'incarico emerge, come correttamente dedotto dall'appellante, dallo stesso contenuto della citazione di primo grado, avendo alla pagina 15 della stessa, gli odierni appellati, ammesso che il aveva redatto la lettera, poi inoltrata dalla Parte_1 CP_1
alla , per la proroga del contratto e contestato Parte_9
l'inadempimento del professionista, per avere lo stesso omesso di raggiungere il risultato auspicato dalla cliente, consistente nell'ottenere dalla Curatela fallimentare il rimborso di euro 13.600,00
a titolo di canoni versati.
Né, giova soggiungere, tale eccezione di inadempimento, che il primo
Giudice ometteva di esaminare avendo rigettato in parte qua la domanda dei ricorrenti e che questa Corte è chiamata ad esaminare, alla luce della sua espressa reiterazione da parte degli appellati, è idonea a paralizzare la domanda.
Infatti, la questione del conguaglio, sollevata dalla CP_1
sorgeva successivamente alla stipula del contratto di fitto del
27.7.2006, e, come emerge dalla corrispondenza intercorsa in data pag. 28/34 26.2.2008, tra la ed il e tra quest'ultimo ed il CP_1 Parte_1
Curatore Fallimentare, veniva portata dal commercialista all'attenzione degli organi del fallimento.
L'avere, poi, la Curatela rifiutato la richiesta di versamento dell'ulteriore somma di euro 13.600,00, pretesa dalla CP_1
non risulta in alcun modo imputabile alla negligenza del Parte_1
essendo stata conseguenza del rifiuto opposto dal Curatore sulla scorta dell'interpretazione, dallo stesso sostenuta, dei rapporti contrattuali tra le parti (fallimento della Residencehotel s.r.l. ed . CP_1
Né, peraltro, è dato comprendere in cosa consista il preteso inadempimento del non avendo gli appellati nemmeno Parte_1
dedotto di avere, successivamente, con l'ausilio di altri professionisti ottenuto l'accoglimento della loro richiesta.
Ciò posto, avendo il alla luce delle risultanze dinanzi Parte_1
richiamate, pacificamente espletato l'attività di assistenza della finalizzata alla proroga, poi, concessa dalla Curatela CP_1
fallimentare su conforme autorizzazione del GD, del contratto di fitto di azienda, è dovuto il compenso inerente alla predetta prestazione professionale.
Anche in ordine ad essa, difettando nella lettera di incarico professionale del 18.2.2008 la disciplina convenzionale di siffatta ulteriore attività, la liquidazione del compenso deve operarsi in applicazione di quanto previsto dalla tariffa professionale dei dottori pag. 29/34 commercialisti, di cui al già citato d.p.r. 10 ottobre 1994, n. 645, ratione temporis applicabile.
In particolare, ai sensi dell'art. 45, co.2 del suddetto d.p.r., il compenso va determinato come segue, considerando, quale valore della pratica, il corrispettivo annuo del canone di fitto concordato nella scrittura privata del 27.7.2006, pari ad euro 160.000,00, corrispondente a L.
309.803.200: 1% (corrispondente all'aliquota minima della forbice da
1 a 6% prevista dalla norma, da ritenere adeguata alla ridotta attività espletata, consistita nella predisposizione della lettera di richiesta per il rinnovo del fitto e nell'interlocuzione con gli organi della curatela) fino a L. 50.000.000 = L. 500.000; 0,75% (anche in tal caso corrispondente al valore minimo, della forbice compresa tra lo 0,75% ed il 4%) per il di più fino a L. 250.000.000 = L. 1.500.000; 0,5%
(corrispondente al valore minimo, della forbice compresa tra lo 0,5% e l'1%) per il di più fino a L. 309.803.200 = L. 299.016.
Sommando i singoli importi appena ricavati, il compenso relativo alla predetta attività di assistenza alla proroga del fitto ammonta a L.
2.299.016, corrispondente ad euro 1.187,34.
§ 11.
Tenendo conto delle voci di compenso relative alle altre prestazioni, oggetto dei primi due motivi di appello, come dinanzi quantificate, il corrispettivo spettante al ascende a complessivi euro Parte_1
77.041,36.
pag. 30/34 Detraendo da tale somma l'importo di euro 10.000,00, pacificamente versato a titolo di acconto, il credito si riduce, quindi, ad euro
67.041,36, cui occorre aggiungere IVA e Cassa come per legge, nonché gli interessi di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. al tasso anno per anno vigente a decorrere dal 4.3.2010, data della costituzione in moda, e fino al soddisfo.
Al pagamento del predetto importo debbono essere condannati, in solido, la e . Controparte_1 Parte_3 Parte_2
Ed invero, alla stregua di quanto osservato dinanzi, è innegabile che la prestazione professionale espletata, riguardo a tutte le pratiche oggetto dei motivi di appello, sia stata resa dal in esecuzione Parte_1
della lettera di incarico del febbraio 2008, sottoscritta, come detto, da tutti e tre gli odierni appellati.
Va, infine, per completezza osservato che, atteso il carattere scindibile delle domande originariamente proposte dagli originari ricorrenti,
l'acquiescenza prestata dal comporti che, rispetto ad esso, sia CP_2
passata in giudicato la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, potendo, invero, dell'esito migliorativo del gravame giovarsi il solo appellante, . Parte_1
§ 12.
All'accoglimento dell'appello deve seguire, nel rapporto tra il la e Parte_1 Controparte_1 Parte_3 [...]
, una rinnovata regolamentazione delle spese processuali di Pt_2
pag. 31/34 entrambi i gradi di giudizio da operarsi in relazione all'esito complessivo della lite.
Avuto riguardo alla riconosciuta fondatezza della domanda proposta dall'odierno appellante, le spese di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza degli appellati, non essendo la differenza, tra il petitum dell'originario ricorso ed il decisum, in alcun modo idonea ad integrare giusto motivo di compensazione finanche integrale delle spese di lite, come erroneamente sostenuto dal primo Giudice.
La liquidazione delle spese processuali viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
19989 del 13/07/2021), con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, tenuto conto del decisum, in relazione ad entrambi i gradi (rientrando in detto scaglione anche il disputatum dell'appello, pari alla differenza tra l'importo liquidato da questa Corte e la minore somma riconosciuta dal Giudice di primo grado).
Avuto riguardo al numero, oggetto e complessità delle questioni trattate appare congruo il riconoscimento dei compensi tabellari medi, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria dell'appello, per la quale si giustifica l'applicazione dei minimi, tenuto conto della ridotta attività difensiva in concreto espletata in questo grado di giudizio.
pag. 32/34 Nulla quanto alle spese processuali nel rapporto tra il ed il Parte_1
cui l'appello era notificato solo a fini di litis denuntiatio. CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_3
, in solido tra di loro, a pagare, in favore di Parte_2
l'importo di euro 67.041,36, oltre IVA e Parte_1
Cassa professionale come per legge, oltre gli interessi di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. al tasso anno per anno vigente a decorrere dal 4.3.2010 e fino al soddisfo;
b) condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., e , in Parte_3 Parte_2
solido tra di loro, alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 324,40 per esborsi della fase monitoria, euro 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, per il giudizio di appello, in euro 1.165,50 per esborsi, euro 12.154,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
pag. 33/34 Così deciso nella camera di consiglio, in data 09/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 34/34
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4008/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3199/2022, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 30.03.2022, non notificata, pendente:
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, in virtù di procura alle liti apposta in calce alla citazione dell'atto di appello, dall'Avv. Francesco Gulia (C.F. C.F._2
);
[...]
APPELLANTE
E (P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Pansini
(C.F. ), giusta procura in atti;
CodiceFiscale_3
(C.F. ) e Parte_2 CodiceFiscale_4 Parte_3
(C.F. ) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CodiceFiscale_5
Ida Di Vaio (C.F. ), giusta procura in atti;
CodiceFiscale_6
APPELLATI
NONCHÉ
(C.F. ); CP_2 C.F._7
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: pagamento compenso prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni:
per l'appellante: “-1) In accoglimento dello spiegato appello ed in riforma della sentenza impugnata, per tutti i motivi esposti negli atti di causa e nell'atto introduttivo del secondo grado, condannare la
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., nonché i CP_1
sigg.ri e , in esclusiva e/o in solido Parte_3 Parte_2
fra loro, al pagamento in favore del dott. dell'importo Parte_1
di €.100.365,55, oltre IVA e Cassa (di cui €.55.854,02 per la perizia predisposta ai fini dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nonché
€.39.956,85 per la consulenza in materia di cessione del credito ed
pag. 2/34 €.4.554,68 per l'attività espletata in relazione al rinnovo del fitto
d'azienda). Il tutto oltre interessi, rivalutazione ed accessori di legge, per le causali indicate nel provvedimento monitorio e per tutti i motivi indicati negli atti di causa. -2) In subordine, condannare la
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., nonchè i CP_1
sigg.ri e , in esclusiva e/o in solido Parte_3 Parte_2
fra loro, al pagamento della diversa somma ritenuta dovuta dalla Corte adita, sempre oltre interessi, rivalutazione ed accessori di legge. -3)
Rigettare, siccome improcedibili, inammissibili ed infondate, nonché carenti di prova a sostegno, tutte le domande e le eccezioni irritualmente proposte dagli appellati per la prima volta in grado di appello, senza peraltro formulare uno specifico appello incidentale, aventi ad oggetto la presunta vessatorietà e nullità delle clausole inserite nella lettera di incarico del 18.02.2008 e/o la sussistenza di un obbligo di risultato a carico del dott. ribadendo che su tali eccezioni, difese e Parte_1
domande il dott. non accetta il contraddittorio. -4) Parte_1
Condannare gli appellati, in solido fra loro, al pagamento delle spese e dei compensi processuali relativi al doppio grado di giudizio, nella misura stabilita dal D.M. 147/2022. L'avv. GULIA per il dott. Parte_1
chiede, quindi, che la causa venga riservata in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.”;
per l'appellata “a) accertare e dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'atto di appello di per le Parte_1
ragioni esposte;
b) accertare e dichiarare l'inammissibilità e
l'infondatezza delle domande della controparte per i motivi sopra
pag. 3/34 articolati; per l'effetto, c) dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare
l'appello di controparte e le domande ex adverso formulate per le considerazioni illustrate;
in ogni caso, d) condannare al Parte_1
pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre
RSG, IVA e CPA”;
per gli appellati e : “1. rigettare il Parte_3 Parte_2
gravame così come proposto ed articolato per inammissibilità ed improcedibilità dello stesso;
2. rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3. accertare che l'incarico conferito il
18/2/08 fosse con obbligo di risultato, per cui i professionisti non avendo agito con la normale diligenza e perizia del caso e non avendo conseguito alcun risultato non hanno diritto ad alcun compenso professionale, per cui dovrà confermare la revoca del decreto ingiuntivo con restituzione dell'acconto versato, oltre interessi e rivalutazione, condanna per lite temeraria per aver convenuto in giudizio i coniugi
senza alcun motivo e prova, altresì al risarcimento Parte_4
del danno subito che vorrà quantificare in via equitativa;
4. accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole inserite nella lettera di incarico del 18/2/08 e per l'effetto annullarle con ogni conseguenza di legge e per
l'effetto accogliere la presente comparsa con conferma della revoca del decreto ingiuntivo, con restituzione dell'acconto versato, oltre interessi e rivalutazione, condanna per lite temeraria oltre al risarcimento del danno subito che vorrà quantificare in via equitativa;
5. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra Parte_2
e per l'effetto estrometterla dal giudizio con vittoria di spese diritti ed
pag. 4/34 onorari di causa, ovvero dichiarare inammissibile ed improcedibile il decreto ingiuntivo 706/10 nei confronti della medesima per vizi dei presupposti della concessione e quindi confermare la revoca dello stesso;
6. accertare e dichiarare che l'unico incarico conferito ai professionisti è stato quello di cui alla lettera del 18/2/08 e per l'effetto accogliere la difesa spiegata dai coniugi , con restituzione Parte_4
dell'acconto versato, oltre interessi e rivalutazione, condanna per lite temeraria, oltre al risarcimento del danno subito che vorrà quantificare in via equitativa;
7. riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
8. il tutto con vittoria di diritti, spese ed onorari di causa del presente procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
In accoglimento del ricorso ex art. 633 c.p.c. proposto dai commercialisti, e , il Tribunale di Parte_1 CP_2
Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, emetteva il decreto ingiuntivo n.
706/2010, successivamente notificato il 20.07.2010, con il quale ordinava, alla ad ed a Controparte_1 Parte_3 [...]
, il pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di euro Pt_2
93.844,73 oltre interessi e spese del procedimento, per compenso dell'attività professionale di consulenza e assistenza dai medesimi svolta.
pag. 5/34 A fondamento del ricorso, gli istanti avevano esposto che: su incarico conferito il 18.2.2008 dalla da e Controparte_1 Parte_2
da , espletavano una complessa attività di Parte_3
consulenza e assistenza professionale volta, in via principale, alla
«definizione al meglio dell'esposizione debitoria, anche mediante acquisizione, del debito esistente nei confronti della
[...]
- o loro aventi causa - nonché (...) all'acquisto del Controparte_3
complesso aziendale alberghiero denominato "Gli Dei" di proprietà della società Residencehotel s.r.l., in fallimento, operazione, quest'ultima, che potrà essere condotta sia tramite un acquisto diretto che tramite la proposizione di un concordato fallimentare volto alla acquisizione di tale complesso aziendale»; l'attività dei ricorrenti si era articolata, in fatto, anche in ulteriori prestazioni concretatesi, in particolare, in un parere in materia tributaria per la cessione di un credito del Monte del Paschi di Siena, in un parere giuridico-contabile in funzione dell'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da nell'assistenza Parte_5
contrattuale per l'affitto, da parte della Controparte_1
dell'azienda di cui era titolare la fallita Residencehotel s.r.l.; l'Ordine dei dottori commercialisti, cui essi si erano rivolti per l'emissione del relativo parere, riteneva congruo, in base alla documentazione esibita, il compenso di €.102.700,85, al netto degli acconti ricevuti, ammontanti ad €.10.000,00.
Con atto di citazione, notificato il 18.10.2010, la Controparte_1
e , nell'opporsi al decreto Parte_3 Parte_2
ingiuntivo, contestavano la fondatezza della pretesa creditoria e pag. 6/34 chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, domandando, altresì, in via riconvenzionale la restituzione dell'acconto versato di euro 10.000,00 e il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano e Parte_1
, resistendo all'opposizione e sollecitandone il rigetto. CP_2
Prodotta dalle parti, entro i termini accordati a norma dell'art. 183 co.
6 c.p.c., documentazione, ammessi ed espletati gli interrogatori formali delle stesse e la prova testimoniale, a seguito di una serie di rinvii per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione il 27.12.2021, senza la concessione dei termini ex. art. 190
c.p.c..
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “a) accoglie parzialmente
l'opposizione, dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 706 emesso in data del 20 luglio 2010 dal tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Pozzuoli, e condanna la al pagamento a favore dei Controparte_1
professionisti e della somma di euro Parte_1 CP_2
10.000,00 oltre interessi;
b) compensa le spese di lite.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, interponeva appello, Parte_1
mediante citazione tempestivamente notificata in data 22.09.2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., chiedendone la riforma nei termini dinanzi riportati.
pag. 7/34 Costituendosi con comparsa depositata il 20.12.2022, la Controparte_1
nel resistere all'avversa impugnazione, ne eccepiva
[...]
l'inammissibilità e ne sollecitava l'integrale rigetto.
Si costituivano, altresì, e , i quali, Parte_3 Parte_2
con comparsa depositata il 30.12.2022, chiedevano l'integrale rigetto dell'appello e concludevano nei termini sopra riportati.
, seppure ritualmente citato, ometteva di costituirsi e CP_2
ne veniva dichiarata la contumacia.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 13.01.2023 e celebrata nelle forme della cd. trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 24.01.2025.
Disposta la sostituzione di detta udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza comunicata alle parti il 12.02.2025, veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate dalle parti le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado riteneva l'opposizione a decreto ingiuntivo parzialmente fondata, osservando come gli opposti non avessero provato una parte degli incarichi professionali allegati.
pag. 8/34 Invero, il Giudice riconosceva che tra i professionisti e Parte_1 CP_2
da un lato, e la nonché i coniugi Controparte_1 [...]
, dall'altro, era intercorso un rapporto di prestazione Persona_1
d'opera intellettuale.
Tuttavia, solo relativamente alla pratica afferente alla cessione, in favore di del credito vantato da ed Controparte_1 Parte_5
ammesso al passivo della Residencehotel s.r.l., il Giudice riteneva essere stata offerta dagli opposti la prova dell'attività svolta e che sussisteva, dunque, il diritto dei professionisti al compenso, non ostando a ciò il mancato raggiungimento del risultato sperato dai clienti.
Al riguardo, il Giudice valorizzava quanto previsto nella convenzione di incarico intercorsa tra le parti, laddove le stesse “prevedevano un compenso minimo in caso di operazioni non concluse («L'onorario complessivo di cui ai punti 1 e 2 non potrà essere comunque inferiore ad
€ 20.000,00 nel caso le anzidette operazioni non venissero concluse o solo parzialmente eseguite … »)”.
Il Giudice, invece, riteneva la pretesa infondata in relazione alla consulenza riguardante la cessione del credito MPS, alla redazione della perizia di parte asseritamente predisposta ai fini dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da ed in ordine all'attività Parte_5
di assistenza prestata per ottenere il rinnovo del contratto di affitto di azienda.
pag. 9/34 Rispetto a tali prestazioni, il primo Giudice osservava che non risultavano provati né l'incarico ricevuto, né i termini pattuiti, né
l'attività svolta.
§ 4.
L'appellante, nel sottoporre a censura la sentenza, deduceva che il
Tribunale non aveva correttamente valutato le prove documentali in atti, ritenendole, a torto, non sufficienti a provare il diritto al compenso per le prestazioni professionali dedotte.
L'appellante riteneva, infatti, che gli opponenti in primo grado, nel chiedere la risoluzione dell'incarico e nell'eccepirne l'inadempimento, avevano implicitamente riconosciuto il conferimento dello stesso.
In particolare, in relazione alla prestazione consistita nella redazione della consulenza tecnica di parte ai fini dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall' , l'istante sosteneva che la Parte_5 [...]
aveva acquisito l'elaborato peritale e se ne era avvalsa nel CP_1
proporre l'atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo. A conforto del proprio assunto, deduceva che la consulenza tecnica era stata esaminata dall'avv. Grammegna, difensore degli originari opponenti, come comprovato dalla corrispondenza telematica del 3.04.2008 e
11.04.2008 con il medesimo intercorsa. Tale corrispondenza, secondo l'appellante, consentiva di ritenere provato tanto il conferimento dell'incarico, quanto l'espletamento tempestivo del medesimo da parte dei professionisti.
§ 5.
pag. 10/34 Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Il primo Giudice ha reputato non sufficiente, ai fini della prova della prestazione, la consulenza tecnica prodotta in atti, dagli originari ricorrenti, anche alla luce del fatto che non risultava che la stessa fosse stata utilizzata nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
La motivazione della sentenza non resiste, in pare qua, alle critiche dell'appellante.
Deve premettersi che, per consolidata giurisprudenza della S.C., “Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva” (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 1792 del 24/01/2017).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in primo grado dall'odierno appellante, emerge, anzitutto, che, con decreto ingiuntivo n. 161/2008, il Tribunale di Napoli, sez. dist. di Pozzuoli, ordinava, tra gli altri, a ed a , quali fideiussori Parte_3 Parte_2
della Residencehotel s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli, il pagamento, in favore dell' , del complessivo importo di Parte_5
euro 2.306.964,41, quale saldo debitore di un contratto di finanziamento intercorso a suo tempo con la fallita.
pag. 11/34 Emerge, poi, dalla corrispondenza intercorsa tra il e l'avv. Parte_1
all'epoca difensore degli odierni appellati, Controparte_4
che, effettivamente, l'odierno appellante fosse stato incaricato dagli stessi di esaminare la questione sottesa al decreto ingiuntivo per approntare difese da far valere in sede di opposizione.
In tal senso rileva, in maniera inequivoca, il testo del fax, inoltrato in data 31.3.2008 al dott. con il quale l'avv. Parte_1
chiedeva al suddetto professionista di Controparte_4
esprimere un motivato parere in ordine ad eventuali profili di illegittimità della pretesa creditoria sottesa al ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla . Parte_5
Ed ancora, occorre valorizzare il fax del 2.4.2008, inoltrato dal a , nel quale il primo, dando atto di Parte_1 Parte_6
pregressi colloqui telefonici, esponeva alcune riflessioni su possibili eccezioni da far valere in sede di opposizione.
Soccorre, del pari, la mail, indirizzata in data 3.4.2008, ore 13.37, dall'indirizzo di posta elettronica dell'avv. Grammegna a quello del dott. con la quale il suddetto avvocato, nel ringraziare Parte_1
l'odierno appellante per alcuni suggerimenti forniti, inoltrava allo stesso il testo di una bozza di atto di opposizione al decreto ingiuntivo, al fine di sottoporlo all'attenzione del commercialista.
Risulta, poi, agli atti ulteriore mail, del 3.4.2008, ore 19.56, indirizzata all'avv. Grammegna e per conoscenza all'Hotel degli Dei, detenuto all'epoca in fitto dalla con la quale il forniva CP_1 Parte_1
pag. 12/34 un ulteriore parere in ordine alle questioni da far valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. A tale mail veniva, poi, allegato un documento, nel quale il esponeva un conteggio dell'importo Parte_1
che riteneva dovuto in base al contratto di finanziamento posto a fondamento del ricorso monitorio.
Infine, gli opposti producevano, in primo grado, copia della mail, inoltrata al dall'avv. Grammegna in data 11.4.2008, alle ore Parte_1
18.48, cui il legale allegava versione definitiva dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo predetto, della mail di risposta, spedita all'avvocato, mediante cui il commercialista, ringraziando l'altro professionista per avergli rimesso copia dell'atto, manifestava la propria condivisione rispetto al contenuto dello scritto difensivo, nonché, da ultimo, dell'ulteriore risposta dell'avv. Grammegna, con cui questi dichiarava di avere operato il citato invio in conformità alle intese intercorse.
Le richiamate risultanze documentali provano, quindi, con ragionevole certezza, l'esistenza tanto dell'incarico professionale, sebbene non consacrato in un atto scritto, quanto dell'espletamento della prestazione.
Del resto, ad ulteriore conforto di quanto sin qui osservato, si deve rimarcare che, nella lettera di incarico professionale del 18.2.2008, sottoscritta per accettazione dalla CP_1 [...]
, , le parti, oltre ad avere disciplinato in Parte_3 Parte_2
maniera specifica l'incarico concernente l'attività di consulenza finalizzata alla cessione del credito vantato da ed CP_3
pag. 13/34 all'acquisto, da parte degli odierni appellati, del complesso aziendale alberghiero denominato Hotel degli Dei, di proprietà della fallita
Residencehotel, prevedevano la possibilità che ai professionisti fossero conferiti incarichi in relazione ad affari diversi da quello oggetto della medesima intesa e che, in ordine ad essi, il compenso dovuto sarebbe stato determinato a norma della tariffa professionale vigente dei dottori commercialisti.
Quanto precede induce a ritenere assolutamente plausibile che, come del resto reso evidente dal tenore della corrispondenza intercorsa tra il
Grammegna ed il dinanzi richiamata, gli odierni appellati, Parte_1
ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Napoli su ricorso di , si siano rivolti all'odierno appellante, Parte_5
in qualità di commercialista con il quale già intrattenevano un rapporto di prestazione d'opera professionale, per acquisire il parere dello stesso in ordine all'opposizione da proporre.
Ininfluente è, poi, il dato, valorizzato dal Giudice di primo grado, secondo il quale la perizia redatta dal commercialista non sia stata allegata all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, potendosi tale scelta spiegare alla luce della stessa condotta processuale suggerita dal (si veda, in proposito, il tenore Parte_1
della citata mail del 3.4.2008, ore 19.56, in cui il commercialista suggeriva all'avvocato di non allegare agli atti il conteggio che lo stesso aveva predisposto, in quanto ciò avrebbe finito per Parte_1
agevolare, sul piano processuale, le difese della banca).
pag. 14/34 Ad abundantiam giova evidenziare che, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, gli odierni appellati avevano finanche ammesso il conferimento dell'incarico professionale, laddove, nel resistere alla richiesta dei professionisti, sostenevano che la prestazione dai medesimi resa era consistita nella redazione di uno scritto, di due sole pagine, assolutamente inconsistente e privo della minima valenza sul piano tecnico, al punto che di essa non ci si era nemmeno avvalsi in sede giudiziale.
Alla luce di quanto precede, quindi, può ritenersi certamente assolto l'onere probatorio, gravante sul concernente la prova Parte_1
dell'incarico e dell'espletamento della prestazione professionale.
In replica alla difesa della la quale sosteneva la propria CP_5
estraneità ai fatti, deve, poi, rilevarsi che, al contrario, l'incarico professionale debba intendersi svolto anche nell'interesse della stessa, come è reso evidente sia dalla sottoscrizione della lettera del
18.2.2008, sia dal rilievo per cui la risultava destinataria, Pt_2
insieme al , del decreto ingiuntivo n. 161/2008, per Parte_3
opporsi al quale l'avv. Grammegna, legale degli ingiunti, si rivolgeva al
Parte_1
Venendo al quantum, si è, dinanzi già detto, che, in base a quanto previsto dalla lettera di incarico del 18.2.2008, la prestazione in esame, non essendo stata oggetto di specifica previsione convenzionale, debba remunerarsi secondo le tariffe dei dottori commercialisti ratione temporis vigenti.
pag. 15/34 Essendosi al cospetto di una prestazione espletata ad aprile del 2008, come emerge dal tenore della corrispondenza tra il ed il Parte_1
Grammegna dinanzi esaminata, si deve fare riferimento alla tariffa dei dottori commercialisti approvata con d.p.r. 10 ottobre 1994, n. 645.
Ciò premesso, la prestazione svolta dal deve essere Parte_1
ricondotta alla previsione di cui all'art. 31 del citato d.p.r., che disciplina gli onorari per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze tecniche di parte.
Secondo tale norma, il compenso va determinato applicando una percentuale variabile secondo gli scaglioni ivi previsti, tenuto conto del valore della pratica.
Nella specie, il valore dell'affare, in relazione al quale il ha Parte_1
svolto la sua attività, può ritenersi equivalente all'importo oggetto del decreto ingiuntivo ottenuto da , rispetto al quale il Parte_5
professionista era stato richiesto di esprimere un motivato parere tecnico.
Come dinanzi detto, il decreto ingiuntivo veniva emesso per un importo di euro 2.306.964,41, che occorre convertire in lire, essendo gli scaglioni di cui al menzionato art. 31 predisposti secondo valori monetari espressi nella valuta all'epoca in uso.
Quindi, considerato che l'affare aveva in lire un valore di
4.466.905.978.15, si avrà, secondo la citata previsione tariffaria, il seguente conteggio:
pag. 16/34 fino a L. 100.000.000 il 6% = L. 6.000.000; per il di più fino a L.
500.000.000 il 4% = L. 16.000.000; per il di più fino a L.
1.000.000.000 il 2% = L. 20.000.000; per il di più fino a L.
4.466.905.978.15 l'1% = L.
33.669.059,78.
Sommando, quindi, gli importi relativi ai singoli scaglioni, si ottiene in totale un compenso di L. 75.669.059,78, corrispondente ad euro
39.079,81, in luogo del più elevato importo di euro 55.854,02 richiesto con il ricorso monitorio.
§ 6.
Con il secondo motivo, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui il Giudice, pur avendo ritenuto provato l'espletamento della prestazione professionale attinente alla cessione, in favore degli originari opponenti, del credito per il quale si era CP_3
insinuata al passivo della s.r.l. Residencehotel, lo aveva riduttivamente quantificato nella misura di soli €.20.000,00, a fronte di una richiesta di €.39.956,85.
In particolare, l'istante contestava il passaggio della motivazione nel quale il primo Giudice aveva ritenuto che “non fu raggiunto l'obiettivo finale perché la non volle effettuare l'operazione di Controparte_1
cessione del credito al prezzo di €.1.600.000, ritenendo di Parte_5
non voler pagare più di €.1.550.000”.
L'affermazione del Giudice doveva ritenersi errata in quanto l'operazione di cessione era stata successivamente conclusa dai clienti, sia pure al prezzo di €.1.500.000,00, proprio in forza dell'attività
pag. 17/34 preparatoria espletata dai dottori e e della strategia Parte_1 CP_2
dagli stessi suggerita.
Difatti, dalla lettera di incarico emergeva che la richiesta formulata dai coniugi era “finalizzata ad ottenere un parere che Parte_4
valutasse una “diversa strategia” rispetto a quella suggerita fino a quel momento da altro professionista, il quale si era limitato a proporre solo
l'acquisizione dell'azienda fallita”.
Per assecondare tale intendimento, esso istante aveva proposto di ricorrere alla cessione, in favore dei suoi clienti, del credito dell' , ammesso in chirografo al fallimento della s.r.l. Parte_5
Residencehotel ma garantito da ipoteca sull'immobile ove era esercitata l'attività alberghiera. In tal modo, infatti, i clienti avrebbero potuto iniziare azione esecutiva contro i comproprietari del cespite ed acquisirne la titolarità senza sostenere esborsi ulteriori, oltre a quelli necessari per rendersi cessionari dei crediti vantati da e Parte_5
da MPS.
Quindi, ad avviso dell'appellante, era provato che, grazie alla sua opera, il risultato era stato raggiunto.
In ogni caso, anche ad ammettere che le operazioni affidate al dott. non fossero state “concluse”, il Giudice aveva errato nel Parte_1
riconoscere il compenso di €.20.000,00, in quanto l'accordo tra le parti prevedeva che tale importo rappresentasse il corrispettivo minimo dovuto al professionista in siffatta situazione, e, nella specie, in ragione delle rilevanti attività espletate, della consulenza formulata e della pag. 18/34 strategia dal medesimo ideata e sostanzialmente andata a buon fine, appariva giustificata la liquidazione di una somma maggiore.
§ 7.
Deve, in via preliminare osservarsi, che, nella sua comparsa di costituzione, deduceva che il in relazione alla CP_1 Parte_1
pratica afferente alla cessione del credito di , non avesse Parte_5
diritto al pagamento di alcun compenso, essendosi lo stesso reso inadempiente per mancato raggiungimento dell'obiettivo convenuto.
L'appellata deduceva, inoltre, che le pattuizioni relative alla misura del corrispettivo, contenute nella lettera di incarico del 18.02.2008, dovevano ritenersi vessatorie e come tali nulle ai sensi dell'art. 36 codice del consumo.
Con specifico riguardo a siffatte deduzioni difensive la Corte rileva che alcuna pronuncia debba essere resa, per l'evidente ragione che, non avendo la proposto appello incidentale avverso il capo CP_1
di decisione che liquidava, in favore del la somma di Parte_1
€.20.000,00, si sia ovviamente formato il giudicato interno riguardo ai punti della decisione con i quali il Giudice riteneva provato l'espletamento della prestazione professionale e disattendeva l'eccezione di inadempimento sollevata in primo grado dall'opponente.
Del pari, è coperta dal giudicato interno, per effetto dell'acquiescenza operata dalla la questione della validità dell'accordo CP_1
relativo alla misura del corrispettivo, non potendosi, in difetto di un'impugnazione incidentale, porre in discussione il carattere pag. 19/34 eventualmente vessatorio della clausola contenuta nella lettera di incarico professionale, sulla scorta della quale il primo Giudice aveva liquidato il compenso.
Analoghe considerazioni debbono essere svolte con riferimento alle difese degli appellati, e , i quali, Parte_3 Parte_2
nella comparsa di costituzione, invocando l'inadempimento del professionista rispetto agli obblighi assunti con la lettera di incarico del 18.2.2008, chiedevano condannarsi il alla restituzione Parte_1
dell'acconto ricevuto di € 10.000,00, oltre al risarcimento del danno, nonché accertarsi la vessatorietà delle clausole inserite nella lettera di incarico.
Ed invero, premesso che i suddetti appellati, costituendosi, non hanno formalizzato la proposizione di un appello incidentale, anche ad ammettere, valorizzando il tenore delle conclusioni appena riportate, che esso sia stato proposto, se ne dovrebbe rilevare l'inammissibilità, essendosi gli stessi costituiti tardivamente in data 30.12.2022, senza rispettare il termine di 20 giorni prima rispetto all'udienza di comparizione, fissata nell'atto di appello per il 9.1.2023.
§ 8.
Venendo al merito del motivo di gravame, rileva la Corte che lo stesso sia infondato.
In base alla già citata lettera di incarico del 18.2.2008, i professionisti si impegnavano a prestare consulenza per la definizione al meglio dell'esposizione debitoria, anche mediante acquisizione, del debito pag. 20/34 esistente nei confronti della , oltre che per Controparte_3
addivenire all'acquisizione del complesso aziendale denominato Gli
Dei, di proprietà della società, dichiarata fallita, Residencehotel.
Riguardo alla misura del corrispettivo, nell'accordo si stabiliva che lo stesso andasse commisurato al 6% della differenza tra il valore del credito vantato dalla Banca Intesa ammesso al passivo del fallimento ed il valore corrisposto per la relativa acquisizione.
Era, poi, prevista un'ulteriore ipotesi di compenso, relativa all'acquisizione del complesso alberghiero, che, tuttavia, non rileva nella specie, avendo i ricorrenti invocato il riconoscimento del compenso concernente la cessione, agli odierni appellati, del credito vantato dalla banca nei confronti della fallita Residencehotel.
La medesima lettera di incarico prevedeva, altresì, che, qualora le operazioni (di cessione del credito e/o di acquisizione del complesso aziendale) non fossero state concluse o lo fossero state solo in parte, ai professionisti sarebbe spettato un compenso complessivo non inferiore ad euro 20.000,00.
Ciò premesso, deve condividersi il rilievo del primo Giudice, a mente del quale l'operazione di cessione non veniva perfezionata grazie all'opera professionale degli originari ricorrenti.
Ed invero, come emerge, in maniera inequivoca, dalla documentazione prodotta dagli stessi originari ricorrenti, questi ultimi avevano predisposto la presentazione, da parte dei loro assistiti, odierni appellati, di un'offerta per l'acquisizione del credito vantato da CP_3
pag. 21/34 , ammesso al passivo fallimentare della Residencehotel, di euro CP_3
1.550.000,00 (cfr. copia dell'offerta, datata 7.11.2008, a firma dell'amministratore della inoltrata ad , CP_1 Parte_5
allegata alla produzione telematica dell'appellante).
Risulta, altresì, che tale proposta non veniva accettata, avendo la banca preteso, per perfezionare la cessione del credito, il pagamento di un corrispettivo maggiore, pari ad euro 1.600.000,00, che gli odierni appellati non erano disposti a versare.
In tal senso militano, invero, la lettera di del 25.11.2008, Parte_5
pure allegata alla produzione dell'appellante, con cui, in risposta all'offerta formulata dalla si specificava che la banca CP_1
era disponibile a perfezionare la cessione del credito al prezzo di euro
1.600.000,00, e le deposizioni rese in primo grado dai testi
[...]
e , funzionari di a Tes_1 Testimone_2 Parte_7
conoscenza dei fatti per essersi occupati della gestione della pratica volta alla cessione del suddetto credito.
In particolare, dalle citate testimonianze, si ricava che la cessione del credito vantato da si perfezionava nel corso Controparte_3
del 2009, quindi circa un anno dopo la proposta formulata inizialmente dalla ad un prezzo inferiore, pari ad euro 1.500.000,00, CP_1
e che i cessionari erano stati, in siffatta occasione, assistiti, non più dal ma da altro professionista, che si identifica nell'avv. Parte_1
Grammegna.
pag. 22/34 Nello stesso senso depone, inoltre, la documentazione prodotta agli atti del giudizio di primo grado dagli originari opponenti.
In particolare, occorre valorizzare il tenore della comunicazione, datata
14.7.2009, con la quale comunicava, all'avv. Grammegna, Parte_5
l'accettazione, da parte della stessa società, della proposta di cessione del credito, vantato dalla , al prezzo di euro Parte_8
1.500.000,00.
Né, invero, è condivisibile il rilievo dell'appellante teso a sostenere, comunque, l'esistenza di un nesso di derivazione causale tra l'opera dallo stesso prestata ed il perfezionamento della cessione, ostando a siffatta conclusione: la diversità del prezzo offerto, più contenuto di euro 50 mila rispetto a quello proposto dalla all'epoca CP_1
in cui era assistita dal il lasso temporale, di poco meno di un Parte_1
anno, intercorso tra la prima offerta ed il perfezionamento della cessione;
l'intervento di altro professionista, nella persona dell'avv.
Grammegna; la circostanza che, medio tempore, fosse stato emesso a beneficio della un decreto ingiuntivo, avverso il quale CP_3
veniva proposta opposizione.
In particolare, il rilievo che, nel contesto del perfezionamento della pratica, assunse l'opposizione al decreto ingiuntivo, emerge dalla deposizione del teste , il quale, sul punto, riferiva che Testimone_2
l'opposizione al decreto ingiuntivo costituì una delle ragioni che indusse la banca a chiudere la cessione alle nuove condizioni economiche.
pag. 23/34 Del resto, dalle stesse difese del si ricava, sia pure Parte_1
implicitamente, la specifica incidenza che la vicenda dell'opposizione al decreto ingiuntivo aveva avuto rispetto al perfezionarsi della cessione del credito al più ridotto importo di euro 1.500.000,00. Ed invero, a pagina 16 dell'appello, si legge testualmente: “Del tutto ininfluente rispetto all'avvenuta e corretta esplicazione dell'incarico professionale appare, dunque, la circostanza che l'azienda committente avrebbe poi concluso, comunque dopo diversi mesi e la proposizione di una opposizione a decreto ingiuntivo (che hanno certamente avuto una certa incidenza circa la misura della transattiva), la cessione al prezzo di
€.1.500.000,00”.
Coerente con quanto sin qui osservato è, infine, il tenore della missiva che gli stessi professionisti, originari ricorrenti, inoltravano agli odierni appellati in data 11.5.2009, pure allegata alla produzione telematica dell'appellante.
Dalla lettura della stessa, si ricava come, in effetti, i professionisti abbiano ritenuto, a quella data, definitivamente cessato l'incarico di collaborazione professionale, a seguito del mancato perfezionamento della cessione al prezzo inizialmente offerto dalla e per CP_1
avere appreso che, nelle more, la società aveva formulato una nuova proposta di acquisto, a prezzo diverso, per il tramite dell'avv.
Grammegna.
In conclusione, deve ritenersi dimostrato che non vi sia stato perfezionamento dell'operazione di cessione del credito per effetto dell'opera professionale prestata dagli originari ricorrenti.
pag. 24/34 Di conseguenza la richiesta, dai medesimi avanzata e coltivata dal con il motivo di appello in esame, di vedersi riconosciuto il Parte_1
compenso previsto dalla lettera di incarico professionale per l'ipotesi di conclusione dell'operazione, deve essere disattesa.
Né, invero, si giustifica l'istanza, formulata in via subordinata, di riconoscimento di un importo maggiore di quello minimo di euro
20.000,00, liquidato dal primo Giudice in relazione alla pratica afferente alla cessione del credito vantato da . CP_3
Invero, sul punto, giova, in senso contrario, rimarcare che la lettera di incarico stabiliva che, nel caso in cui le prestazioni concernenti la cessione del credito e l'acquisizione del complesso CP_3
alberghiero non si fossero concluse con il perfezionamento delle suddette operazioni, l'onorario complessivo per l'opera svolta dai professionisti non poteva essere inferiore ad euro 20.000,00.
Ora, se si considera che il ha prestato la sua opera solo in Parte_1
relazione ad una delle due attività contemplate dalla lettera di incarico
(la cessione del credito ) e non all'altra (l'acquisizione del CP_3
complesso alberghiero) e che, come visto, la cessione non si è conclusa per effetto della sua attività, deve ritenersi, senz'altro, congrua la liquidazione del compenso minimo convenzionalmente pattuito di euro 20.000,00.
§ 9.
Con l'ultimo motivo, l'appellante censurava il capo della sentenza con cui era stata rigettata la richiesta di pagamento del compenso relativo pag. 25/34 all'attività svolta ai fini del rinnovo del contratto di fitto di azienda in essere con la Curatela del fallimento della Residencehotel s.r.l..
Premesso che il Giudice rigettava la domanda ritenendo non provati l'incarico ricevuto, i termini pattuiti e l'attività svolta, l'appellante opinava che, in contrario, la prova del conferimento dell'incarico poteva rinvenirsi nelle e-mail depositate (del 26.02.2008), attraverso le quali veniva conferito ai dottori e di occuparsi della Parte_1 CP_2
proroga del fitto d'azienda.
Deduceva, altresì, che, grazie all'intervento ed all'attività espletata dal dott. il Curatore, dott. , previa Parte_1 Persona_2
autorizzazione del Giudice delegato ed il parere favorevole del comitato dei creditori, concedeva la richiesta proroga, come dimostrato dalle deposizioni dei testi e dalla comunicazione del
Curatore del 20.03.2008 e del dott. di pari data. Parte_1
Infine, assumeva che la prova del conferimento dell'incarico si traeva anche dal tenore dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, avendo con lo stesso gli ingiunti eccepito l'inadempimento del e Parte_1
finito, in tal modo, con il riconoscere l'esistenza del rapporto.
§ 10.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
In fatto si deve premettere che, con atto a firme autenticate dal Notaio
del 27.7.2006, la Curatela fallimentare della Persona_3
Residencehotel s.r.l., in persona del Curatore, dott. , e Persona_2
la concludevano un contratto di risoluzione Controparte_1
pag. 26/34 consensuale del precedente contratto, datato 30.3.2006, intervenuto tra Residencehotel s.r.l., poi fallita, e la avente ad CP_1
oggetto il fitto, dalla prima alla seconda, della struttura alberghiera denominata Gli Dei. Con lo stesso atto del 27.7.2006, la Curatela, debitamente autorizzata dal G.D., concedeva in fitto, a nuove condizioni, il medesimo complesso aziendale, per la durata di due anni, con decorrenza dall'1.8.2006.
Approssimandosi la scadenza di tale contratto ed essendo la CP_1
interessata alla relativa proroga, la stessa formulava,
[...]
avvalendosi dell'assistenza del dott. alla Curatela Parte_1
fallimentare, istanza di proroga della durata del fitto.
In tal senso depone, invero, la testimonianza resa in primo grado, all'udienza del 5.3.2013, dal citato dott. . Persona_2
Il teste, infatti, riferiva che, nella sua qualità di Curatore fallimentare della Residencehotel s.r.l., aveva avuto rapporti con il dott. Parte_1
avendogli lo stesso richiesto, per conto della la proroga CP_1
del fitto di azienda. Precisava, poi, che tale proroga era stata accordata su autorizzazione del G.D..
In senso conforme vi sono agli atti della produzione telematica dell'odierno appellante, relativa al giudizio di primo grado, la richiesta, datata 27.2.2008, sottoscritta dal legale rappresentante della CP_1
con la quale la predetta società formulava, al dott.
[...] [...]
, una proposta di proroga del contratto di fitto dell'azienda Per_2
alberghiera, la cui scadenza sarebbe intervenuta alla fine del luglio pag. 27/34 dello stesso anno, nonché il fax inoltrato da al Parte_6
in data 20.3.2008, con la quale il primo, per conto della Parte_1
trasmetteva al professionista copia della CP_1
comunicazione, ricevuta dalla Curatela Fallimentare, che avvertiva dell'accoglimento della richiesta di proroga per un anno, fino al
31.7.2009 (fax, quest'ultimo, che si spiega solo in ragione della pregressa esistenza di un incarico, al di attivarsi per fare Parte_1
ottenere alla società la predetta proroga).
Infine, l'esistenza dell'incarico emerge, come correttamente dedotto dall'appellante, dallo stesso contenuto della citazione di primo grado, avendo alla pagina 15 della stessa, gli odierni appellati, ammesso che il aveva redatto la lettera, poi inoltrata dalla Parte_1 CP_1
alla , per la proroga del contratto e contestato Parte_9
l'inadempimento del professionista, per avere lo stesso omesso di raggiungere il risultato auspicato dalla cliente, consistente nell'ottenere dalla Curatela fallimentare il rimborso di euro 13.600,00
a titolo di canoni versati.
Né, giova soggiungere, tale eccezione di inadempimento, che il primo
Giudice ometteva di esaminare avendo rigettato in parte qua la domanda dei ricorrenti e che questa Corte è chiamata ad esaminare, alla luce della sua espressa reiterazione da parte degli appellati, è idonea a paralizzare la domanda.
Infatti, la questione del conguaglio, sollevata dalla CP_1
sorgeva successivamente alla stipula del contratto di fitto del
27.7.2006, e, come emerge dalla corrispondenza intercorsa in data pag. 28/34 26.2.2008, tra la ed il e tra quest'ultimo ed il CP_1 Parte_1
Curatore Fallimentare, veniva portata dal commercialista all'attenzione degli organi del fallimento.
L'avere, poi, la Curatela rifiutato la richiesta di versamento dell'ulteriore somma di euro 13.600,00, pretesa dalla CP_1
non risulta in alcun modo imputabile alla negligenza del Parte_1
essendo stata conseguenza del rifiuto opposto dal Curatore sulla scorta dell'interpretazione, dallo stesso sostenuta, dei rapporti contrattuali tra le parti (fallimento della Residencehotel s.r.l. ed . CP_1
Né, peraltro, è dato comprendere in cosa consista il preteso inadempimento del non avendo gli appellati nemmeno Parte_1
dedotto di avere, successivamente, con l'ausilio di altri professionisti ottenuto l'accoglimento della loro richiesta.
Ciò posto, avendo il alla luce delle risultanze dinanzi Parte_1
richiamate, pacificamente espletato l'attività di assistenza della finalizzata alla proroga, poi, concessa dalla Curatela CP_1
fallimentare su conforme autorizzazione del GD, del contratto di fitto di azienda, è dovuto il compenso inerente alla predetta prestazione professionale.
Anche in ordine ad essa, difettando nella lettera di incarico professionale del 18.2.2008 la disciplina convenzionale di siffatta ulteriore attività, la liquidazione del compenso deve operarsi in applicazione di quanto previsto dalla tariffa professionale dei dottori pag. 29/34 commercialisti, di cui al già citato d.p.r. 10 ottobre 1994, n. 645, ratione temporis applicabile.
In particolare, ai sensi dell'art. 45, co.2 del suddetto d.p.r., il compenso va determinato come segue, considerando, quale valore della pratica, il corrispettivo annuo del canone di fitto concordato nella scrittura privata del 27.7.2006, pari ad euro 160.000,00, corrispondente a L.
309.803.200: 1% (corrispondente all'aliquota minima della forbice da
1 a 6% prevista dalla norma, da ritenere adeguata alla ridotta attività espletata, consistita nella predisposizione della lettera di richiesta per il rinnovo del fitto e nell'interlocuzione con gli organi della curatela) fino a L. 50.000.000 = L. 500.000; 0,75% (anche in tal caso corrispondente al valore minimo, della forbice compresa tra lo 0,75% ed il 4%) per il di più fino a L. 250.000.000 = L. 1.500.000; 0,5%
(corrispondente al valore minimo, della forbice compresa tra lo 0,5% e l'1%) per il di più fino a L. 309.803.200 = L. 299.016.
Sommando i singoli importi appena ricavati, il compenso relativo alla predetta attività di assistenza alla proroga del fitto ammonta a L.
2.299.016, corrispondente ad euro 1.187,34.
§ 11.
Tenendo conto delle voci di compenso relative alle altre prestazioni, oggetto dei primi due motivi di appello, come dinanzi quantificate, il corrispettivo spettante al ascende a complessivi euro Parte_1
77.041,36.
pag. 30/34 Detraendo da tale somma l'importo di euro 10.000,00, pacificamente versato a titolo di acconto, il credito si riduce, quindi, ad euro
67.041,36, cui occorre aggiungere IVA e Cassa come per legge, nonché gli interessi di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. al tasso anno per anno vigente a decorrere dal 4.3.2010, data della costituzione in moda, e fino al soddisfo.
Al pagamento del predetto importo debbono essere condannati, in solido, la e . Controparte_1 Parte_3 Parte_2
Ed invero, alla stregua di quanto osservato dinanzi, è innegabile che la prestazione professionale espletata, riguardo a tutte le pratiche oggetto dei motivi di appello, sia stata resa dal in esecuzione Parte_1
della lettera di incarico del febbraio 2008, sottoscritta, come detto, da tutti e tre gli odierni appellati.
Va, infine, per completezza osservato che, atteso il carattere scindibile delle domande originariamente proposte dagli originari ricorrenti,
l'acquiescenza prestata dal comporti che, rispetto ad esso, sia CP_2
passata in giudicato la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, potendo, invero, dell'esito migliorativo del gravame giovarsi il solo appellante, . Parte_1
§ 12.
All'accoglimento dell'appello deve seguire, nel rapporto tra il la e Parte_1 Controparte_1 Parte_3 [...]
, una rinnovata regolamentazione delle spese processuali di Pt_2
pag. 31/34 entrambi i gradi di giudizio da operarsi in relazione all'esito complessivo della lite.
Avuto riguardo alla riconosciuta fondatezza della domanda proposta dall'odierno appellante, le spese di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza degli appellati, non essendo la differenza, tra il petitum dell'originario ricorso ed il decisum, in alcun modo idonea ad integrare giusto motivo di compensazione finanche integrale delle spese di lite, come erroneamente sostenuto dal primo Giudice.
La liquidazione delle spese processuali viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
19989 del 13/07/2021), con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, tenuto conto del decisum, in relazione ad entrambi i gradi (rientrando in detto scaglione anche il disputatum dell'appello, pari alla differenza tra l'importo liquidato da questa Corte e la minore somma riconosciuta dal Giudice di primo grado).
Avuto riguardo al numero, oggetto e complessità delle questioni trattate appare congruo il riconoscimento dei compensi tabellari medi, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria dell'appello, per la quale si giustifica l'applicazione dei minimi, tenuto conto della ridotta attività difensiva in concreto espletata in questo grado di giudizio.
pag. 32/34 Nulla quanto alle spese processuali nel rapporto tra il ed il Parte_1
cui l'appello era notificato solo a fini di litis denuntiatio. CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_3
, in solido tra di loro, a pagare, in favore di Parte_2
l'importo di euro 67.041,36, oltre IVA e Parte_1
Cassa professionale come per legge, oltre gli interessi di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. al tasso anno per anno vigente a decorrere dal 4.3.2010 e fino al soddisfo;
b) condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., e , in Parte_3 Parte_2
solido tra di loro, alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 324,40 per esborsi della fase monitoria, euro 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, per il giudizio di appello, in euro 1.165,50 per esborsi, euro 12.154,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
pag. 33/34 Così deciso nella camera di consiglio, in data 09/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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