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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/09/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2169/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2169/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BODECCHI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA e dell'avv. NOBILI RICCARDO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANCALDI Controparte_1 C.F._2
BEATRICE
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco, liberi di fissare la loro residenza anagrafica e di fatto ove riterranno più opportuno, previa tempestiva comunicazione all'altro in caso di modifiche o variazioni.
2) I coniugi si prestano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valevole per l'estero a favore dei figli per espatrio a scopi turistici e culturali e si impegnano a sottoscrivere tutta la documentazione a tale fine necessaria.
3) I figli minori e sono affidati in modo condiviso a entrambi i genitori al fine di consentire Per_1 Per_2
loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i collaterali materni e paterni.
La responsabilità genitoriale verrà, pertanto, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori i quali si impegnano ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, in relazione all'istruzione, all'educazione e alla salute degli stessi, tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni e inclinazioni naturali. A tale proposito, i genitori si impegnano a che i figli proseguano nel percorso di educazione religiosa sinora impartito, acconsentendo alla somministrazione dei Sacramenti e favorendo la frequentazione della Parrocchia
attualmente di riferimento.
La responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione dei figli sarà, invece, esercitata separatamente ed esclusivamente dal genitore presso il quale o con il quale e Per_1 Per_2
si trovano di volta in volta.
4) I figli minori e avranno collocazione paritaria presso ciascun genitore mentre manterranno Per_1 Per_2
la residenza ai fini anagrafici presso l'abitazione della madre.
5) Fatto salvo ogni differente e ulteriore accordo da assumersi di volta in volta previo accordo dei coniugi, il regime di frequentazione genitori/figli sarà così modulato:
a) infrasettimanalmente e nel weekend secondo una rotazione bisettimanale: - nella prima settimana, i figli minori staranno con il padre dal lunedì all'uscita da scuola sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
e con la madre dal giovedì all'uscita di scuola sino al lunedì con accompagnamento a scuola;
- nella seconda settimana, i figli minori staranno con la madre dal lunedì all'uscita da scuola sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
e con il padre dal giovedì all'uscita di scuola sino al lunedì con accompagnamento a scuola;
e così alternativamente con schema di rotazione bisettimanale.
Nell'ipotesi in cui, per motivi di salute dei minori o per altre ragioni contingenti uno dei figli non dovesse andare a scuola, in assenza di specifico accordo tra i coniugi, la gestione del minore spetterà al genitore con il quale il figlio/i figli ha/hanno trascorso la notte precedente.
b) per le vacanze natalizie e di capodanno:
- le vacanze scolastiche invernali dei figli e coincidenti con le festività saranno suddivise tra i Per_1 Per_2
genitori alternando di anno in anno il periodo Natalizio (24/12-31/12) con quello di Capodanno (31/12-
06/01). Per le prossime vacanze 2025/2026 i figli trascorreranno il periodo di Natale con il padre e il periodo di Capodanno con la madre e da qui avrà decorrenza l'alternanza di anno in anno;
naturalmente con l'accordo delle parti, la durata del periodo di permanenza con un genitore nel periodo natalizio potrà essere variata;
c) per le vacanze pasquali:
- l'intero periodo di vacanza pasquale sarà goduto da ciascun genitore alternativamente di anno in anno. Per le prossime vacanze 2026 i minori rimarranno con la madre e da qui avrà decorrenza l'alternanza di anno in anno;
d) per le vacanze estive:
- i coniugi convengono che il sig. possa trascorrere con i figli le quattro settimane del mese di Controparte_1
agosto in Puglia presso l'abitazione della propria famiglia di origine. Il sig. , sin d'ora, si rende Controparte_1
disponibile a che, durante tale periodo di vacanza, la moglie, eventualmente anche in compagnia del proprio padre, possa trascorrere alcuni giorni con i bambini nella località suddetta, ospite/i in un appartamento della struttura residenziale di proprietà della famiglia del medesimo sig. CP_1 - la sig.ra avrà diritto a tre settimane di vacanza, anche non consecutive, da trascorrere con i figli, la Parte_1
cui esatta cadenza si impegna a comunicare al coniuge entro la prima settimana di maggio di ogni anno.
Qualora il sig. decida di non trascorrere l'intero mese di agosto in vacanza con i figli in Puglia, Controparte_1
si impegna a darne comunicazione alla coniuge entro la prima settimana di maggio, in modo da consentire alla stessa di poter usufruire anche di detto periodo per la programmazione delle vacanze con i figli.
In ogni caso, qualora i periodi di vacanza prescelti dovessero coincidere, i genitori si impegnano a trovare accordi secondo ragionevolezza e buona fede nell'interesse dei minori e, in caso di impossibilità di accordo, il diritto di scelta spetterà per gli anni pari al padre e per gli anni dispari alla madre.
I genitori saranno tenuti a comunicarsi, prima della partenza, la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli. Si precisa, inoltre, che durante i rispettivi periodi di vacanza con i propri figli, ciascun genitore avrà il diritto di interloquire con e a mezzo telefonico e/o tramite Per_1 Per_2
messaggistica WhatsApp contattandoli sul cellulare già acquistato (o equivalente) in ogni caso privo di Pt_2
accessibilità a internet, che sarà comunque custodito dal genitore;
precisandosi che la decisione di dotare i figli, a tempo debito, di proprio telefono cellulare, dovrà essere condivisa da entrambi i genitori.
e) per i viaggi all'estero i. in Paesi non considerati a rischio: il genitore che intende effettuare con i minori un viaggio all'estero in
Paesi non considerati a rischio dovrà informare l'altro genitore con almeno 15 giorni di preavviso,
fornendo dettagli su itinerario, alloggio ed eventuali recapiti di emergenza;
per viaggi di durata superiore ai 15 giorni è necessario il consenso scritto dell'altro genitore.
ii. in Paesi considerati a rischio: per i viaggi in Paesi considerati “a rischio” secondo le indicazioni della
Farnesina, occorrerà il preventivo consenso scritto di entrambi i genitori e, in ogni caso, dovranno essere fornite specifiche garanzie sulla sicurezza e l'incolumità dei minori.
iii. Gestione dei documenti:
- i documenti di espatrio dei minori saranno conservati dalla madre;
- in occasione dei viaggi autorizzati, i documenti saranno tempestivamente consegnati al genitore che effettua il viaggio iv. Comunicazioni durante i viaggi:
- durante i soggiorni all'estero dovrà essere (possibilmente) garantito un contatto quotidiano con l'altro genitore attraverso telefonate o videochiamate o, in caso di impossibilità tecnica, mediante messaggi;
- gli orari delle comunicazioni saranno concordati tenendo conto del fuso orario e degli impegni dei minori.
In ogni caso, le parti si impegnano a confrontarsi in modo costruttivo sulle rispettive posizioni e le presenti disposizioni potranno essere riviste, periodicamente, in base all'età dei minori e alle loro esigenze, privilegiando sempre soluzioni concordate tra i genitori, nell'interesse dei figli.
5.1) A parziale deroga di quanto previsto al capo che precede, i coniugi convengono che in occasione di ricorrenze e/o altri avvenimenti di natura scolastica, ricreativa, sportiva, religiosa (quali, saggi, partite, cerimonie per sacramenti etc.) che riguardano i figli, sarà concesso a ciascun genitore di presenziare a prescindere dalla effettiva collocazione dei minori in quella giornata.
6) Al fine di garantire un sereno sviluppo ed equilibrio psico-fisico dei minori a seguito dell'evento separativo dei genitori, i coniugi si impegnano e a non far frequentare ai figli eventuali nuovi partners se non a fronte del consolidamento di una relazione stabile e continuativa e, comunque, non prima di un anno e mezzo dalla data di fissazione dell'udienza di separazione.
7) Tenuto conto della permanenza dei figli presso ciascun genitore per tempi pressoché paritari, gli stessi convengono di provvedere direttamente alle esigenze di mantenimento ordinario della prole, senza previsione di assegno perequativo.
8) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli minori e saranno sostenute dai Per_1 Per_2
genitori nella misura del 50% ciascuno. Allo scopo le parti individuano tali spese e le modalità di assunzione delle medesime nello schema in uso presso il Tribunale di Modena: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, con la precisazione che i viaggi e le vacanze che i minori effettueranno con ciascun genitore (o con il rispettivo ramo parentale) saranno sostenuti da quest'ultimo.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il diritto di detrazione fiscale delle spese straordinarie suindicate sarà esercitato dai coniugi nella misura percentuale con cui le stesse sono state sostenute e, a tale fine, i genitori si impegnano a richiedere sempre le ricevute e le fatture intestate ai figli minori.
9) Le pattuizioni di natura personale e patrimoniale di cui ai capi che precedono hanno avuto decorrenza dal rilascio definitivo da parte del sig. della casa coniugale. Controparte_1
10) La casa coniugale, immobile di proprietà esclusiva della sig.ra , sita in Fiorano Modenese (MO) Parte_1
via Cappucchiera n. 52/2, rimarrà nella esclusiva disponibilità della medesima. A tale fine, le parti danno atto che il sig. ha già definitivamente rilasciato la suddetta Controparte_1
abitazione coniugale, ogni eccezione a tale titolo rinunciata e rimossa, e ha asportato da detto immobile i propri effetti personali, nulla escluso.
11) I coniugi rinunciano espressamente a richiedere personali assegni di mantenimento godendo gli stessi di redditi e sostanze adeguati a far fronte alle rispettive esigenze di vita.
12) I coniugi dichiarano che, con l'esatto adempimento di quanto previsto al capo che precede, avranno suddiviso il patrimonio comune e non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo.
13) Le spese vive della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali mentre quelle legali saranno integralmente compensate tra le stesse, con espressa rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
14) Le parti dichiarano di obbligarsi ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi accordi, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente efficacia immediata e vincolante, sin dal momento della sottoscrizione del ricorso per separazione e divorzio.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici. -Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da , ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Vieste (FG) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2015, atto n.7, Parte II, serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 17/09/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2169/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BODECCHI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA e dell'avv. NOBILI RICCARDO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANCALDI Controparte_1 C.F._2
BEATRICE
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco, liberi di fissare la loro residenza anagrafica e di fatto ove riterranno più opportuno, previa tempestiva comunicazione all'altro in caso di modifiche o variazioni.
2) I coniugi si prestano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valevole per l'estero a favore dei figli per espatrio a scopi turistici e culturali e si impegnano a sottoscrivere tutta la documentazione a tale fine necessaria.
3) I figli minori e sono affidati in modo condiviso a entrambi i genitori al fine di consentire Per_1 Per_2
loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i collaterali materni e paterni.
La responsabilità genitoriale verrà, pertanto, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori i quali si impegnano ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, in relazione all'istruzione, all'educazione e alla salute degli stessi, tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni e inclinazioni naturali. A tale proposito, i genitori si impegnano a che i figli proseguano nel percorso di educazione religiosa sinora impartito, acconsentendo alla somministrazione dei Sacramenti e favorendo la frequentazione della Parrocchia
attualmente di riferimento.
La responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione dei figli sarà, invece, esercitata separatamente ed esclusivamente dal genitore presso il quale o con il quale e Per_1 Per_2
si trovano di volta in volta.
4) I figli minori e avranno collocazione paritaria presso ciascun genitore mentre manterranno Per_1 Per_2
la residenza ai fini anagrafici presso l'abitazione della madre.
5) Fatto salvo ogni differente e ulteriore accordo da assumersi di volta in volta previo accordo dei coniugi, il regime di frequentazione genitori/figli sarà così modulato:
a) infrasettimanalmente e nel weekend secondo una rotazione bisettimanale: - nella prima settimana, i figli minori staranno con il padre dal lunedì all'uscita da scuola sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
e con la madre dal giovedì all'uscita di scuola sino al lunedì con accompagnamento a scuola;
- nella seconda settimana, i figli minori staranno con la madre dal lunedì all'uscita da scuola sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
e con il padre dal giovedì all'uscita di scuola sino al lunedì con accompagnamento a scuola;
e così alternativamente con schema di rotazione bisettimanale.
Nell'ipotesi in cui, per motivi di salute dei minori o per altre ragioni contingenti uno dei figli non dovesse andare a scuola, in assenza di specifico accordo tra i coniugi, la gestione del minore spetterà al genitore con il quale il figlio/i figli ha/hanno trascorso la notte precedente.
b) per le vacanze natalizie e di capodanno:
- le vacanze scolastiche invernali dei figli e coincidenti con le festività saranno suddivise tra i Per_1 Per_2
genitori alternando di anno in anno il periodo Natalizio (24/12-31/12) con quello di Capodanno (31/12-
06/01). Per le prossime vacanze 2025/2026 i figli trascorreranno il periodo di Natale con il padre e il periodo di Capodanno con la madre e da qui avrà decorrenza l'alternanza di anno in anno;
naturalmente con l'accordo delle parti, la durata del periodo di permanenza con un genitore nel periodo natalizio potrà essere variata;
c) per le vacanze pasquali:
- l'intero periodo di vacanza pasquale sarà goduto da ciascun genitore alternativamente di anno in anno. Per le prossime vacanze 2026 i minori rimarranno con la madre e da qui avrà decorrenza l'alternanza di anno in anno;
d) per le vacanze estive:
- i coniugi convengono che il sig. possa trascorrere con i figli le quattro settimane del mese di Controparte_1
agosto in Puglia presso l'abitazione della propria famiglia di origine. Il sig. , sin d'ora, si rende Controparte_1
disponibile a che, durante tale periodo di vacanza, la moglie, eventualmente anche in compagnia del proprio padre, possa trascorrere alcuni giorni con i bambini nella località suddetta, ospite/i in un appartamento della struttura residenziale di proprietà della famiglia del medesimo sig. CP_1 - la sig.ra avrà diritto a tre settimane di vacanza, anche non consecutive, da trascorrere con i figli, la Parte_1
cui esatta cadenza si impegna a comunicare al coniuge entro la prima settimana di maggio di ogni anno.
Qualora il sig. decida di non trascorrere l'intero mese di agosto in vacanza con i figli in Puglia, Controparte_1
si impegna a darne comunicazione alla coniuge entro la prima settimana di maggio, in modo da consentire alla stessa di poter usufruire anche di detto periodo per la programmazione delle vacanze con i figli.
In ogni caso, qualora i periodi di vacanza prescelti dovessero coincidere, i genitori si impegnano a trovare accordi secondo ragionevolezza e buona fede nell'interesse dei minori e, in caso di impossibilità di accordo, il diritto di scelta spetterà per gli anni pari al padre e per gli anni dispari alla madre.
I genitori saranno tenuti a comunicarsi, prima della partenza, la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli. Si precisa, inoltre, che durante i rispettivi periodi di vacanza con i propri figli, ciascun genitore avrà il diritto di interloquire con e a mezzo telefonico e/o tramite Per_1 Per_2
messaggistica WhatsApp contattandoli sul cellulare già acquistato (o equivalente) in ogni caso privo di Pt_2
accessibilità a internet, che sarà comunque custodito dal genitore;
precisandosi che la decisione di dotare i figli, a tempo debito, di proprio telefono cellulare, dovrà essere condivisa da entrambi i genitori.
e) per i viaggi all'estero i. in Paesi non considerati a rischio: il genitore che intende effettuare con i minori un viaggio all'estero in
Paesi non considerati a rischio dovrà informare l'altro genitore con almeno 15 giorni di preavviso,
fornendo dettagli su itinerario, alloggio ed eventuali recapiti di emergenza;
per viaggi di durata superiore ai 15 giorni è necessario il consenso scritto dell'altro genitore.
ii. in Paesi considerati a rischio: per i viaggi in Paesi considerati “a rischio” secondo le indicazioni della
Farnesina, occorrerà il preventivo consenso scritto di entrambi i genitori e, in ogni caso, dovranno essere fornite specifiche garanzie sulla sicurezza e l'incolumità dei minori.
iii. Gestione dei documenti:
- i documenti di espatrio dei minori saranno conservati dalla madre;
- in occasione dei viaggi autorizzati, i documenti saranno tempestivamente consegnati al genitore che effettua il viaggio iv. Comunicazioni durante i viaggi:
- durante i soggiorni all'estero dovrà essere (possibilmente) garantito un contatto quotidiano con l'altro genitore attraverso telefonate o videochiamate o, in caso di impossibilità tecnica, mediante messaggi;
- gli orari delle comunicazioni saranno concordati tenendo conto del fuso orario e degli impegni dei minori.
In ogni caso, le parti si impegnano a confrontarsi in modo costruttivo sulle rispettive posizioni e le presenti disposizioni potranno essere riviste, periodicamente, in base all'età dei minori e alle loro esigenze, privilegiando sempre soluzioni concordate tra i genitori, nell'interesse dei figli.
5.1) A parziale deroga di quanto previsto al capo che precede, i coniugi convengono che in occasione di ricorrenze e/o altri avvenimenti di natura scolastica, ricreativa, sportiva, religiosa (quali, saggi, partite, cerimonie per sacramenti etc.) che riguardano i figli, sarà concesso a ciascun genitore di presenziare a prescindere dalla effettiva collocazione dei minori in quella giornata.
6) Al fine di garantire un sereno sviluppo ed equilibrio psico-fisico dei minori a seguito dell'evento separativo dei genitori, i coniugi si impegnano e a non far frequentare ai figli eventuali nuovi partners se non a fronte del consolidamento di una relazione stabile e continuativa e, comunque, non prima di un anno e mezzo dalla data di fissazione dell'udienza di separazione.
7) Tenuto conto della permanenza dei figli presso ciascun genitore per tempi pressoché paritari, gli stessi convengono di provvedere direttamente alle esigenze di mantenimento ordinario della prole, senza previsione di assegno perequativo.
8) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli minori e saranno sostenute dai Per_1 Per_2
genitori nella misura del 50% ciascuno. Allo scopo le parti individuano tali spese e le modalità di assunzione delle medesime nello schema in uso presso il Tribunale di Modena: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, con la precisazione che i viaggi e le vacanze che i minori effettueranno con ciascun genitore (o con il rispettivo ramo parentale) saranno sostenuti da quest'ultimo.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il diritto di detrazione fiscale delle spese straordinarie suindicate sarà esercitato dai coniugi nella misura percentuale con cui le stesse sono state sostenute e, a tale fine, i genitori si impegnano a richiedere sempre le ricevute e le fatture intestate ai figli minori.
9) Le pattuizioni di natura personale e patrimoniale di cui ai capi che precedono hanno avuto decorrenza dal rilascio definitivo da parte del sig. della casa coniugale. Controparte_1
10) La casa coniugale, immobile di proprietà esclusiva della sig.ra , sita in Fiorano Modenese (MO) Parte_1
via Cappucchiera n. 52/2, rimarrà nella esclusiva disponibilità della medesima. A tale fine, le parti danno atto che il sig. ha già definitivamente rilasciato la suddetta Controparte_1
abitazione coniugale, ogni eccezione a tale titolo rinunciata e rimossa, e ha asportato da detto immobile i propri effetti personali, nulla escluso.
11) I coniugi rinunciano espressamente a richiedere personali assegni di mantenimento godendo gli stessi di redditi e sostanze adeguati a far fronte alle rispettive esigenze di vita.
12) I coniugi dichiarano che, con l'esatto adempimento di quanto previsto al capo che precede, avranno suddiviso il patrimonio comune e non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo.
13) Le spese vive della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali mentre quelle legali saranno integralmente compensate tra le stesse, con espressa rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
14) Le parti dichiarano di obbligarsi ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi accordi, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente efficacia immediata e vincolante, sin dal momento della sottoscrizione del ricorso per separazione e divorzio.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici. -Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da , ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Vieste (FG) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2015, atto n.7, Parte II, serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 17/09/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale