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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/12/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. RO LO Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1512/2025 R.G.A.C. vertente
TRA
(cod. fisc.: ), Parte_1 C.F._1
E
(cod. fisc.: ), Parte_2 C.F._2
- ricorrenti – entrambi difesi dall'Avv. MAGGIO FEDERICA;
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO in sede
- interventore ex lege -
Oggetto: Divorzio congiunto. Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 15/09/2025 a trattazione scritta, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato telematicamente in data 09/04/2025 i ricorrenti hanno premesso di aver contratto matrimonio in Torchiarolo (BR) il 28/07/2014 secondo il rito concordatario ( atto di matrimonio iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Torchiarolo (BR) al n. 8, Parte 2, Serie a,uff. 1 dell'anno 2014), e che con decreto di questo Tribunale del 23/09/2019 era stata omologata la loro separazione. Sulla scorta di tali premesse hanno chiesto congiuntamente che sia pronunziata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio. Nelle note scritte depositate il 15/09/2025 per l'udienza a trattazione scritta di pari data le parti hanno confermato la domanda congiunta di divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, riportate in allegato alle predette note, e la causa è stata rimessa in decisione. La richiesta di divorzio avanzata congiuntamente dai coniugi merita accoglimento, in quanto ricorrono tutti gli estremi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970 (e successive modificazioni):
1 a) il requisito della separazione è provato nel suo dato iniziale dalla documentazione esibita (decreto di omologa in premessa indicato); b) è altresì provato il protrarsi ininterrotto per il tempo di oltre sei mesi dello stato di separazione;
c) deve ritenersi definitivamente venuta meno la comunicazione materiale e spirituale tra i coniugi suddetti. Infine, le pattuizioni concordate devono ritenersi valide perché frutto del libero accordo degli interessati, e non contrarie alla legge e agli interessi della prole. Di conseguenza si deve accogliere la domanda come congiuntamente proposta dalle parti e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, confermate con le note scritte depositate telematicamente il 15/09/2025, e che si riportano in calce alla presente sentenza.
Nulla per le spese, data la domanda congiunta.
Va altresì ordinato al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 10 L. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo nel presente giudizio di primo grado, così provvede:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, confermate con note scritte depositate il 15/09/2025, e che si riportano in calce alla presente sentenza.
Manda al Cancelliere affinché comunichi la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni di legge.
Nulla per le spese.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Il Presidente
dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dr. RO LO
Provvedimento redatto con la collaborazione della dr.ssa Alessia Forcella, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo
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