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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 25/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2156 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede P.IVA_1 legale in con l'avv. Giovanna Di Maria (pec domiciliazione: Pt_1
Email_1
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , nato a Controparte_1 C.F._1 il 05.04.1955, con gli avv.ti Girolamo Rubino e Michele Pt_1
Piazza (pec domiciliazione: Email_2
CONVENUTO - OPPOSTO
OGGETTO: diritto al rimborso delle spese difensive nell'ambito dei procedimenti per danno erariale ex art. 3, c. 2bis DL n. 543/96.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Nei confronti del dott. già responsabile Controparte_1
dell'U.O.S. di Pneumologia del Distretto di Marsala dell di CP_2
la Procura Regionale della Corte dei Conti ha avviato Pt_1
un'istruttoria (proc. n. 2014702949 R.A.) onde verificarne l'ipotizzata responsabilità contabile per un danno erariale di €
Tribunale di Trapani Sezione Civile
993.740,66 oltre interessi e accessori, conseguenti alla condanna portata dalla sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 120/2018,
data nel giudizio risarcitorio civile incoato dai coniugi Parte_2
e nei confronti dell di
[...] Parte_3 CP_2
Pt_1
All'esito di detta istruttoria, aperta con l'invito a dedurre notificato al il 19.01.2023, e nell'ambito della quale i difensori CP_1
da quest'ultimo nominati depositavano (l'01.03.2023) deduzioni,
con decreto 18.05.2023 la Procura regionale disponeva l'archiviazione degli atti.
Il dott. in conseguenza, richiedeva all' il rimborso CP_1 CP_2
delle spese legali sostenute (€ 11.134,56), allegando la fattura quietanzata del professionista adibito.
Rimasta inevasa la superiore richiesta ed il successivo sollecito del 25.07.2023, il ai fini dell'ottenimento del rimborso in CP_1
questione, adiva l'intestato Tribunale nelle forme del rito monitorio ottenendo il d.i. n. 541/2023) per l'importo di € 11.134,55 oltre interessi e spese.
L' ingiunta con l'atto introduttivo del presente giudizio CP_2
propone opposizione avverso l'ingiunzione notificatale, sostenendo che nulla essa deve all'ingiungente e, conseguentemente, chiede la revoca del decreto opposto.
Deduce in proposito che la richiesta di rimborso avanzata dal dipendente esula dalla previsione legislativa di cui all'articolo 3,
comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito,
Tribunale di Trapani Sezione Civile
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e all'articolo
18, comma 1, del decreto- legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,, nonché dalla previsione contrattuale di cui al vigente C.C.N.L..
Espone che tutte tali previsioni normative, nel fondare il diritto dei pubblici dipendenti al rimborso delle spese legali nei confronti delle amministrazioni di appartenenza, lo limita a quelle sostenute “dai
soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti” in caso di “definitivo
proscioglimento”.
In via gradata l eccepisce che l'azionato diritto al CP_2
rimborso delle spese legali, in ogni caso, è escluso dall'inesistenza di provvedimenti giurisdizionali di liquidazione di spese, che lo rende non quantificabile.
L'opposto si è costituito in giudizio Controparte_1
deducendo che escludere, come sostenuto dall' il pagamento CP_2
delle spese per il patrocinio legale nella fase dell'istruttoria contabile della Procura integra, nella sostanza una inammissibile compressione del diritto di difesa (tecnica), “in ogni stato e grado del
procedimento”, consacrato all'art.24 Cost., come è reso ancor più
evidente nella fattispecie in esame in cui si dibattevano assai complesse contestazioni sia in fatto che in diritto, che necessitavano di profonde conoscenze giuridiche e tecniche e che se non accuratamente trattate erano capaci di ingenerare conseguenze economiche di particolare gravità per l'interessato.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
L'attore in senso sostanziale, inoltre, evidenzia come l'invito a dedurre, che apre l'istruttoria della Procura della Corte dei Conti,
non ha solo la funzione di assicurare “la massima possibile completezza
dell'istruttoria”, ma anche di garantire nel modo più completo possibile “la protezione del presunto responsabile”, il che impone di dovere ritenere che quello alla difesa tecnica sia una inviolabile manifestazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost..
Ancora, il rileva che, in ogni caso, la negazione CP_1
dell'accesso al rimborso delle spese legali sostenute nell'istruttoria,
costituisce violazione dei principi costituzionali dell'uguaglianza
(art. 3 Cost.) e del giusto processo (art. 111 Cost.).
In forza delle superiori considerazioni, l'opponente sollecita il
Tribunale a sollevare questione di legittimità costituzionale additiva dell'art. 3 comma 2bis del decreto legge n. 543 del 1996 a mente del quale “in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal
comma 1 della 1 dell'art.1 della legge 14 gennaio 1994 n.20, come
modificato dal comma 1 del presente articolo le spese legali dei soggetti
sottoposti al giudizio della Corte dei Conti sono rimborsate
dall'Amministrazione di appartenenza” per violazione degli artt. 3, 24 e
111 della Costituzione, nella parte in cui esclude il rimborso delle spese legali sostenute dall'interessato a seguito della notificazione di un invito a dedurre.
Infine il evidenzia che da ultimo la recentissima CP_1
ordinanza n. 21947 della I Sezione della Cassazione del
23.4./5.8.2024, in fattispecie assolutamente analoga alla presente, ha
Tribunale di Trapani Sezione Civile
affermato che la circostanza per cui la fase dell'istruttoria, nel giudizio di responsabilità erariale, non richieda obbligatoriamente il patrocinio tecnico non può essere ritenuta per tale ragione idonea ad escludere l'ammissibilità del rimborso delle relative spese ai sensi dell'art. 3 comma 2bis del decreto legge n. 543 del 1996,
dovendosi valutare la capacità dell'interessato di difendersi personalmente, anche in relazione alle competenze tecnico-
giuridiche di cui dispone (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord., 5 agosto 2024
n. 21947).
Per tutte queste ragioni il ha chiesto il rigetto della CP_1
proposta opposizione e la conferma del d.i. opposto.
La causa, istruita solo documentalmente, viene ora, così,
decisa.
*.*.*
La domanda del che si fonda su una interpretazione CP_1
estensiva dell'art. 3, c. 2bis D.L. 543/96 (da ultimo fatta propria dalla appena sopracitata ordinanza della Cassazione Civile n.
21947/2024), eventualmente subordinata alla prospettata questione di legittimità costituzionale (additiva) della norma stessa, non può
essere accolta.
E' certamente vero che “il pubblico funzionario ingiustamente
accusato per fatti inerenti a compiti e responsabilità dell'ufficio ha diritto
ex art. 18 d.l. 67/1997 al rimborso delle spese sostenute per la sua difesa, la
cui entità va riconosciuta nei limiti dello strettamente necessario” (così,
da ultimo, Cass. cit.), ma questo Tribunale non ritiene di poter fare
Tribunale di Trapani Sezione Civile
proprie le conclusioni, che da tale condivisibile riaffermato principio ne trae l'arresto giurisprudenziale appena citato, che si sostanzia nella seguente testuale considerazione: “la mera circostanza
che nel giudizio di responsabilità erariale la fase dell'istruttoria non
richieda obbligatoriamente il patrocinio tecnico non può essere ritenuta
aprioristicamente idonea ad escludere l'ammissibilità del rimborso delle
relative spese, dovendosi valutare in concreto la capacità dell'interessato di
difendersi personalmente e d'interloquire adeguatamente in ordine
all'invito a dedurre, in relazione alle competenze tecnico-giuridiche di cui
dispone, alla rilevanza degli interessi economici coinvolti e alla complessità
delle questioni di fatto e di diritto da affrontare, nonché alla consistenza ed
al contenuto della documentazione da esaminare e alla strategia
processuale da seguire”.
Ed invero, la formulazione letterale della norma istitutiva del beneficio in questione (art. 3, c. 2bis D. L. 543/1996: in “caso di
proscioglimento … le spese legali … dei soggetti sottoposti al giudizio della
Corte dei Conti)”, nonché quella della sopravvenuta norma di interpretazione autentica (art. 10bis c.10 D. L. 30.9.2005 n. 203 ,
convertito nella L.2.12.2005, come modificato dal D. L.
1.7.2009 n.
78, convertito nella L.
3.8.2009 n. 102:.: “…il giudice contabile in caso,
di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio
…”), che, entrambe - a mente dell'art.12 delle preleggi - “vanno
interpretate nel senso fatto palese dal significato proprio delle parole
secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore”,
denunciano con ogni evidenza che il legislatore ha voluto limitare
Tribunale di Trapani Sezione Civile
l'istituito beneficio del trasferimento delle spese legali all'Amministrazione di appartenenza, esclusivamente con riferimento a quelle sostenute dal dipendente nella fase giurisdizionale del procedimento innanzi alla Corte dei Conti.
Tale essendo la voluntas legis inequivocabilmente palesata dal significato delle parole utilizzate e dalla loro connessione, non v'è
alcuno spazio per accedere all'interpretazione estensiva delle norme medesime fatta propria dall'opposto, sulla scorta del, qui non condiviso, precedente della Suprema Corte.
Ed invero, l'unica soluzione per estendere il diritto al rimborso in questione di là dei confini tracciati dal chiaro tenore delle norme sopra citate, non può che essere - come ne risulta consapevole anche la stessa difesa dell'opposto - una pronuncia di incostituzionalità
additiva dell'art. 3 comma 2bis del decreto legge n° 543 del 1996
“per violazione degli artt. 3, 24, e 111 della Costituzione, nella parte in cui
esclude il rimborso delle spese legali sostenute dall'interessato a seguito
della notificazione di un invito a dedurre”.
Epperò di tale eccezione (additiva, appunto) va dichiarata la manifesta infondatezza.
La circostanza che, in ossequio all'art. 24 Cost., è sempre ammessa – quindi anche nella fase amministrativa dell'istruttoria contabile – la difesa tecnica dell'interessato, non significa che negare, nell'ipotesi di archiviazione amministrativa degli atti, il diritto al beneficio del trasferimento all'Amministrazione di appartenenza delle spese legali sostenute, integri violazione dei
Tribunale di Trapani Sezione Civile
principi costituzionali ex art. 111 Cost. del giusto processo (che non
è neppure iniziato) o di uguaglianza ex art. 3 Cost..
E' evidente infatti che una cosa è l'archiviazione disposta nella fase amministrativa - che non impedisce che la questione possa essere riesaminata ed eventualmente conclusa anche con altro e diverso provvedimento di contenuto opposto rispetto al precedente
-, ben altra è il proscioglimento definitivo dagli addebiti, per effetto di definitivo, favorevole giudicato - il cui intervento (id est il proscioglimento definitivo nel merito), produce effetti immutabili di cui agli artt. 2908 e 2909 c.c. -.
E' proprio la “definitività” della situazione giuridica, richiesta dalla norma (art.3, c. 2bis D. L. n. 543/96, come interpretato dall'art. 10bis, comma 10 D. L. 30.9.2005 n. 203), quale presupposto dell'accesso al beneficio, che nel marcare la diversità delle due situazioni giuridiche (discendenti l'una dall'archiviazione amministrativa e l'altra dal giudicato), dà conto della diversità delle due fattispecie e pienamente ne giustifica la diversità trattamento.
Se il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità,
avesse voluto estendere il beneficio del rimborso in questione anche alla fattispecie dell'archiviazione amministrativa del procedimento contabile, tuttavia mantenendo il presupposto della definitività,
avrebbe dovuto collegare la definitività medesima, cioè
l'immutabilità degli effetti del provvedimento di archiviazione amministrativa, ad altri eventi ad esso estraneo, quali ad esempio la prescrizione del diritto dello Stato al risarcimento del danno erariale
Tribunale di Trapani Sezione Civile
nei confronti del dipendente. Intervenuto, invece, il giudicato, (id est il proscioglimento definitivo nel merito), la sua definitività ne costituisce, come già rilevato, conseguenza diretta ed immediata ai sensi degli artt 2808 e 2809 c.c..
La differenza ontologica fra le due situazioni giuridiche conseguenti ai due diversi provvedimenti, l'uno amministrativo l'altro giurisdizionale, giustifica, anche sotto il profilo della loro legittimità costituzionale, i diversi trattamenti scelti dal legislatore.
Le ragioni di siffatta difformità possono essere le più diverse,
ma tra esse emerge innanzi tutto l'esigenza del contemperamento tra la necessità di tenere indenni (anche se non in misura totale) i funzionari che abbiano agito nell'interesse dell'Amministrazione,
sollevandoli dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse alla loro attività istituzionali, con quelle di finanza pubblica, che impongono di non far carico all'erario degli oneri eccedenti quanto sia strettamente necessario (Cass. 23.1.2007 n.
1418) per la soddisfazione degli interessi generali.
Per quanto sopra esposto, assorbito quant'altro, la spiegata eccezione di illegittimità costituzionale della norma va dichiarata,
manifestamente infondata, e la domanda introdotta da CP_1
con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto va respinta, con
[...]
conseguente revoca del d.i. opposto.
La peculiarità delle questioni giuridiche trattate, anche considerato il non condiviso arresto della Suprema Corte, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, disattesa ogni contraria domanda,
difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando:
accoglie l'opposizione proposta dall'
[...]
avverso il D.I. n. 541/2023 di questo Parte_1
Tribunale, che revoca.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Trapani, 25.02.2025 Il Giudice
Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2156 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede P.IVA_1 legale in con l'avv. Giovanna Di Maria (pec domiciliazione: Pt_1
Email_1
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , nato a Controparte_1 C.F._1 il 05.04.1955, con gli avv.ti Girolamo Rubino e Michele Pt_1
Piazza (pec domiciliazione: Email_2
CONVENUTO - OPPOSTO
OGGETTO: diritto al rimborso delle spese difensive nell'ambito dei procedimenti per danno erariale ex art. 3, c. 2bis DL n. 543/96.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Nei confronti del dott. già responsabile Controparte_1
dell'U.O.S. di Pneumologia del Distretto di Marsala dell di CP_2
la Procura Regionale della Corte dei Conti ha avviato Pt_1
un'istruttoria (proc. n. 2014702949 R.A.) onde verificarne l'ipotizzata responsabilità contabile per un danno erariale di €
Tribunale di Trapani Sezione Civile
993.740,66 oltre interessi e accessori, conseguenti alla condanna portata dalla sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 120/2018,
data nel giudizio risarcitorio civile incoato dai coniugi Parte_2
e nei confronti dell di
[...] Parte_3 CP_2
Pt_1
All'esito di detta istruttoria, aperta con l'invito a dedurre notificato al il 19.01.2023, e nell'ambito della quale i difensori CP_1
da quest'ultimo nominati depositavano (l'01.03.2023) deduzioni,
con decreto 18.05.2023 la Procura regionale disponeva l'archiviazione degli atti.
Il dott. in conseguenza, richiedeva all' il rimborso CP_1 CP_2
delle spese legali sostenute (€ 11.134,56), allegando la fattura quietanzata del professionista adibito.
Rimasta inevasa la superiore richiesta ed il successivo sollecito del 25.07.2023, il ai fini dell'ottenimento del rimborso in CP_1
questione, adiva l'intestato Tribunale nelle forme del rito monitorio ottenendo il d.i. n. 541/2023) per l'importo di € 11.134,55 oltre interessi e spese.
L' ingiunta con l'atto introduttivo del presente giudizio CP_2
propone opposizione avverso l'ingiunzione notificatale, sostenendo che nulla essa deve all'ingiungente e, conseguentemente, chiede la revoca del decreto opposto.
Deduce in proposito che la richiesta di rimborso avanzata dal dipendente esula dalla previsione legislativa di cui all'articolo 3,
comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito,
Tribunale di Trapani Sezione Civile
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e all'articolo
18, comma 1, del decreto- legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,, nonché dalla previsione contrattuale di cui al vigente C.C.N.L..
Espone che tutte tali previsioni normative, nel fondare il diritto dei pubblici dipendenti al rimborso delle spese legali nei confronti delle amministrazioni di appartenenza, lo limita a quelle sostenute “dai
soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti” in caso di “definitivo
proscioglimento”.
In via gradata l eccepisce che l'azionato diritto al CP_2
rimborso delle spese legali, in ogni caso, è escluso dall'inesistenza di provvedimenti giurisdizionali di liquidazione di spese, che lo rende non quantificabile.
L'opposto si è costituito in giudizio Controparte_1
deducendo che escludere, come sostenuto dall' il pagamento CP_2
delle spese per il patrocinio legale nella fase dell'istruttoria contabile della Procura integra, nella sostanza una inammissibile compressione del diritto di difesa (tecnica), “in ogni stato e grado del
procedimento”, consacrato all'art.24 Cost., come è reso ancor più
evidente nella fattispecie in esame in cui si dibattevano assai complesse contestazioni sia in fatto che in diritto, che necessitavano di profonde conoscenze giuridiche e tecniche e che se non accuratamente trattate erano capaci di ingenerare conseguenze economiche di particolare gravità per l'interessato.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
L'attore in senso sostanziale, inoltre, evidenzia come l'invito a dedurre, che apre l'istruttoria della Procura della Corte dei Conti,
non ha solo la funzione di assicurare “la massima possibile completezza
dell'istruttoria”, ma anche di garantire nel modo più completo possibile “la protezione del presunto responsabile”, il che impone di dovere ritenere che quello alla difesa tecnica sia una inviolabile manifestazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost..
Ancora, il rileva che, in ogni caso, la negazione CP_1
dell'accesso al rimborso delle spese legali sostenute nell'istruttoria,
costituisce violazione dei principi costituzionali dell'uguaglianza
(art. 3 Cost.) e del giusto processo (art. 111 Cost.).
In forza delle superiori considerazioni, l'opponente sollecita il
Tribunale a sollevare questione di legittimità costituzionale additiva dell'art. 3 comma 2bis del decreto legge n. 543 del 1996 a mente del quale “in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal
comma 1 della 1 dell'art.1 della legge 14 gennaio 1994 n.20, come
modificato dal comma 1 del presente articolo le spese legali dei soggetti
sottoposti al giudizio della Corte dei Conti sono rimborsate
dall'Amministrazione di appartenenza” per violazione degli artt. 3, 24 e
111 della Costituzione, nella parte in cui esclude il rimborso delle spese legali sostenute dall'interessato a seguito della notificazione di un invito a dedurre.
Infine il evidenzia che da ultimo la recentissima CP_1
ordinanza n. 21947 della I Sezione della Cassazione del
23.4./5.8.2024, in fattispecie assolutamente analoga alla presente, ha
Tribunale di Trapani Sezione Civile
affermato che la circostanza per cui la fase dell'istruttoria, nel giudizio di responsabilità erariale, non richieda obbligatoriamente il patrocinio tecnico non può essere ritenuta per tale ragione idonea ad escludere l'ammissibilità del rimborso delle relative spese ai sensi dell'art. 3 comma 2bis del decreto legge n. 543 del 1996,
dovendosi valutare la capacità dell'interessato di difendersi personalmente, anche in relazione alle competenze tecnico-
giuridiche di cui dispone (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord., 5 agosto 2024
n. 21947).
Per tutte queste ragioni il ha chiesto il rigetto della CP_1
proposta opposizione e la conferma del d.i. opposto.
La causa, istruita solo documentalmente, viene ora, così,
decisa.
*.*.*
La domanda del che si fonda su una interpretazione CP_1
estensiva dell'art. 3, c. 2bis D.L. 543/96 (da ultimo fatta propria dalla appena sopracitata ordinanza della Cassazione Civile n.
21947/2024), eventualmente subordinata alla prospettata questione di legittimità costituzionale (additiva) della norma stessa, non può
essere accolta.
E' certamente vero che “il pubblico funzionario ingiustamente
accusato per fatti inerenti a compiti e responsabilità dell'ufficio ha diritto
ex art. 18 d.l. 67/1997 al rimborso delle spese sostenute per la sua difesa, la
cui entità va riconosciuta nei limiti dello strettamente necessario” (così,
da ultimo, Cass. cit.), ma questo Tribunale non ritiene di poter fare
Tribunale di Trapani Sezione Civile
proprie le conclusioni, che da tale condivisibile riaffermato principio ne trae l'arresto giurisprudenziale appena citato, che si sostanzia nella seguente testuale considerazione: “la mera circostanza
che nel giudizio di responsabilità erariale la fase dell'istruttoria non
richieda obbligatoriamente il patrocinio tecnico non può essere ritenuta
aprioristicamente idonea ad escludere l'ammissibilità del rimborso delle
relative spese, dovendosi valutare in concreto la capacità dell'interessato di
difendersi personalmente e d'interloquire adeguatamente in ordine
all'invito a dedurre, in relazione alle competenze tecnico-giuridiche di cui
dispone, alla rilevanza degli interessi economici coinvolti e alla complessità
delle questioni di fatto e di diritto da affrontare, nonché alla consistenza ed
al contenuto della documentazione da esaminare e alla strategia
processuale da seguire”.
Ed invero, la formulazione letterale della norma istitutiva del beneficio in questione (art. 3, c. 2bis D. L. 543/1996: in “caso di
proscioglimento … le spese legali … dei soggetti sottoposti al giudizio della
Corte dei Conti)”, nonché quella della sopravvenuta norma di interpretazione autentica (art. 10bis c.10 D. L. 30.9.2005 n. 203 ,
convertito nella L.2.12.2005, come modificato dal D. L.
1.7.2009 n.
78, convertito nella L.
3.8.2009 n. 102:.: “…il giudice contabile in caso,
di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio
…”), che, entrambe - a mente dell'art.12 delle preleggi - “vanno
interpretate nel senso fatto palese dal significato proprio delle parole
secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore”,
denunciano con ogni evidenza che il legislatore ha voluto limitare
Tribunale di Trapani Sezione Civile
l'istituito beneficio del trasferimento delle spese legali all'Amministrazione di appartenenza, esclusivamente con riferimento a quelle sostenute dal dipendente nella fase giurisdizionale del procedimento innanzi alla Corte dei Conti.
Tale essendo la voluntas legis inequivocabilmente palesata dal significato delle parole utilizzate e dalla loro connessione, non v'è
alcuno spazio per accedere all'interpretazione estensiva delle norme medesime fatta propria dall'opposto, sulla scorta del, qui non condiviso, precedente della Suprema Corte.
Ed invero, l'unica soluzione per estendere il diritto al rimborso in questione di là dei confini tracciati dal chiaro tenore delle norme sopra citate, non può che essere - come ne risulta consapevole anche la stessa difesa dell'opposto - una pronuncia di incostituzionalità
additiva dell'art. 3 comma 2bis del decreto legge n° 543 del 1996
“per violazione degli artt. 3, 24, e 111 della Costituzione, nella parte in cui
esclude il rimborso delle spese legali sostenute dall'interessato a seguito
della notificazione di un invito a dedurre”.
Epperò di tale eccezione (additiva, appunto) va dichiarata la manifesta infondatezza.
La circostanza che, in ossequio all'art. 24 Cost., è sempre ammessa – quindi anche nella fase amministrativa dell'istruttoria contabile – la difesa tecnica dell'interessato, non significa che negare, nell'ipotesi di archiviazione amministrativa degli atti, il diritto al beneficio del trasferimento all'Amministrazione di appartenenza delle spese legali sostenute, integri violazione dei
Tribunale di Trapani Sezione Civile
principi costituzionali ex art. 111 Cost. del giusto processo (che non
è neppure iniziato) o di uguaglianza ex art. 3 Cost..
E' evidente infatti che una cosa è l'archiviazione disposta nella fase amministrativa - che non impedisce che la questione possa essere riesaminata ed eventualmente conclusa anche con altro e diverso provvedimento di contenuto opposto rispetto al precedente
-, ben altra è il proscioglimento definitivo dagli addebiti, per effetto di definitivo, favorevole giudicato - il cui intervento (id est il proscioglimento definitivo nel merito), produce effetti immutabili di cui agli artt. 2908 e 2909 c.c. -.
E' proprio la “definitività” della situazione giuridica, richiesta dalla norma (art.3, c. 2bis D. L. n. 543/96, come interpretato dall'art. 10bis, comma 10 D. L. 30.9.2005 n. 203), quale presupposto dell'accesso al beneficio, che nel marcare la diversità delle due situazioni giuridiche (discendenti l'una dall'archiviazione amministrativa e l'altra dal giudicato), dà conto della diversità delle due fattispecie e pienamente ne giustifica la diversità trattamento.
Se il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità,
avesse voluto estendere il beneficio del rimborso in questione anche alla fattispecie dell'archiviazione amministrativa del procedimento contabile, tuttavia mantenendo il presupposto della definitività,
avrebbe dovuto collegare la definitività medesima, cioè
l'immutabilità degli effetti del provvedimento di archiviazione amministrativa, ad altri eventi ad esso estraneo, quali ad esempio la prescrizione del diritto dello Stato al risarcimento del danno erariale
Tribunale di Trapani Sezione Civile
nei confronti del dipendente. Intervenuto, invece, il giudicato, (id est il proscioglimento definitivo nel merito), la sua definitività ne costituisce, come già rilevato, conseguenza diretta ed immediata ai sensi degli artt 2808 e 2809 c.c..
La differenza ontologica fra le due situazioni giuridiche conseguenti ai due diversi provvedimenti, l'uno amministrativo l'altro giurisdizionale, giustifica, anche sotto il profilo della loro legittimità costituzionale, i diversi trattamenti scelti dal legislatore.
Le ragioni di siffatta difformità possono essere le più diverse,
ma tra esse emerge innanzi tutto l'esigenza del contemperamento tra la necessità di tenere indenni (anche se non in misura totale) i funzionari che abbiano agito nell'interesse dell'Amministrazione,
sollevandoli dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse alla loro attività istituzionali, con quelle di finanza pubblica, che impongono di non far carico all'erario degli oneri eccedenti quanto sia strettamente necessario (Cass. 23.1.2007 n.
1418) per la soddisfazione degli interessi generali.
Per quanto sopra esposto, assorbito quant'altro, la spiegata eccezione di illegittimità costituzionale della norma va dichiarata,
manifestamente infondata, e la domanda introdotta da CP_1
con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto va respinta, con
[...]
conseguente revoca del d.i. opposto.
La peculiarità delle questioni giuridiche trattate, anche considerato il non condiviso arresto della Suprema Corte, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, disattesa ogni contraria domanda,
difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando:
accoglie l'opposizione proposta dall'
[...]
avverso il D.I. n. 541/2023 di questo Parte_1
Tribunale, che revoca.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Trapani, 25.02.2025 Il Giudice
Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile