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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/10/2025, n. 4588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4588 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE
Nella causa civile n. 10461/2025 R.G.L. promossa da con gli avv. NC AB, ER CO, Parte_1
AL OV e LI TE contro
Controparte_1
All'udienza del 29/10/2025 ore 13:22 sono comparsi
Per parte ricorrente anche in sost. dell'avv. NC AB, ER
CO, AL OV l'avv. LI TE;
Per parte convenuta nessuno (funzionario costituito)
Che insiste in atti e chiede decidere la causa, che discute oralmente rilevando la genericità della memoria di costituzione che contesta.
LA GIUDICE
Si ritira in camera di Consiglio alle ore 13:23
Successivamente, alle ore 16:09 nessuno è presente
LA GIUDICE
Pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura dei sottoestesi dispositivo e sintetici motivi della decisione e depositando il presente verbale e la allegata sentenza nel fascicolo telematico.
Verbale chiuso alle ore 16:13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro e in persona della giudice
AO AR nella causa iscritta al n. 10461/2025 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa dagli avv. NC AB, Parte_1
ER CO, AL OV e LI TE ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Indirizzo Telematico,
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato dal funzionario responsabile ex art. 417 bis c.p.c.
- resistente -
All'udienza del 29/10/2025 ha pronunciato in allegato al verbale la seguente
S E N T E N Z A
Mediante lettura di quanto segue:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento Controparte_1
in favore di parte ricorrente dell'importo complessivo di € 1.758,81, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e festività soppresse non godute per gli anni scolastici 2022/2023, oltre gli accessori di legge.
Condanna il alla Controparte_1
rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi €
1.500,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U.,
CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avv.
NC AB, ER CO, AL OV e LI
TE, antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/07/2025 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il per sentirlo Controparte_1 condannare al pagamento delle somme a lui dovute a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute pari al differenziale tra i giorni di ferie e festività soppresse maturati e quelli effettivamente fruiti, per gli anni scolastici indicati in ricorso.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati da parte ricorrente e, in ogni caso,
l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando;
deduceva, altresì, che parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di non aver potuto fruire delle ferie, nonostante la propria richiesta.
Preliminarmente, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal , atteso che il diritto all'indennità CP_1
sostitutiva delle ferie è soggetto a una prescrizione decennale.
Per la Corte di Cassazione, infatti, “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (ex plurimis: Cass. civ., sez. lav. n.
3021/2020).
Con ordinanza n. 17643/2023, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro ha precisato, così consolidando l'orientamento sull'argomento, che: “La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne”.
Nel merito, la domanda appare fondata e va accolta per le condivisibili ragioni esposte dalla Suprema Corte di Cassazione, sulla scorta della giurisprudenza sovranazionale, che non appaiono scalfite dalle considerazioni contenute nelle pronunce di merito allegate in atti dall'Amministrazione, anche in considerazione del consolidamento dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità
e della circostanza che il non ha dimostrato di avere comunicato con le modalità predette alla dipendente che avrebbe dovuto fruire delle ferie.
Nella fattispecie in esame, la disciplina applicabile è costituita dall'art. 1 comma
54 L. 228/2012, introdotto dalla legge di stabilità 2013, che prevede la fruizione obbligatoria delle ferie per tutto il personale docente, compresi dunque i dipendenti a tempo determinato, nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative, con possibilità di consentire la fruizione per un periodo non superiore a sei giornate lavorative di ferie (e, in quanto perfettamente sovrapponibili di festività soppresse) durante la rimanente parte dell'anno, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, e dall'art. 5 comma 8 DL 95/2012 (nel testo modificato dal comma 55 del citato art. 1), che deroga al divieto di monetizzazione per il personale della scuola a tempo determinato “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Deve quindi ritenersi che anche i docenti a tempo determinato debbano godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie (e festività soppresse) maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività).
Secondo l'unanime indirizzo giurisprudenziale di legittimità, inoltre, “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande 4 Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (tra le tante: Cass. civ., sez. lav., n. 14268/2022; Cass. civ., sez. lav., n. 15415/2024).
In particolare, l'ultima ordinanza della Cassazione, Sez. Lav., n. 16715/2024 ha espresso il seguente principio di diritto: “‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno››.”.
Deve, inoltre, ritenersi che il docente non può considerarsi automaticamente in ferie neppure nei restanti periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico.
Invero, sotto questo profilo, il diritto di parte ricorrente all'erogazione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, così come riconosciuto dalla citate pronunce della Suprema Corte, discende anche dal fatto che l'art.
2.1 della direttiva
2003/88 sancisce che per orario di lavoro deve intendersi “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”.
Secondo il consolidato insegnamento della CGUE, pertanto, l'elemento caratterizzante la nozione di «orario di lavoro» può essere sintetizzata nell'essere «a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali», per cui «l'integralità di siffatto periodo deve essere qualificata come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, a prescindere dalle prestazioni di lavoro realmente effettuate dal lavoratore nel corso di suddetto periodo (v., in tal senso, sentenze del 9 settembre
2003, C-151/02, punto 65; del 5 ottobre 2004, e a., da C-397/01 a C- Per_1 CP_3
403/01, punto 93, nonché del 1° dicembre 2005, e a., C-14/04, punti 46 e 58). 37- Per_2
D'altro lato, la Corte ha dichiarato che un servizio di pronto intervento in regime di reperibilità, sebbene non imponga al lavoratore di restare sul luogo di lavoro, deve essere parimenti qualificato, nella sua integralità, come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, allorché, in considerazione dell'impatto oggettivo e alquanto significativo dei vincoli imposti al lavoratore riguardo alle possibilità, per quest'ultimo, di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali, esso si differenzia da un periodo durante il quale il lavoratore deve unicamente essere a disposizione del suo datore di lavoro affinché quest'ultimo possa contattarlo (v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2018, , C-518/15, punti da 63 a 66)». Per_3
Un'interpretazione teleologicamente orientata della direttiva citata, volta a impedire al datore di lavoro di imporre ai lavoratori una restrizione dei loro diritti, approfittando del fatto che il lavoratore è la parte debole nel contratto di lavoro, impone pertanto di riconoscere il diritto del lavoratore alla remunerazione anche delle giornate in cui rimane a disposizione del datore di lavoro presso il proprio domicilio, poiché anche in tale ipotesi non può dedicarsi ai propri interessi personali e sociali, qualora la necessità del suo intervento dipenda dalle concrete circostanze e dalle variabile esigenze datoriali (Così: CGUE 9 marzo 2021, causa C-580/19, RJ e nel senso appena detto Cfr. CGUE sentenza del 21 febbraio 2018, C-518/15, in una Per_3
fattispecie in cui il lavoratore doveva rimanere nel proprio domicilio a causa della necessità di raggiungere il posto di lavoro in caso di necessità).
La CGUE ha statuito inoltre che tali definizioni sono immediatamente vincolanti per gli Stati membri, poiché le nozioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo» costituiscono nozioni di diritto dell'Unione che vanno definite in base a caratteristiche oggettive, facendo riferimento all'economia sistematica e alla finalità della direttiva 2003/88. Infatti, soltanto un'interpretazione autonoma di questo tipo è idonea ad assicurare a tale direttiva la sua piena efficacia nonché un'applicazione uniforme delle nozioni suddette nella totalità degli Stati membri
[sentenza del 9 marzo 2021, TE EN (Periodo di reperibilità in un luogo isolato), C-344/19, punto 30” 8].
Ne deriva che il periodo infrannuale di sospensione delle lezioni definito dal calendario scolastico regionale, così come il periodo compreso tra il “termine delle lezioni” (solitamente l'8 giugno) e il “termine delle attività didattiche” (30 giugno) deve considerarsi orario lavorativo, in quanto il docente rimane indubbiamente a disposizione dell'istituzione scolastica di appartenenza, così andando precisato il principio di diritto come sopra richiamato espresso dalla Suprema Corte.
Nella fattispecie in esame, il resistente non ha dimostrato di avere CP_1
messo la ricorrente nelle condizioni di fruire delle ferie, come ritenuto doveroso dalla Suprema Corte in applicazione del diritto sovranazionale, con conseguente diritto della ricorrente medesima al pagamento della relativa indennità sostitutiva.
In ordine alla quantificazione dei crediti, nessuna contestazione specifica è stata formulata dal relativamente ai conteggi contenuti in ricorso, che CP_1
appaiono fondati su una corretta metodologia ed esenti da vizi.
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate e distratte – che seguono la soccombenza di parte convenuta.
PQM
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 29/10/2025
LA GIUDICE
AO AR
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE
Nella causa civile n. 10461/2025 R.G.L. promossa da con gli avv. NC AB, ER CO, Parte_1
AL OV e LI TE contro
Controparte_1
All'udienza del 29/10/2025 ore 13:22 sono comparsi
Per parte ricorrente anche in sost. dell'avv. NC AB, ER
CO, AL OV l'avv. LI TE;
Per parte convenuta nessuno (funzionario costituito)
Che insiste in atti e chiede decidere la causa, che discute oralmente rilevando la genericità della memoria di costituzione che contesta.
LA GIUDICE
Si ritira in camera di Consiglio alle ore 13:23
Successivamente, alle ore 16:09 nessuno è presente
LA GIUDICE
Pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura dei sottoestesi dispositivo e sintetici motivi della decisione e depositando il presente verbale e la allegata sentenza nel fascicolo telematico.
Verbale chiuso alle ore 16:13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro e in persona della giudice
AO AR nella causa iscritta al n. 10461/2025 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa dagli avv. NC AB, Parte_1
ER CO, AL OV e LI TE ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Indirizzo Telematico,
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato dal funzionario responsabile ex art. 417 bis c.p.c.
- resistente -
All'udienza del 29/10/2025 ha pronunciato in allegato al verbale la seguente
S E N T E N Z A
Mediante lettura di quanto segue:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento Controparte_1
in favore di parte ricorrente dell'importo complessivo di € 1.758,81, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e festività soppresse non godute per gli anni scolastici 2022/2023, oltre gli accessori di legge.
Condanna il alla Controparte_1
rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi €
1.500,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U.,
CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avv.
NC AB, ER CO, AL OV e LI
TE, antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/07/2025 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il per sentirlo Controparte_1 condannare al pagamento delle somme a lui dovute a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute pari al differenziale tra i giorni di ferie e festività soppresse maturati e quelli effettivamente fruiti, per gli anni scolastici indicati in ricorso.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati da parte ricorrente e, in ogni caso,
l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando;
deduceva, altresì, che parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di non aver potuto fruire delle ferie, nonostante la propria richiesta.
Preliminarmente, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal , atteso che il diritto all'indennità CP_1
sostitutiva delle ferie è soggetto a una prescrizione decennale.
Per la Corte di Cassazione, infatti, “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (ex plurimis: Cass. civ., sez. lav. n.
3021/2020).
Con ordinanza n. 17643/2023, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro ha precisato, così consolidando l'orientamento sull'argomento, che: “La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne”.
Nel merito, la domanda appare fondata e va accolta per le condivisibili ragioni esposte dalla Suprema Corte di Cassazione, sulla scorta della giurisprudenza sovranazionale, che non appaiono scalfite dalle considerazioni contenute nelle pronunce di merito allegate in atti dall'Amministrazione, anche in considerazione del consolidamento dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità
e della circostanza che il non ha dimostrato di avere comunicato con le modalità predette alla dipendente che avrebbe dovuto fruire delle ferie.
Nella fattispecie in esame, la disciplina applicabile è costituita dall'art. 1 comma
54 L. 228/2012, introdotto dalla legge di stabilità 2013, che prevede la fruizione obbligatoria delle ferie per tutto il personale docente, compresi dunque i dipendenti a tempo determinato, nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative, con possibilità di consentire la fruizione per un periodo non superiore a sei giornate lavorative di ferie (e, in quanto perfettamente sovrapponibili di festività soppresse) durante la rimanente parte dell'anno, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, e dall'art. 5 comma 8 DL 95/2012 (nel testo modificato dal comma 55 del citato art. 1), che deroga al divieto di monetizzazione per il personale della scuola a tempo determinato “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Deve quindi ritenersi che anche i docenti a tempo determinato debbano godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie (e festività soppresse) maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività).
Secondo l'unanime indirizzo giurisprudenziale di legittimità, inoltre, “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande 4 Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (tra le tante: Cass. civ., sez. lav., n. 14268/2022; Cass. civ., sez. lav., n. 15415/2024).
In particolare, l'ultima ordinanza della Cassazione, Sez. Lav., n. 16715/2024 ha espresso il seguente principio di diritto: “‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno››.”.
Deve, inoltre, ritenersi che il docente non può considerarsi automaticamente in ferie neppure nei restanti periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico.
Invero, sotto questo profilo, il diritto di parte ricorrente all'erogazione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, così come riconosciuto dalla citate pronunce della Suprema Corte, discende anche dal fatto che l'art.
2.1 della direttiva
2003/88 sancisce che per orario di lavoro deve intendersi “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”.
Secondo il consolidato insegnamento della CGUE, pertanto, l'elemento caratterizzante la nozione di «orario di lavoro» può essere sintetizzata nell'essere «a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali», per cui «l'integralità di siffatto periodo deve essere qualificata come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, a prescindere dalle prestazioni di lavoro realmente effettuate dal lavoratore nel corso di suddetto periodo (v., in tal senso, sentenze del 9 settembre
2003, C-151/02, punto 65; del 5 ottobre 2004, e a., da C-397/01 a C- Per_1 CP_3
403/01, punto 93, nonché del 1° dicembre 2005, e a., C-14/04, punti 46 e 58). 37- Per_2
D'altro lato, la Corte ha dichiarato che un servizio di pronto intervento in regime di reperibilità, sebbene non imponga al lavoratore di restare sul luogo di lavoro, deve essere parimenti qualificato, nella sua integralità, come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, allorché, in considerazione dell'impatto oggettivo e alquanto significativo dei vincoli imposti al lavoratore riguardo alle possibilità, per quest'ultimo, di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali, esso si differenzia da un periodo durante il quale il lavoratore deve unicamente essere a disposizione del suo datore di lavoro affinché quest'ultimo possa contattarlo (v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2018, , C-518/15, punti da 63 a 66)». Per_3
Un'interpretazione teleologicamente orientata della direttiva citata, volta a impedire al datore di lavoro di imporre ai lavoratori una restrizione dei loro diritti, approfittando del fatto che il lavoratore è la parte debole nel contratto di lavoro, impone pertanto di riconoscere il diritto del lavoratore alla remunerazione anche delle giornate in cui rimane a disposizione del datore di lavoro presso il proprio domicilio, poiché anche in tale ipotesi non può dedicarsi ai propri interessi personali e sociali, qualora la necessità del suo intervento dipenda dalle concrete circostanze e dalle variabile esigenze datoriali (Così: CGUE 9 marzo 2021, causa C-580/19, RJ e nel senso appena detto Cfr. CGUE sentenza del 21 febbraio 2018, C-518/15, in una Per_3
fattispecie in cui il lavoratore doveva rimanere nel proprio domicilio a causa della necessità di raggiungere il posto di lavoro in caso di necessità).
La CGUE ha statuito inoltre che tali definizioni sono immediatamente vincolanti per gli Stati membri, poiché le nozioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo» costituiscono nozioni di diritto dell'Unione che vanno definite in base a caratteristiche oggettive, facendo riferimento all'economia sistematica e alla finalità della direttiva 2003/88. Infatti, soltanto un'interpretazione autonoma di questo tipo è idonea ad assicurare a tale direttiva la sua piena efficacia nonché un'applicazione uniforme delle nozioni suddette nella totalità degli Stati membri
[sentenza del 9 marzo 2021, TE EN (Periodo di reperibilità in un luogo isolato), C-344/19, punto 30” 8].
Ne deriva che il periodo infrannuale di sospensione delle lezioni definito dal calendario scolastico regionale, così come il periodo compreso tra il “termine delle lezioni” (solitamente l'8 giugno) e il “termine delle attività didattiche” (30 giugno) deve considerarsi orario lavorativo, in quanto il docente rimane indubbiamente a disposizione dell'istituzione scolastica di appartenenza, così andando precisato il principio di diritto come sopra richiamato espresso dalla Suprema Corte.
Nella fattispecie in esame, il resistente non ha dimostrato di avere CP_1
messo la ricorrente nelle condizioni di fruire delle ferie, come ritenuto doveroso dalla Suprema Corte in applicazione del diritto sovranazionale, con conseguente diritto della ricorrente medesima al pagamento della relativa indennità sostitutiva.
In ordine alla quantificazione dei crediti, nessuna contestazione specifica è stata formulata dal relativamente ai conteggi contenuti in ricorso, che CP_1
appaiono fondati su una corretta metodologia ed esenti da vizi.
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate e distratte – che seguono la soccombenza di parte convenuta.
PQM
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 29/10/2025
LA GIUDICE
AO AR