Articolo 211 bis delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 220Articolo 222
Versione
1 luglio 1998
Art. 211-bis.

((Il secondo periodo dell'articolo 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti.))
Entrata in vigore il 1 luglio 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente