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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 3654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3654 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione XI
Il Giudice Unico G.O.T. Dott.ssa Bracciale ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta con il numero 53039/2020 nel Ruolo Generale delle cause
Civili Contenziose dell'anno 2020
TRA
e , rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1 Parte_2
dagli avvocati Andrea Borgheresi e Valeria Morreale
OPPONENTI
E
Per in persona del suo legale rappresentate p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Colangelo
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo N. 8585/20,
Svolgimento del processo e motivi della decisione
In via preliminare, va segnalato che, ai fini della redazione della presente sentenza è richiesta soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Tribunale di Roma, in data 15/06/2020 emetteva il decreto ingiuntivo n. 8585/20, con il quale ingiungeva agli eredi il pagamento in favore della quale corrispettivo per il servizio Pt_1 CP_1
funebre effettuato dalla opposta per i defunti genitori sigg. e , della CP_2 Controparte_3
complessiva somma di € 24.516,77, oltre interessi legali e rimborso spese liquidate in € 830,00 per compensi, ed € 145,50 per esborsi, oltre IVA e C.P.A. come per legge. Gli eredi , con atto di citazione notificato in data 09/10/2020, proponevano opposizione al Pt_1
suddetto decreto ingiuntivo, formulando le seguenti domande:
- In via preliminare non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per i motivi suesposti - Mel merito accogliere la presente opposizione e per l'effetto, previa declaratoria della somma effettivamente dovuto dagli opponenti alla da Controparte_1
calcolarsi in via equitativa;
- Per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 8585/2020 opposto nei confronti della
[...]
Controparte_4
con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/03/2021, si costituiva
[...]
chiedendo l'integrale accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma contrariis rejectis così giudicare. In via preliminare: atteso che
l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, dichiarare la provvisoria esecutorietà del DEC. ING. n. n. 8585/2020 del 15/06/2020 ai sensi dell'art.648 c.p.c..
Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede e per i motivi di cui in narrativa, confermando il decreto ingiuntivo n. n. 8585/2020 del 15/06/2020.
In via istruttoria: ammettersi la prova per testimoni sui fatti di cui alla narrativa, da meglio articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie autorizzate ex art. 183 comma VI c.p.c..
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del
D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, I.V.A.
22% e successive spese occorrende.”.
La causa è stata istruita con produzione documentale e prova per testi
Preliminarmente in rito deve evidenziarsi come i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo sono per legge sottratti alla obbligatorietà dell'esperimento del procedimento di negoziazione assistita né ratione temporis al presente giudizio è applicabile l'art. 5 del DLGS 28/2010 come modificato dall'art. 7 del D.lgs 149 /2022 Preliminarmente nel merito deve ricordarsi come secondo l'autorevole indirizzo della Corte di
Cassazione (cfr. Cass. SS. Unite Civili 7 luglio 1993 n. 7448; Cass. civ. 8 settembre 2000 n. 11859;
Cass. civ. 22 aprile 2000 n. 5286), l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite, si ritrovino davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito della opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in giudizio a cognizione piena. Pertanto, il creditore
- opposto (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cfr. in proposito Cass.
4/12/1997, n. 12311; Id 14/4/1999, n. 3671; Id 25/5/1999, n. 5055; Cass. 7/9/1977 n. 3902; Cass.
11/7/1983 n. 4689; Cass. 9/4/1975 n. 1304; Cass. 8/5/1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito, ed il debitore - opponente (sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione) deve dare dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito "ex adverso" fatto valere, se eccepiti, ovvero di eventuali pretese fatte valere in via riconvenzionale.
Nel caso che ci occupa il rapporto dedotto in lite dall'opposto e relativamente al quale reclama il corrispettivo va sicuramente ricondotto alla fattispecie dell'appalto di servizi, nello specifico servizi funebri espletati dalla opposta in favore degli opponenti per il funerale dei di loro genitori
E' incontestato che l'opposta ha effettuato i servizi funebri effettuando le seguenti prestazioni:
– due ome mezzi di trasporto (e non su un semplice autocarro CP_5
come voluto far credere da controparte);
– due feretri modello BC in legno IA (una tipologia di legno estremamente particolare e bello esteticamente: praticamente una bara deluxe che rappresenta il top);
– lo zinco, non solo all'interno, ma anche all'esterno delle bare;
– la vestizione e la toilette delle salme;
– i santini;
– un particolare tipo di targa incisa a croce;
– il restringimento delle due salme in un unico loculo. Lavori per il quale
è stato necessario eseguire divere tipologie di interventi sul marmo
Sempre per tabula risulta poi che l' ha anticipato spese per diritti comunali e cimiteriali per CP_1
un importo complessivo di € 2.612,80 ( di cui € 2.275,25 per il padre e €
337,55 per la madre).
Nello specifico gli opponenti non hanno contestato l'espletamento da parte della opposta delle prestazioni di cui sopra ,a l'accettazione del relativo preventivo e quindi l'accordo sul prezzo:
Sul punto deve osservarsi che per la prova di tale accordo non risulta necessaria la prova scritta, ma unitamente ad una serie di indizi, quali ad esempio l'espletamento di tutte le attività dettagliate, senza formulare alcuna obiezione, è da ritenersi sufficiente che, l'accordo sul prezzo può essere provato anche per testi.
Sul punto Infatti, il teste , escusso all'udienza del 13/02/24, confermando la Testimone_1
ricostruzione dei fatti narrati dall'opposta, ha testualmente dichiarato: “…io stesso ho partecipato alle trattative con i sigg.ri. Taccone che ho svolte personalmente;
circa il cap 4) confermo di avere sottoposto ai sigg.ri i preventivi per ciascun de cuius che mi si mostrano per una dei genitori Pt_1
l'importo era maggiore poichè vi era una maggiore tassa da corrispondere al comune di Roma corrispondete all'utilizzo del secondo posto come se fosse un nuovo loculo; Sul cap 5) è vero i preventivi di cui ho detto sono stati all'epoca accettati dai sigg.ri i quali sono tornati presso Pt_1
Co la sede della proprio per dichiarare la loro accettazione del preventivo con le attività ivi elencate.
L'opposizione va pertanto respinta ed il decreto confermato
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, respinge l'opposizione e conferma il decreto opposto;
condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 oltre spese generali iva e cassa di legge
Roma, 28.2.2025
Il Giudice
Dr.ssa Elvira Bracciale