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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/07/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
RG 603 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da. Dott. Paolo Sangiuolo Presidente Dott.ssa Anna Ghedini Giudice rel. ed est. Dott.ssa Marta Criston Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. DAMIANI VALERIA Parte_1
ricorrente contro con il patrocinio dell'Avv. MONTANARI MICHELE Controparte_1 resistente PUBBLICO MINISTERO intervenuto Oggetto: separazione giudiziale Conclusioni delle parti: dichiararsi la separazione dei coniugi e Controparte_1 Parte_1 coniugati in Roma il 12.8.95 con atto trascritto al n. 886 parte II serie A, anno 1995, con rinunzia alle reciproche richieste di addebito.
1. CASA CONIUGALE
- La sig.ra rimarrà nella ex casa coniugale sita in Cento (FE), Via San CP_1 Giorgio n. 6, curandosi della stessa sino alla effettiva vendita, per 18 mesi da oggi senza corrispondere alcunché di occupazione per la quota parte del marito;
dopo tale data, se non si fosse venduto l'immobile, i coniugi dovranno trovare un diverso accordo sul punto;
- L'immobile entro 15 giorni dalla omologa della presente separazione verrà posto congiuntamente in vendita tramite l'agenzia immobiliare San Pietro di Cento al miglior prezzo possibile secondo la stima dell'agenzia;
- Il ricavato netto della vendita sarà diviso in parti uguali (50% ciascuno) tra i coniugi una volta estinto il mutuo;
- Le eventuali spese relative alla vendita documentate (provvigioni agenzia, spese notarili, ecc.) saranno divise al 50% tra i coniugi;
1 - I mobili di casa rimarranno alla moglie sino alla vendita e poi verranno divisi al 50% e/o venduti anche in parte con la casa stessa, dividendo il ricavato sempre al 50%;
2. SISTEMAZIONE ABITATIVA DEL MARITO
- Il marito ha già lasciato la casa coniugale e preso un immobile in locazione a sue esclusive ed irripetibili spese;
3. SPESE RELATIVE ALLA CASA CONIUGALE
- Le utenze (acqua, luce, gas, ecc.) fino alla vendita dell'immobile, saranno a carico esclusivo della sig.ra sino a che vivrà nello stesso;
CP_1
- Le spese di manutenzione straordinarie dell'immobile saranno ripartite secondo le quote di proprietà e nel rispetto delle disposizioni di legge, restando inteso che quelle ordinarie rimarranno a carico della moglie sino a che vivrà nell'immobile stesso;
4. MANTENIMENTO
- Il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento, la somma mensile di € 650,00 (seicentocinquanta/00), a partire dal corrente mese di luglio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- Il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra che la stessa CP_1 comunicherà al marito;
5. SPESE LEGALI Le spese legali relative al presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti tanto che ognuna salderà i propri legali .
6. CONTO CORRENTE COMUNE
- Il conto corrente cointestato presso Banca d'Italia è già stato diviso al 50% tra i coniugi;
- Detto conto rimarrà attivo esclusivamente per il pagamento delle rate del mutuo gravante sulla casa coniugale e sul medesimo non potranno essere accesi finanziamenti e/o mutui di sorta;
- Entrambi i coniugi dall'omologazione della presente separazione si impegnano a versare mensilmente sul predetto conto la quota del 50% ciascuno dell'importo della rata di mutuo, garantendo la necessaria provvista per il regolare pagamento;
quanto al pagamento delle precedenti rate di mutuo le parti danno atto di non avere nulla a pretendere;
- una volta ceduto l'immobile ed estinto il mutuo il conto verrà chiuso;
7. AUTOVETTURE
- L'autovettura Ford Fiesta, è già stata trasferita alla moglie di comune accordo la quale si farà carico di tutte le relative spese di bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria;
- L'autovettura BMW rimarrà di proprietà esclusiva del marito, il quale si farà carico di tutte le relative spese (bollo, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria);
8. ANIMALI DOMESTICI
- I due gatti di famiglia rimarranno nella casa coniugale affidati alle cure della moglie;
- Tutte le spese relative al mantenimento dei gatti saranno ad esclusivo ed irripetibile carico del marito per circa euro 50 mensili;
- le spese del veterinario verranno divise al 50 % tra i coniugi previo accordo;
2 - Il marito si impegna a rimborsare alla moglie, a semplice richiesta e dietro presentazione dei relativi giustificativi, tutte le spese dalla stessa anticipate per la cura e il mantenimento dei gatti come sopra precisate;
- Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla presentazione dei giustificativi di spesa.
Conclusioni del PM: Visto MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra il sig. esponeva che in data 12/08/1995 aveva Parte_1 contratto matrimonio con , che dalla unione erano nati due Controparte_1 figli entrambi maggiorenni ed autosufficienti, che i rapporti tra i coniugi si erano progressivamente deteriorati fino a rendere intollerabile la convivenza. Chiedeva dunque che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni riportate in ricorso con addebito della separazione alla moglie. Si costituiva la resistente chiedendo a sula volta l'addebito della separazione al marito e la fissazione di un assegno di mantenimento a quo favore di euro 800 al mese. Davanti al giudice in udienza di prima comparizione le parti trovavano un accordo rispetto al quale concludevano congiuntamente.
I coniugi hanno confermato la volontà di separarsi, circostanza che conferma il venir meno, in modo irrimediabile, dell' affectio coniugalis. Deve dunque essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni sopra riportate, fatta eccezione che per quelle inerenti la sorte della casa, delle auto e degli animali in comproprieta', rispetto alle quali il Collegio si limita a prendere atto degli accordi fra le parti. In conformità agli accordi delle parti va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo: dichiara la separazione dei coniugi e Controparte_1 Parte_1 coniugati in Roma il 12.8.95 con atto trascritto al n. 886 parte II serie A, anno 1995, alle seguenti condizioni:
- Il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento, la somma mensile di € 650,00 (seicentocinquanta/00), a partire dal corrente mese di luglio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- Il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra che la stessa CP_1 comunicherà al marito;
Le spese legali relative al presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di Roma di procedere all' annotazione della presente sentenza. Ferrara, 3.7.25
L'estensore Il presidente
3 Anna Ghedini Paolo Sangiuolo
4
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da. Dott. Paolo Sangiuolo Presidente Dott.ssa Anna Ghedini Giudice rel. ed est. Dott.ssa Marta Criston Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. DAMIANI VALERIA Parte_1
ricorrente contro con il patrocinio dell'Avv. MONTANARI MICHELE Controparte_1 resistente PUBBLICO MINISTERO intervenuto Oggetto: separazione giudiziale Conclusioni delle parti: dichiararsi la separazione dei coniugi e Controparte_1 Parte_1 coniugati in Roma il 12.8.95 con atto trascritto al n. 886 parte II serie A, anno 1995, con rinunzia alle reciproche richieste di addebito.
1. CASA CONIUGALE
- La sig.ra rimarrà nella ex casa coniugale sita in Cento (FE), Via San CP_1 Giorgio n. 6, curandosi della stessa sino alla effettiva vendita, per 18 mesi da oggi senza corrispondere alcunché di occupazione per la quota parte del marito;
dopo tale data, se non si fosse venduto l'immobile, i coniugi dovranno trovare un diverso accordo sul punto;
- L'immobile entro 15 giorni dalla omologa della presente separazione verrà posto congiuntamente in vendita tramite l'agenzia immobiliare San Pietro di Cento al miglior prezzo possibile secondo la stima dell'agenzia;
- Il ricavato netto della vendita sarà diviso in parti uguali (50% ciascuno) tra i coniugi una volta estinto il mutuo;
- Le eventuali spese relative alla vendita documentate (provvigioni agenzia, spese notarili, ecc.) saranno divise al 50% tra i coniugi;
1 - I mobili di casa rimarranno alla moglie sino alla vendita e poi verranno divisi al 50% e/o venduti anche in parte con la casa stessa, dividendo il ricavato sempre al 50%;
2. SISTEMAZIONE ABITATIVA DEL MARITO
- Il marito ha già lasciato la casa coniugale e preso un immobile in locazione a sue esclusive ed irripetibili spese;
3. SPESE RELATIVE ALLA CASA CONIUGALE
- Le utenze (acqua, luce, gas, ecc.) fino alla vendita dell'immobile, saranno a carico esclusivo della sig.ra sino a che vivrà nello stesso;
CP_1
- Le spese di manutenzione straordinarie dell'immobile saranno ripartite secondo le quote di proprietà e nel rispetto delle disposizioni di legge, restando inteso che quelle ordinarie rimarranno a carico della moglie sino a che vivrà nell'immobile stesso;
4. MANTENIMENTO
- Il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento, la somma mensile di € 650,00 (seicentocinquanta/00), a partire dal corrente mese di luglio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- Il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra che la stessa CP_1 comunicherà al marito;
5. SPESE LEGALI Le spese legali relative al presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti tanto che ognuna salderà i propri legali .
6. CONTO CORRENTE COMUNE
- Il conto corrente cointestato presso Banca d'Italia è già stato diviso al 50% tra i coniugi;
- Detto conto rimarrà attivo esclusivamente per il pagamento delle rate del mutuo gravante sulla casa coniugale e sul medesimo non potranno essere accesi finanziamenti e/o mutui di sorta;
- Entrambi i coniugi dall'omologazione della presente separazione si impegnano a versare mensilmente sul predetto conto la quota del 50% ciascuno dell'importo della rata di mutuo, garantendo la necessaria provvista per il regolare pagamento;
quanto al pagamento delle precedenti rate di mutuo le parti danno atto di non avere nulla a pretendere;
- una volta ceduto l'immobile ed estinto il mutuo il conto verrà chiuso;
7. AUTOVETTURE
- L'autovettura Ford Fiesta, è già stata trasferita alla moglie di comune accordo la quale si farà carico di tutte le relative spese di bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria;
- L'autovettura BMW rimarrà di proprietà esclusiva del marito, il quale si farà carico di tutte le relative spese (bollo, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria);
8. ANIMALI DOMESTICI
- I due gatti di famiglia rimarranno nella casa coniugale affidati alle cure della moglie;
- Tutte le spese relative al mantenimento dei gatti saranno ad esclusivo ed irripetibile carico del marito per circa euro 50 mensili;
- le spese del veterinario verranno divise al 50 % tra i coniugi previo accordo;
2 - Il marito si impegna a rimborsare alla moglie, a semplice richiesta e dietro presentazione dei relativi giustificativi, tutte le spese dalla stessa anticipate per la cura e il mantenimento dei gatti come sopra precisate;
- Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla presentazione dei giustificativi di spesa.
Conclusioni del PM: Visto MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra il sig. esponeva che in data 12/08/1995 aveva Parte_1 contratto matrimonio con , che dalla unione erano nati due Controparte_1 figli entrambi maggiorenni ed autosufficienti, che i rapporti tra i coniugi si erano progressivamente deteriorati fino a rendere intollerabile la convivenza. Chiedeva dunque che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni riportate in ricorso con addebito della separazione alla moglie. Si costituiva la resistente chiedendo a sula volta l'addebito della separazione al marito e la fissazione di un assegno di mantenimento a quo favore di euro 800 al mese. Davanti al giudice in udienza di prima comparizione le parti trovavano un accordo rispetto al quale concludevano congiuntamente.
I coniugi hanno confermato la volontà di separarsi, circostanza che conferma il venir meno, in modo irrimediabile, dell' affectio coniugalis. Deve dunque essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni sopra riportate, fatta eccezione che per quelle inerenti la sorte della casa, delle auto e degli animali in comproprieta', rispetto alle quali il Collegio si limita a prendere atto degli accordi fra le parti. In conformità agli accordi delle parti va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo: dichiara la separazione dei coniugi e Controparte_1 Parte_1 coniugati in Roma il 12.8.95 con atto trascritto al n. 886 parte II serie A, anno 1995, alle seguenti condizioni:
- Il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento, la somma mensile di € 650,00 (seicentocinquanta/00), a partire dal corrente mese di luglio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- Il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra che la stessa CP_1 comunicherà al marito;
Le spese legali relative al presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di Roma di procedere all' annotazione della presente sentenza. Ferrara, 3.7.25
L'estensore Il presidente
3 Anna Ghedini Paolo Sangiuolo
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