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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/07/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2374/2024 RG avente ad oggetto: «retribuzione: arretrati e lavoro straordinario – responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003»
TRA
- rappresentato e difeso dagli Avvocati REGAZZO ROSSANA Parte_1
e BRAVIN DINO ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore – contumace, CP_1
-resistente
ED
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore - Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato ORONE MAURIZIO ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/11/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio le resistenti chiedendo « 1) Previa ogni occorrenda declaratoria, condannarsi le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro o disgiuntamente,
a corrispondere al ricorrente, per i titoli di cui in narrativa, la somma lorda di €
1 7.593,16, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione di legge. 2) Spese rifuse, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano distrattarii. Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”, ex D.M. n.
55/2014 art. 4, comma 1-bis, introdotto dal D.M. n. 37/2018. 3) Sentenza esecutiva».
Nel costituirsi ha contestato la pretesa del Controparte_2 ricorrente e concluso pur regolarmente citata non si è costituita e ne è stata CP_1 dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, l'esame di alcuni testi addotti dal ricorrente e l'interrogatorio di quest'ultimo.
*** *** ***
1. Il ricorrente espone di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di impresa dedita al montaggio degli allestimenti CP_1 interni navali dal 1.8.2019 al 30.11.2023, dal 2.12.2023 al 2.1.2024 ed infine dal 1.3.2024 al 11.7.2024, con inquadramento formale nel 2° livello CCNL valevole per i dipendenti della , Parte_2 esplicitamente applicato al rapporto di lavoro, quale “operaio generico” (doc.
03 buste paga); di essersi, viceversa, occupato a bordo nave del montaggio degli arredi e complementi, quali corrimano, battiscopa e così via;
che il rapporto di lavoro si è definitivamente concluso a seguito di dimissioni;
di aver svolto il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì per dieci ore il giorno, dalle ore 7.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00 ed il sabato dalle 7.00 alle
12.00; che il lavoro straordinario è stato sostanzialmente retribuito dalla datrice di lavoro tramite la corresponsione di una - fittizia - indennità di trasferta, allo scopo evidente di non assoggettare il compenso ai dovuti contributi
2 previdenziali, che, tuttavia, parte dello straordinario effettuato nel 2023, per circa 250 ore, nella busta paga di settembre 2023 è stato unilateralmente imputato alla voce “anticipo TFR” per l'importo di € 2.856,01 (doc. 03, busta paga settembre 2023); che, di conseguenza, il TFR corrispondente a tale importo non gli è stato corrisposto, ed in ogni caso per l'ipotesi in cui,
l'effettivo, titolo di pagamento (per lo straordinario) fosse stato specificatamente contestato, rimarrebbe impagato il lavoro straordinario effettuato in tale anno- limitatamente a 250 ore;
di essere stato regolarmente retribuito sino a maggio 2024 e di non aver percepito più nulla nei mesi successivi;
di risultare pertanto creditore per le retribuzioni ordinarie e straordinarie di giugno e luglio 2024, nonché per gli istituti di fine rapporto
(come da conteggio: TFR, 13esima, ferie e festività maturate e non godute e
ROL maturati e non goduti) per l'importo complessivo di € 7.593,16 ( doc. 04 conteggio); di avere reso tutta la propria prestazione lavorativa nell'ambito di un subappalto relativo a costruzioni navali contratto, a quanto consta, da con Marine IO SP (con sede in Pordenone) a sua volta CP_1 appaltatrice di , all'interno del cantiere di Porto Marghera. Controparte_2
2. ha dedotto, che da quanto emerge dalla propria CP_2 documentazione, ha conferito nel periodo per cui è causa, alla società
l'ordine di appalto n. 046274CMI relativo a Controparte_3 lavori di allestimento della costruzione C 6274 e che la società
[...]
ha chiesto a l'autorizzazione ad avvalersi Controparte_3 CP_2 del subappalto di in data 21 marzo 2023 (doc. 1 resistente). Per il CP_1 resto ha contestato la carenza di prova nell'an e nel quantum delle pretese formulate dal ricorrente anche con riferimento allo svolgimento di attività in orario c.d. straordinario e la carenza di legittimazione passiva di CP_2 rispetto a crediti privi di natura strettamente retributiva.
3. Orbene, i testi addotti dal ricorrente hanno riferito:
-I ON « sono stato dipendente di che aveva lo stesso Pt_3 titolare della ditta . Quindi noi dipedenti di lavoravamo insieme CP_1 Pt_3 ai dipendenti di . (...) ho lavorato alle dipendenze di dal 2018 CP_1 Pt_3 sino al 2024 nel cantiere di Marghera. Ricordo il ricorrente. (...) CP_2
3 lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 18:00 con un'ora di pausa, e il sabato dalle 7:00 alle 12:00. Lavoravamo tutti sabati. Questo era sia il mio orario che quello del ricorrente e dei nostri colleghi. (...) l'orario che ho indicato era quello di lavoro effettivo, abbiamo sempre fatto questo orario»;
- « ho lavorato alle dipendenze della ditta CP_4 Pt_3 all'interno del cantiere di di Marghera e per dal CP_2 CP_2
2018 a luglio 2024. (...) confermo che , e avevano un Pt_3 CP_1 Pt_4 unico titolare, e anche un'altra ditta di cui ora non ricordo il nome, confermo che tutti i dipedenti di queste diverse ditte lavoravamo tutti assieme. Ricordo il ricorrente ha lavorato con noi. (...) facevamo il seguente orario: dalle 7:00 alle
12:00 e dalle 13:00 alle 18:00 da lunedì a venerdì; sabato dalle 7:00 alle
12:00. Si lavorava tutti i sabati, se uno aveva bisogno poteva chiedere in qualche sabato di non venire la lavoro. (...) l'orario che ho indicato era proprio di lavoro effettivo, entravo in cantiere prima delle 7:00 e uscivo dopo le 18:00.
Si timbrava all'entrata dei cancelli del cantiere e poi si timbrava alla macchinetta della ditta all'inizio e alla fine del lavoro e anche alla pausa pranzo».
4. Il ricorrente ha a sua volta coerentemente confermato «di aver lavorato per dentro il cantiere di a Marghera dal CP_1 CP_2
1/8/2019 al 2/1/2024 e poi di nuovo dal 1/3/2024 all'11/7/2024, nel mezzo sono tornato al mio paese natale. (...) il mio lavoro era di falegname. (...) io lavoravo 10 ore al giorno da lunedì a venerdì e cioè dalle 7:00 alle 18:00 con un'ora di pausa per il pranzo e 5 ore al sabato dalle 7:00 alle 12:00; lavoravo tutti i sabati. L'orario che ho indicato era di lavoro effettivo. Quindi entravo in cantiere prima delle 7:00 e finivo dopo le 18:00. (...) ho iniziato a lavorare a
Genova in prova un mese poi sono stato ad Ancona e poi sono venuto a
Marghera. (...) ad Ancona ho lavorato nel cantiere di . CP_2
5. Dalla documentazione prodotta (contratti di lavoro e buste paga) emerge che effettivamente il ricorrente ha lavorato per dal 1/8/2019 CP_1 al 30/11/2023, dal 2/12/2023 al 2/1/2024 e dal 1/3/2024 rispettivamente come operaio comune 1°livello e come operaio generico 2° livello, dunque il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze di l'inquadramento CP_1
4 e la durata sono provati documentalmente, oltre che dalle deposizioni testimoniali sopra riportate.
6. L'istruttoria svolta ha provato, inoltre, come emerge chiaramente dalle testimonianze lo svolgimento sistematico di un orario di lavoro come indicato in ricorso e quindi sistematicamente di lavoro straordinario ed altresì che il ricorrente ha lavorato sempre in subappalti di a Marghera o in CP_2 altri cantieri CP_2
7. Ad avviso del giudicante non appare rilevante che a CP_2 risulti solo per una parte del rapporto di lavoro l'impiego in subappalti nel proprio cantiere, trattandosi di documentazione proveniente dalla parte che può fare prova contro di sé ma non per escludere ciò che non priva.
8. Il ricorrente ha dunque provato alla luce delle buste paga in proprio possesso, dello svolgimento del lavoro straordinario e del CCNL applicato, di aver diritto a quanto indicato in ricorso.
9. I conteggi non sono stati specificamente contestati da CP_2 né – che non si è costituita – ha offerto elementi atti ad evidenziarne CP_1 errori o incongruità.
10. Costituisce principio consolidato quello secondo il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (vd. ex plurimis Cass. S.U. 30/10/2001 n.
13533).
11. Quindi deve essere condannata a pagare quanto richiesto in CP_1 ricorso, ovvero per le retribuzioni ordinarie e straordinarie di giugno e luglio
2024, nonché per gli istituti di fine rapporto (come da conteggio: TFR,
13esima, ferie e festività maturate e non godute e ROL maturati e non goduti)
l'importo complessivo di € 7.593,16.
12. non costituendosi non ha infatti provato che l'acconto CP_1 imputato al TFR, e in questa sede contestato dal ricorrente, fosse tale.
5 13. Per quanto riguarda come noto l'art. 29 d.lgs. 276/2003 CP_2
è limitato agli emolumenti di natura strettamente retributiva ( Cass. L.,
28517/2019; Cass. L., 23303/19) con esclusione dell' indennità sostitutiva ferie e dei permessi non goduti (Cass. 15958/2021 che richiama . Cass. 16/7/1992 n.
8627, Cass. 13/3/1997 n. 2231, Cass. 29/8/1997 n. 8212, v. anche Cass.
24/12/1997 n. 13039, Cass. 7/3/2002 n. 3298), con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cass. 8717/1990, 7109/1990, 4081/1990), con inclusione, invece, dei ROL per riduzione orario di lavoro (Cass. L.,
10354/2016), mentre sono inclusi 13^, EAR (= Elemento Aggiuntivo della
Retribuzione), straordinario, retribuzione ordinaria, mensilità supplementari,
TFR.
14. Deve dunque condannarsi a corrispondere al ricorrente CP_1 la somma di € 7.593,16 per giugno e luglio 2024 , TFR, 13esima, ferie e festività maturate e non godute e ROL maturati e non goduti e in solido
FINCANTIERI ex art. 29 d.lgs. 276/2003 con esclusione di ferie e festività non goduti, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c.
e 150 disp. att. c.p.c., dovendosi escludere - a parziale modifica del proprio orientamento, anche alla luce di Cass. SSUU 12449/2024 - il riconoscimento degli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. ( si veda sul punto propria sent. 183/25 richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c.)
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM
147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro scaglione € 5200-26.000 ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie, con sovrapposizione di questioni ed istruttoria con altre analoghe e contestuali cause), dei contrasti giurisprudenziali (non sussistenti) aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad
6 agevolarne la consultazione e fruizione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati.
16. Il ricorrente è esente dal contributo unificato per ragioni di reddito come da autodichiarazione in atti.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Condanna al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma di € 7.593,16 per i titoli di cui in parte motiva e in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003, con esclusione di ferie e Controparte_2 festività non goduti, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalle singole scadenze al saldo;
2) Condanna i resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.110,00 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi anticipatari.
Venezia, all'udienza del 10/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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