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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/05/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 78/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 78/2022, assegnata in decisione all'udienza del 20/01/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il
17/04/2025, tra:
(C.F. ), con l'Avv. Schiavulli Parte_1 C.F._1
Giuseppe;
- RICORRENTE
E
(C.F. , con l'Avv. Giorgino Controparte_1 C.F._2
Nicola;
- RESISTENTE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
pagina 1 di 6 Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20/01/2025, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve precisarsi che, dal momento che è stata già pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Collegio è chiamato a pronunciarsi solo sui provvedimenti accessori al divorzio.
2. Le domande di assegnazione della casa familiare e di riconoscimento di un assegno di
Per_ mantenimento in capo alla resistente per la figlia avanzate dal ricorrente, devono essere rigettate, perché infondate, per i motivi che seguono. Per_ La figlia maggiorenne infatti, nata a [...] il [...], deve ritenersi economicamente indipendente.
Ella compirà a breve trent'anni e risulta regolarmente impiegata, seppure con contratto part- time, come lavoratrice dipendente, senza soluzione di continuità, sin dal 19/10/2021. Si avvale, inoltre, come stabile collocazione abitativa, della casa familiare, ove risiede con il padre, senza sostenere spese di alloggio.
L'età adulta e matura della figlia, nonché il suo stabile ingresso nel mondo del lavoro oramai da diversi anni, in assenza - per quanto noto - di percorsi di studio o di crescita professionale ancora in corso, impongono, pertanto, di ritenere che ella abbia portato a compimento il suo percorso personale di emancipazione dai genitori, il cui dovere di mantenimento può quindi dirsi cessato.
Sul punto si rammenta come il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (v. Cass. n. 12123/2024, n. 29264/2022 e n. 38366/2021).
Conseguentemente, le domande in esame vanno rigettate, rammentandosi come l'assegnazione della casa familiare di cui all'art. 337 sexies c.c. costituisca esclusivamente uno pagina 2 di 6 strumento di tutela della prole minorenne o maggiorenne ma non economicamente indipendente e non sia, pertanto, applicabile al caso di specie.
3. Va infine rigettata anche la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente ai sensi dell'art. 5, co. 6, L. n. 898/1970.
Giova premettere, in punto di diritto, che a partire dalla sentenza n. 11490 del 1990 delle S.U. della Suprema Corte, la giurisprudenza ha affermato il carattere esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, individuandone il presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, e prevedendo che la relativa liquidazione dovesse essere effettuata in base alla valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. Tale orientamento, rimasto fermo per un trentennio, è stato modificato con la sentenza n. 11504 del 2017, con cui la Corte di
Cassazione, muovendo sempre dalla premessa sistematica relativa alla distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha affermato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve essere valutato al lume del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascun coniuge ormai "persona singola" e che, all'esito dell'accertamento della condizione di non autosufficienza economica, vanno esaminati in funzione determinativa del quantum i criteri indicati dalla norma.
Con la recente sentenza n. 18287 del 2018, sul tema, sono nuovamente intervenute le Sezioni
Unite della Suprema Corte, che, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati nelle massime ufficiali:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza pagina 3 di 6 economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Pertanto, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve.
Si è precisato (Cass. n. 32669 del 24/11/2023) che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente
(Cass. n. 29920/2022). Ciò presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale, perché, in pagina 4 di 6 assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (Cass. n. 9144/2023; Cass. n. 10614/2023).
Dovendo, dunque, valutare le funzioni assistenziale e compensativo-perequativa dell'assegno divorzile, nel caso di specie non è possibile riconoscere l'obbligo in capo al ricorrente di versare tale assegno in favore della resistente.
In primo luogo, non sussistono i presupposti per un assegno dalla funzione assistenziale, considerato che la resistente è titolare di reddito ed economicamente indipendente, oltre che proprietaria esclusiva dell'immobile in cui vive, acquistato in epoca successiva alla separazione dal coniuge, a riprova della propria capacità reddituale. Si richiama la dichiarazione dei redditi per l'anno 2023, da cui si evince che la resistente ricava dalla propria attività di lavoro dipendente un reddito annuo netto pari a circa 20.000,00, che suddiviso in tredici mensilità equivale ad uno stipendio mensile di circa 1.500,00 euro (v. Modello 730/2024).
In secondo luogo, deve escludersi che possa riconoscersi un assegno divorzile dalla funzione perequativo-compensativa, in assenza della prova del contributo fornito, in via esclusiva o prevalente, alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, attraverso il sacrificio di concrete aspettative professionali e reddituali. In mancanza di una tale prova, neppure possono soccorrere, al riguardo, il criterio della durata del matrimonio e il fatto, di per sé considerato, della nascita di due figlie dalla relazione coniugale.
La domanda di riconoscimento di un assegno divorzile proposta dalla resistente andrà, pertanto, rigettata.
4. Alla luce della soccombenza reciproca, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare proposta dal ricorrente;
2) rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in capo alla
Per_ resistente per la figlia proposta dal ricorrente;
pagina 5 di 6 3) rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Foggia, 20/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 78/2022, assegnata in decisione all'udienza del 20/01/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il
17/04/2025, tra:
(C.F. ), con l'Avv. Schiavulli Parte_1 C.F._1
Giuseppe;
- RICORRENTE
E
(C.F. , con l'Avv. Giorgino Controparte_1 C.F._2
Nicola;
- RESISTENTE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
pagina 1 di 6 Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20/01/2025, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve precisarsi che, dal momento che è stata già pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Collegio è chiamato a pronunciarsi solo sui provvedimenti accessori al divorzio.
2. Le domande di assegnazione della casa familiare e di riconoscimento di un assegno di
Per_ mantenimento in capo alla resistente per la figlia avanzate dal ricorrente, devono essere rigettate, perché infondate, per i motivi che seguono. Per_ La figlia maggiorenne infatti, nata a [...] il [...], deve ritenersi economicamente indipendente.
Ella compirà a breve trent'anni e risulta regolarmente impiegata, seppure con contratto part- time, come lavoratrice dipendente, senza soluzione di continuità, sin dal 19/10/2021. Si avvale, inoltre, come stabile collocazione abitativa, della casa familiare, ove risiede con il padre, senza sostenere spese di alloggio.
L'età adulta e matura della figlia, nonché il suo stabile ingresso nel mondo del lavoro oramai da diversi anni, in assenza - per quanto noto - di percorsi di studio o di crescita professionale ancora in corso, impongono, pertanto, di ritenere che ella abbia portato a compimento il suo percorso personale di emancipazione dai genitori, il cui dovere di mantenimento può quindi dirsi cessato.
Sul punto si rammenta come il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (v. Cass. n. 12123/2024, n. 29264/2022 e n. 38366/2021).
Conseguentemente, le domande in esame vanno rigettate, rammentandosi come l'assegnazione della casa familiare di cui all'art. 337 sexies c.c. costituisca esclusivamente uno pagina 2 di 6 strumento di tutela della prole minorenne o maggiorenne ma non economicamente indipendente e non sia, pertanto, applicabile al caso di specie.
3. Va infine rigettata anche la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente ai sensi dell'art. 5, co. 6, L. n. 898/1970.
Giova premettere, in punto di diritto, che a partire dalla sentenza n. 11490 del 1990 delle S.U. della Suprema Corte, la giurisprudenza ha affermato il carattere esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, individuandone il presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, e prevedendo che la relativa liquidazione dovesse essere effettuata in base alla valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. Tale orientamento, rimasto fermo per un trentennio, è stato modificato con la sentenza n. 11504 del 2017, con cui la Corte di
Cassazione, muovendo sempre dalla premessa sistematica relativa alla distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha affermato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve essere valutato al lume del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascun coniuge ormai "persona singola" e che, all'esito dell'accertamento della condizione di non autosufficienza economica, vanno esaminati in funzione determinativa del quantum i criteri indicati dalla norma.
Con la recente sentenza n. 18287 del 2018, sul tema, sono nuovamente intervenute le Sezioni
Unite della Suprema Corte, che, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati nelle massime ufficiali:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza pagina 3 di 6 economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Pertanto, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve.
Si è precisato (Cass. n. 32669 del 24/11/2023) che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente
(Cass. n. 29920/2022). Ciò presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale, perché, in pagina 4 di 6 assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (Cass. n. 9144/2023; Cass. n. 10614/2023).
Dovendo, dunque, valutare le funzioni assistenziale e compensativo-perequativa dell'assegno divorzile, nel caso di specie non è possibile riconoscere l'obbligo in capo al ricorrente di versare tale assegno in favore della resistente.
In primo luogo, non sussistono i presupposti per un assegno dalla funzione assistenziale, considerato che la resistente è titolare di reddito ed economicamente indipendente, oltre che proprietaria esclusiva dell'immobile in cui vive, acquistato in epoca successiva alla separazione dal coniuge, a riprova della propria capacità reddituale. Si richiama la dichiarazione dei redditi per l'anno 2023, da cui si evince che la resistente ricava dalla propria attività di lavoro dipendente un reddito annuo netto pari a circa 20.000,00, che suddiviso in tredici mensilità equivale ad uno stipendio mensile di circa 1.500,00 euro (v. Modello 730/2024).
In secondo luogo, deve escludersi che possa riconoscersi un assegno divorzile dalla funzione perequativo-compensativa, in assenza della prova del contributo fornito, in via esclusiva o prevalente, alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, attraverso il sacrificio di concrete aspettative professionali e reddituali. In mancanza di una tale prova, neppure possono soccorrere, al riguardo, il criterio della durata del matrimonio e il fatto, di per sé considerato, della nascita di due figlie dalla relazione coniugale.
La domanda di riconoscimento di un assegno divorzile proposta dalla resistente andrà, pertanto, rigettata.
4. Alla luce della soccombenza reciproca, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare proposta dal ricorrente;
2) rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in capo alla
Per_ resistente per la figlia proposta dal ricorrente;
pagina 5 di 6 3) rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Foggia, 20/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
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