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Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2024, n. 15960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15960 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8160 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
OMA (RM), 28/11/1973), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. DE DOMINICIS TOMMASO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E 2
(PARAGUACU PAULISTA, Controparte_1
(BRASILE), 05/05/1968), con il patrocinio dell'avv. COZZI
GIANDOMENICO giusta procura speciale in atti;
resistente
E
, 07/07/2004) con il Controparte_2
patrocinio dell'avv. EDGARDO CRESCENZI giusta procura speciale in atti;
intervenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 07 ottobre 2024 le parti discutevano oralmente il procedimento e precisavano le conclusioni come da verbale di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza -
premesso che con sentenza n. 18705 del 2020, in accoglimento delle note congiunte, il Tribunale di Roma, definendo il giudizio di scioglimento del matrimonio contratto da con Parte_1
il 26 settembre 2001, ha posto a carico Controparte_1 3
dell'istante l'obbligo di corrispondere Euro 3.000 mensili per il mantenimento del figlio , 7 luglio Controparte_2 CP_2
2004), di cui Euro 2.800,00 mensili da versare alla madre ed
Euro 200,00 mensili al figlio, oltre all' 80% delle spese extra -
ha chiesto all'intestato Tribunale di voler revocare Parte_1
l'assegno di mantenimento dovuto alla madre per il figlio a far data dall'01 dicembre 2023.
A sostegno delle proprie domande il ricorrente deduceva che il figlio, a seguito del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento della licenza liceale, manifestava il desiderio di proseguire gli studi e di andare a vivere dal solo;
che in effetti a decorrere dal 2/11/23 dapprima si trasferiva Controparte_2
dalla casa materna in via Ruggero Fauro, sempre a Roma, presso l'abitazione utilizzata dal padre per i suoi soggiorni romani e poi presso un alloggio messo a disposizione da amici di famiglia in via Scarpellini n.15 Roma dove attualmente il ragazzo viveva dall'01/12/2023; che il padre contribuiva al mantenimento diretto del figlio facendosi carico delle spese di alloggio, universitarie dell'iscrizione al corso presso la università UI UI RL di
Roma e di quelle di svago e di vitto, per un ammontare complessivo pari ad euro 3.200 circa mentili mentre la madre non contribuiva in alcun modo al mantenimento del figlio;
che in 4
data 20/11/2023, a mezzo raccomandata a.r., il ricorrente pertanto comunicava alla resistente che non avrebbe più
provveduto a pagarle il mantenimento stante il versamento diretto delle somme al figlio ma quest'ultima contestava la comunicazione ed anche il tentativo di addivenire ad una convenzione di negoziazione assistita aveva esito negativo.
Costituitasi in giudizio contestava Controparte_1
la fondatezza e l'ammissibilità del ricorso chiedendone il rigetto,
in via ulteriormente subordinata chiedeva disporsi la parziale riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio, da corrispondere sempre alla medesima, ed in misura non inferiore ad € 2.000,00 mensili;
disporsi in caso di accoglimento totale e/o parziale della domanda avversaria, che gli effetti decorressero dalla pubblicazione della sentenza o dal deposito del ricorso
(27.02.2024).
All'uopo deduceva che il figlio era dipendente sotto il profilo economico ed affettivo dai propri genitori e continuava di fatto a vivere con la madre.
Si costituiva in giudizio ad Controparte_2
adiuvandum delle ragioni esposte dal padre, chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio nel senso di porre a carico del padre il versamento diretto in suo favore dell'importo 5
mensile di Euro 2.600,00 comprensivi delle spese universitarie o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta,
all'udienza del 07 ottobre 2024 il giudice delegato esperiva con esito positivo il tentativo di conciliazione e le parti concordavano di modificare le condizioni del divorzio nei seguenti termini ossia il provvederà al versamento diretto del mantenimento al Pt_1
figlio in misura pari ad Euro 2.100 mensili comprese le spese universitarie mentre le spese straordinarie, ad eccezione di quelle universitarie come sopra regolate, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo del padre di corrispondere, alla madre, l'assegno di mantenimento per il figlio cesserà a partire dal mese di marzo 2024 contestualmente alla decorrenza dell'obbligo del padre di corrispondere il mantenimento direttamente al figlio e pertanto, preso atto delle intese raggiunte, il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, di essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Orbene nulla osta al recepimento della volontà delle parti che corrisponde all'interesse dei genitori e del figlio ed alle cui condizioni liberamente hanno dato il proprio assenso nel corso 6
della udienza tenutasi in data 07/10/2024.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8160/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara cessato, a far data dal mese di marzo 2024,
l'obbligo di di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
l'assegno di mantenimento per il figlio
[...] [...]
; CP_2
dispone che il padre, , corrisponda direttamente Parte_1
al figlio , da marzo 2024 ed entro il giorno 5 Controparte_2
di ogni mese, l'assegno mensile di Euro 2.100,00 comprensivo delle spese universitarie, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con base marzo 2024, e lo condanna al pagamento dei relativi importi;
pone a carico dei genitori in eguale misura (50%) il pagamento delle spese extra, ad eccezione di quelle universitarie come sopraindicate, con le specificazioni tutte di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dal Tribunale di Roma 7
il 17 dicembre 2014 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte a decorrere dal mese di marzo 2024.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, 14/10/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8160 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
OMA (RM), 28/11/1973), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. DE DOMINICIS TOMMASO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E 2
(PARAGUACU PAULISTA, Controparte_1
(BRASILE), 05/05/1968), con il patrocinio dell'avv. COZZI
GIANDOMENICO giusta procura speciale in atti;
resistente
E
, 07/07/2004) con il Controparte_2
patrocinio dell'avv. EDGARDO CRESCENZI giusta procura speciale in atti;
intervenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 07 ottobre 2024 le parti discutevano oralmente il procedimento e precisavano le conclusioni come da verbale di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza -
premesso che con sentenza n. 18705 del 2020, in accoglimento delle note congiunte, il Tribunale di Roma, definendo il giudizio di scioglimento del matrimonio contratto da con Parte_1
il 26 settembre 2001, ha posto a carico Controparte_1 3
dell'istante l'obbligo di corrispondere Euro 3.000 mensili per il mantenimento del figlio , 7 luglio Controparte_2 CP_2
2004), di cui Euro 2.800,00 mensili da versare alla madre ed
Euro 200,00 mensili al figlio, oltre all' 80% delle spese extra -
ha chiesto all'intestato Tribunale di voler revocare Parte_1
l'assegno di mantenimento dovuto alla madre per il figlio a far data dall'01 dicembre 2023.
A sostegno delle proprie domande il ricorrente deduceva che il figlio, a seguito del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento della licenza liceale, manifestava il desiderio di proseguire gli studi e di andare a vivere dal solo;
che in effetti a decorrere dal 2/11/23 dapprima si trasferiva Controparte_2
dalla casa materna in via Ruggero Fauro, sempre a Roma, presso l'abitazione utilizzata dal padre per i suoi soggiorni romani e poi presso un alloggio messo a disposizione da amici di famiglia in via Scarpellini n.15 Roma dove attualmente il ragazzo viveva dall'01/12/2023; che il padre contribuiva al mantenimento diretto del figlio facendosi carico delle spese di alloggio, universitarie dell'iscrizione al corso presso la università UI UI RL di
Roma e di quelle di svago e di vitto, per un ammontare complessivo pari ad euro 3.200 circa mentili mentre la madre non contribuiva in alcun modo al mantenimento del figlio;
che in 4
data 20/11/2023, a mezzo raccomandata a.r., il ricorrente pertanto comunicava alla resistente che non avrebbe più
provveduto a pagarle il mantenimento stante il versamento diretto delle somme al figlio ma quest'ultima contestava la comunicazione ed anche il tentativo di addivenire ad una convenzione di negoziazione assistita aveva esito negativo.
Costituitasi in giudizio contestava Controparte_1
la fondatezza e l'ammissibilità del ricorso chiedendone il rigetto,
in via ulteriormente subordinata chiedeva disporsi la parziale riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio, da corrispondere sempre alla medesima, ed in misura non inferiore ad € 2.000,00 mensili;
disporsi in caso di accoglimento totale e/o parziale della domanda avversaria, che gli effetti decorressero dalla pubblicazione della sentenza o dal deposito del ricorso
(27.02.2024).
All'uopo deduceva che il figlio era dipendente sotto il profilo economico ed affettivo dai propri genitori e continuava di fatto a vivere con la madre.
Si costituiva in giudizio ad Controparte_2
adiuvandum delle ragioni esposte dal padre, chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio nel senso di porre a carico del padre il versamento diretto in suo favore dell'importo 5
mensile di Euro 2.600,00 comprensivi delle spese universitarie o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta,
all'udienza del 07 ottobre 2024 il giudice delegato esperiva con esito positivo il tentativo di conciliazione e le parti concordavano di modificare le condizioni del divorzio nei seguenti termini ossia il provvederà al versamento diretto del mantenimento al Pt_1
figlio in misura pari ad Euro 2.100 mensili comprese le spese universitarie mentre le spese straordinarie, ad eccezione di quelle universitarie come sopra regolate, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo del padre di corrispondere, alla madre, l'assegno di mantenimento per il figlio cesserà a partire dal mese di marzo 2024 contestualmente alla decorrenza dell'obbligo del padre di corrispondere il mantenimento direttamente al figlio e pertanto, preso atto delle intese raggiunte, il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, di essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Orbene nulla osta al recepimento della volontà delle parti che corrisponde all'interesse dei genitori e del figlio ed alle cui condizioni liberamente hanno dato il proprio assenso nel corso 6
della udienza tenutasi in data 07/10/2024.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8160/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara cessato, a far data dal mese di marzo 2024,
l'obbligo di di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
l'assegno di mantenimento per il figlio
[...] [...]
; CP_2
dispone che il padre, , corrisponda direttamente Parte_1
al figlio , da marzo 2024 ed entro il giorno 5 Controparte_2
di ogni mese, l'assegno mensile di Euro 2.100,00 comprensivo delle spese universitarie, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con base marzo 2024, e lo condanna al pagamento dei relativi importi;
pone a carico dei genitori in eguale misura (50%) il pagamento delle spese extra, ad eccezione di quelle universitarie come sopraindicate, con le specificazioni tutte di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dal Tribunale di Roma 7
il 17 dicembre 2014 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte a decorrere dal mese di marzo 2024.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, 14/10/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi