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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°8981/2023 R.G.L., promossa
D A
, in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Giacometti e Daniela Pulvirenti ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dell'avv. Giovanni Barraja.
- ricorrente -
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv.to MINISTERI MARCO ed Parte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in VIA ENRICO DE NICOLA 17 a
CALTANISSETTA.
- convenuto -
All'esito dell'udienza del 13/01/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 13/07/2023, il Parte_1
propose opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 7.07.2023, col quale la sig.ra gli aveva intimato il pagamento, quale coobligato in solido della Parte_3
unipersonale, della complessiva somma di € 12.759,26 oltre Controparte_1
compensi e spese di giudizio, in forza della diffida accertativa per crediti patrimoniali n.
23/30 del 16.01.2023, prot. n. 930 del 27.01.2023 emessa (ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.lgs. n. 124/2004) dal Servizio XVII dell'Ispettorato del Lavoro di
Caltanissetta.
1 Contestò, innanzitutto, la propria qualità di debitore solidale e la mancata notifica del titolo, nonché la carenza di motivazione della diffida e l'infondatezza del credito, chiedendo quindi accogliersi le seguenti conclusioni: “In via preliminare disporre
Con l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' di Caltanissetta, ex art. 102 e/o
103 c.p.c. in quanto soggetto che ha formato unilateralmente il titolo esecutivo da cui origina il precetto oggi opposto.
All'esito
- dichiarare che il non è obbligato in solido della Parte_1
; Parte_4
- dichiarare la nullità e la inefficacia del precetto opposto e/o del titolo esecutivo posto a fondamento dello stesso per carenza dei requisiti di diritto e presupposti di fatto, per violazione delle norme procedurali, nonché per l'errata quantificazione della somma precettata, per tutti i motivi sopra esposti”.
Col decreto di fissazione d'udienza è stata disposta la sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto.
Si è costituita in giudizio la lavoratrice, eccependo in via preliminare,
l'incompetenza per territorio del tribunale di Palermo ritenendo competente il tribunale di Caltanissetta e contestando nel merito la fondatezza dell'opposizione.
La causa, dopo alcuni rinvii per trattative richiesti dalle parti, sulla comune richiesta delle stesse di dichiarare cessata la materia del contendere è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
Sulla scorta di quanto concordemente riferito dalle parti, in ordine alla definizione in via transattiva della lite con verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale in data 17.12.2024, deve ritenersi venuto meno ogni motivo di contrasto fra le stesse.
Per l'effetto va dichiarata integralmente cessata la materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, connessi alla concorde richiesta delle parti, per compensare integralmente le spese di lite fra le stesse.
In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, le spese relative alla difesa di parte convenuta vanno poste a carico dello Stato, provvedendo a tal fine con separato decreto di pagamento.
P.Q.M.
2 Dichiara cessata la materia del contendere e compensate le spese di lite fra le parti
Pone a carico dell'erario le spese di difesa di parte convenuta, liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Palermo il 14/01/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°8981/2023 R.G.L., promossa
D A
, in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Giacometti e Daniela Pulvirenti ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dell'avv. Giovanni Barraja.
- ricorrente -
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv.to MINISTERI MARCO ed Parte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in VIA ENRICO DE NICOLA 17 a
CALTANISSETTA.
- convenuto -
All'esito dell'udienza del 13/01/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 13/07/2023, il Parte_1
propose opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 7.07.2023, col quale la sig.ra gli aveva intimato il pagamento, quale coobligato in solido della Parte_3
unipersonale, della complessiva somma di € 12.759,26 oltre Controparte_1
compensi e spese di giudizio, in forza della diffida accertativa per crediti patrimoniali n.
23/30 del 16.01.2023, prot. n. 930 del 27.01.2023 emessa (ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.lgs. n. 124/2004) dal Servizio XVII dell'Ispettorato del Lavoro di
Caltanissetta.
1 Contestò, innanzitutto, la propria qualità di debitore solidale e la mancata notifica del titolo, nonché la carenza di motivazione della diffida e l'infondatezza del credito, chiedendo quindi accogliersi le seguenti conclusioni: “In via preliminare disporre
Con l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' di Caltanissetta, ex art. 102 e/o
103 c.p.c. in quanto soggetto che ha formato unilateralmente il titolo esecutivo da cui origina il precetto oggi opposto.
All'esito
- dichiarare che il non è obbligato in solido della Parte_1
; Parte_4
- dichiarare la nullità e la inefficacia del precetto opposto e/o del titolo esecutivo posto a fondamento dello stesso per carenza dei requisiti di diritto e presupposti di fatto, per violazione delle norme procedurali, nonché per l'errata quantificazione della somma precettata, per tutti i motivi sopra esposti”.
Col decreto di fissazione d'udienza è stata disposta la sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto.
Si è costituita in giudizio la lavoratrice, eccependo in via preliminare,
l'incompetenza per territorio del tribunale di Palermo ritenendo competente il tribunale di Caltanissetta e contestando nel merito la fondatezza dell'opposizione.
La causa, dopo alcuni rinvii per trattative richiesti dalle parti, sulla comune richiesta delle stesse di dichiarare cessata la materia del contendere è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
Sulla scorta di quanto concordemente riferito dalle parti, in ordine alla definizione in via transattiva della lite con verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale in data 17.12.2024, deve ritenersi venuto meno ogni motivo di contrasto fra le stesse.
Per l'effetto va dichiarata integralmente cessata la materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, connessi alla concorde richiesta delle parti, per compensare integralmente le spese di lite fra le stesse.
In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, le spese relative alla difesa di parte convenuta vanno poste a carico dello Stato, provvedendo a tal fine con separato decreto di pagamento.
P.Q.M.
2 Dichiara cessata la materia del contendere e compensate le spese di lite fra le parti
Pone a carico dell'erario le spese di difesa di parte convenuta, liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Palermo il 14/01/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
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