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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 08/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI NN, Presidente
VAIRO GIUSEPPA, LA
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4063/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Giacomo Costa, 2 84126 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2172 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6303/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: l'accoglimento del ricorso e delle precisate conclusioni e comunque l'esonero da sanzioni. Resistente: -In via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, riconoscendo la debenza della pretesa tributaria dell'Ente per l'imposta IMU 2021, come determinata dall'ufficio nell'avviso di accertamento opposto, per tutte le motivazioni espresse;
- condannare controparte al pagamento delle spese del giudizio, da determinare secondo giustizia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento IMU n. 2172 del 08/05/2025, notificato il 16/05/2025, relativo all'anno di imposta 2021, con il quale il Comune di Salerno ha recuperato una maggiore imposta
IMU per l'anno 2021 pari a € 6.880,00 (oltre sanzioni e interessi), contestando l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,86‰ e della riduzione della base imponibile al 75%. La ricorrente deduce di aver correttamente assoggettato a tassazione alcune unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. n. 431/1998. A sostegno del ricorso, allega i contratti regolarmente registrati e indicati nel modello Unico 2021, evidenziando come la natura agevolata di tali locazioni fosse già nota all'Ente impositore in virtù di precedenti contenziosi relativi alle annualità 2017-2019. Lamenta, inoltre, la violazione dello Statuto del Contribuente, attesa la conoscibilità dei dati dei contratti tramite l'Anagrafe Tributaria.
Si costituisce in giudizio il Comune di Salerno, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ente sostiene l'infondatezza della pretesa della contribuente per carenza dei requisiti costitutivi del beneficio: in particolare, rileva l'assenza dell'attestazione di rispondenza rilasciata dalle associazioni firmatarie (obbligatoria ex D.M. 16/01/2017 per i contratti "non assistiti") e la mancata presentazione della dichiarazione IMU specifica corredata dalla documentazione richiesta dalla delibera consiliare n. 148/2020. Il Comune rivendica la propria potestà regolamentare ex art. 52 D.Lgs. n. 446/1997 nel definire le modalità di accesso alle agevolazioni, ritenendo che la produzione documentale in sede di contenzioso non possa sanare l'omissione dei termini decadenziali previsti dal regolamento locale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia verte sulla spettanza delle agevolazioni IMU per gli immobili locati a canone concordato (L.
431/1998) per l'annualità 2021. Il quadro normativo di riferimento è segnato dall'art. 1, comma 760, L. n.
160/2019, che prevede la riduzione dell'imposta al 75% per tali fattispecie. Fondamentale risulta, inoltre, il disposto dell'art. 13, comma 6-bis, D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art.
3-quater del D.L. n. 34/2019
(c.d. Decreto Crescita). Tale norma stabilisce espressamente che, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante modello di dichiarazione, nonché da "qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione".
Quanto all'eccezione sollevata dal Comune circa l'assenza dell'attestazione di rispondenza, questo Collegio ritiene di aderire all'orientamento sostanzialista della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 24066/2024). Sebbene il D.M. 16/01/2017 individui nell'attestazione lo strumento per certificare la conformità del canone, la mancanza di tale documento formale non può travolgere il diritto all'agevolazione qualora la sussistenza dei requisiti sostanziali (natura del contratto e rispondenza ai parametri) sia desumibile dagli atti registrati e già in possesso della Pubblica Amministrazione. In forza dell'art. 6, comma 4, della L. n. 212/2000 (Statuto del
Contribuente), non possono essere richiesti documenti già noti all'ente o acquisibili tramite banche dati pubbliche (SIATEL/Puntofisco). Nel caso di specie, i contratti risultano regolarmente registrati e la loro natura agevolata era già stata oggetto di verifica per annualità pregresse, rendendo l'accertamento comunale un eccesso di formalismo contrario ai principi di collaborazione e buona fede.
Deve essere respinta la tesi comunale secondo cui la delibera n. 148/2020 potrebbe subordinare l'agevolazione a oneri dichiarativi decadenziali. La semplificazione introdotta dal legislatore nazionale con il D.L. n. 34/2019 ha natura di norma di principio, volta a ridurre gli adempimenti burocratici per fattispecie i cui dati sono già tracciati dall'Agenzia delle Entrate. Pertanto, le prescrizioni regolamentari locali che impongono "istanze corredate" a pena di decadenza devono considerarsi disapplicate per contrasto con la norma statale sovraordinata, che esonera il contribuente da ogni ulteriore comunicazione per i contratti registrati.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite. Tale decisione è giustificata dall'oggettiva complessità interpretativa della materia, caratterizzata da un contrasto giurisprudenziale tra l'orientamento formalista (che ritiene l'attestazione requisito sine qua non) e quello sostanzialista qui accolto.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI NN, Presidente
VAIRO GIUSEPPA, LA
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4063/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Giacomo Costa, 2 84126 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2172 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6303/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: l'accoglimento del ricorso e delle precisate conclusioni e comunque l'esonero da sanzioni. Resistente: -In via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, riconoscendo la debenza della pretesa tributaria dell'Ente per l'imposta IMU 2021, come determinata dall'ufficio nell'avviso di accertamento opposto, per tutte le motivazioni espresse;
- condannare controparte al pagamento delle spese del giudizio, da determinare secondo giustizia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento IMU n. 2172 del 08/05/2025, notificato il 16/05/2025, relativo all'anno di imposta 2021, con il quale il Comune di Salerno ha recuperato una maggiore imposta
IMU per l'anno 2021 pari a € 6.880,00 (oltre sanzioni e interessi), contestando l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,86‰ e della riduzione della base imponibile al 75%. La ricorrente deduce di aver correttamente assoggettato a tassazione alcune unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. n. 431/1998. A sostegno del ricorso, allega i contratti regolarmente registrati e indicati nel modello Unico 2021, evidenziando come la natura agevolata di tali locazioni fosse già nota all'Ente impositore in virtù di precedenti contenziosi relativi alle annualità 2017-2019. Lamenta, inoltre, la violazione dello Statuto del Contribuente, attesa la conoscibilità dei dati dei contratti tramite l'Anagrafe Tributaria.
Si costituisce in giudizio il Comune di Salerno, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ente sostiene l'infondatezza della pretesa della contribuente per carenza dei requisiti costitutivi del beneficio: in particolare, rileva l'assenza dell'attestazione di rispondenza rilasciata dalle associazioni firmatarie (obbligatoria ex D.M. 16/01/2017 per i contratti "non assistiti") e la mancata presentazione della dichiarazione IMU specifica corredata dalla documentazione richiesta dalla delibera consiliare n. 148/2020. Il Comune rivendica la propria potestà regolamentare ex art. 52 D.Lgs. n. 446/1997 nel definire le modalità di accesso alle agevolazioni, ritenendo che la produzione documentale in sede di contenzioso non possa sanare l'omissione dei termini decadenziali previsti dal regolamento locale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia verte sulla spettanza delle agevolazioni IMU per gli immobili locati a canone concordato (L.
431/1998) per l'annualità 2021. Il quadro normativo di riferimento è segnato dall'art. 1, comma 760, L. n.
160/2019, che prevede la riduzione dell'imposta al 75% per tali fattispecie. Fondamentale risulta, inoltre, il disposto dell'art. 13, comma 6-bis, D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art.
3-quater del D.L. n. 34/2019
(c.d. Decreto Crescita). Tale norma stabilisce espressamente che, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante modello di dichiarazione, nonché da "qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione".
Quanto all'eccezione sollevata dal Comune circa l'assenza dell'attestazione di rispondenza, questo Collegio ritiene di aderire all'orientamento sostanzialista della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 24066/2024). Sebbene il D.M. 16/01/2017 individui nell'attestazione lo strumento per certificare la conformità del canone, la mancanza di tale documento formale non può travolgere il diritto all'agevolazione qualora la sussistenza dei requisiti sostanziali (natura del contratto e rispondenza ai parametri) sia desumibile dagli atti registrati e già in possesso della Pubblica Amministrazione. In forza dell'art. 6, comma 4, della L. n. 212/2000 (Statuto del
Contribuente), non possono essere richiesti documenti già noti all'ente o acquisibili tramite banche dati pubbliche (SIATEL/Puntofisco). Nel caso di specie, i contratti risultano regolarmente registrati e la loro natura agevolata era già stata oggetto di verifica per annualità pregresse, rendendo l'accertamento comunale un eccesso di formalismo contrario ai principi di collaborazione e buona fede.
Deve essere respinta la tesi comunale secondo cui la delibera n. 148/2020 potrebbe subordinare l'agevolazione a oneri dichiarativi decadenziali. La semplificazione introdotta dal legislatore nazionale con il D.L. n. 34/2019 ha natura di norma di principio, volta a ridurre gli adempimenti burocratici per fattispecie i cui dati sono già tracciati dall'Agenzia delle Entrate. Pertanto, le prescrizioni regolamentari locali che impongono "istanze corredate" a pena di decadenza devono considerarsi disapplicate per contrasto con la norma statale sovraordinata, che esonera il contribuente da ogni ulteriore comunicazione per i contratti registrati.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite. Tale decisione è giustificata dall'oggettiva complessità interpretativa della materia, caratterizzata da un contrasto giurisprudenziale tra l'orientamento formalista (che ritiene l'attestazione requisito sine qua non) e quello sostanzialista qui accolto.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE