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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2025, n. 9297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9297 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. RG 20113 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20113 / 2024 r.g. promossa da:
, con l'avv. NUGNES SERGIO BRACCHI Parte_1 P.IVA_1
AN ( ) VIA PEDERSOLI 32 25032 CHIARI;
ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE
CONTRO
, con l'avv. MAIO GIUSEPPE ed Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
Conclusioni: come da fogli depositati telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 28.02.2023 la società (Staff o l'Attrice) conveniva Parte_1
CP_ avanti il Tribunale di Monza la società ( o la Convenuta) per Controparte_1 sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di € 37.647,42, per l'esecuzione di lavori edili da parte dell'Attrice in favore della Convenuta presso il cantiere di Seregno, via
Macallè, di cui al contratto di subappalto concluso fra le parti. CP_ Con comparsa di costituzione e risposta del 22.06.2023, si costituiva in giudizio la convenuta eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza, in favore di quello di Milano e, nel merito, l'infondatezza della domanda avversa, formulando altresì domanda riconvenzionale.
Successivamente, scaduti i termini per il deposito delle memorie istruttorie, il Giudice dichiarava l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, fissando il termine per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Milano. CP_ Con comparsa in riassunzione datata 28.5.2024, citava in giudizio di fronte al Tribunale di Pt_1
CP_ Milano, al fine di sentir accertare l'esecuzione, a favore di di opere rimaste impagate per l'importo di 37.647,42, e, conseguentemente, di sentirla condannare al pagamento a suo favore di CP_ detta somma, rigettando la domanda riconvenzionale formulata da in comparsa di costituzione davanti al Tribunale di Monza, in quanto infondata in fatto e in diritto. CP_ Si costituiva in giudizio riproponendo le medesime eccezioni e contestazioni proposte nel giudizio di fronte al Tribunale di Monza, chiedendo il rigetto della domanda attrice e la condanna della stessa, in via riconvenzionale, al risarcimento del danno causato dall'inadempimento di Staff.
Nel corso del giudizio, su richiesta dell'Attrice, veniva emessa un'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., con riferimento a due fatture (n. 140/22 e n. 8/23), in quanto accompagnate da SAL sottoscritto da CP_
per € 19.825,66.
Successivamente, esaurita l'istruttoria con l'escussione dei testi sui capitoli di prova articolati dalle parti, la causa veniva posta in decisione.
Parte Attrice precisava le proprie conclusioni chiedendo l'accertamento dell'effettuazione da parte CP_ di Staff a favore di di opere rimaste impagate per un totale di € 37.647,42, e la conseguente condanna della Convenuta al pagamento a suo favore di tale somma e il rigetto della avversa domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto e in diritto.
Parte Convenuta precisava le proprie conclusioni chiedendo l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di Staff al contratto di appalto concluso fra le parti, costituiti da gravi e ingiustificate prestazioni parziali, viziate o difettose, nonché ritardi nell'adempimento dei lavori affidatile;
conseguentemente, dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento e per l'effetto CP_ l'accertamento che nulla è dovuto a da parte di in relazione a quanto richiesto dall'Attrice, Pt_1
CP_ respingendo ogni domanda attorea nei confronti di In via subordinata, chiedeva la riduzione dell'importo chiesto da accertando l'inadempimento della stessa e la conseguente risoluzione Pt_1 del contratto per grave inadempimento della stessa e conseguentemente condannando l'attrice al CP_ risarcimento a favore di dei danni subiti a causa dell'inadempimento, quantificati in €
25.320,44, rigettando tutte le domande attoree.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
E' provato e non contestata la conclusione fra le parti, in data 6.6.2022, di un contratto di subappalto per l'esecuzione di opere edili, con termine di esecuzione inizialmente previsto per il
15.10.2022 (art. 9 Contratto, doc. 1 fascicolo Attrice e doc. 2 fascicolo Convenuta), successivamente prorogato di comune accordo fra le parti al 18.2.2023 (doc. 2 fascicolo Attrice). Il Contratto prevedeva pagamenti da effettuarsi sulla base di SAL mensili, emessi sulla base dei lavori effettivamente realizzati, con una ritenuta di garanzia pari al 5% degli importi di cui alle lavorazioni eseguite (art. 5 Contratto). Lo stesso articolo prevedeva che i SAL dovevano essere firmati per CP_ approvazione dal legale rappresentante di
La richiesta di pagamento per cui agisce l'Attrice riguarda opere non ancora pagate e descritte in 4
SAL (doc. 13, 15, 17 e 19 fascicolo attrice), in base ai quali erano state emesse le relative fatture, oltre allo svincolo delle ritenute di garanzia di cui si è detto (fattura n. 140/22, n. 8/23, n. 18/23 e
19/23, doc. 12, 14, 16 e 18 fascicolo Attrice). CP_ A tale proposito si osserva che due dei SAL emessi da sono controfirmati da (SAL Pt_1
13.12.2022 e SAL 12, 20 e 23.1.2023, doc. 13 e 19 fascicolo Attrice), e pertanto le relative lavorazioni appaiono non contestate e riconosciute, così legittimando la richiesta di pagamento di cui alle relative fatture (fattura n. 140/22 e 8/23).
Con riferimento alle fatture n. 18/23 e 19/23, i cui SAL (doc. 15 e 17) non sono stati firmati da parte
Convenuta, deve ritenersi che non appaiono provate le contestazioni sollevate dalla stessa, formulate in modo generico e prive di riscontro. A tale proposito, invero, sia i documenti che le testimonianze rese in corso di causa dai testi chiamati da parte Attrice hanno confermato che tutti i
SAL emessi da erano stati redatti nel contraddittorio delle parti, ma che, sebbene non vi Pt_1
CP_ fossero state contestazioni, il delegato di geom. , aveva dichiarato di non avere Pt_2
l'autorizzazione a firmarli (cfr. deposizione teste sentito all'udienza del Testimone_1
CP_ 9.4.2025). Sul punto, deve rilevarsi che le contestazioni di non riguardano l'esecuzione dei lavori, né la presenza di vizi o difetti, mai contestati, ma solo il ritardo degli stessi.
A tale riguardo deve osservarsi che dalla documentazione prodotta in causa, confermata dai testi di parte attrice sentiti alla stessa udienza, risulta che il personale di Staff in molte occasioni non aveva CP_ potuto procedere ai lavori, per mancanza di materiale che avrebbe dovuto essere fornito da (cfr. mail Staff 11.10.2022, doc.4 fascicolo attrice), o perché non erano state effettuate le lavorazioni CP_ prodromiche a carico di (cfr. Pec Staff 11.2.2023, doc. 8 fascicolo Attrice e dichiarazioni testi e . Tes_2 Tes_1
Deve rilevarsi che non appaiono probanti le dichiarazioni rese dai testi citati da parte Convenuta: il primo, sig. , sentito all'udienza del 18.6.2025, ha dichiarato sostanzialmente di non Tes_3
CP_ sapere nulla in merito al rapporto fra e mentre la testimonianza del sig. Pt_1 Testimone_4
CP_ sentito all'udienza del 25.6.2025, peraltro socio di non appare confermare le affermazioni di CP_
in quanto per molti capitoli il teste ha dichiarato di non sapere o non ricordare in merito a quanto chiesto, o ha formulato valutazioni personali.
Deve pertanto, ritenersi che parte Attrice ha sufficientemente provato l'esecuzione dei lavori a lei CP_ affidati, senza contestazioni da parte di
Con riferimento alla domanda riconvenzionale formulata da parte Convenuta, deve ritenersi che la stessa non abbia provato né il ritardo delle lavorazioni, posto che il termine era stato prorogato al
18.2.2023 (cfr. integrazione Contratto del 13.12.2022, doc. 2 fascicolo Attrice), e ulteriormente prorogato al 31.3.2023 (cfr Pec 31.1.2023, doc. 22 fascicolo Attrice), mentre la risoluzione del Pt_1
CP_ contratto stesso è stata comunicata da a in data 3.2.2023, cioè precedentemente alla data Pt_1
CP_ di termine dei lavori fissata al 18.2.2023 (cfr. Pec. 3.2.2023, doc. 10 fascicolo attore). Deve ritenersi, pertanto, l'inapplicabilità della penale prevista in contratto, anche prescindendo dalle CP_ responsabilità di per la mancata fornitura di materiali e strumenti e l'esecuzione di lavori a suo carico.
Con riferimento agli asseriti danni subiti a causa dell'asserito inadempimento di Staff, la CP_ documentazione prodotta da relativa ai costi per il OM. , responsabile di cantiere per € Pt_2
11.000,00, € 2.400 per la gru e € 2.000 per oneri generali, non appare dimostrata la riconducibilità a per tali spese, peraltro non provate, in particolare per ciò che riguarda il costo della gru e gli Pt_1 oneri generali, per i quali non viene specificata la natura.
Infine, con riferimento al mancato invio di documenti contrattuali, deve rilevarsi che risulta provato CP_ che aveva dispensato l'attrice dall'invio delle buste paga e dei relativi bonifici del personale di CP_ Staff (mail del 20.10.2022, doc. 20 fascicolo Attrice).
Per tali motivi, avendo l'Attrice dimostrato la fondatezza delle proprie pretese e la correttezza CP_ dell'importo di cui alla domanda, ed apparendo infondate le contestazioni di deve ritenersi provata la domanda attorea e l'infondatezza della domanda riconvenzionale di parte Convenuta.
Non sussistono, invece, i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. e pertanto la relativa domanda di parte attrice deve essere respinta.
Le istanze istruttorie formulate dalle parti devono essere rigettate in quanto aventi ad oggetto circostanze non contestate o documentate ovvero circostanze irrilevanti ai fini della decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto l'art. 91 c.p.c. e tenuto conto del valore della causa, vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione, dispone:
- Accerta l'effettuazione da parte di a favore di Parte_1 Controparte_1 di opere rimaste impagate per un totale di € 37.647,42;
[...]
- Condanna della al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 37.647,42;
[...]
CP_
- Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in € 8.134, di cui € 518 per spese documentate e € 7.616 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Si comunichi alle parti.
Il GOT
(Micaela Magri)
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
Così deciso in Milano, il 03/12/2025
Il GOT
(Micaela Magri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20113 / 2024 r.g. promossa da:
, con l'avv. NUGNES SERGIO BRACCHI Parte_1 P.IVA_1
AN ( ) VIA PEDERSOLI 32 25032 CHIARI;
ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE
CONTRO
, con l'avv. MAIO GIUSEPPE ed Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
Conclusioni: come da fogli depositati telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 28.02.2023 la società (Staff o l'Attrice) conveniva Parte_1
CP_ avanti il Tribunale di Monza la società ( o la Convenuta) per Controparte_1 sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di € 37.647,42, per l'esecuzione di lavori edili da parte dell'Attrice in favore della Convenuta presso il cantiere di Seregno, via
Macallè, di cui al contratto di subappalto concluso fra le parti. CP_ Con comparsa di costituzione e risposta del 22.06.2023, si costituiva in giudizio la convenuta eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza, in favore di quello di Milano e, nel merito, l'infondatezza della domanda avversa, formulando altresì domanda riconvenzionale.
Successivamente, scaduti i termini per il deposito delle memorie istruttorie, il Giudice dichiarava l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, fissando il termine per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Milano. CP_ Con comparsa in riassunzione datata 28.5.2024, citava in giudizio di fronte al Tribunale di Pt_1
CP_ Milano, al fine di sentir accertare l'esecuzione, a favore di di opere rimaste impagate per l'importo di 37.647,42, e, conseguentemente, di sentirla condannare al pagamento a suo favore di CP_ detta somma, rigettando la domanda riconvenzionale formulata da in comparsa di costituzione davanti al Tribunale di Monza, in quanto infondata in fatto e in diritto. CP_ Si costituiva in giudizio riproponendo le medesime eccezioni e contestazioni proposte nel giudizio di fronte al Tribunale di Monza, chiedendo il rigetto della domanda attrice e la condanna della stessa, in via riconvenzionale, al risarcimento del danno causato dall'inadempimento di Staff.
Nel corso del giudizio, su richiesta dell'Attrice, veniva emessa un'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., con riferimento a due fatture (n. 140/22 e n. 8/23), in quanto accompagnate da SAL sottoscritto da CP_
per € 19.825,66.
Successivamente, esaurita l'istruttoria con l'escussione dei testi sui capitoli di prova articolati dalle parti, la causa veniva posta in decisione.
Parte Attrice precisava le proprie conclusioni chiedendo l'accertamento dell'effettuazione da parte CP_ di Staff a favore di di opere rimaste impagate per un totale di € 37.647,42, e la conseguente condanna della Convenuta al pagamento a suo favore di tale somma e il rigetto della avversa domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto e in diritto.
Parte Convenuta precisava le proprie conclusioni chiedendo l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di Staff al contratto di appalto concluso fra le parti, costituiti da gravi e ingiustificate prestazioni parziali, viziate o difettose, nonché ritardi nell'adempimento dei lavori affidatile;
conseguentemente, dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento e per l'effetto CP_ l'accertamento che nulla è dovuto a da parte di in relazione a quanto richiesto dall'Attrice, Pt_1
CP_ respingendo ogni domanda attorea nei confronti di In via subordinata, chiedeva la riduzione dell'importo chiesto da accertando l'inadempimento della stessa e la conseguente risoluzione Pt_1 del contratto per grave inadempimento della stessa e conseguentemente condannando l'attrice al CP_ risarcimento a favore di dei danni subiti a causa dell'inadempimento, quantificati in €
25.320,44, rigettando tutte le domande attoree.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
E' provato e non contestata la conclusione fra le parti, in data 6.6.2022, di un contratto di subappalto per l'esecuzione di opere edili, con termine di esecuzione inizialmente previsto per il
15.10.2022 (art. 9 Contratto, doc. 1 fascicolo Attrice e doc. 2 fascicolo Convenuta), successivamente prorogato di comune accordo fra le parti al 18.2.2023 (doc. 2 fascicolo Attrice). Il Contratto prevedeva pagamenti da effettuarsi sulla base di SAL mensili, emessi sulla base dei lavori effettivamente realizzati, con una ritenuta di garanzia pari al 5% degli importi di cui alle lavorazioni eseguite (art. 5 Contratto). Lo stesso articolo prevedeva che i SAL dovevano essere firmati per CP_ approvazione dal legale rappresentante di
La richiesta di pagamento per cui agisce l'Attrice riguarda opere non ancora pagate e descritte in 4
SAL (doc. 13, 15, 17 e 19 fascicolo attrice), in base ai quali erano state emesse le relative fatture, oltre allo svincolo delle ritenute di garanzia di cui si è detto (fattura n. 140/22, n. 8/23, n. 18/23 e
19/23, doc. 12, 14, 16 e 18 fascicolo Attrice). CP_ A tale proposito si osserva che due dei SAL emessi da sono controfirmati da (SAL Pt_1
13.12.2022 e SAL 12, 20 e 23.1.2023, doc. 13 e 19 fascicolo Attrice), e pertanto le relative lavorazioni appaiono non contestate e riconosciute, così legittimando la richiesta di pagamento di cui alle relative fatture (fattura n. 140/22 e 8/23).
Con riferimento alle fatture n. 18/23 e 19/23, i cui SAL (doc. 15 e 17) non sono stati firmati da parte
Convenuta, deve ritenersi che non appaiono provate le contestazioni sollevate dalla stessa, formulate in modo generico e prive di riscontro. A tale proposito, invero, sia i documenti che le testimonianze rese in corso di causa dai testi chiamati da parte Attrice hanno confermato che tutti i
SAL emessi da erano stati redatti nel contraddittorio delle parti, ma che, sebbene non vi Pt_1
CP_ fossero state contestazioni, il delegato di geom. , aveva dichiarato di non avere Pt_2
l'autorizzazione a firmarli (cfr. deposizione teste sentito all'udienza del Testimone_1
CP_ 9.4.2025). Sul punto, deve rilevarsi che le contestazioni di non riguardano l'esecuzione dei lavori, né la presenza di vizi o difetti, mai contestati, ma solo il ritardo degli stessi.
A tale riguardo deve osservarsi che dalla documentazione prodotta in causa, confermata dai testi di parte attrice sentiti alla stessa udienza, risulta che il personale di Staff in molte occasioni non aveva CP_ potuto procedere ai lavori, per mancanza di materiale che avrebbe dovuto essere fornito da (cfr. mail Staff 11.10.2022, doc.4 fascicolo attrice), o perché non erano state effettuate le lavorazioni CP_ prodromiche a carico di (cfr. Pec Staff 11.2.2023, doc. 8 fascicolo Attrice e dichiarazioni testi e . Tes_2 Tes_1
Deve rilevarsi che non appaiono probanti le dichiarazioni rese dai testi citati da parte Convenuta: il primo, sig. , sentito all'udienza del 18.6.2025, ha dichiarato sostanzialmente di non Tes_3
CP_ sapere nulla in merito al rapporto fra e mentre la testimonianza del sig. Pt_1 Testimone_4
CP_ sentito all'udienza del 25.6.2025, peraltro socio di non appare confermare le affermazioni di CP_
in quanto per molti capitoli il teste ha dichiarato di non sapere o non ricordare in merito a quanto chiesto, o ha formulato valutazioni personali.
Deve pertanto, ritenersi che parte Attrice ha sufficientemente provato l'esecuzione dei lavori a lei CP_ affidati, senza contestazioni da parte di
Con riferimento alla domanda riconvenzionale formulata da parte Convenuta, deve ritenersi che la stessa non abbia provato né il ritardo delle lavorazioni, posto che il termine era stato prorogato al
18.2.2023 (cfr. integrazione Contratto del 13.12.2022, doc. 2 fascicolo Attrice), e ulteriormente prorogato al 31.3.2023 (cfr Pec 31.1.2023, doc. 22 fascicolo Attrice), mentre la risoluzione del Pt_1
CP_ contratto stesso è stata comunicata da a in data 3.2.2023, cioè precedentemente alla data Pt_1
CP_ di termine dei lavori fissata al 18.2.2023 (cfr. Pec. 3.2.2023, doc. 10 fascicolo attore). Deve ritenersi, pertanto, l'inapplicabilità della penale prevista in contratto, anche prescindendo dalle CP_ responsabilità di per la mancata fornitura di materiali e strumenti e l'esecuzione di lavori a suo carico.
Con riferimento agli asseriti danni subiti a causa dell'asserito inadempimento di Staff, la CP_ documentazione prodotta da relativa ai costi per il OM. , responsabile di cantiere per € Pt_2
11.000,00, € 2.400 per la gru e € 2.000 per oneri generali, non appare dimostrata la riconducibilità a per tali spese, peraltro non provate, in particolare per ciò che riguarda il costo della gru e gli Pt_1 oneri generali, per i quali non viene specificata la natura.
Infine, con riferimento al mancato invio di documenti contrattuali, deve rilevarsi che risulta provato CP_ che aveva dispensato l'attrice dall'invio delle buste paga e dei relativi bonifici del personale di CP_ Staff (mail del 20.10.2022, doc. 20 fascicolo Attrice).
Per tali motivi, avendo l'Attrice dimostrato la fondatezza delle proprie pretese e la correttezza CP_ dell'importo di cui alla domanda, ed apparendo infondate le contestazioni di deve ritenersi provata la domanda attorea e l'infondatezza della domanda riconvenzionale di parte Convenuta.
Non sussistono, invece, i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. e pertanto la relativa domanda di parte attrice deve essere respinta.
Le istanze istruttorie formulate dalle parti devono essere rigettate in quanto aventi ad oggetto circostanze non contestate o documentate ovvero circostanze irrilevanti ai fini della decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto l'art. 91 c.p.c. e tenuto conto del valore della causa, vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione, dispone:
- Accerta l'effettuazione da parte di a favore di Parte_1 Controparte_1 di opere rimaste impagate per un totale di € 37.647,42;
[...]
- Condanna della al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 37.647,42;
[...]
CP_
- Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in € 8.134, di cui € 518 per spese documentate e € 7.616 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Si comunichi alle parti.
Il GOT
(Micaela Magri)
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
Così deciso in Milano, il 03/12/2025
Il GOT
(Micaela Magri)