Ordinanza cautelare 3 marzo 2023
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 18/03/2026, n. 5070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5070 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05070/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01797/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1797 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Sbiroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento:
del decreto del Ministro dell’Interno -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato il successivo -OMISSIS-, con cui ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. IA LI, nessuno presente per le parti;
Preso atto della richiesta di passaggio in decisione presentata dalla parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La ricorrente, -OMISSIS-, nata in Marocco a [...] il -OMISSIS-, ha presentato richiesta per la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
All’esito dell’istruttoria, il Ministero dell’Interno, con decreto -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato il successivo -OMISSIS-, ha respinto la richiesta, evidenziando, a carico della ricorrente, la sussistenza di un pregiudizio penale ritenuto ostativo.
Trattasi della sentenza della Corte d’appello di -OMISSIS- - divenuta irrevocabile il -OMISSIS-, in parziale riforma della sentenza emessa in data -OMISSIS- dal GUP del Tribunale di -OMISSIS- – per il reato di rapina in concorso (artt. 110 e 628 c.p.) e di detenzione e porto illegale d’armi in concorso (art. 110 c.p.; art. 2, comma 4, L. n. 895 del 1967).
2.- Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato per l’annullamento il menzionato decreto di diniego. Ha dedotto le censure di seguito indicate:
1) Violazione degli artt. 1, comma 2-bis, 7, 8 e 10-bis della legge n.241/1990. Violazione dei principi di collaborazione e buona fede. Il Ministero dell’Interno ha inviato, in data -OMISSIS- il preavviso di rigetto, previsto dall’art. 10-bis della legge 241/1990, tramite il sistema informatizzato CIVES, sebbene la normativa sul procedimento amministrativo non preveda espressamente che, per il preavviso, possa adottarsi questa modalità. Il preavviso avrebbe dovuto invece essere notificato all’indirizzo di residenza della ricorrente, com’è avvenuto per il decreto di rigetto.
2) Eccessiva durata dell’intero procedimento. Il D.P.R. n. 362 del 18 aprile 1994 - il regolamento contenente la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana - all’art. 3, prevede che: “Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda”. Tale termine è stato, peraltro, confermato dall’allegato al D.P.C.M. 21 marzo 2013 n. 58.
Alla stregua delle illustrate disposizioni regolamentari, il Ministero dell’Interno aveva obbligo di pronunciarsi, in via perentoria, entro il richiamato termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3) Violazione dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge 91 del 1992 per eccesso di potere, difetto di motivazione, carenza d’istruttoria.
La sentenza penale non giustifica la grave valutazione sulla personalità della richiedente, peraltro per reati contestati in concorso ove il ruolo della ricorrente è stato marginale e non da promotrice. Peraltro, il precedente indicato – per il quale è stata proposta anche istanza di riabilitazione ai sensi dell’art.178 c.p. – non appare di per sé oggettivamente ostativo alla concessione della cittadinanza, se non con una motivazione congrua che avrebbe dovuto sottolineare il nocumento in concreto, rispetto alla successiva condotta di vita della ricorrente improntata al lavoro e alla famiglia.
4) Irrilevanza dell'omessa dichiarazione del precedente penale in sede di redazione della domanda di accesso allo status, tanto più che erano già trascorsi oltre undici anni dalle vicende per le quali si sono aperti e definiti i procedimenti penali.
3.- Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto formale depositato il 25 febbraio 2023; in data 27 febbraio 2022 ha depositato documentazione.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, la Sezione ha respinto la richiesta di misure provvisorie.
La causa è stata inserita nel ruolo dell’udienza del 13 febbraio 2026, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato nella giustizia amministrativa.
Svoltasi l’udienza in collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta per essere decisa.
4.- Il ricorso è infondato.
4.1.- Va premesso che l’acquisto dello status di cittadino, cui è collegata una capacità giuridica di tipo speciale, non costituisce per il richiedente un diritto concedibile in via automatica, essendo lo stesso subordinato alla presenza di determinati requisiti positivi e l’assenza di fattori ostativi. L’acquisto della cittadinanza rappresenta, infatti, il risultato di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile, anche a livello indiziario, per accertare che la concessione dello status risponda in concreto all’interesse pubblico e che il richiedente sia in grado di assumere, oltre ai benefici, i doveri e gli oneri per partecipare stabilmente alla comunità che intende accoglierlo.
Il provvedimento di concessione della cittadinanza è, infatti, atto di ‘alta amministrazione’ squisitamente discrezionale, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che, con lo stesso atto, s’intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis ’ (morale e civile) di colui che lo richiede (Cons. Stato, sez. III, n. 104/2022).
Il conferimento della cittadinanza si traduce, pertanto, in un apprezzamento di opportunità dell’Amministrazione sulla base di un complesso di verifiche, tra le quali particolare rilievo assume l’accertamento dell’assunzione di una condotta irreprensibile da parte del richiedente (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, n. 3547/2012). La condotta va apprezzata non solo alla luce del rispetto delle regole di rilievo penale, ma, più in generale, anche di quelle attinenti la convivenza civile (cfr. Cons. Stato, sez. I, pareri nn. 943/2022 e 1959/2020).
L’interesse pubblico sottostante il provvedimento del riconoscimento dello status di cittadino, col sorgere della connessa capacità giuridica speciale, impone anche di valutare le concrete prospettive di ottimale e sano inserimento dell’interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, n. 5565/2013).
Ne consegue che la valutazione discrezionale condotta dall’Amministrazione è censurabile in sede giurisdizionale solo nei ristretti ambiti di un controllo estrinseco e formale, non potendo il giudice estendere il suo sindacato sul merito degli apprezzamenti ma dovendo piuttosto verificare la veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione, l’esistenza di un sufficiente supporto istruttorio nonché di una giustificazione che appaia logica, coerente e ragionevole con la decisione adottata (in tali termini, ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 7036/2020).
4.2.- Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, il Collegio considera che il diniego espresso dall’Amministrazione sia esente dalle dedotte censure di difetto d’istruttoria e della motivazione né che lo stesso sia contaminato da elementi di irragionevolezza e sproporzionalità.
4.2.1.- Infondata è la prima censura.
La nota ministeriale contenente il preavviso di rigetto è stata inserita, in data -OMISSIS- nella piattaforma CIVES, il sistema informatizzato introdotto dal Ministero dell’Interno per la gestione delle pratiche di cittadinanza italiana. L’amministrazione ha quindi utilizzato le medesime modalità informatiche previste per l’accettazione della richiesta.
Il ministero, pertanto, ha correttamente adempiuto all’obbligo prescritto dall’art. 10-bis L. n. 241/1990, atteso che la ricorrente avrebbe avuto la possibilità di acquisire la nota e produrre eventuali osservazioni, allo stesso modo in cui ha presentato la domanda.
Come chiarito da recente e condivisa giurisprudenza, la comunicazione telematica del preavviso di rigetto nell'area riservata del portale del Ministero dell'Interno - istituito ai sensi dell'art. 33, comma 2-bis, d.l. n. 63/2013, conv. in l. n. 98/2013, per una più rapida gestione dei fascicoli dei richiedenti la naturalizzazione italiana – costituisce una modalità ammessa di comunicazione che l’amministrazione instaura col privato. L'esistenza del domicilio digitale e il riconoscimento normativo delle comunicazioni in via telematica, comporta che l’amministrazione possa esigere un corrispondente sforzo di diligenza e rende configurabile un onere, nonché l'interesse, del soggetto richiedente di consultazione e accesso regolare al portale per la verifica dello stato di avanzamento della pratica e di monitoraggio e lettura delle notifiche di recapito della corrispondenza sulla mail associata al portale on line (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. V, 18 agosto 2025, n. 15588; anche, sez. V-bis n. 2914 del 2022).
4.2.2.- Infondata è la seconda censura.
La previsione del termine, come fissato dall’art. 3 del D.P.R. n. 362/1994, ha carattere chiaramente ordinatorio, con la conseguenza che il suo sforamento ha effetti solo sull’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di pronunciarsi e alla conseguente possibilità per il richiedente di attivare gli strumenti anche processuali avverso il silenzio, di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. (cfr., in termini, TAR Lazio, Roma, sez. V, 5 maggio 2025, n. 8621).
D’altronde né la norma regolamentare e nemmeno quella legislativa dispongono che, allo scadere del termine e in assenza di un provvedimento espresso dell’amministrazione, si formi il silenzio-assenso. Non potrebbe essere diversamente, atteso il contenuto altamente discrezionale del provvedimento di concessione della cittadinanza.
4.2.3.- Infondata è la terza censura.
La ricorrente ha riportato, infatti, una condanna per il reato di rapina (art. 628 c.p.) in concorso di persone (art. 110 c.p.) e per quello di detenzione e porto illegale d’armi (art. 2 L. n. 895/1967)
La vicenda penale che ha interessato la richiedente è indicativa di inaffidabilità e di mancata integrazione nella comunità nazionale, desumibile non solo dal mancato rispetto delle regole di civile convivenza ma anche dall’inosservanza della legge penale vigente nell’ordinamento giuridico italiano.
La condanna penale che la ricorrente ha riportato per siffatti reati, benché risalente nel tempo, costituisce circostanza significativa che incide negativamente sul giudizio prognostico, espresso dall’amministrazione.
Tale giudizio non rappresenta elementi di irragionevolezza né illogicità e, pertanto, non è censurabile in questa sede.
4.2.4.- Infondata è la quarta censura.
La richiedente, al momento della presentazione della sua richiesta, non ha auto-certificato la propria effettiva situazione penale, dichiarando al contrario di non avere riportato condanne in Italia e di non essere sottoposta a procedimenti penali. Questa condotta, oltre a configurarsi come ulteriore ipotesi di reato, a prescindere dall’accertamento sull’intenzionalità o meno delle omissioni dichiarative, costituisce sintomo di una carente predisposizione alla leale collaborazione nei rapporti con l’amministrazione, atteggiamento che impone al richiedente di fornire ogni informazione utile per l’istruttoria della pratica.
Alla luce di questi rilievi, perdono consistenza anche le ulteriori censure concernenti il difetto di istruttoria e il deficit motivazione del diniego impugnato, avendo l’amministrazione dato pienamente conto dei presupposti in fatto e delle ragioni in diritto ad esso sottese.
5.- Si ravvisano le eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio, avuto riguardo all’oggetto della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche, salvo le amministrazioni pubbliche, nel presente provvedimento indicate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA LI, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Andrea Gana, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.