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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/02/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 471/2024
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 29.5.2024
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
PAOLIZZI GIUSEPPE
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to SAVARESE PAOLA
Resistente contro
(c.f. ), non costituita;
CP_2 P.IVA_2
resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione parte ricorrente in epigrafe impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120239008123766000 notificata in data 01.06.2023, relativamente agli avvisi di addebito nn. 37120130015260988000 e 37120140005051490000, in quanto le ulteriori cartelle di pagamento/avvisi di addebito riportate nell'intimazione opposta erano oggetto di definizione agevolata (Legge n. 197/2022 “rottamazione quater”)
ovvero di rateizzo.
Eccepiva parte ricorrente la mancata e/o erronea applicazione della legge 197/2022 art. 1, commi da 222 a 230, la mancata rituale notificazione degli atti presupposti alla intimazione, nonché la prescrizione dei crediti vantati, chiedendo quindi l'annullamento della intimazione con vittoria di spese.
Nel presente giudizio in riassunzione non si è costituita nuovamente l' , ma solo CP_2
l' chiedendo la reiezione della domanda. Controparte_1
Il presente procedimento, con decreto del 29.5.2024, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
La causa è stata istruita attraverso i documenti prodotti dalle parti.
All'udienza a trattazione scritta dell'11/02/2025, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Preliminarmente va rilevato che sussiste la legittimazione passiva del Concessionario
per la parte relativa all'impugnativa di atto di provenienza del concessionario
CP_ (intimazione di pagamento); l' è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni
Pag. 2 di 8 sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più
liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez.
un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Innanzi tutto, si rileva, quanto all'asserita errata applicazione della Legge197/2022, che il comma 222 della predetta legge prevede che “Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”.
Tuttavia, l'avviso di addebito 37120130015260988000 è pari ad € 1.734,33 e l'avviso di addebito 37120140005051490000 è pari ad € 3.542,43, quindi entrambi superiori ad
Pag. 3 di 8 euro mille e non ricompresi in quelli oggetto di annullamento automatico ai sensi della
L 197/2022.
Fermo tanto, nel caso di specie, si osserva che l'istante ha incentrato principalmente la sua azione sul presupposto dell'omessa notifica degli atti presupposti alla intimazione di pagamento opposta.
Il nodo centrale della controversia da esaminare è rappresentato dalla verifica della notifica degli avvisi di addebito indicati nella intimazione di pagamento opposta, ovvero di altri atti interruttivi della prescrizione.
Per quanto attiene all'asserita intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, si evidenzia che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/1995.
Ed infatti l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dal 01.01.1996 a cinque anni.
Ciò posto, nel presente giudizio, la domanda proposta può essere definita come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta dall' , secondo la tesi attorea compromessa dalla mancata notifica degli CP_2
avvisi di addebito, nella parte in cui l'istante tende a conseguire la rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva (in tal modo proponendo una opposizione ai sensi dell'art. 615 in funzione recuperatoria dell'opposizione a iscrizione a ruolo ex art. 24, co.5, D.Lgs. n.46/99).
Ed, invero, “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può
quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione
Pag. 4 di 8 recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella/avviso e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)”. (v. Corte di Cassazione, Ordinanza
02 settembre 2020, n. 18256).
L'autonoma impugnabilità delle intimazioni di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 discende implicitamente dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo al D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 19 (Cass. 21045/07) ed è stata comunque espressamente affermata dalle sezioni unite nella sentenza n. 8979/08.
Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n.
Pag. 5 di 8 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito
(ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Tanto premesso, si rileva che l' ha depositato la Controparte_1
regolare notifica in data 20/11/2014 del preavviso di fermo n. 07180201400074923000
e in data 5/9/2018 dell'intimazione di pagamento n. 07120189040804463000 aventi tutte alla base gli avvisi di addebito impugnati.
Detti atti presupposti di quello oggi impugnato risultano dunque notificati e ogni censura relativa alle pretese contributive (ivi inclusa quella relativa alla prescrizione dei crediti verificatasi prima della notificazione della cartella ovvero la decadenza ex art. 25
del D. lgs. n. 46 del 1999) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale. Si deve concludere per l'incontrovertibilità dei predetti atti in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Tuttavia, si rileva che l'eccezione di prescrizione va valutata anche con riferimento a quella medio tempore maturata tra la data di notifica della cartella esattoriale e del successivo atto col quale l'Ente ha fatto valere il suo credito: invero, premesso che il ricorrente non ha mai proposto opposizione avverso gli atti prodromici menzionati,
tuttavia, la decadenza prevista dall'art. 24 d.lgs. n.46/99 non preclude la possibilità di far
Pag. 6 di 8 valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione del diritto di credito) che si sono verificati successivamente alla data di notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle,
l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c.
ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però,
come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)”.
A questo riguardo, si rileva che, nel caso di specie, la prescrizione successiva non è
maturata in considerazione della successiva notifica, entro il termine di prescrizione
Pag. 7 di 8 quinquennale, dell'intimazione di pagamento n. 07120239008123766000 notificata in data 01.06.2023 per cui è causa.
Ciò posto il ricorso va quindi rigettato.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
PQM
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 29.5.2024
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 471/2024, così provvede:
- rigetta l'opposizione:
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
600,00 in favore dell' delle , oltre IVA E CPA e rimborso CP_1 Controparte_1
spese forfettarie come per legge;
- compensa le spese tra il ricorrente e l' . CP_2
Aversa, 11.02.2025
Il GOP
Dott.ssa Lucia Perna
Pag. 8 di 8
LAVORO
N.R.G. 471/2024
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 29.5.2024
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
PAOLIZZI GIUSEPPE
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to SAVARESE PAOLA
Resistente contro
(c.f. ), non costituita;
CP_2 P.IVA_2
resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione parte ricorrente in epigrafe impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120239008123766000 notificata in data 01.06.2023, relativamente agli avvisi di addebito nn. 37120130015260988000 e 37120140005051490000, in quanto le ulteriori cartelle di pagamento/avvisi di addebito riportate nell'intimazione opposta erano oggetto di definizione agevolata (Legge n. 197/2022 “rottamazione quater”)
ovvero di rateizzo.
Eccepiva parte ricorrente la mancata e/o erronea applicazione della legge 197/2022 art. 1, commi da 222 a 230, la mancata rituale notificazione degli atti presupposti alla intimazione, nonché la prescrizione dei crediti vantati, chiedendo quindi l'annullamento della intimazione con vittoria di spese.
Nel presente giudizio in riassunzione non si è costituita nuovamente l' , ma solo CP_2
l' chiedendo la reiezione della domanda. Controparte_1
Il presente procedimento, con decreto del 29.5.2024, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
La causa è stata istruita attraverso i documenti prodotti dalle parti.
All'udienza a trattazione scritta dell'11/02/2025, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Preliminarmente va rilevato che sussiste la legittimazione passiva del Concessionario
per la parte relativa all'impugnativa di atto di provenienza del concessionario
CP_ (intimazione di pagamento); l' è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni
Pag. 2 di 8 sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più
liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez.
un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Innanzi tutto, si rileva, quanto all'asserita errata applicazione della Legge197/2022, che il comma 222 della predetta legge prevede che “Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”.
Tuttavia, l'avviso di addebito 37120130015260988000 è pari ad € 1.734,33 e l'avviso di addebito 37120140005051490000 è pari ad € 3.542,43, quindi entrambi superiori ad
Pag. 3 di 8 euro mille e non ricompresi in quelli oggetto di annullamento automatico ai sensi della
L 197/2022.
Fermo tanto, nel caso di specie, si osserva che l'istante ha incentrato principalmente la sua azione sul presupposto dell'omessa notifica degli atti presupposti alla intimazione di pagamento opposta.
Il nodo centrale della controversia da esaminare è rappresentato dalla verifica della notifica degli avvisi di addebito indicati nella intimazione di pagamento opposta, ovvero di altri atti interruttivi della prescrizione.
Per quanto attiene all'asserita intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, si evidenzia che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/1995.
Ed infatti l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dal 01.01.1996 a cinque anni.
Ciò posto, nel presente giudizio, la domanda proposta può essere definita come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta dall' , secondo la tesi attorea compromessa dalla mancata notifica degli CP_2
avvisi di addebito, nella parte in cui l'istante tende a conseguire la rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva (in tal modo proponendo una opposizione ai sensi dell'art. 615 in funzione recuperatoria dell'opposizione a iscrizione a ruolo ex art. 24, co.5, D.Lgs. n.46/99).
Ed, invero, “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può
quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione
Pag. 4 di 8 recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella/avviso e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)”. (v. Corte di Cassazione, Ordinanza
02 settembre 2020, n. 18256).
L'autonoma impugnabilità delle intimazioni di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 discende implicitamente dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo al D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 19 (Cass. 21045/07) ed è stata comunque espressamente affermata dalle sezioni unite nella sentenza n. 8979/08.
Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n.
Pag. 5 di 8 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito
(ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Tanto premesso, si rileva che l' ha depositato la Controparte_1
regolare notifica in data 20/11/2014 del preavviso di fermo n. 07180201400074923000
e in data 5/9/2018 dell'intimazione di pagamento n. 07120189040804463000 aventi tutte alla base gli avvisi di addebito impugnati.
Detti atti presupposti di quello oggi impugnato risultano dunque notificati e ogni censura relativa alle pretese contributive (ivi inclusa quella relativa alla prescrizione dei crediti verificatasi prima della notificazione della cartella ovvero la decadenza ex art. 25
del D. lgs. n. 46 del 1999) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale. Si deve concludere per l'incontrovertibilità dei predetti atti in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Tuttavia, si rileva che l'eccezione di prescrizione va valutata anche con riferimento a quella medio tempore maturata tra la data di notifica della cartella esattoriale e del successivo atto col quale l'Ente ha fatto valere il suo credito: invero, premesso che il ricorrente non ha mai proposto opposizione avverso gli atti prodromici menzionati,
tuttavia, la decadenza prevista dall'art. 24 d.lgs. n.46/99 non preclude la possibilità di far
Pag. 6 di 8 valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione del diritto di credito) che si sono verificati successivamente alla data di notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle,
l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c.
ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però,
come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)”.
A questo riguardo, si rileva che, nel caso di specie, la prescrizione successiva non è
maturata in considerazione della successiva notifica, entro il termine di prescrizione
Pag. 7 di 8 quinquennale, dell'intimazione di pagamento n. 07120239008123766000 notificata in data 01.06.2023 per cui è causa.
Ciò posto il ricorso va quindi rigettato.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
PQM
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 29.5.2024
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 471/2024, così provvede:
- rigetta l'opposizione:
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
600,00 in favore dell' delle , oltre IVA E CPA e rimborso CP_1 Controparte_1
spese forfettarie come per legge;
- compensa le spese tra il ricorrente e l' . CP_2
Aversa, 11.02.2025
Il GOP
Dott.ssa Lucia Perna
Pag. 8 di 8