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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/04/2024, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2094/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2094/2019 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. MEOLI STEFANIA, Parte_1 C.F._1 giusta procura speciale in atti;
ATTRICE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa ex lege dall'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 aprile 2024 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio – premesso di occupare legittimamente Parte_1
un alloggio sito in Tarquinia, loc. Saline in virtù di regolare subentro nella qualità di erede di concessionario dell'alloggio 477 e di Persona_1
aver ricevuto in data 24/05/2019 intimazione di pagamento identificata dal prot.
pagina 1 di 5 n. UTPPRI01032458000 per l'indennità di occupazione quantificata in €
17.260,40 del predetto immobile - ha convenuto in giudizio l' CP_1
per sentir accertare la nullità della predetta intimazione di pagamento,
[...]
eccependo la nullità della notifica dell'intimazione, l'assenza dei requisiti del titolo in applicazione dell'art. 1, comma 274 Legge 311/2004; la violazione della delibera n. 36 del 29.06.2012 del Consiglio Comunale del Comune di
Tarquinia.
Si costituiva in giudizio l' che deduceva l'infondatezza Controparte_1
della domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era decisa ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c. all'udienza del 2.04.2024 con la presente sentenza.
Giova premettere che nel caso in esame si controverte su una pretesa risarcitoria derivante dall'abusiva occupazione dell'immobile dell' CP_1
convenuta.
[...]
La presente controversia, quindi, attiene alla esatta liquidazione del danno patrimoniale subito dalla P.A. per la occupazione sine titulo di aree appartenenti al demanio.
In questo senso devesi interpretare la domanda proposta dalla parte attrice nel presente giudizio quale accertamento negativo del credito.
Inoltre, dalla lettura dell'atto impugnato emerge chiaramente che questo non integra una ingiunzione di pagamento dotata di efficacia esecutiva ed emessa dall'Amministrazione nell'esercizio del potere di recuperare coattivamente il credito, bensì costituisce una mera costituzione in mora, contenente pagina 2 di 5 esclusivamente l'avvertimento della somma da pagare a titolo di indennizzo ed avente effetti interruttivi della prescrizione.
Ne deriva che l'azione esercitata dall'attrice non può essere qualificata come opposizione ad ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910, volta ad ottenere l'annullamento dell'atto impugnato, bensì come azione di mero accertamento negativo della pretesa creditoria vantata dall'amministrazione nell'atto di messa in mora, della quale si contesta sia l'an debeatur (deducendo l'istante il subentro al legittimo assegnatario), sia il quantum (per erroneità dei criteri di calcolo).
La cognizione della domanda in tali termini prospettata è pacificamente devoluta al giudice ordinario, il quale potrà pertanto conoscere degli atti amministrativi presupposti e ciò, eventualmente, anche ai fini di una loro disapplicazione. Al riguardo, va sottolineato che se è indubbio che questo
Giudice difetta di poteri di annullamento o di revoca degli atti amministrativi
(attesi i limiti interni alla giurisdizione dell'a.g.o. dettati dalla legge abolitrice del contenzioso amministrativo n.2248 del 1865 all.E), non sembra che la
“richiesta di pagamento indennità” impugnata possa ricondursi all'esercizio di un potere discrezionale della Amministrazione, dovendo piuttosto essere qualificata come mero atto di costituzione in mora, espressione di autonomia di diritto privato dell'ente pubblico rispetto alla quale il sindacato del giudice ordinario non incontra ostacoli.
Nel merito, la domanda attorea è fondata nei limiti di seguito precisati.
Il pagamento dell'indennità di occupazione oggetto di causa è stato richiesto dall' ai sensi dell'art. 1, co. 274, L. n. 311 del 2004, che Controparte_1
prevede espressamente che "Relativamente alle somme non corrisposte
pagina 3 di 5 all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato,
decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell Controparte_1
ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme
dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione
mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali".
Ritiene questo giudice che la norma in esame non operi sul piano sostanziale,
ma solo sul piano processuale, nel senso che si tratta di una norma di favore,
che consente, per i crediti afferenti all'utilizzo o anche per l'occupazione senza titolo di immobili di proprietà dello Stato, l'esecuzione esattoriale e non quella ordinaria. Non si tratta, quindi, di una disposizione attributiva di diritti, dal momento che si limita a disciplinare le modalità di riscossione di "somme
dovute", già certe, liquide ed esigibili.
In altri termini, la norma attiene al quomodo dell'esazione di crediti esistenti,
ma non all'an (e neppure al quantum) di essi e non consente all' CP_1
di determinare unilateralmente il proprio credito in difetto di un titolo.
[...]
Né d'altra parte nel caso di specie l' convenuta ha chiesto, in via CP_1
riconvenzionale, accertarsi il proprio diritto ad ottenere l'indennità di occupazione con le modalità di calcolo e nei limiti autonomamente predeterminati, essendosi limitata a chiedere il rigetto della domanda avversaria con conferma dell'intimazione in atti.
La domanda attorea deve quindi essere accolta.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuto da Parte_1
l'importo di € 17.260,40 portato dall'atto di intimazione opposto;
2) condanna l' convenuta al pagamento delle spese di lite, che Controparte_1
liquida in complessivi € 2.811,00, di cui € 2.547,00 per compensi ed € 264,00
per spese, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Stefania Meoli quale procuratore antistatario.
Civitavecchia, 2 aprile 2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2094/2019 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. MEOLI STEFANIA, Parte_1 C.F._1 giusta procura speciale in atti;
ATTRICE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa ex lege dall'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 aprile 2024 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio – premesso di occupare legittimamente Parte_1
un alloggio sito in Tarquinia, loc. Saline in virtù di regolare subentro nella qualità di erede di concessionario dell'alloggio 477 e di Persona_1
aver ricevuto in data 24/05/2019 intimazione di pagamento identificata dal prot.
pagina 1 di 5 n. UTPPRI01032458000 per l'indennità di occupazione quantificata in €
17.260,40 del predetto immobile - ha convenuto in giudizio l' CP_1
per sentir accertare la nullità della predetta intimazione di pagamento,
[...]
eccependo la nullità della notifica dell'intimazione, l'assenza dei requisiti del titolo in applicazione dell'art. 1, comma 274 Legge 311/2004; la violazione della delibera n. 36 del 29.06.2012 del Consiglio Comunale del Comune di
Tarquinia.
Si costituiva in giudizio l' che deduceva l'infondatezza Controparte_1
della domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era decisa ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c. all'udienza del 2.04.2024 con la presente sentenza.
Giova premettere che nel caso in esame si controverte su una pretesa risarcitoria derivante dall'abusiva occupazione dell'immobile dell' CP_1
convenuta.
[...]
La presente controversia, quindi, attiene alla esatta liquidazione del danno patrimoniale subito dalla P.A. per la occupazione sine titulo di aree appartenenti al demanio.
In questo senso devesi interpretare la domanda proposta dalla parte attrice nel presente giudizio quale accertamento negativo del credito.
Inoltre, dalla lettura dell'atto impugnato emerge chiaramente che questo non integra una ingiunzione di pagamento dotata di efficacia esecutiva ed emessa dall'Amministrazione nell'esercizio del potere di recuperare coattivamente il credito, bensì costituisce una mera costituzione in mora, contenente pagina 2 di 5 esclusivamente l'avvertimento della somma da pagare a titolo di indennizzo ed avente effetti interruttivi della prescrizione.
Ne deriva che l'azione esercitata dall'attrice non può essere qualificata come opposizione ad ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910, volta ad ottenere l'annullamento dell'atto impugnato, bensì come azione di mero accertamento negativo della pretesa creditoria vantata dall'amministrazione nell'atto di messa in mora, della quale si contesta sia l'an debeatur (deducendo l'istante il subentro al legittimo assegnatario), sia il quantum (per erroneità dei criteri di calcolo).
La cognizione della domanda in tali termini prospettata è pacificamente devoluta al giudice ordinario, il quale potrà pertanto conoscere degli atti amministrativi presupposti e ciò, eventualmente, anche ai fini di una loro disapplicazione. Al riguardo, va sottolineato che se è indubbio che questo
Giudice difetta di poteri di annullamento o di revoca degli atti amministrativi
(attesi i limiti interni alla giurisdizione dell'a.g.o. dettati dalla legge abolitrice del contenzioso amministrativo n.2248 del 1865 all.E), non sembra che la
“richiesta di pagamento indennità” impugnata possa ricondursi all'esercizio di un potere discrezionale della Amministrazione, dovendo piuttosto essere qualificata come mero atto di costituzione in mora, espressione di autonomia di diritto privato dell'ente pubblico rispetto alla quale il sindacato del giudice ordinario non incontra ostacoli.
Nel merito, la domanda attorea è fondata nei limiti di seguito precisati.
Il pagamento dell'indennità di occupazione oggetto di causa è stato richiesto dall' ai sensi dell'art. 1, co. 274, L. n. 311 del 2004, che Controparte_1
prevede espressamente che "Relativamente alle somme non corrisposte
pagina 3 di 5 all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato,
decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell Controparte_1
ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme
dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione
mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali".
Ritiene questo giudice che la norma in esame non operi sul piano sostanziale,
ma solo sul piano processuale, nel senso che si tratta di una norma di favore,
che consente, per i crediti afferenti all'utilizzo o anche per l'occupazione senza titolo di immobili di proprietà dello Stato, l'esecuzione esattoriale e non quella ordinaria. Non si tratta, quindi, di una disposizione attributiva di diritti, dal momento che si limita a disciplinare le modalità di riscossione di "somme
dovute", già certe, liquide ed esigibili.
In altri termini, la norma attiene al quomodo dell'esazione di crediti esistenti,
ma non all'an (e neppure al quantum) di essi e non consente all' CP_1
di determinare unilateralmente il proprio credito in difetto di un titolo.
[...]
Né d'altra parte nel caso di specie l' convenuta ha chiesto, in via CP_1
riconvenzionale, accertarsi il proprio diritto ad ottenere l'indennità di occupazione con le modalità di calcolo e nei limiti autonomamente predeterminati, essendosi limitata a chiedere il rigetto della domanda avversaria con conferma dell'intimazione in atti.
La domanda attorea deve quindi essere accolta.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuto da Parte_1
l'importo di € 17.260,40 portato dall'atto di intimazione opposto;
2) condanna l' convenuta al pagamento delle spese di lite, che Controparte_1
liquida in complessivi € 2.811,00, di cui € 2.547,00 per compensi ed € 264,00
per spese, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Stefania Meoli quale procuratore antistatario.
Civitavecchia, 2 aprile 2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 5 di 5