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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 433-1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il giudice dr.ssa Carmela Labella, letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 01.04.2025,
OSSERVA
Occorre, innanzitutto, evidenziare che, prima facie, appare fondata l'eccezione preliminare di decadenza dall'azione per decorso del termine di giorni trenta previsto dall'art. 2287, comma primo c.c..
Ed, infatti, premesso che l'atto di esclusione in parola è stato notificato in data 29 maggio 2024 ( cfr. doc. n. 4 allegato all'atto di citazione) e in data 19 giugno 2024 risulta sia stata data tempestiva comunicazione dell'avvio della procedura di mediazione obbligatoria ( cfr. doc. n. 7 allegato all'atto di citazione), con l'effetto interruttivo previsto dalla legge del termine di decadenza di trenta giorni per proporre opposizione, ex art 2287 c.c., ove pure si volesse ritenere che le proroghe del termine siano state concordate tra le parti, sta di fatto che la procedura di mediazione si è conclusa - con verbale di esito negativo per mancato accordo- in data 13.12.2024 ( cfr. doc. n. 7 allegato all'atto di citazione).
A partire da questa data sarebbe decorso un nuovo termine di giorni trenta per proporre l'azione giudiziale.
Viceversa, nel caso in esame, la notifica dell'atto di citazione ai convenuti risulta effettuata oltre il termine giorni trenta e, segnatamente, in data 26.02.2025.
A nulla, poi, sembra rilevare la circostanza che in data 19.12.2024 sia stata inoltrata domanda di accesso alla procedura arbitrale ( cfr. doc. n. 8 allegato all'atto di citazione) e che solo in data
18.02.2025 detta procedura si sia conclusa con esito negativo ( cfr. doc. n. 9 allegato all'atto di citazione), atteso che, ai sensi dell'art. 2964 c.c., al termine di decadenza “(…) non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione (…)”.
Alla luce di quanto sopra riportato non sembra che possa essere accolta la richiesta di sospensione dell'atto di esclusione in parola.
Peraltro, ad abundantiam, sotto il profilo del c.d. periculum in mora, deve evidenziarsi che parte attrice non ha puntualmente e espressamente contestato le circostanze di fatto riportate da parte convenuta alle pag. 8 e 9 della comparsa di costituzione e risposta, ossia che il periculum in mora
“(…) risiedeva nell'inerzia totale della Adria snc, la cui paralisi la rendeva incapace di indicare alla la benché minima iniziativa tesa a gestire la debitoria (liquidazione Parte_1 volontaria di alcuni cespiti, ricorso agli strumenti del codice della crisi e dell'insolvenza: composizione negoziata della crisi, concordato semplificato, accordi di ristrutturazione, etc etc), e nemmeno semplicemente di nominare un difensore, paralizzata com'era dalla faida insorta tra i fratelli. E così, all'udienza di vendita degli immobili fissata per il 12.3.25 (Trib Bari dr. Ruffino), i beni della Adria snc sarebbero andati in asta senza nemmeno la possibilità di costituirsi in giudizio per seguirne le vicende (…). Esclusi i soci, la nuova compagine ha potuto dare indicazioni alla controllata di nominare un difensore nel giudizio di esecuzione, approvare i bilanci dei quattro
Pagina 1 esercizi precedenti, eliminando così una causa di cancellazione dal Registro Imprese prevista dalla legge (art 2490 cc), nominare il nuovo amministratore in luogo del dimissionario (da anni) dr
eliminando la causa di scioglimento ex art 2484, comma 1 n 3 cc;
e, infine, apportare Per_1 finanza nuova per ottenere la conversione del pignoramento, versando la somma di €55.000,00, pari ad un sesto del totale dovuto, ex art 495 cpc (all. 26) (…); l'udienza ex art 495 cpc, infatti, è stata fissata per il 24.9.25 (all 26), ed è stata chiesta la rateazione massima, pari a 48 mensilità, sicché per almeno cinque anni, i beni saranno al riparo dall'esecuzione e via via liberati dal debito del mutuo, se i soci oggi convenuti saranno lasciati in condizione di ottemperare alla conversione (…)”.
E' noto che ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche i “(…) fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Peraltro, il principio di non contestazione specifica è stato ribadito nuovamente dalla Corte di Cassazione , la quale ha affermato che la parte deve prendere posizione in modo chiaro e analitico, sui fatti dedotti dall'altra parte “(…) la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…) senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” ( così, Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021).
L'insussistenza del requisito del c.d. periculum rende superflua l'indagine sul c.d. fumus boni iuris, e, comunque, sempre ad abundantiam è bene evidenziare sin da ora che, se certamente, ai sensi dell'art. 2257, comma terzo, c.c., in tema di amministrazione della società, poiché il legislatore stabilisce che la maggioranza dei soci è “(…) determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili (…)”, deve ritenersi che faccia esplicito riferimento ad un criterio per valore (c.d. voto per quota); viceversa, in tema di esclusione di un socio, nel silenzio della legge, non è possibile fare riferimento al criterio per valore (c.d. voto per quota) e, pertanto, occorre fare riferimento al criterio numerico ( c.d. voto per teste) atteso che l'art. 2287, comma primo c.c., stabilisce che l'esclusione di un socio è deliberata “(…) dalla maggioranza dei soci (…)”, senza fare alcun riferimento alla quota di partecipazione sociale del singolo socio.
Ciò posto, deve ritenersi che, nel caso in esame, l'esclusione dei soci opponenti sembra sia stata deliberata con la maggioranza prevista per legge.
Ed, infatti, sebbene dalla lettura dell' atto di costituzione della società in nome collettivo denominata “ADRIA - a rogito del dott. , Controparte_1 Persona_2 notaio in Bari, repertorio n°183804 e raccolta n°32035 del 27.06.2012 ( cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione)-, emerga che i soci della predetta società erano nel numero di sei ( gli istanti, unitamente ai familiari – madre, – sorella –, - CP_1 CP_2 Controparte_3 fratello – e – cognata –); tuttavia, alla data del 24.05.2024, la compagine sociale Controparte_4 della predetta società era composta solo da cinque soci in quanto la socia risulta che CP_1 sia deceduta in data 22.11.2018.
Pertanto, poiché dall'atto di esclusione del 24.05.2024 emerge che i soci deliberanti l'esclusione in parola fossero nel numero di tre - , e va da CP_2 Controparte_3 Controparte_4 sé che l' atto di esclusione è stato deliberato da un numero di soci corrispondente a 3 su 5 e, dunque, legittimamente emesso dalla maggioranza dei soci.
In conclusione, alla luce di quanto sopra riportato, non resta che rigettare la richiesta di sospensione anche relativamente all'atto ricognitivo del 15.11.2024 ( cfr. doc. 10 allegato all'atto di citazione );
P.Q.M.
Pagina 2 - rigetta la richiesta di sospensione dell'atto di esclusione notificato in data 29 maggio 2024, nonché dell'atto ricognitivo del 15.11.2024;
- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese relative al presente sub- procedimento cautelare che si liquidano in euro 2.500,00 per competenze professionali, oltre il 15% per spese generali, iva e cap come per legge;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito;
Arezzo, 01/04/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il giudice dr.ssa Carmela Labella, letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 01.04.2025,
OSSERVA
Occorre, innanzitutto, evidenziare che, prima facie, appare fondata l'eccezione preliminare di decadenza dall'azione per decorso del termine di giorni trenta previsto dall'art. 2287, comma primo c.c..
Ed, infatti, premesso che l'atto di esclusione in parola è stato notificato in data 29 maggio 2024 ( cfr. doc. n. 4 allegato all'atto di citazione) e in data 19 giugno 2024 risulta sia stata data tempestiva comunicazione dell'avvio della procedura di mediazione obbligatoria ( cfr. doc. n. 7 allegato all'atto di citazione), con l'effetto interruttivo previsto dalla legge del termine di decadenza di trenta giorni per proporre opposizione, ex art 2287 c.c., ove pure si volesse ritenere che le proroghe del termine siano state concordate tra le parti, sta di fatto che la procedura di mediazione si è conclusa - con verbale di esito negativo per mancato accordo- in data 13.12.2024 ( cfr. doc. n. 7 allegato all'atto di citazione).
A partire da questa data sarebbe decorso un nuovo termine di giorni trenta per proporre l'azione giudiziale.
Viceversa, nel caso in esame, la notifica dell'atto di citazione ai convenuti risulta effettuata oltre il termine giorni trenta e, segnatamente, in data 26.02.2025.
A nulla, poi, sembra rilevare la circostanza che in data 19.12.2024 sia stata inoltrata domanda di accesso alla procedura arbitrale ( cfr. doc. n. 8 allegato all'atto di citazione) e che solo in data
18.02.2025 detta procedura si sia conclusa con esito negativo ( cfr. doc. n. 9 allegato all'atto di citazione), atteso che, ai sensi dell'art. 2964 c.c., al termine di decadenza “(…) non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione (…)”.
Alla luce di quanto sopra riportato non sembra che possa essere accolta la richiesta di sospensione dell'atto di esclusione in parola.
Peraltro, ad abundantiam, sotto il profilo del c.d. periculum in mora, deve evidenziarsi che parte attrice non ha puntualmente e espressamente contestato le circostanze di fatto riportate da parte convenuta alle pag. 8 e 9 della comparsa di costituzione e risposta, ossia che il periculum in mora
“(…) risiedeva nell'inerzia totale della Adria snc, la cui paralisi la rendeva incapace di indicare alla la benché minima iniziativa tesa a gestire la debitoria (liquidazione Parte_1 volontaria di alcuni cespiti, ricorso agli strumenti del codice della crisi e dell'insolvenza: composizione negoziata della crisi, concordato semplificato, accordi di ristrutturazione, etc etc), e nemmeno semplicemente di nominare un difensore, paralizzata com'era dalla faida insorta tra i fratelli. E così, all'udienza di vendita degli immobili fissata per il 12.3.25 (Trib Bari dr. Ruffino), i beni della Adria snc sarebbero andati in asta senza nemmeno la possibilità di costituirsi in giudizio per seguirne le vicende (…). Esclusi i soci, la nuova compagine ha potuto dare indicazioni alla controllata di nominare un difensore nel giudizio di esecuzione, approvare i bilanci dei quattro
Pagina 1 esercizi precedenti, eliminando così una causa di cancellazione dal Registro Imprese prevista dalla legge (art 2490 cc), nominare il nuovo amministratore in luogo del dimissionario (da anni) dr
eliminando la causa di scioglimento ex art 2484, comma 1 n 3 cc;
e, infine, apportare Per_1 finanza nuova per ottenere la conversione del pignoramento, versando la somma di €55.000,00, pari ad un sesto del totale dovuto, ex art 495 cpc (all. 26) (…); l'udienza ex art 495 cpc, infatti, è stata fissata per il 24.9.25 (all 26), ed è stata chiesta la rateazione massima, pari a 48 mensilità, sicché per almeno cinque anni, i beni saranno al riparo dall'esecuzione e via via liberati dal debito del mutuo, se i soci oggi convenuti saranno lasciati in condizione di ottemperare alla conversione (…)”.
E' noto che ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche i “(…) fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Peraltro, il principio di non contestazione specifica è stato ribadito nuovamente dalla Corte di Cassazione , la quale ha affermato che la parte deve prendere posizione in modo chiaro e analitico, sui fatti dedotti dall'altra parte “(…) la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…) senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” ( così, Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021).
L'insussistenza del requisito del c.d. periculum rende superflua l'indagine sul c.d. fumus boni iuris, e, comunque, sempre ad abundantiam è bene evidenziare sin da ora che, se certamente, ai sensi dell'art. 2257, comma terzo, c.c., in tema di amministrazione della società, poiché il legislatore stabilisce che la maggioranza dei soci è “(…) determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili (…)”, deve ritenersi che faccia esplicito riferimento ad un criterio per valore (c.d. voto per quota); viceversa, in tema di esclusione di un socio, nel silenzio della legge, non è possibile fare riferimento al criterio per valore (c.d. voto per quota) e, pertanto, occorre fare riferimento al criterio numerico ( c.d. voto per teste) atteso che l'art. 2287, comma primo c.c., stabilisce che l'esclusione di un socio è deliberata “(…) dalla maggioranza dei soci (…)”, senza fare alcun riferimento alla quota di partecipazione sociale del singolo socio.
Ciò posto, deve ritenersi che, nel caso in esame, l'esclusione dei soci opponenti sembra sia stata deliberata con la maggioranza prevista per legge.
Ed, infatti, sebbene dalla lettura dell' atto di costituzione della società in nome collettivo denominata “ADRIA - a rogito del dott. , Controparte_1 Persona_2 notaio in Bari, repertorio n°183804 e raccolta n°32035 del 27.06.2012 ( cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione)-, emerga che i soci della predetta società erano nel numero di sei ( gli istanti, unitamente ai familiari – madre, – sorella –, - CP_1 CP_2 Controparte_3 fratello – e – cognata –); tuttavia, alla data del 24.05.2024, la compagine sociale Controparte_4 della predetta società era composta solo da cinque soci in quanto la socia risulta che CP_1 sia deceduta in data 22.11.2018.
Pertanto, poiché dall'atto di esclusione del 24.05.2024 emerge che i soci deliberanti l'esclusione in parola fossero nel numero di tre - , e va da CP_2 Controparte_3 Controparte_4 sé che l' atto di esclusione è stato deliberato da un numero di soci corrispondente a 3 su 5 e, dunque, legittimamente emesso dalla maggioranza dei soci.
In conclusione, alla luce di quanto sopra riportato, non resta che rigettare la richiesta di sospensione anche relativamente all'atto ricognitivo del 15.11.2024 ( cfr. doc. 10 allegato all'atto di citazione );
P.Q.M.
Pagina 2 - rigetta la richiesta di sospensione dell'atto di esclusione notificato in data 29 maggio 2024, nonché dell'atto ricognitivo del 15.11.2024;
- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese relative al presente sub- procedimento cautelare che si liquidano in euro 2.500,00 per competenze professionali, oltre il 15% per spese generali, iva e cap come per legge;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito;
Arezzo, 01/04/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
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