Accoglimento
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/06/2025, n. 5313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5313 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 05313/2025REG.PROV.COLL.
N. 02072/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2072 del 2022, proposto da GE IZ e IN EP CI, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Pascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Cavalcanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00637/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Latina e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti gli avvocati Elisa Caprio e Francesco Paolo Cavalcanti in collegamento da remoto attraverso videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams";
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il T.A.R. del Lazio – sezione staccata di Latina, con sentenza n. 637/2021 che ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno avanzata dai ricorrenti (unitamente alla signora JA PA) a seguito dell’annullamento giurisdizionale dei provvedimenti della Regione Lazio e del Comune di Latina che avevano espresso parere definitivo d’inammissibilità della domanda di permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 21/2009 (cd piano casa); in particolare, con il ricorso di primo grado il ricorrente chiedeva il risarcimento del “danno da ritardo nell’esecuzione della pronuncia del Giudice amministrativo”.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dai signori GE IZ e IN EP.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Latina e la Regione Lazio.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 7 maggio 2025.
2. La pronuncia di primo grado è motivata con riferimento al superamento del termine di cui all’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., posto che la sentenza n. 473/2016 di questo Consiglio di Stato, sulla quale si formato il giudicato di annullamento dei provvedimenti di diniego che si assumono lesivi, è – appunto - del 2016, mentre il ricorso in questione è stato notificato nel 2018.
I ricorrenti, nei motivi di gravame, deducono che nel 2017 è stato proposto giudizio per ottemperanza della citata sentenza del 2016, e che questo si è concluso nel 2020 con sentenza n. 8421 che ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse in relazione all’avvenuta esecuzione medio tempore della sentenza in questione.
Essi inoltre deducono che nella fattispecie in esame sarebbe applicabile il comma 5, e non il comma 3, dell’art. 30.
3. Deve essere preliminarmente qualificata la domanda proposta in primo grado dai ricorrenti.
Nell’epigrafe del ricorso di primo grado viene precisato che esso ha ad oggetto il “ risarcimento del danno riveniente dal mancato adeguamento da parte delle Amministrazioni resistenti alla sentenza del Consiglio di Stato Sezione IV n. 473 del 8.2.2016, passata in giudicato, che ha riformato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma Sezione Staccata di Latina (Sezione Prima) n. 62 del 21.01.2015 mai notificata con la quale si respingeva il ricorso rubricato al N.RG 301/2013 ”.
Il ricorso prosegue specificando che la domanda ad oggetto il ritardato rilascio, dopo il giudicato di annullamento dei dinieghi, dei provvedimenti abilitativi richiesti, tanto da quantificare il relativo danno (pagg. 16 e seguenti) nella “variazione del valore immobiliare degli appartamenti che si sarebbero potuti realizzare in presenza della legittima attività amministrativa”.
Dunque, il “mancato adeguamento da parte delle Amministrazioni resistenti alla sentenza del Consiglio di Stato Sezione IV n. 473 del 8.2.2016” è consistito, secondo questa prospettazione, non nel mancato rilascio di tali titoli, ma nel loro ritardato rilascio, che viene indicato come fattore causativo del danno.
4. Tanto premesso, deve allora considerarsi che la domanda in questione ha ad oggetto non un danno da attività provvedimentale illegittima, ma un danno da ritardo: regolato dall’art. 2 -bis , comma 1, della legge n. 241 del 1990.
Gli appellanti infatti non imputano all’amministrazione – quale fattore causativo del danno – di avere adottato i provvedimenti poi annullati, ma di non essersi tempestivamente uniformata a tale giudicato di annullamento, rilasciando tempestivamente i richiesti titoli edilizi.
A pag. 21 del ricorso in appello si afferma, nello specifico, quindi che “ In definitiva si può, quindi, sostenere che solo a seguito dello svolgimento del giudizio di ottemperanza (che non a caso si è risolto con la declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse all’ azione) il danno si è manifestato come tale e quindi solo dal 28.12.2020 ovvero dal 28.6.2021 tale danno ai fini della proponibilità del giudizio ex art. 30 c.p.a. ha avuto una sua definitiva consistenza ”.
Gli stessi precisano poco oltre: “ D’altro canto, però, oggetto del giudizio di risarcimento dei danni innanzi al TAR Latina non avrebbe mai potuto essere la sentenza n. 8421 del 2020 del Consiglio di Stato in quanto, come noto, il giudizio di ottemperanza ha natura formale e non sostanziale dal punto di vista dell’ accertamento e condanna al risarcimento del danno (vedi abrogazione art.112 comma 4 c.p.a) per cui, in ogni caso , i ricorrenti hanno dovuto proporre l’ azione di risarcimento dei danni (visto anche l’ inerzia del Comune di Latina ad adottare gli atti dovuti a valle della sentenza di codesto On.le Consiglio di Stato n. 473 del 2016) solo allorchè è stato evidente il “ fumus” di un ritardo insopportabile nella esecuzione del provvedimento giurisdizionale. Si può, quindi, ritenere di essere dinanzi ad un caso di risarcimento del danno derivante da un comportamento “in fasi diverse e successive” da quelle meramente riferibili al titolo che avrebbe dovuto determinare l’ azione dell’Amministrazione ( sentenza CDS n. 473 del 2016) e che è emerso solo a seguito della evidenza del “ritardo” dannoso da parte dell’ Amministrazione ”.
5. Le superiori argomentazioni, che criticano la sentenza gravata in punto di decorrenza del termine per la proposizione dell’azione risarcitoria, sono in parte fondate, laddove deducono che il primo giudice ha errato nell’individuare la decorrenza del termine di 120 giorni: che non va fatta coincidere con la pubblicazione della sentenza di annullamento, ma semmai con la scadenza del termine per provvedere in sede di riedizione del potere, successivamente a tale sentenza.
Tanto premesso, e al di là di ogni considerazione sulla tempestività dell’azione, ciò che risulta dirimente è però l’infondatezza, nel merito, della domanda.
6. L’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5 del 2018, ha chiarito che nella fattispecie di risarcimento del danno da ritardo “ Non si tratta, a differenza, dell’indennizzo forfettario introdotto in via sperimentale dal comma 1-bis dello stesso articolo 2-bis (inserito dall’art. 28, comma 9, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 213, n. 98), di un ristoro automatico (collegato alla mera violazione del termine): è, infatti, onere del privato fornire la prova, oltre che del ritardo e dell’elemento soggettivo, del rapporto di causalità esistente tra la violazione del termine del procedimento e il compimento di scelte negoziali pregiudizievoli che non avrebbe altrimenti posto in essere ”.
Nel caso di specie difettano del tutto i richiamati elementi: sia la prova che la “condotta sia oggettivamente scorretta e imputabile all’Amministrazione a titolo di colpa o dolo” (C.G.A.R.S. sentenza n. 19/2025); sia la rigorosa prova del danno evento e del danno conseguenza (essendo nel caso di specie la domanda basata, nel ricorso di primo grado, su di una mera ipotesi di immediata costruzione degli edifici e di una loro altrettanto immediata rivendita, con indicazione del “ mancato guadagno per il tempo trascorso dal 2013 al 2018 ”); sia, soprattutto, la prova del nesso di causalità tra la condotta dell’amministrazione che avrebbe determinato la ritardata adozione del provvedimento e le voci di danno rivendicate (C.G.A.R.S. 23 febbraio 2024, n. 128).
7. Il Comune di Latina nell’ultima memoria ha infatti affermato che “ Come comprovato avanti al Giudice di prime cure e per quanto qui rilevi, nel febbraio 2021 (giusta Municipale n. 25839 del 25.2.2021 versata, appunto, nel Fascicolo di primo grado) i Privati non avevano ancora corrisposto alla richiesta di presentazione della necessaria documentazione per il rilascio del titolo edilizio, nè al pagamento del contributo di costruzione. Quanto sopra, per l’appunto, ancora nel 2021 a fronte di quanto riportato a pag. 13 dell’Appello: “Pertanto il mancato guadagno per il tempo trascorso dal 2013 al 2018 …..”. Ogni considerazione ulteriore appare ultronea. Le doglianze muovono da assunti del tutto arbitrari, pervenendo a conclusioni del tutto apodittiche, attraverso calcoli effettuati a partire dall’anno 2012 (!!!) dei quali non si coglie in alcun modo la pertinenza visto l’andamento effettivo della vicenda ”.
L’affermazione, oltre che documentata, è rimasta incontestata, non essendoci difese delle parti appellanti successive alla proposizione del ricorso.
Per pacifica giurisprudenza ( ex multis , e da ultimo, Consiglio di Stato, sentenza n. 4487/2025) “ il principio di non contestazione (….) può operare in relazione a fatti, costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato … e non anche rispetto a fattispecie giuridiche (….) a carattere fortemente valutativo, che devono essere necessariamente ricondotte al thema probandum come disciplinato dall’art. 2697 c.c. e la cui verificazione spetta al giudice ”.
Nel caso di specie è dunque incontestato che, pur a fronte di una richiesta risarcitoria ancorata all’inerzia che l’amministrazione avrebbe scorrettamente tenuto dal 2013 al 2018, ancora nel febbraio 2021 difettava un necessario adempimento della parte appellante per il rilascio del provvedimento richiesto.
Il ritardo, pertanto, non è imputabile all’amministrazione sul piano causale, e la relativa fattispecie di responsabilità difetta dell’elemento soggettivo della colpa della stessa amministrazione.
Dunque la domanda risarcitoria proposta in primo grado è da respingere perché infondata.
8. In riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado deve essere pertanto rigettato.
In ragione dell’esito del presente giudizio, le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, possono essere per metà compensate, e per metà poste a carico della parte ricorrente, secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore della Regione Lazio e del Comune di Latina della metà delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro quattromila/00 oltre accessori come per legge, in ragione di euro duemila/00 oltre accessori per ciascuna di tali parti; compensa le spese per la rimanente metà.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO