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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 13/02/2026, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2206/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENTILI UMBERTO, Presidente e Relatore
CALABRESE LUIGI, Giudice
OR EMILIO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1617/2026 depositato il 19/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Cairo Minicucci - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250176885286 REC.CREDITO.IMP 2022 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Dagli atti risulta che l'Agenzia delle Entrate, riconoscendo fondato il ricorso, ha emesso lo sgravio totale, chiedendola cessazione della materia del contendere.
La Corte dichiara dunque estinto il ricorso, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando le spese.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENTILI UMBERTO, Presidente e Relatore
CALABRESE LUIGI, Giudice
OR EMILIO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1617/2026 depositato il 19/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Cairo Minicucci - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250176885286 REC.CREDITO.IMP 2022 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Dagli atti risulta che l'Agenzia delle Entrate, riconoscendo fondato il ricorso, ha emesso lo sgravio totale, chiedendola cessazione della materia del contendere.
La Corte dichiara dunque estinto il ricorso, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando le spese.