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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/03/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2754 R.G. dell'anno 2023
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in località Casenuove di Masiano, v. Parte_1
Montalbano n. 193, C.F. , titolare dell'omonima impresa individuale, C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Narbona (C.F. ) nel cui studio in C.F._2
Pistoia, via dello Stadio 2/D, è elettivamente domiciliato in virtù di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo
- ATTORE
E
C.F. , residente in [...], CP_1 C.F._3
e in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Controparte_2
, C.F. , con sede legale in Ladispoli (RM), via Cesare Battisti n. 20, Controparte_3 P.IVA_1 contumaci
- CONVENUTI
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 comma 2 c.p.c.)
CONCLUSIONI:
Per la parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare inefficacie e revocare l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva contraddistinta da R.G. n. 299/2021, assegnando, per l'effetto, al sig. la somma di € Parte_1
2.000,00 mensili, con ordine rivolto alla società c.f. di versare Controparte_2 P.IVA_1 mensilmente detta somma al creditore suddetto sino alla concorrenza del credito di 13.095,95 euro aumentata della metà ai sensi dell'art. 546, comma 1, c.p.c..; - in subordine, dichiarare inefficacie e revocare l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva contraddistinta da R.G. n. 299/2021, rimettendo la procedura esecutiva sul ruolo per procedere alla assegnazione della somma pignorata previo, se del caso, accoglimento delle istanze istruttorie. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 9.03.2021 notificava l'atto di pignoramento presso terzi sia al debitore Parte_1 CP_1
C.F. , sia alla terza pignorata in persona
[...] C.F._3 Controparte_2 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante , C.F. e Controparte_3 P.IVA_1 successivamente in data 31.03.2021 iscriveva a ruolo la procedura di pignoramento presso terzi contraddistinta da R.G. n. 299/2021.
All'udienza del 10.05.2022 il G.E., rilevato che il terzo pignorato, nonostante l'invito contenuto nel pignoramento, aveva omesso di comunicare la dichiarazione di cui all'art.547 c.p.c. e non era comparso in udienza, rinviava l'esecuzione all'udienza del 20.09.2022 per consentire al citato terzo di comparire per rendere la suddetta dichiarazione, avvertendolo che, in caso di mancata comparire all'udienza fissata, il credito si sarebbe inteso come “non contestato nei termini indicati dal creditore”.
L'ordinanza veniva notificata al terzo pignorato a cura del creditore procedente a mezzo pec.
A fronte della richiesta del creditore di vedersi assegnata la somma pignorata, all'udienza del 20.09.2022 il G.E. rinviava la procedura all'udienza cartolare del 25.10.2022, ritenendo necessaria “la prova dell'esistenza del rapporto in ordine dell'oggetto tra debitore e terzo”; in data 18.10.2022 la parte creditrice produceva lo stato di famiglia del sig. da cui risultava come quest'ultimo CP_1 convivesse con il sig. , legale rappresentante e socio unico della società terza pignorata Controparte_3
nella via Cesare Battisti 18-19 a Ladispoli. Controparte_2
Il G.e. non ritenendo detto documento sufficiente, rinviava la all'udienza del 29.11.2022 , e con note scritte depositata in data 22.11.2022, il creditore insisteva per l'assegnazione delle somme pignorate ovvero, in ipotesi di rigetto, chiedeva il compimento degli accertamenti di cui all'art. 549 c.p.c.
Con ordinanza del 29.11.2022 il G.E. concedeva alle parti il termine per il deposito di memorie in cui assumere precisa posizione in ordine all'oggetto dell'accertamento e richiedere mezzi istruttori, disponendo che l'ordinanza in questione fosse notificata al terzo e al debitore non presenti in udienza.
La notifica di cui sopra si perfezionava entro i termini concessi.
In data 2.02.2023 il creditore depositava memoria autorizzata con la quale prendeva posizione sul rapporto di lavoro tra la terza pignorata e il debitore e chiedeva prova per testi su circostanze finalizzate a dimostrare detto rapporto.
Con ordinanza del 28.02.2023 il G.E. rigettava le istanze istruttorie e dichiarava estinta la procedura esecutiva, ritenendo non identificato l'oggetto dell'obbligazione tra il terzo pignorato e il debitore, e ininfluenti le circostanze per cui era stata chiesta la prova per testi. Con ricorso ex art. 617 c.p.c. il sig. si opponeva alla suddetta ordinanza di estinzione (comunicata Pt_1 solo in data 13.04.2023 - doc. 16), chiedendone la revoca e l'assegnazione della somma di € 2.000,00 mensili pignorata al terzo Controparte_2
Il ricorso e il relativo decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati sia a quest'ultima sia al sig.
rispettivamente, in data 8.05.2023 e 11.05.2023 CP_1
Con provvedimento del 24.07.2023 il G.e. confermava l'ordinanza del 12.04.2023 e assegnava termine di 45 giorni per l'introduzione del giudizio di merito
Con atto di citazione notificato in data 6 ottobre 2023 alla società terza pignorata ed in data 17 ottobre
2023 al debitore introduceva il giudizio di merito formulando le conclusioni riportate in Parte_1 epigrafe.
In primo luogo, occorre valutare l'ammissibilità della opposizione.
Come è noto avverso un provvedimento di estinzione tipico non è ammessa l'opposizione agli atti esecutivi ma il reclamo ex art. 630 c.p.c.
Tuttavia nel caso in esame il provvedimento, qualificato come provvedimento di estinzione, in realtà definisce l'opposizione ex art. 549 c.p.c. ed insieme dichiara chiusa la procedura, non rientra, quindi, nei casi tipici previsti dal codice di rito ed è stato, quindi, correttamente impugnato con un ricorso ex art. 617 c.p.c.
Ciò detto deve valutarsi la tempestività dell'introduzione della fase di merito del giudizio di opposizione.
Il Giudice dell'esecuzione, nella prima fase del giudizio di opposizione, rigettando la richiesta di revoca del provvedimento del 24 luglio 2023 ha disposto, ai sensi dell'art. 618 l'inizio della fase di merito nel termine di 45 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso intervenuta in data 25 luglio 2023.
Il termine di cui all'art. 618 comma 2 c.p.c. ha natura di termine perentorio.
Come è noto alle opposizioni esecutive non si applica la sospensione feriale dei termini processuali.
Il termine per introdurre la fase di merito scadeva, quindi, in data ? 8 settembre 2023 mentre l'atto introduttivo risulta notificato, peraltro ad uno solo dei convenuti, in data 17 ottobre 2023.
Pertanto l'opposizione è improcedibile.
Nulla a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2754/2023 R.G.A.C. così decide: dichiara improcedibile l'opposizione; nulla a provvedere sulle spese.
Civitavecchia 10 marzo 2025
Il Giudice dott. Francesco Vigorito
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2754 R.G. dell'anno 2023
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in località Casenuove di Masiano, v. Parte_1
Montalbano n. 193, C.F. , titolare dell'omonima impresa individuale, C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Narbona (C.F. ) nel cui studio in C.F._2
Pistoia, via dello Stadio 2/D, è elettivamente domiciliato in virtù di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo
- ATTORE
E
C.F. , residente in [...], CP_1 C.F._3
e in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Controparte_2
, C.F. , con sede legale in Ladispoli (RM), via Cesare Battisti n. 20, Controparte_3 P.IVA_1 contumaci
- CONVENUTI
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 comma 2 c.p.c.)
CONCLUSIONI:
Per la parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare inefficacie e revocare l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva contraddistinta da R.G. n. 299/2021, assegnando, per l'effetto, al sig. la somma di € Parte_1
2.000,00 mensili, con ordine rivolto alla società c.f. di versare Controparte_2 P.IVA_1 mensilmente detta somma al creditore suddetto sino alla concorrenza del credito di 13.095,95 euro aumentata della metà ai sensi dell'art. 546, comma 1, c.p.c..; - in subordine, dichiarare inefficacie e revocare l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva contraddistinta da R.G. n. 299/2021, rimettendo la procedura esecutiva sul ruolo per procedere alla assegnazione della somma pignorata previo, se del caso, accoglimento delle istanze istruttorie. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 9.03.2021 notificava l'atto di pignoramento presso terzi sia al debitore Parte_1 CP_1
C.F. , sia alla terza pignorata in persona
[...] C.F._3 Controparte_2 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante , C.F. e Controparte_3 P.IVA_1 successivamente in data 31.03.2021 iscriveva a ruolo la procedura di pignoramento presso terzi contraddistinta da R.G. n. 299/2021.
All'udienza del 10.05.2022 il G.E., rilevato che il terzo pignorato, nonostante l'invito contenuto nel pignoramento, aveva omesso di comunicare la dichiarazione di cui all'art.547 c.p.c. e non era comparso in udienza, rinviava l'esecuzione all'udienza del 20.09.2022 per consentire al citato terzo di comparire per rendere la suddetta dichiarazione, avvertendolo che, in caso di mancata comparire all'udienza fissata, il credito si sarebbe inteso come “non contestato nei termini indicati dal creditore”.
L'ordinanza veniva notificata al terzo pignorato a cura del creditore procedente a mezzo pec.
A fronte della richiesta del creditore di vedersi assegnata la somma pignorata, all'udienza del 20.09.2022 il G.E. rinviava la procedura all'udienza cartolare del 25.10.2022, ritenendo necessaria “la prova dell'esistenza del rapporto in ordine dell'oggetto tra debitore e terzo”; in data 18.10.2022 la parte creditrice produceva lo stato di famiglia del sig. da cui risultava come quest'ultimo CP_1 convivesse con il sig. , legale rappresentante e socio unico della società terza pignorata Controparte_3
nella via Cesare Battisti 18-19 a Ladispoli. Controparte_2
Il G.e. non ritenendo detto documento sufficiente, rinviava la all'udienza del 29.11.2022 , e con note scritte depositata in data 22.11.2022, il creditore insisteva per l'assegnazione delle somme pignorate ovvero, in ipotesi di rigetto, chiedeva il compimento degli accertamenti di cui all'art. 549 c.p.c.
Con ordinanza del 29.11.2022 il G.E. concedeva alle parti il termine per il deposito di memorie in cui assumere precisa posizione in ordine all'oggetto dell'accertamento e richiedere mezzi istruttori, disponendo che l'ordinanza in questione fosse notificata al terzo e al debitore non presenti in udienza.
La notifica di cui sopra si perfezionava entro i termini concessi.
In data 2.02.2023 il creditore depositava memoria autorizzata con la quale prendeva posizione sul rapporto di lavoro tra la terza pignorata e il debitore e chiedeva prova per testi su circostanze finalizzate a dimostrare detto rapporto.
Con ordinanza del 28.02.2023 il G.E. rigettava le istanze istruttorie e dichiarava estinta la procedura esecutiva, ritenendo non identificato l'oggetto dell'obbligazione tra il terzo pignorato e il debitore, e ininfluenti le circostanze per cui era stata chiesta la prova per testi. Con ricorso ex art. 617 c.p.c. il sig. si opponeva alla suddetta ordinanza di estinzione (comunicata Pt_1 solo in data 13.04.2023 - doc. 16), chiedendone la revoca e l'assegnazione della somma di € 2.000,00 mensili pignorata al terzo Controparte_2
Il ricorso e il relativo decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati sia a quest'ultima sia al sig.
rispettivamente, in data 8.05.2023 e 11.05.2023 CP_1
Con provvedimento del 24.07.2023 il G.e. confermava l'ordinanza del 12.04.2023 e assegnava termine di 45 giorni per l'introduzione del giudizio di merito
Con atto di citazione notificato in data 6 ottobre 2023 alla società terza pignorata ed in data 17 ottobre
2023 al debitore introduceva il giudizio di merito formulando le conclusioni riportate in Parte_1 epigrafe.
In primo luogo, occorre valutare l'ammissibilità della opposizione.
Come è noto avverso un provvedimento di estinzione tipico non è ammessa l'opposizione agli atti esecutivi ma il reclamo ex art. 630 c.p.c.
Tuttavia nel caso in esame il provvedimento, qualificato come provvedimento di estinzione, in realtà definisce l'opposizione ex art. 549 c.p.c. ed insieme dichiara chiusa la procedura, non rientra, quindi, nei casi tipici previsti dal codice di rito ed è stato, quindi, correttamente impugnato con un ricorso ex art. 617 c.p.c.
Ciò detto deve valutarsi la tempestività dell'introduzione della fase di merito del giudizio di opposizione.
Il Giudice dell'esecuzione, nella prima fase del giudizio di opposizione, rigettando la richiesta di revoca del provvedimento del 24 luglio 2023 ha disposto, ai sensi dell'art. 618 l'inizio della fase di merito nel termine di 45 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso intervenuta in data 25 luglio 2023.
Il termine di cui all'art. 618 comma 2 c.p.c. ha natura di termine perentorio.
Come è noto alle opposizioni esecutive non si applica la sospensione feriale dei termini processuali.
Il termine per introdurre la fase di merito scadeva, quindi, in data ? 8 settembre 2023 mentre l'atto introduttivo risulta notificato, peraltro ad uno solo dei convenuti, in data 17 ottobre 2023.
Pertanto l'opposizione è improcedibile.
Nulla a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2754/2023 R.G.A.C. così decide: dichiara improcedibile l'opposizione; nulla a provvedere sulle spese.
Civitavecchia 10 marzo 2025
Il Giudice dott. Francesco Vigorito