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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 4704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4704 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. RA MI Presidente dott.ssa EL MO Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2801/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Eduardo Camilleri, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Stefania Tomasello, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 20/11/2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, e, in particolare, l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni delle parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una
1 situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza
Risulta, inoltre, acclarato, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Sussistono, pertanto, le condizioni per pronunciare la separazione.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente il giudizio.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale ai sensi dell'art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c. e rimettere la causa in istruttoria per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti e la definizione delle ulteriori domande.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese di lite tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visti gli artt. 279 cpv. n. 4 e 473 bis.22 ultimo comma c.p.c., così provvede;
• pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 5/10/1980, e da nato a [...] il [...], di cui al matrimonio Controparte_1 civile contratto a Palermo il 22/8/2014, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2014 al n. 36, parte II, serie A;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
• dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato, dinanzi al quale il processo proseguirà all'udienza dal medesimo fissata come da separata ordinanza;
• riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 20 novembre 2025.
Il Presidente
RA MI
Il Giudice rel. ed est.
2 EL MO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. RA MI Presidente dott.ssa EL MO Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2801/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Eduardo Camilleri, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Stefania Tomasello, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 20/11/2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, e, in particolare, l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni delle parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una
1 situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza
Risulta, inoltre, acclarato, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Sussistono, pertanto, le condizioni per pronunciare la separazione.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente il giudizio.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale ai sensi dell'art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c. e rimettere la causa in istruttoria per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti e la definizione delle ulteriori domande.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese di lite tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visti gli artt. 279 cpv. n. 4 e 473 bis.22 ultimo comma c.p.c., così provvede;
• pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 5/10/1980, e da nato a [...] il [...], di cui al matrimonio Controparte_1 civile contratto a Palermo il 22/8/2014, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2014 al n. 36, parte II, serie A;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
• dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato, dinanzi al quale il processo proseguirà all'udienza dal medesimo fissata come da separata ordinanza;
• riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 20 novembre 2025.
Il Presidente
RA MI
Il Giudice rel. ed est.
2 EL MO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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