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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 15/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Monica Bighetti, giudice unico, all'udienza di discussione del
15/01/2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nella causa n. 275/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SCUTELLARI GIOVANNI del Foro di Ferrara;
APPELLANTE
CONTRO
• (C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di pace n.516/2023 in materia di sanzioni amministrative
*****
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 09/02/2024 ha proposto Parte_1
tempestivo appello avverso la sentenza del giudice di pace di Ferrara n.
516/2023 pubblicata il 10 luglio 2023 di rigetto dell'opposizione alla cartella di pagamento 03920210003613271000 emessa da Controparte_2
per l'importo di €845,78 a titolo di sanzioni per infrazioni codice
[...]
della strada, chiedendone l'integrale riforma.
2. L'appellante si duole che il giudice di pace, a fronte dell'oggettiva impossibilità di comprendere le ragioni per le quali la somma era ingiunta, essendo indicata nella motivazione della cartella la sentenza n.1 del 9
1 dicembre 2018 notificata il 9 dicembre 2018 – priva persino dell'Autorità
Giudiziaria emanante- mai emessa nei confronti dell'impugnante e mai notificata al medesimo, ha rigettato l'opposizione pur sostenendo che la sentenza di cui si discute non è quella indicata, ma una diversa, la numero 70 del 2018, trattandosi di mero errore materiale.
3. L'appello è fondato.
Deve premettersi al merito che L'unione dei Comuni è Controparte_1
contumace nel processo, pur avendo depositato una memoria sottoscritta da un Funzionario dell'Unione. Come già chiarito con ordinanza del 15 luglio
2024, l'ente locale può stare in giudizio delegando suoi funzionari solamente in primo grado, avanti al giudice di pace, mentre in grado di appello deve essere munito di difesa tecnica. Così la Suprema Corte di Cassazione: “ Si applicano esclusivamente al giudizio di primo grado tutte le disposizioni contenute nell'art. 6, comma 9, d.lgs. n. 150 del 2011, ossia quelle per cui
l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente, quella per cui l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati e quella per cui il
Prefetto, nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'art.
205 del d.lgs. n. 285 del 1992, può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, laddove quest'ultima sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi del successivo art. 208 del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992. (Sez. 2 - , Sentenza n.
20418 del 28/09/2020, Rv. 659191 - 02)”
4. Nel merito si osserva quanto segue.
La cartella di pagamento, pur quando fondata su un titolo giudiziale noto al destinatario, deve sempre essere motivata. La estensione o meno della motivazione è proporzionale al grado di conoscenza che il destinatario abbia degli atti prodromici alla medesima ed è funzionale al diritto di difesa (art.7 l.
212/2000; Cass.16853/2021, Cass.38116/2022). Nel caso di specie, la cartella di pagamento indica che la somma è iscritta a ruolo per infrazioni del codice della strada 2018 in base al ruolo n. 2021/002726 formato da
[...]
. La motivazione è così Controparte_3
2 effettuata “prot: 1669755 Sent.n.1 del 9 dicembre 2018 not. Il 9 dicembre
2018 FD427JT”.
Il destinatario ha dedotto di non avere conoscenza di una sentenza n.1 del 9 dicembre 2018 notificata il 9 dicembre 2018 e di non essere destinatario di alcun provvedimento giurisdizionale con tali estremi. Costituendosi in giudizio in primo grado, in effetti l'Unione ha dedotto che trattasi della
(diversa) sentenza n. 70/2018 del Giudice di Pace di Ferrara. La data di pubblicazione non è stata indicata né la data di notifica al destinatario.
Ne deriva che la cartella di pagamento è motivata in base ad una sentenza inesistente o che non si riferisce al soggetto destinatario.
La cartella di pagamento in esame non contiene quindi elementi univoci che identifichino l'atto presupposto, ossia il minimo essenziale affinché l'utente conosca in base a quale titolo deve corrispondere le sanzioni richieste.
L'indicazione corretta del solo anno di pubblicazione della sentenza, assente pure l'autorità emanante, è all'evidenza insufficiente ai fini motivazionali anche minimali perché non consente ad alcuno di verificare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione ossia il motivo per il quale gli viene imperativamente richiesto il pagamento di una somma di denaro.
Da ultimo, ad abundantiam si rileva che “n caso di impugnazione della cartella esattoriale per vizio di motivazione, legittimato passivo non è il concessionario ma l'ente impositore, cui solamente è imputabile tale vizio, essendo la cartella riproduttiva del ruolo. (Sez. 5 - , Sentenza n. 8329 del
29/04/2020, Rv. 657590 - 01).
L'appello pertanto deve essere accolto con la condanna dell'
[...]
alle spese del doppio grado di giudizio. Controparte_1
5. Le spese si liquidano secondo gli onorari medi per il valore della causa, esclusa la fase istruttoria in quanto in entrambi i gradi le cause sono state decise alla prima udienza (€278 primo grado, €462 il secondo)
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo all'udienza del 15/01/2025 sulla causa N.R.G. 275/2024, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
3 a integrale riforma della sentenza n.516/2023 del giudice di pace di Ferrara annulla la cartella di pagamento 039 2021 0003613271000 emessa nei confronti di Pt_1
[...]
Condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite del doppio grado di giudizio che liquida in € 740 per compensi, oltre ad €111 per spese forfettarie, Iva , Cpa, nonché rimborso di €43 per contributo unificato primo grado ed €91,50 contributo unificato secondo grado.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Ferrara in data 15/01/2025.
IL GIUDICE Monica Bighetti
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