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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 29/01/2026, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 562/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente e Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4750/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nettuno - Viale Giacomo Matteotti 37 00048 Nettuno RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12308/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
31 e pubblicata il 17/09/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 476 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 312/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 12318/2025, pronunciata il 4.9.2025 e depositata il 17.9.2025, la CGT di 1° grado di
Roma ha dichiarato inammissibile, con condanna alle spese, il ricorso proposto da Ricorrente_1 contro il Comune di Nettuno avverso l'avviso di accertamento n. 476 IMU 2022.
Contro la suddetta sentenza – che ha ritenuto tamquam non esset il ricorso in quanto proposto solo in cartaceo e, dunque, inammissibile, nonostante la costituzione in giudizio del Comune resistente e l'esercizio del suo diritto di difesa e, riguardo alle ragioni dell'accertamento, infondate le doglianze atteso che la sussistenza per il riconoscimento dell'agevolazione, conseguenza del preteso stato di inagibilità dell'immobile, faceva richiamo ad una perizia giurata risalente a ben oltre un ventennio ed in quanto tale inattendibile e non attuale – ha interposto appello il contribuente affidandosi ai seguenti motivi.
Con il primo motivo il Ricorrente_1 si duole della pronuncia di inammissibilità del ricorso, notificato alla Città di Nettuno il 21.8.2024 ed iscritto a ruolo il 29.8.2024, alla luce di quanto rinvenibile nelle disposizioni che regolano il processo tributario, come novellato dal DLgs 220/2023, in forza del quale l'obbligo dell'utilizzo esclusivo della modalità telematica per la notifica e il deposito degli atti processuali decorre dal 1.9.2024.
Con il secondo motivo lamenta l'error in judicando alla luce di quanto rinvenibile nell'art. 9, comma 7, del
Regolamento di disciplina dell'IMU della Città di Nettuno in vigore per l'anno 2022, secondo cui mantengono efficacia, ai fini della riduzione, le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d'imposta, e, quindi, fintanto che lo stato di inagibilità o inabitabilità persiste.
Così delineate le proprie doglianze ha concluso per l'integrale riforma della sentenza impugnata, vinte le spese del doppio grado.
Ha resistito il Comune di Nettuno che ha insistito sulla correttezza del proprio operato in ragione della inattendibilità, ai fini della prova della presunta inagibilità, della perizia giurata risalente al 1994, concludendo per il rigetto dell'appello, vinte le spese del grado.
Instauratosi il contraddittorio, la causa è stata chiamata all'udienza del 14 gennaio 2026 e, dopo esauriente discussione, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
L'art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. 546/92, riguardante la notifica e il deposito telematico nel processo tributario, ha subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore del DLgs 30 dicembre 2023 n. 220. Le attuali disposizioni, che impongono l'uso esclusivo del processo telematico, si applicano ai giudizi instaurati con ricorso notificato a partire dal 1° settembre 2024. Questa norma impone l'uso della PEC per comunicazioni e notificazioni, consolidando l'obbligatorietà del canale telematico per difensori e parti. E'di tutta evidenza, pertanto, l'erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso, essendo dimostrato, e non contestato, che il ricorso è stato notificato ed iscritto a ruolo prima della suddetta data.
Licenziata la preliminare di rito, l'esame passa al merito della controversia.
La questione riguarda la riduzione, nella misura del 50%, dell'IMU applicabile ad un immobile, di proprietà del contribuente dichiarato inagibile con perizia giurata risalente a ben 28 anni prima.
La Città di Nettuno per l'anno 2022 ha emesso l'avviso di accertamento oggetto di causa sulla base della seguente motivazione: “Considerato che il presente avviso è stato redatto in base alle informazioni in possesso di questa amministrazione ed ai dati forniti, in special modo, dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze, dall'Agenzia delle Entrate (dati catastali, versamenti e pubblicità immobiliare); visti i dati presenti negli archivi dell'imposta di cui trattasi;
considerato che
per gli immobili oggetto del presente accertamento non è stata versata l'imposta IMU per l'annualità 2022; accerta…”.
Premettendo che l'art. 9, comma 7, del Regolamento di disciplina dell'IMU della Città di Nettuno, in vigore per l'anno 2022, dispone: “Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d'imposta”, e che non viene contestata l'omessa dichiarazione IMU, evidentemente presentata quand'anche in epoca precedente rispetto all'annualità contestata, ma solo l'omesso pagamento, in tutto o in parte dell'imposta, non viene affatto motivata la ragione per la quale il contribuente sarebbe stato tenuto a versare la maggiore somma richiesta con l'avviso di accertamento impugnato. Per conoscere la motivazione reale bisogna far ricorso agli atti di causa, perché solo in quella sede viene, in modo generico ed apodittico, contestata la vetustà della perizia giurata, senza che se ne deduca l'inattendibilità.
Senonchè, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, nel nostro ordinamento vige il divieto della motivazione postuma degli avvisi di accertamento.
Tale principio, ampiamente consolidato, è stato recentemente ribadito dalla Cassazione con l'Ordinanza
n. 21875 del 29 luglio 2025, che ha ricordato che il suddetto divieto, già presente nell'ordinamento normativo, è stato sancito espressamente con l'inserimento nell'art. 7 del comma 1 bis della Legge
212/2000.
Il tutto a voler sottacere che nel 2022 erano ancora in corso i lavori autorizzati con SCIA del 10.07.2018, di conseguenza lo stato di inagibilità non era ancora stato eliminato e il Comune ne era perfettamente a conoscenza in virtù della proroga per l'ultimazione dei lavori richiesta dal contribuente che ne ha fornito adeguata dimostrazione.
Dal che l'accoglimento dell'appello. Le spese seguono la soccombenza e, previo annullamento della condanna alle spese statuita con la sentenza gravata, vengono liquidate, per il grado, in € 1.300,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello del contribuente.
Condanna il Comune convenuto alla rifusione delle spese del grado liquidate come da parte motiva. Così deciso in Roma il 14.1.2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente e Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4750/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nettuno - Viale Giacomo Matteotti 37 00048 Nettuno RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12308/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
31 e pubblicata il 17/09/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 476 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 312/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 12318/2025, pronunciata il 4.9.2025 e depositata il 17.9.2025, la CGT di 1° grado di
Roma ha dichiarato inammissibile, con condanna alle spese, il ricorso proposto da Ricorrente_1 contro il Comune di Nettuno avverso l'avviso di accertamento n. 476 IMU 2022.
Contro la suddetta sentenza – che ha ritenuto tamquam non esset il ricorso in quanto proposto solo in cartaceo e, dunque, inammissibile, nonostante la costituzione in giudizio del Comune resistente e l'esercizio del suo diritto di difesa e, riguardo alle ragioni dell'accertamento, infondate le doglianze atteso che la sussistenza per il riconoscimento dell'agevolazione, conseguenza del preteso stato di inagibilità dell'immobile, faceva richiamo ad una perizia giurata risalente a ben oltre un ventennio ed in quanto tale inattendibile e non attuale – ha interposto appello il contribuente affidandosi ai seguenti motivi.
Con il primo motivo il Ricorrente_1 si duole della pronuncia di inammissibilità del ricorso, notificato alla Città di Nettuno il 21.8.2024 ed iscritto a ruolo il 29.8.2024, alla luce di quanto rinvenibile nelle disposizioni che regolano il processo tributario, come novellato dal DLgs 220/2023, in forza del quale l'obbligo dell'utilizzo esclusivo della modalità telematica per la notifica e il deposito degli atti processuali decorre dal 1.9.2024.
Con il secondo motivo lamenta l'error in judicando alla luce di quanto rinvenibile nell'art. 9, comma 7, del
Regolamento di disciplina dell'IMU della Città di Nettuno in vigore per l'anno 2022, secondo cui mantengono efficacia, ai fini della riduzione, le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d'imposta, e, quindi, fintanto che lo stato di inagibilità o inabitabilità persiste.
Così delineate le proprie doglianze ha concluso per l'integrale riforma della sentenza impugnata, vinte le spese del doppio grado.
Ha resistito il Comune di Nettuno che ha insistito sulla correttezza del proprio operato in ragione della inattendibilità, ai fini della prova della presunta inagibilità, della perizia giurata risalente al 1994, concludendo per il rigetto dell'appello, vinte le spese del grado.
Instauratosi il contraddittorio, la causa è stata chiamata all'udienza del 14 gennaio 2026 e, dopo esauriente discussione, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
L'art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. 546/92, riguardante la notifica e il deposito telematico nel processo tributario, ha subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore del DLgs 30 dicembre 2023 n. 220. Le attuali disposizioni, che impongono l'uso esclusivo del processo telematico, si applicano ai giudizi instaurati con ricorso notificato a partire dal 1° settembre 2024. Questa norma impone l'uso della PEC per comunicazioni e notificazioni, consolidando l'obbligatorietà del canale telematico per difensori e parti. E'di tutta evidenza, pertanto, l'erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso, essendo dimostrato, e non contestato, che il ricorso è stato notificato ed iscritto a ruolo prima della suddetta data.
Licenziata la preliminare di rito, l'esame passa al merito della controversia.
La questione riguarda la riduzione, nella misura del 50%, dell'IMU applicabile ad un immobile, di proprietà del contribuente dichiarato inagibile con perizia giurata risalente a ben 28 anni prima.
La Città di Nettuno per l'anno 2022 ha emesso l'avviso di accertamento oggetto di causa sulla base della seguente motivazione: “Considerato che il presente avviso è stato redatto in base alle informazioni in possesso di questa amministrazione ed ai dati forniti, in special modo, dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze, dall'Agenzia delle Entrate (dati catastali, versamenti e pubblicità immobiliare); visti i dati presenti negli archivi dell'imposta di cui trattasi;
considerato che
per gli immobili oggetto del presente accertamento non è stata versata l'imposta IMU per l'annualità 2022; accerta…”.
Premettendo che l'art. 9, comma 7, del Regolamento di disciplina dell'IMU della Città di Nettuno, in vigore per l'anno 2022, dispone: “Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d'imposta”, e che non viene contestata l'omessa dichiarazione IMU, evidentemente presentata quand'anche in epoca precedente rispetto all'annualità contestata, ma solo l'omesso pagamento, in tutto o in parte dell'imposta, non viene affatto motivata la ragione per la quale il contribuente sarebbe stato tenuto a versare la maggiore somma richiesta con l'avviso di accertamento impugnato. Per conoscere la motivazione reale bisogna far ricorso agli atti di causa, perché solo in quella sede viene, in modo generico ed apodittico, contestata la vetustà della perizia giurata, senza che se ne deduca l'inattendibilità.
Senonchè, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, nel nostro ordinamento vige il divieto della motivazione postuma degli avvisi di accertamento.
Tale principio, ampiamente consolidato, è stato recentemente ribadito dalla Cassazione con l'Ordinanza
n. 21875 del 29 luglio 2025, che ha ricordato che il suddetto divieto, già presente nell'ordinamento normativo, è stato sancito espressamente con l'inserimento nell'art. 7 del comma 1 bis della Legge
212/2000.
Il tutto a voler sottacere che nel 2022 erano ancora in corso i lavori autorizzati con SCIA del 10.07.2018, di conseguenza lo stato di inagibilità non era ancora stato eliminato e il Comune ne era perfettamente a conoscenza in virtù della proroga per l'ultimazione dei lavori richiesta dal contribuente che ne ha fornito adeguata dimostrazione.
Dal che l'accoglimento dell'appello. Le spese seguono la soccombenza e, previo annullamento della condanna alle spese statuita con la sentenza gravata, vengono liquidate, per il grado, in € 1.300,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello del contribuente.
Condanna il Comune convenuto alla rifusione delle spese del grado liquidate come da parte motiva. Così deciso in Roma il 14.1.2026