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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/09/2025, n. 3371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3371 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 12956/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.9.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12956/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. dall'avv. Cipriano Di Tella Parte_1
RICORRENTE
E
- in Controparte_1
persona del p.t., rapp. e dif. come in atti dall'avv. Maria Luigia Ferrante Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe esponeva: di aver subito un infortunio sul lavoro in data 28.4.2023; che, pertanto, l' , a seguito di apposita denuncia, non gli riconosceva un danno CP_1 all'integrità psicofisica
Egli chiedeva, dunque, la condanna dell' al pagamento del danno pari al 7-8% o CP_1 comunque a quello minore o superiore riconosciuto all'esito del giudizio. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in CP_1
fatto e in diritto;
spese vinte.
Veniva conferito incarico al consulente tecnico in materia medico-legale e veniva disposto il rinvio per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso risulta fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Incontestato tra le parti è il fatto storico relativo all'infortunio; oggetto di contestazione, invece, è la percentuale di danno biologico riconosciuta al ricorrente.
Al riguardo, è opportuno evidenziare che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria - applicabile alla fattispecie che ci occupa - così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al
16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base
2 al grado della menomazione, cioè al danno biologico subìto dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall è strutturata in CP_1
termini di mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell è caratterizzato dall'automaticità CP_1
delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi;
inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si CP_1
struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
In base alla norma definitoria di cui all'art. 2 D.P.R. 1124/1965 la tutela indennitaria si applica non solo nelle ipotesi di effettiva responsabilità datoriale ma anche nei casi in cui la causa violenta si sia verificata “in occasione di lavoro”. Il che è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2838/2018) secondo cui “la giurisprudenza di questa
Corte è ferma nel ritenere che "l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 Testo Unico n. 1124 del 1964, non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento dell'attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle
3 medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore
(purché connesse con il solo limite in quest'ultima ipotesi del cd. "rischio elettivo". (cfr. in tal senso già Cass. n. 5419 del 1999, cui hanno dato seguito Cass. nn. 10298 del 2000, 9556 del 2001, 1944 del 2002, 16417 del 2005, Cass. n. 2136 del 2015 e da ultimo Cass. Ord. n
24765/2017). E', dunque, consolidato il principio secondo il quale l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell'art. 38 Cost., dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma
a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta”.
A seguito dell'esperita consulenza tecnica, il CTU, con un ragionamento privo di vizi logici, ha concluso asserendo che, a seguito dell'infortunio occorso, l'istante ha riportato un danno all'integrità psicofisica pari al 6% con decorrenza dal 28.4.2023.
Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La consulenza, invero, si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni.
Premessa l'applicabilità del D. Lgs. n. 38/2000, in presenza di un infortunio successivo al
25.07.2000, data di entrata in vigore della nuova tutela assicurativa, la percentuale invalidante che consente il riconoscimento dell'indennizzo in capitale da danno biologico deve essere pari o superiore al 6%.
Per le suesposte considerazioni, la domanda deve essere accolta con conseguente riconoscimento al ricorrente del diritto all'indennizzo derivante dall'infortunio sul lavoro suindicato nella misura del 6% con decorrenza dal 28.4.2023, così come statuito dal consulente nell'elaborato peritale.
Su tali somme sono dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n. 412/91, dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di consulenza vengono poste a carico dell' e sono liquidate come da CP_1
separato decreto emesso in pari data.
4
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la capacità lavorativa del ricorrente è ridotta nella misura del 6% a decorrere dal 28.4.2023;
-Per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo corrispondente a decorrere CP_1
dal 28.4.2023, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria se maturata in eccedenza, dal 120° giorno dall'insorgenza del diritto al soddisfo;
-Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1
che si liquidano in € 1.865,00, oltre rimborso per spese generali nella misura forfettaria del
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
-Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che liquida come CP_1
da separato decreto emesso in pari data.
Aversa, 20.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.9.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12956/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. dall'avv. Cipriano Di Tella Parte_1
RICORRENTE
E
- in Controparte_1
persona del p.t., rapp. e dif. come in atti dall'avv. Maria Luigia Ferrante Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe esponeva: di aver subito un infortunio sul lavoro in data 28.4.2023; che, pertanto, l' , a seguito di apposita denuncia, non gli riconosceva un danno CP_1 all'integrità psicofisica
Egli chiedeva, dunque, la condanna dell' al pagamento del danno pari al 7-8% o CP_1 comunque a quello minore o superiore riconosciuto all'esito del giudizio. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in CP_1
fatto e in diritto;
spese vinte.
Veniva conferito incarico al consulente tecnico in materia medico-legale e veniva disposto il rinvio per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso risulta fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Incontestato tra le parti è il fatto storico relativo all'infortunio; oggetto di contestazione, invece, è la percentuale di danno biologico riconosciuta al ricorrente.
Al riguardo, è opportuno evidenziare che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria - applicabile alla fattispecie che ci occupa - così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al
16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base
2 al grado della menomazione, cioè al danno biologico subìto dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall è strutturata in CP_1
termini di mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell è caratterizzato dall'automaticità CP_1
delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi;
inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si CP_1
struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
In base alla norma definitoria di cui all'art. 2 D.P.R. 1124/1965 la tutela indennitaria si applica non solo nelle ipotesi di effettiva responsabilità datoriale ma anche nei casi in cui la causa violenta si sia verificata “in occasione di lavoro”. Il che è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2838/2018) secondo cui “la giurisprudenza di questa
Corte è ferma nel ritenere che "l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 Testo Unico n. 1124 del 1964, non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento dell'attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle
3 medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore
(purché connesse con il solo limite in quest'ultima ipotesi del cd. "rischio elettivo". (cfr. in tal senso già Cass. n. 5419 del 1999, cui hanno dato seguito Cass. nn. 10298 del 2000, 9556 del 2001, 1944 del 2002, 16417 del 2005, Cass. n. 2136 del 2015 e da ultimo Cass. Ord. n
24765/2017). E', dunque, consolidato il principio secondo il quale l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell'art. 38 Cost., dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma
a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta”.
A seguito dell'esperita consulenza tecnica, il CTU, con un ragionamento privo di vizi logici, ha concluso asserendo che, a seguito dell'infortunio occorso, l'istante ha riportato un danno all'integrità psicofisica pari al 6% con decorrenza dal 28.4.2023.
Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La consulenza, invero, si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni.
Premessa l'applicabilità del D. Lgs. n. 38/2000, in presenza di un infortunio successivo al
25.07.2000, data di entrata in vigore della nuova tutela assicurativa, la percentuale invalidante che consente il riconoscimento dell'indennizzo in capitale da danno biologico deve essere pari o superiore al 6%.
Per le suesposte considerazioni, la domanda deve essere accolta con conseguente riconoscimento al ricorrente del diritto all'indennizzo derivante dall'infortunio sul lavoro suindicato nella misura del 6% con decorrenza dal 28.4.2023, così come statuito dal consulente nell'elaborato peritale.
Su tali somme sono dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n. 412/91, dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di consulenza vengono poste a carico dell' e sono liquidate come da CP_1
separato decreto emesso in pari data.
4
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la capacità lavorativa del ricorrente è ridotta nella misura del 6% a decorrere dal 28.4.2023;
-Per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo corrispondente a decorrere CP_1
dal 28.4.2023, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria se maturata in eccedenza, dal 120° giorno dall'insorgenza del diritto al soddisfo;
-Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1
che si liquidano in € 1.865,00, oltre rimborso per spese generali nella misura forfettaria del
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
-Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che liquida come CP_1
da separato decreto emesso in pari data.
Aversa, 20.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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