CA
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 946/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 946/21 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
23.4.2025, promossa d a
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) E (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Internullo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Bergamo, Via T. Tasso – Pass. San Bartolomeo n. 3, come da procura alle liti in calce all'atto di citazione.
APPELLANTI
c o n t r o
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._4 CP_2 ) E (C.F. C.F._5 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Marcella Dotti ed C.F._6
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Grumello del Monte (BG), Via
Facheris n. 8, come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATI
e c o n t r o
(C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_4 C.F._7
dall'avv. Sabrina Costardi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pian
Camuno, Via Giosuè Carducci n.4, 25050 (BS), come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, Quarta Sezione Civile,
pubblicata in data 14.7.2021 con il n° 1337/2021.
CONCLUSIONI
Per , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed
eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame:
1) in via principale,
a) annullare e comunque riformare la impugnata sentenza, e di conseguenza accogliere
la domanda di costituzione di servitù formulata dall'appellante nel primo grado del
giudizio e reiterata con l'appello volta ad accertare che i fondi di proprietà del sig.
sono interclusi e/o che il permesso temporaneo di passaggio concesso Parte_2
dai sig.ri e attraverso il fondo 1969 comporta per i medesimi Parte_1 Parte_3 signori e nonché per il sig. , eccessivo Parte_1 Parte_3 Parte_2
dispendio o disagio, consistente anche in limiti alla possibilità edificatoria, e difficoltà
di passaggio per chiunque acceda al fondo del sig. , conseguentemente, Parte_2
costituirsi coattivamente la servitù di passaggio dichiarando gli appellati, obbligati a
consentire il transito pedonale e carrale attraverso la strada esistente a favore dei fondi
contraddistinti al catasto del Comune di Calcinate di cui al foglio 13 mappale 5198 sub
1 di proprietà di , attraverso la strada privata che insiste sui fondi Parte_2
contraddistinti al Catasto di Calcinate di cui ai mappali contraddistinti al foglio 13
mappale 3448 sub 4 di Proprietà di e di , al Controparte_1 CP_2
foglio 13 mappale 3448 sub 5 di proprietà di ed al foglio 13 Controparte_4
mappale 3655 sub 1 di proprietà di per accedere alla Controparte_3
strada statale Via Manzoni, il tutto stabilendo, ai sensi dell'art. 1051, 2° comma, cod.
civ., le modalità e in subordine anche il percorso ove il predetto passaggio deve
avvenire;
b) rigettare la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dai signori
[...]
ed e parzialmente CP_1 CP_2 Controparte_3
accolta dal Giudice di prime cure;
2) In ogni caso
Con refusione delle spese di lite entrambi i gradi del giudizio e dei costi di CTU e di
CTP.
3) In via Istruttoria
Rimettere la causa in istruttoria ammettendo la rinnovazione del CTU con la nomina di
un nuovo consulente tecnico e con il quesito già predisposto dalla Corte, non avendo il nominato CTU risposto al quesito della Corte ritenendo erroneamente che il mapp 5198
non risulti intercluso, quando è pacificamente circondato da fondi altrui, non si affaccia
direttamente sulla pubblica via e per raggiungere la stessa debba transitare dal fondo
degli appellanti ed affinché risponda al quesito del Corte che gli chiedeva nell'ipotesi
di accertata interclusione, di individuare il percorso che consenta l'accesso pedonale e
carraio alla via pubblica che sia il più breve e di minor aggravio per il fondo servente,
comparando i due percorsi: quello temporaneo attuale che diparte dal via San Martino
attraversando il fondo di proprietà del Sig. e e quello che Parte_1 CP_5
diparte da via Manzoni percorrendo la strada asfaltata di proprietà dei
convenuti/appellati.”
Per , e : Controparte_1 Controparte_3 CP_2
“Voglia l'Ecc. ma Corte D'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, così
giudicare:
- in via preliminare e pregiudiziale: respingere l'appello promosso e tutte le domande
ivi contenute, confermando la sentenza n. 1337/21 pubblicata dal Tribunale di Bergamo
in data 15.07.2021 per essere l'appello improcedibile, improponibile ed inammissibile,
nonché per non avere ragionevole probabilità di essere accolto, per tutti i motivi
espressi nella presente narrativa;
- sempre in via preliminare: respingere l'appello promosso da e Parte_1 [...]
per difetto di legittimazione attiva, con condanna aggravata delle spese a loro Pt_3
carico;
- nel merito: respingere l'appello promosso dagli appellanti tutti e tutte le domande ivi
contenute, confermando la sentenza n. 1337/21 pubblicata dal Tribunale di Bergamo in data 15.07.2021 per essere l'appello infondato in fatto ed in diritto e non provato. Nella
denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza e costituzione di servitù,
determinare l'ammontare dell'indennità dovuta agli appellati agli appellanti.
- in ogni caso: non concedersi la sospensione dell'esecutorietà della sentenza n.
1337/21 Sent. per carenza dei presupposti richiesti dalla legge e per non essere
immediatamente esecutiva la pronuncia costitutiva di cui controparte teme
l'esecuzione;
- ogni caso: spese di lite onorari compensi integralmente rifusi, anche in via aggravata
per essere l'appello palesemente infondato”.
Per : Controparte_4
“1) In via preliminare:
- Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata poiché
infondata;
- Respingere l'appello promosso, confermando la sentenza n. 1337/21 pubblicata dal
Tribunale di Bergamo in data 15.07.2021 per essere l'appello improcedibile,
improponibile ed inammissibile;
- Respingere l'appello per difetto di legittimazione attiva;
2) In via principale:
- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento
giuridico e fattuale, l'appello proposto dei Sigg.ri , e Parte_1 Parte_2
, avverso la sentenza n. 1337/2021 pubbl. il 14.07.2021 RG. Parte_3
9157/2019 Repert. N. 2733/2021 del 14/07/2021 emessa dal Tribunale di Bergamo in
persona del giudice monocratico dott. Cesare Masetti notificata in data 15.07.2021. 3) In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche in via aggravata,
per essere l'appello palesemente infondato.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , e , in qualità di Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3
proprietari di taluni fondi siti in Calcinate (BG), contraddistinti ai mappali 1969 ( Pt_1
e ), 5198 ( ) e 5344 ( , convenivano
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_4
in giudizio, avanti il Tribunale di Bergamo, , Controparte_1 CP_2 [...]
e , esponendo che i propri fondi avevano sempre Controparte_3 Controparte_4
avuto accesso alla pubblica via A. Manzoni transitando sulla strada privata di proprietà
dei convenuti (mapp. 3655 e 3448), ma che questi avevano illegittimamente eretto un muro sulla linea di confine, rendendo impossibile il passaggio.
Allegavano che sulla predetta strada vi erano opere visibili e permanenti che attestavano l'esercizio della servitù di passaggio (cfr.: binari di un cancello preesistente, contatori dell'acqua degli attori).
Rilevavano, inoltre, che i fondi di e erano anche Parte_2 Parte_4
interclusi per cui erano stati autorizzati a transitare sul fondo di proprietà dei genitori e per giungere alla via pubblica San Martino, tragitto più Parte_1 Parte_3
lungo e tortuoso, arrecando altresì un pregiudizio per le possibilità edificatorie del fondo.
Pertanto, chiedevano l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sulla strada di proprietà dei convenuti, acquisita per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, ed in subordine, e chiedevano la Parte_2 Parte_4
costituzione di una servitù coattiva di passaggio. , e si costituivano in giudizio Controparte_1 CP_2 Controparte_3
rilevando l'infondatezza delle domande attoree e chiedendo, in via riconvenzionale, la rimozione dei manufatti degli attori collocati nella stradina di loro proprietà, nonché, il risarcimento danni per illegittima occupazione del proprio fondo.
Si costituiva, altresì, opponendosi all'accoglimento delle domande Controparte_4
attoree e chiedendo la condanna al risarcimento danni per lite temeraria.
, in prima udienza, dichiarava di rinunciare all'azione. Parte_4
La causa veniva istruita mediante prova orale.
Con sentenza n.° 1337/2021 il Tribunale rigettava la domanda principale di accertamento della servitù per usucapione, non avendo gli attori provato di aver transitato sulla strada di proprietà dei convenuti per almeno un ventennio.
Riteneva, altresì, infondata la domanda principale di accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia rilevando che i fondi di proprietà degli attori e dei convenuti, non appartenevano originariamente ad un unico proprietario, per cui mancavano i presupposti di cui all'art. 1062 c.c..
Parimenti dichiarava l'infondatezza della domanda di di costituzione di Parte_2
una servitù coattiva di passaggio in quanto rilevava che era divenuto proprietario del mappale 5198 per effetto di donazione dai genitori e;
tale Parte_1 Parte_3
alienazione aveva determinato un frazionamento e, quindi, sostanzialmente una divisione del fondo, poiché una parte del fondo era stata donata ai figli e Parte_2
, mentre altra parte era rimasta ai genitori. Parte_4
Osservava che la divisione del fondo ne aveva determinato l'interclusione, per cui ritenendo applicabile l'art. 1054 c.c., statuiva che la servitù non poteva essere costituita a carico della strada di proprietà dei convenuti, in quanto il diritto di passaggio doveva essere garantito dai genitori.
Accoglieva, parzialmente, la domanda riconvenzionale avanzata da , Controparte_1
e , ritenendo fondata la richiesta di rimozione CP_2 Controparte_3
dei manufatti degli attori, in quanto mancava un titolo che li potesse giustificare.
Dichiarava, invece, infondata la pretesa risarcitoria per l'illegittima occupazione del fondo, ritenendo il danno non comprovato.
Parimenti rigettava la domanda di di condanna degli attori al Controparte_4
risarcimento del danno da lite temeraria.
La sentenza è stata gravata da , e che hanno Parte_2 Parte_1 Parte_3
insistito per l'accoglimento della domanda di costituzione della servitù di passaggio coattiva.
, , e si sono Controparte_1 Controparte_3 CP_2 Controparte_4
costituiti in giudizio, resistendo all'impugnazione ed eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di e rilevando che solo Parte_1 Parte_3 Pt_2
è proprietario del fondo intercluso.
[...]
La causa veniva istruita mediante espletamento della C.T.U. a cura del geom. CP_6
[...]
All'udienza del 23.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli appellanti e in quanto pur non essendo Parte_1 Parte_3
proprietari del fondo intercluso per il quale si chiede la costituzione di servitù coattiva, l'eventuale conferma della sentenza del giudizio di primo grado, determinerebbe la costituzione della servitù sul fondo di loro proprietà.
Con il primo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale ha rigettato la domanda di costituzione di servitù coattiva sulla strada di proprietà dei convenuti ritenendo applicabile al caso di specie la disciplina prevista dall'art. 1054 c.c..
Rilevano che l'interclusione del fondo di proprietà di non è derivata, né Parte_2
da un atto a titolo oneroso, essendo la donazione un atto a titolo gratuito, né da una divisione, in quanto pur determinando la donazione un frazionamento/ divisione del fondo ha un significato diverso dal concetto di divisione, quale scioglimento di una comunione, a cui fa riferimento l'art. 1054 c.c..
Assumono che, in ogni caso, il diritto di di ottenere il passaggio coattivo Parte_2
ex art. 1054 co.1 c.c. è prescritto, e che l'interclusione del fondo non è derivata dall'atto di donazione, ma dall'illegittima erezione del muro da parte dei convenuti.
Sostengono, inoltre, che anche applicando la disciplina di cui l'art. 1054 c.c., per la costituzione della servitù devono essere rispettati i requisiti previsti dall'art. 1051
(maggiore brevità e minor aggravio) e che il passaggio più agevole è attraverso la strada di proprietà dei convenuti.
Lamentano, infine, che il Tribunale non ha considerato che la porzione di fondo dei donanti su cui dovrebbe insistere la servitù, è costituita da un cortile, rilevando che, pur applicando l'art. 1054 c.c., opera l'esenzione prevista dall' art. 1051 co. 4 c.c..
Con il secondo motivo censurano la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale ha condannato gli appellanti, in solido tra loro, alla rimozione dei manufatti insistenti sul fondo dei convenuti, in quanto lamentano che il giudice di primo grado non ha, né individuato nello specifico i manufatti da rimuovere, né ha considerato che Parte_1
e non hanno contatori di loro proprietà sulla strada dei convenuti. Parte_3
Con il terzo motivo lamentano la non chiara ripartizione delle spese del giudizio di primo grado rilevando che il Tribunale ha condannato gli attori in solido tra loro a rifondere ai convenuti le spese di lite, con limitazione degli importi da versare solo per
Parte_4
_._
Il primo motivo è infondato.
Dagli atti di causa emerge che e con atto di donazione del Parte_1 Parte_3
24.1.2000 (doc. 1 attori) avevano alienato una porzione del fondo di loro proprietà,
ovvero, i mappali nn. 5198 e 5344, rispettivamente in favore dei figli e Parte_2
. Parte_5
Tali fondi sono divenuti interclusi per l'effetto dell'alienazione a titolo gratuito, non avendo accesso diretto alla via pubblica;
difatti solo il mappale limitrofo, ancora di proprietà dei donanti e (mapp. 1969), ha accesso alla Parte_1 Parte_3
pubblica via San Martino.
Diversamente da quanto asserito da parte appellante, il fondo non è divenuto intercluso per l'erezione del muro da parte dei convenuti, peraltro, realizzato anni dopo l'alienazione a titolo gratuito (2003), a nulla rilevando che prima dell'edificazione del muretto accedeva al proprio fondo attraverso la strada di proprietà dei Parte_2
convenuti, poiché essendo una strada di proprietà privata non aveva alcun titolo per transitarvi.
Questa Corte ritiene che non è applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art. 1054 c.c., che prevede che qualora il fondo diviene intercluso, da ogni sua parte, per effetto di alienazione a titolo oneroso o di divisione, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza versare alcuna indennità.
Sul punto si osserva che la donazione è un atto di alienazione a titolo gratuito e che pur avendo, nel caso di specie, determinato materialmente una divisione del fondo, tale frazionamento non può essere associato alla “divisione”, quale scioglimento di una comunione, nel senso inteso dall'art. 1054 c.c..
Dalle indagini peritali è emerso che al fondo di (oggi di proprietà di Parte_2
si accede dalla via pubblica San Martino, attraversando una strada Parte_6
ed un cortile interno insistenti sul mappale 1969 di proprietà di e Parte_1 [...]
. Pt_3
Inbero, nella porzione sud-ovest di tale mappale vi è una strada interna di penetrazione per collegamento al piazzale interno, ubicato nella zona est del mappale 1969, il tutto con presenza di cancello carraio, all'altezza del civico n. 19/A, su cui risultano anche le cassette postali del mappale 5198 (ex ). Parte_2
Sia la strada che il cortile risultano asfaltati e di facile percorribilità, inoltre, il mapp.
1969 ha un ulteriore accesso carraio e pedonale, direttamente dal cancello ubicato al civico n.° 19 a distanza di circa m. 33,00 più a nord.
Dalla C.T.U. ed in particolare, dall'indagine storica satellitare, è emerso che sin dall'anno 1998, dunque prima dell'atto di donazione, era già visibile sul mappale dei donanti, la strada privata interna ed il cortile di penetrazione.
Nell'atto di donazione, inoltre, non erano stati precisati nel dettaglio gli accessi dei fondi donati, prevedendo solo che “gli appezzamenti di terreno in contratto sono donati e rispettivamente accettati, a corpo e non a misura, nello stato attuale di fatto e di diritto,
con le servitù attive e passive inerenti, liberi da ipoteche...”
Appare evidente che, non emergendo una volontà contraria dall'atto di donazione e permanendo tale situazione di “assoggettamento” anche in seguito all'atto di alienazione, sul predetto percorso si è costituita, ope legis, una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c..
Al riguardo affinché si costituisca tale servitù è sufficiente che due fondi, appartenenti in origine allo stesso proprietario, siano stati posti da lui in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio l'uno rispetto all'altro atta a integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale e che tale situazione sia stata mantenuta allorché i due fondi abbiano cessato di appartenere allo stesso soggetto.
Pertanto, requisito per l'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia,
non è una manifestazione di volontà negoziale diretta alla sua costituzione, ma la sua apparenza, cioè l'esistenza di segni visibili, che si concretino in opere permanenti necessarie per l'esercizio della servitù, rivelatrici della sua esistenza (Cass. n.°
277/1997).
In relazione al secondo motivo, si rileva che dall'indagine effettuata dal consulente in relazione alle utenze a servizio dell'immobile di proprietà di , è presente Parte_2
sulla strada di proprietà degli appellati solo il contatore dell'acqua ubicato in un pozzetto;
mentre i contatori del gas metano e dell'energia elettrica, sono posti in appositi cassonetti collocati sul fabbricato presente nel cortile mapp. 1969.
Pertanto, ad avviso del Collegio, l'odine di rimozione, è da intendersi posto a carico di
, attiene al solo contatore dell'acqua. Parte_2 In merito al terzo motivo inerente la ripartizione delle spese del giudizio di primo grado,
appare evidente che l'importo posto a carico di va ricompreso e dunque Parte_4
decurtato dall'ammontare delle spese dovute in solido dagli attori per cui
[...]
dovrà versare la somma indicata dal Tribunale pari ad € 600,00 oltre accessori Pt_4
per le spese di mediazione ed € 3.374,00, oltre accessori per le spese di lite, mentre
, e , sono tenuti a versare, in solido tra loro, la Parte_1 Parte_2 Parte_3
restante somma liquidata dal giudice di primo grado.
In ragione del principio di soccombenza, si condanna , e Parte_1 Parte_3
, in solido tra loro, a rifondere in favore di , Parte_2 Controparte_1 [...]
e le spese del grado che si liquidano in € 9.991,00 (di Controparte_3 CP_2
cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase istruttoria e € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Si condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere in favore di Controparte_4
spese del grado che si liquidano in € 9.991,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, €
1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase istruttoria e € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico degli appellanti, in solido tra loro.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e , avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3
sentenza n.° 1337/21 emessa dal Tribunale di Bergamo, sezione quarta civile, in data
14.7.2021, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: - rigetta l'appello;
-condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere in favore di , Controparte_1
e le spese del grado, liquidate come in parte Controparte_3 CP_2
motiva;
-condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere in favore le Controparte_4
spese del grado, liquidate come in parte motiva pone le spese di C.T.U. a carico degli appellanti, in solido tra loro.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il Presidente est.
Giuseppe Serao
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 946/21 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
23.4.2025, promossa d a
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) E (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Internullo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Bergamo, Via T. Tasso – Pass. San Bartolomeo n. 3, come da procura alle liti in calce all'atto di citazione.
APPELLANTI
c o n t r o
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._4 CP_2 ) E (C.F. C.F._5 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Marcella Dotti ed C.F._6
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Grumello del Monte (BG), Via
Facheris n. 8, come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATI
e c o n t r o
(C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_4 C.F._7
dall'avv. Sabrina Costardi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pian
Camuno, Via Giosuè Carducci n.4, 25050 (BS), come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, Quarta Sezione Civile,
pubblicata in data 14.7.2021 con il n° 1337/2021.
CONCLUSIONI
Per , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed
eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame:
1) in via principale,
a) annullare e comunque riformare la impugnata sentenza, e di conseguenza accogliere
la domanda di costituzione di servitù formulata dall'appellante nel primo grado del
giudizio e reiterata con l'appello volta ad accertare che i fondi di proprietà del sig.
sono interclusi e/o che il permesso temporaneo di passaggio concesso Parte_2
dai sig.ri e attraverso il fondo 1969 comporta per i medesimi Parte_1 Parte_3 signori e nonché per il sig. , eccessivo Parte_1 Parte_3 Parte_2
dispendio o disagio, consistente anche in limiti alla possibilità edificatoria, e difficoltà
di passaggio per chiunque acceda al fondo del sig. , conseguentemente, Parte_2
costituirsi coattivamente la servitù di passaggio dichiarando gli appellati, obbligati a
consentire il transito pedonale e carrale attraverso la strada esistente a favore dei fondi
contraddistinti al catasto del Comune di Calcinate di cui al foglio 13 mappale 5198 sub
1 di proprietà di , attraverso la strada privata che insiste sui fondi Parte_2
contraddistinti al Catasto di Calcinate di cui ai mappali contraddistinti al foglio 13
mappale 3448 sub 4 di Proprietà di e di , al Controparte_1 CP_2
foglio 13 mappale 3448 sub 5 di proprietà di ed al foglio 13 Controparte_4
mappale 3655 sub 1 di proprietà di per accedere alla Controparte_3
strada statale Via Manzoni, il tutto stabilendo, ai sensi dell'art. 1051, 2° comma, cod.
civ., le modalità e in subordine anche il percorso ove il predetto passaggio deve
avvenire;
b) rigettare la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dai signori
[...]
ed e parzialmente CP_1 CP_2 Controparte_3
accolta dal Giudice di prime cure;
2) In ogni caso
Con refusione delle spese di lite entrambi i gradi del giudizio e dei costi di CTU e di
CTP.
3) In via Istruttoria
Rimettere la causa in istruttoria ammettendo la rinnovazione del CTU con la nomina di
un nuovo consulente tecnico e con il quesito già predisposto dalla Corte, non avendo il nominato CTU risposto al quesito della Corte ritenendo erroneamente che il mapp 5198
non risulti intercluso, quando è pacificamente circondato da fondi altrui, non si affaccia
direttamente sulla pubblica via e per raggiungere la stessa debba transitare dal fondo
degli appellanti ed affinché risponda al quesito del Corte che gli chiedeva nell'ipotesi
di accertata interclusione, di individuare il percorso che consenta l'accesso pedonale e
carraio alla via pubblica che sia il più breve e di minor aggravio per il fondo servente,
comparando i due percorsi: quello temporaneo attuale che diparte dal via San Martino
attraversando il fondo di proprietà del Sig. e e quello che Parte_1 CP_5
diparte da via Manzoni percorrendo la strada asfaltata di proprietà dei
convenuti/appellati.”
Per , e : Controparte_1 Controparte_3 CP_2
“Voglia l'Ecc. ma Corte D'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, così
giudicare:
- in via preliminare e pregiudiziale: respingere l'appello promosso e tutte le domande
ivi contenute, confermando la sentenza n. 1337/21 pubblicata dal Tribunale di Bergamo
in data 15.07.2021 per essere l'appello improcedibile, improponibile ed inammissibile,
nonché per non avere ragionevole probabilità di essere accolto, per tutti i motivi
espressi nella presente narrativa;
- sempre in via preliminare: respingere l'appello promosso da e Parte_1 [...]
per difetto di legittimazione attiva, con condanna aggravata delle spese a loro Pt_3
carico;
- nel merito: respingere l'appello promosso dagli appellanti tutti e tutte le domande ivi
contenute, confermando la sentenza n. 1337/21 pubblicata dal Tribunale di Bergamo in data 15.07.2021 per essere l'appello infondato in fatto ed in diritto e non provato. Nella
denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza e costituzione di servitù,
determinare l'ammontare dell'indennità dovuta agli appellati agli appellanti.
- in ogni caso: non concedersi la sospensione dell'esecutorietà della sentenza n.
1337/21 Sent. per carenza dei presupposti richiesti dalla legge e per non essere
immediatamente esecutiva la pronuncia costitutiva di cui controparte teme
l'esecuzione;
- ogni caso: spese di lite onorari compensi integralmente rifusi, anche in via aggravata
per essere l'appello palesemente infondato”.
Per : Controparte_4
“1) In via preliminare:
- Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata poiché
infondata;
- Respingere l'appello promosso, confermando la sentenza n. 1337/21 pubblicata dal
Tribunale di Bergamo in data 15.07.2021 per essere l'appello improcedibile,
improponibile ed inammissibile;
- Respingere l'appello per difetto di legittimazione attiva;
2) In via principale:
- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento
giuridico e fattuale, l'appello proposto dei Sigg.ri , e Parte_1 Parte_2
, avverso la sentenza n. 1337/2021 pubbl. il 14.07.2021 RG. Parte_3
9157/2019 Repert. N. 2733/2021 del 14/07/2021 emessa dal Tribunale di Bergamo in
persona del giudice monocratico dott. Cesare Masetti notificata in data 15.07.2021. 3) In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche in via aggravata,
per essere l'appello palesemente infondato.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , e , in qualità di Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3
proprietari di taluni fondi siti in Calcinate (BG), contraddistinti ai mappali 1969 ( Pt_1
e ), 5198 ( ) e 5344 ( , convenivano
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_4
in giudizio, avanti il Tribunale di Bergamo, , Controparte_1 CP_2 [...]
e , esponendo che i propri fondi avevano sempre Controparte_3 Controparte_4
avuto accesso alla pubblica via A. Manzoni transitando sulla strada privata di proprietà
dei convenuti (mapp. 3655 e 3448), ma che questi avevano illegittimamente eretto un muro sulla linea di confine, rendendo impossibile il passaggio.
Allegavano che sulla predetta strada vi erano opere visibili e permanenti che attestavano l'esercizio della servitù di passaggio (cfr.: binari di un cancello preesistente, contatori dell'acqua degli attori).
Rilevavano, inoltre, che i fondi di e erano anche Parte_2 Parte_4
interclusi per cui erano stati autorizzati a transitare sul fondo di proprietà dei genitori e per giungere alla via pubblica San Martino, tragitto più Parte_1 Parte_3
lungo e tortuoso, arrecando altresì un pregiudizio per le possibilità edificatorie del fondo.
Pertanto, chiedevano l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sulla strada di proprietà dei convenuti, acquisita per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, ed in subordine, e chiedevano la Parte_2 Parte_4
costituzione di una servitù coattiva di passaggio. , e si costituivano in giudizio Controparte_1 CP_2 Controparte_3
rilevando l'infondatezza delle domande attoree e chiedendo, in via riconvenzionale, la rimozione dei manufatti degli attori collocati nella stradina di loro proprietà, nonché, il risarcimento danni per illegittima occupazione del proprio fondo.
Si costituiva, altresì, opponendosi all'accoglimento delle domande Controparte_4
attoree e chiedendo la condanna al risarcimento danni per lite temeraria.
, in prima udienza, dichiarava di rinunciare all'azione. Parte_4
La causa veniva istruita mediante prova orale.
Con sentenza n.° 1337/2021 il Tribunale rigettava la domanda principale di accertamento della servitù per usucapione, non avendo gli attori provato di aver transitato sulla strada di proprietà dei convenuti per almeno un ventennio.
Riteneva, altresì, infondata la domanda principale di accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia rilevando che i fondi di proprietà degli attori e dei convenuti, non appartenevano originariamente ad un unico proprietario, per cui mancavano i presupposti di cui all'art. 1062 c.c..
Parimenti dichiarava l'infondatezza della domanda di di costituzione di Parte_2
una servitù coattiva di passaggio in quanto rilevava che era divenuto proprietario del mappale 5198 per effetto di donazione dai genitori e;
tale Parte_1 Parte_3
alienazione aveva determinato un frazionamento e, quindi, sostanzialmente una divisione del fondo, poiché una parte del fondo era stata donata ai figli e Parte_2
, mentre altra parte era rimasta ai genitori. Parte_4
Osservava che la divisione del fondo ne aveva determinato l'interclusione, per cui ritenendo applicabile l'art. 1054 c.c., statuiva che la servitù non poteva essere costituita a carico della strada di proprietà dei convenuti, in quanto il diritto di passaggio doveva essere garantito dai genitori.
Accoglieva, parzialmente, la domanda riconvenzionale avanzata da , Controparte_1
e , ritenendo fondata la richiesta di rimozione CP_2 Controparte_3
dei manufatti degli attori, in quanto mancava un titolo che li potesse giustificare.
Dichiarava, invece, infondata la pretesa risarcitoria per l'illegittima occupazione del fondo, ritenendo il danno non comprovato.
Parimenti rigettava la domanda di di condanna degli attori al Controparte_4
risarcimento del danno da lite temeraria.
La sentenza è stata gravata da , e che hanno Parte_2 Parte_1 Parte_3
insistito per l'accoglimento della domanda di costituzione della servitù di passaggio coattiva.
, , e si sono Controparte_1 Controparte_3 CP_2 Controparte_4
costituiti in giudizio, resistendo all'impugnazione ed eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di e rilevando che solo Parte_1 Parte_3 Pt_2
è proprietario del fondo intercluso.
[...]
La causa veniva istruita mediante espletamento della C.T.U. a cura del geom. CP_6
[...]
All'udienza del 23.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli appellanti e in quanto pur non essendo Parte_1 Parte_3
proprietari del fondo intercluso per il quale si chiede la costituzione di servitù coattiva, l'eventuale conferma della sentenza del giudizio di primo grado, determinerebbe la costituzione della servitù sul fondo di loro proprietà.
Con il primo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale ha rigettato la domanda di costituzione di servitù coattiva sulla strada di proprietà dei convenuti ritenendo applicabile al caso di specie la disciplina prevista dall'art. 1054 c.c..
Rilevano che l'interclusione del fondo di proprietà di non è derivata, né Parte_2
da un atto a titolo oneroso, essendo la donazione un atto a titolo gratuito, né da una divisione, in quanto pur determinando la donazione un frazionamento/ divisione del fondo ha un significato diverso dal concetto di divisione, quale scioglimento di una comunione, a cui fa riferimento l'art. 1054 c.c..
Assumono che, in ogni caso, il diritto di di ottenere il passaggio coattivo Parte_2
ex art. 1054 co.1 c.c. è prescritto, e che l'interclusione del fondo non è derivata dall'atto di donazione, ma dall'illegittima erezione del muro da parte dei convenuti.
Sostengono, inoltre, che anche applicando la disciplina di cui l'art. 1054 c.c., per la costituzione della servitù devono essere rispettati i requisiti previsti dall'art. 1051
(maggiore brevità e minor aggravio) e che il passaggio più agevole è attraverso la strada di proprietà dei convenuti.
Lamentano, infine, che il Tribunale non ha considerato che la porzione di fondo dei donanti su cui dovrebbe insistere la servitù, è costituita da un cortile, rilevando che, pur applicando l'art. 1054 c.c., opera l'esenzione prevista dall' art. 1051 co. 4 c.c..
Con il secondo motivo censurano la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale ha condannato gli appellanti, in solido tra loro, alla rimozione dei manufatti insistenti sul fondo dei convenuti, in quanto lamentano che il giudice di primo grado non ha, né individuato nello specifico i manufatti da rimuovere, né ha considerato che Parte_1
e non hanno contatori di loro proprietà sulla strada dei convenuti. Parte_3
Con il terzo motivo lamentano la non chiara ripartizione delle spese del giudizio di primo grado rilevando che il Tribunale ha condannato gli attori in solido tra loro a rifondere ai convenuti le spese di lite, con limitazione degli importi da versare solo per
Parte_4
_._
Il primo motivo è infondato.
Dagli atti di causa emerge che e con atto di donazione del Parte_1 Parte_3
24.1.2000 (doc. 1 attori) avevano alienato una porzione del fondo di loro proprietà,
ovvero, i mappali nn. 5198 e 5344, rispettivamente in favore dei figli e Parte_2
. Parte_5
Tali fondi sono divenuti interclusi per l'effetto dell'alienazione a titolo gratuito, non avendo accesso diretto alla via pubblica;
difatti solo il mappale limitrofo, ancora di proprietà dei donanti e (mapp. 1969), ha accesso alla Parte_1 Parte_3
pubblica via San Martino.
Diversamente da quanto asserito da parte appellante, il fondo non è divenuto intercluso per l'erezione del muro da parte dei convenuti, peraltro, realizzato anni dopo l'alienazione a titolo gratuito (2003), a nulla rilevando che prima dell'edificazione del muretto accedeva al proprio fondo attraverso la strada di proprietà dei Parte_2
convenuti, poiché essendo una strada di proprietà privata non aveva alcun titolo per transitarvi.
Questa Corte ritiene che non è applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art. 1054 c.c., che prevede che qualora il fondo diviene intercluso, da ogni sua parte, per effetto di alienazione a titolo oneroso o di divisione, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza versare alcuna indennità.
Sul punto si osserva che la donazione è un atto di alienazione a titolo gratuito e che pur avendo, nel caso di specie, determinato materialmente una divisione del fondo, tale frazionamento non può essere associato alla “divisione”, quale scioglimento di una comunione, nel senso inteso dall'art. 1054 c.c..
Dalle indagini peritali è emerso che al fondo di (oggi di proprietà di Parte_2
si accede dalla via pubblica San Martino, attraversando una strada Parte_6
ed un cortile interno insistenti sul mappale 1969 di proprietà di e Parte_1 [...]
. Pt_3
Inbero, nella porzione sud-ovest di tale mappale vi è una strada interna di penetrazione per collegamento al piazzale interno, ubicato nella zona est del mappale 1969, il tutto con presenza di cancello carraio, all'altezza del civico n. 19/A, su cui risultano anche le cassette postali del mappale 5198 (ex ). Parte_2
Sia la strada che il cortile risultano asfaltati e di facile percorribilità, inoltre, il mapp.
1969 ha un ulteriore accesso carraio e pedonale, direttamente dal cancello ubicato al civico n.° 19 a distanza di circa m. 33,00 più a nord.
Dalla C.T.U. ed in particolare, dall'indagine storica satellitare, è emerso che sin dall'anno 1998, dunque prima dell'atto di donazione, era già visibile sul mappale dei donanti, la strada privata interna ed il cortile di penetrazione.
Nell'atto di donazione, inoltre, non erano stati precisati nel dettaglio gli accessi dei fondi donati, prevedendo solo che “gli appezzamenti di terreno in contratto sono donati e rispettivamente accettati, a corpo e non a misura, nello stato attuale di fatto e di diritto,
con le servitù attive e passive inerenti, liberi da ipoteche...”
Appare evidente che, non emergendo una volontà contraria dall'atto di donazione e permanendo tale situazione di “assoggettamento” anche in seguito all'atto di alienazione, sul predetto percorso si è costituita, ope legis, una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c..
Al riguardo affinché si costituisca tale servitù è sufficiente che due fondi, appartenenti in origine allo stesso proprietario, siano stati posti da lui in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio l'uno rispetto all'altro atta a integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale e che tale situazione sia stata mantenuta allorché i due fondi abbiano cessato di appartenere allo stesso soggetto.
Pertanto, requisito per l'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia,
non è una manifestazione di volontà negoziale diretta alla sua costituzione, ma la sua apparenza, cioè l'esistenza di segni visibili, che si concretino in opere permanenti necessarie per l'esercizio della servitù, rivelatrici della sua esistenza (Cass. n.°
277/1997).
In relazione al secondo motivo, si rileva che dall'indagine effettuata dal consulente in relazione alle utenze a servizio dell'immobile di proprietà di , è presente Parte_2
sulla strada di proprietà degli appellati solo il contatore dell'acqua ubicato in un pozzetto;
mentre i contatori del gas metano e dell'energia elettrica, sono posti in appositi cassonetti collocati sul fabbricato presente nel cortile mapp. 1969.
Pertanto, ad avviso del Collegio, l'odine di rimozione, è da intendersi posto a carico di
, attiene al solo contatore dell'acqua. Parte_2 In merito al terzo motivo inerente la ripartizione delle spese del giudizio di primo grado,
appare evidente che l'importo posto a carico di va ricompreso e dunque Parte_4
decurtato dall'ammontare delle spese dovute in solido dagli attori per cui
[...]
dovrà versare la somma indicata dal Tribunale pari ad € 600,00 oltre accessori Pt_4
per le spese di mediazione ed € 3.374,00, oltre accessori per le spese di lite, mentre
, e , sono tenuti a versare, in solido tra loro, la Parte_1 Parte_2 Parte_3
restante somma liquidata dal giudice di primo grado.
In ragione del principio di soccombenza, si condanna , e Parte_1 Parte_3
, in solido tra loro, a rifondere in favore di , Parte_2 Controparte_1 [...]
e le spese del grado che si liquidano in € 9.991,00 (di Controparte_3 CP_2
cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase istruttoria e € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Si condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere in favore di Controparte_4
spese del grado che si liquidano in € 9.991,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, €
1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase istruttoria e € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico degli appellanti, in solido tra loro.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e , avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3
sentenza n.° 1337/21 emessa dal Tribunale di Bergamo, sezione quarta civile, in data
14.7.2021, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: - rigetta l'appello;
-condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere in favore di , Controparte_1
e le spese del grado, liquidate come in parte Controparte_3 CP_2
motiva;
-condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere in favore le Controparte_4
spese del grado, liquidate come in parte motiva pone le spese di C.T.U. a carico degli appellanti, in solido tra loro.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il Presidente est.
Giuseppe Serao