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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 25/07/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 06/03/2024
DA
Parte_1
Con gli Avv.ti DE ROIA CINZIA e CASTELLARIN ANDREA
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con l'AVVOCATURA DELLO STATO SEDE DI TRIESTE
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 10/04/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
1. nel merito, riguardo le sospensioni dal servizio
1.1. In via principale, annullare e/o dichiarare la illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia dei provvedimenti di sospensione del prof. , segnatura elettronica 0009145 del 21.09.2021 e segnatura Parte_1 elettronica 0013278 del 29.12.2021 per le causali compiutamente espresse in narrativa, e di tutti i provvedimenti connessi e/o collegati;
1.2. in via subordinata, dichiarare che il decreto di sospensione segnatura elettronica 0013278 del 29-12-
2021 è stato annullato e/o invalidato e/o caducato ex tunc dal DL 24/2022, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52 e pertanto dichiarare la illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia di tutti i provvedimenti connessi e/o collegati;
1.3. in ogni caso, per l'effetto delle dichiarazioni che precedono, condannare il alla regolarizzazione CP_2 della posizione retributiva del ricorrente, comprendendo in questo il pagamento di tutte le somme impagate per € 15.765,57, o la diversa somma risultante in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di retribuzioni ordinarie nette non versate dal 21.9.2021 al 30.4.2022 e a titolo di residuo retribuzione maggio
2022, oltre agli accantonamenti ex lege e al ricalcolo dell'anzianità di servizio e ogni altra voce e/o istituto connesso con il regolare espletamento delle mansioni assegnate;
1.4. in via ulteriore, condannare il al risarcimento del danno morale cagionato al ricorrente nella CP_2 misura di € 1.000 per ciascuno dei mesi in cui a sospensione sia riconosciuta invalida/inefficace ovvero in cui l'assenza sia stata dovuta all'illegittimo diniego di accedere alla struttura scolastica in cui il ricorrente avrebbe dovuto svolgere la propria prestazione lavorativa
1.5. in via ulteriormente subordinata, mancando le dichiarazioni dei punti che precedono, condannarsi il a versare al ricorrente l'assegno alimentare di cui all'art. 82 DPR 3/1957, pari alla metà dello CP_2
stipendio, per ogni mensilità di “sospensione”
2. Nel merito, riguardo la sanzione disciplinare
2.1. Dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del provvedimento disciplinare impugnato di cui all'art. 494 lett. a) Dlgs 297/1994, con ogni provvedimento consequenziale;
2.2. Condannare l'ente pubblico, in persona del legale rappresentante, alla regolarizzazione retributiva della posizione del ricorrente per il periodo di 15 giorni di sospensione, da intendersi in senso ampio, comprendendo retribuzione economica delle ore non pagate, ferie, contributi previdenziali ed assistenziali, scatti di anzianità e in genere ogni voce cui il ricorrente abbia diritto, come se la sanzione non fosse mai stata irrogata;
il tutto con rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singola voce, oltre interessi maturati e maturandi sulle somme rivalutate.
2.3. In ogni caso, in subordine, comminare al ricorrente la sanzione disciplinare, meno grave, della censura di cui all'art. 493 Dlgs 297/1994, con ogni provvedimento consequenziale in punto di pagamento delle retribuzioni di cui è stato privato e scatti di anzianità.
3. Nel merito, riguardo la revoca del passaggio alla fascia 21/27
3.1. Dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del DECRETO N. 704 DEL 21/4/20238 (l'anno è così indicato nei documenti della resistente) perché mai notificato al ricorrente
3.2. Condannare l'ente pubblico, in persona del legale rappresentante, alla regolarizzazione retributiva della posizione del ricorrente per quanto consegua alla illegittima revoca del passaggio di fascia fin dal
01.09.2021, da intendersi in senso ampio, comprendendo retribuzione economica delle ore non pagate, ferie, contributi previdenziali ed assistenziali, scatti di anzianità e in genere ogni voce cui il ricorrente abbia diritto, come se la sanzione non fosse mai stata irrogata;
il tutto con rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singola voce, oltre interessi maturati e maturandi sulle somme rivalutate.
PER IL RESISTENTE
Dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto. Spese rifuse. IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 06/03/2024 il Prof. , nel premettere: Parte_1
• di essere un docente di ruolo a tempo indeterminato presso il Controparte_3
di Pordenone fin dal 2019;
[...]
• di essere stato sospeso dal rapporto di lavoro con provvedimento del Dirigente scolastico, segnatura elettronica 0009145, del 21.09.2021, per mancata esibizione del “Green Pass” prescritto dal D.L. 111/2021, con efficacia dalla data del provvedimento fino al 31.12.2021;
• di aver ricevuto in data 17.12.2021 l'avviso del D.S. della necessità di sottoporsi all'obbligo vaccinale contro il Covid-19 a far data dal 15.12.2021 in forza della nuova disciplina sul tema dettata D.L. 172/2021;
• di essere stato nuovamente sospeso con provvedimento del D.S., segnatura elettronica
0013278, datato 29.12.2021, per inosservanza dell'obbligo vaccinale;
• di aver ripreso l'attività lavorativa nel maggio 2022 - quando il rientrato a scuola non richiedeva più neppure il tampone - dopo aver ricevuto la comunicazione prot. 3759 del
D.S. datata 1.4.2022, che in applicazione della Nota n. 659 del 31.3.2022, indicava CP_2 in totali 36 ore di lavoro la propria “Utilizzazione in attività di supporto all'Istituzione scolastica ai sensi dell'art.
4-ter. 2, c. 3, del D.L. 44/2021”, dal medesimo prontamente contestata con atto di rimostranza del 29.4.2022;
• di aver successivamente ricevuto scritto del 9.5.2022 prot. 5175 con cui il D.S. contestava al ricorrente il mancato rispetto dell'orario di lavoro a lui comunicato, lamentando l'inosservanza di 8,10 ore e diffidandolo a rispettare gli ordini impartiti, a cui seguiva la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per giorni 15 per violazione dell'art. 494 lett. a Dlgs 297/1994 ha inteso evocare in giudizio il formulando nei suoi confronti Controparte_1 plurime domande volte a:
A) ritenere e dichiarare illegittimi i provvedimenti di sospensione in quanto decisi in violazione della Costituzione Italiana, della normativa sovranazionale e della normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, riconoscendo in caso contrario il diritto del ricorrente al versamento dell'assegno alimentare di cui all'art. 82 D.P.R. 3/1957;
B) dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del provvedimento disciplinare impugnato;
C) dichiarare l'illegittimità del decreto che disponeva la revoca del passaggio di carriera del ricorrente in quanto mai notificato al medesimo.
Ciò doverosamente evidenziato, osserva l'adito Tribunale quanto segue.
1) In merito alle pretese sub A) di premessa, deve innanzitutto ritenersi infondata la lamentata illegittimità costituzionale del D.L. 111/2021 per violazione degli Articoli 1, 4 e 35 della Carta Costituzionale, per aver le disposizioni legislative condizionato l'esercizio del diritto al lavoro, nonché alla libertà personale e alla libera circolazione, al possesso della certificazione verde Covid-19.
Giova a tal proposito prendere le mosse dalla sentenza n. 85 del 2013 della Corte Costituzionale dove si afferma che “tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile, pertanto, individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona.”
Ciò comporta che nella valutazione della legittimità costituzionale del provvedimento legislativo di cui sopra non si deve considerare solamente la tutela del diritto al lavoro, ma anche la tutela della salute come interesse della collettività di cui all'art. 32 Costituzione.
È evidente che in tale bilanciamento, in cui si contrappongono da un lato il valore dell'autodeterminazione individuale, ossia il diritto del docente a prestare la propria attività lavorativa anche in assenza della certificazione verde prevista dalla legge, e dall'altro la tutela della salute pubblica nel grave contesto pandemico che tutti ricordiamo, prevalga il diritto alla salute come interesse della collettività. La subordinazione del diritto al lavoro al possesso del green pass risulta, pertanto, costituzionalmente legittima.
- In merito alla pretesa inapplicabilità al caso di specie della normativa interna in quanto confliggente con talune norme eurounitarie, deve preliminarmente rilevarsi che le norme nazionali non possono essere disapplicate per il preteso contrasto con il diritto comunitario in quanto i singoli Stati membri hanno competenza primaria in materia di tutela della salute collettiva.
Invero l'art. 168, par. 7, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, statuisce che ogni Stato membro definisce autonomamente la predisposizione e l'organizzazione del sistema sanitario, nonché l'assegnazione delle risorse ad esso destinate, ed è responsabile della gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica.
A tal proposito appare del tutto condivisibile quanto affermato nell'ordinanza cautelare del Tribunale di
Latina del 23.02.2022 che, facendo proprie “ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni espresse dal
Tribunale di Roma in una recente ordinanza”, rileva che “la materia degli obblighi vaccinali non costituisce in sé oggetto di una disciplina dell'Unione, e rispetto ad essa ogni Stato mantiene nell'ordinamento interno ampio margine di autonomia, come è agevolmente verificabile dall'assenza di uniformità tra gli Stati membri in merito alla previsione di vaccinazioni obbligatorie.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, i diritti fondamentali garantiti nell'ordinamento giuridico dell'Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione, ma non al di fuori di esse.
Anche la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato, a partire dalla sentenza n. 80 del 2011 sino alla sentenza n. 194 del 2018, che “le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali sono applicabili agli Stati membri solo quando questi agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione” (sentenza n. 63 del
2016 e nello stesso senso sentenza n. 111 del 2017).
La Corte di Cassazione, dal canto suo, si è sempre allineata a dette posizioni, affermando ripetutamente
l'irrilevanza della Carta dei diritti fondamentali nelle materie non regolate dal diritto UE, al fine di respingere… richieste di disapplicazione di norme interne, per presunta contrarietà a diritti e principi riconosciuti nella Carta.
Pertanto: non rientrando la materia degli obblighi vaccinali tra quelle di competenza dell'Unione, va escluso che l'art. 3 CDFUE sia una norma che possa da sola legittimare la disapplicazione di una normativa interna che imponga un obbligo vaccinale”.
Sul punto si è espressa anche la Corte d'Appello di Trieste affermando che “quanto al Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea, si deve osservare che la competenza comunitaria nel campo della
“tutela e miglioramento della salute umana” (art. 6 lettera a) è limitata al sostegno, coordinamento o completamento dell'azione degli Stati membri, i quali conservano perciò in questa materia il loro potere legislativo autonomo e discrezionale;
solo entro questi limiti quindi la tutela della salute umana – citata in varie norme del Trattato (artt. 9, 36, 137, 168, 169, 191) – costituisce un obiettivo programmatico perseguibile da parte dell'Unione.
In concreto si deve escludere che le disposizioni italiane contestate dagli appellanti siano in contrasto con il suddetto obiettivo, essendo state anzi emanate allo scopo specifico di perseguirlo;
questione diversa è poi quella relativa alla loro efficacia ed utilità rispetto al conseguimento di tale scopo (che è appunto l'oggetto delle contestazioni sollevate dagli appellanti): la scelta dei mezzi e degli strumenti da utilizzare a questo fine rientra però nella competenza autonoma dei singoli Stati e l'esercizio di questo potere non può essere di per sé in contrasto con il Trattato (salvo il rispetto delle eventuali norme comunitarie di coordinamento, come ad esempio il Regolamento del Parlamento e del Consiglio 2021/953/UE del 14/6/2021, che però non risulta siano state violate dall'Italia)” (v. sentenza n. 120/2023 della Corte d'Appello di Trieste).
Per quanto concerne la questione dell'utilità della vaccinazione deve oramai considerarsi alla stregua di fatto notorio ai sensi dell'art. 115 co. 2 c.p.c., e comunque fondato sulla migliore scienza ed esperienza del momento storico, l'assunto secondo il quale la vaccinazione, pur non impedendo il contagio, riduce la possibilità di contrarre il virus e in ogni caso fornisce protezione contro lo sviluppo di forme gravi di malattia.
In questo senso, si tenga conto, ad esempio, di quanto asserito dall'Istituto Superiore di Sanità (in seguito anche solo “ ) in un suo rapporto: “il report si riferisce a circa 14 milioni di persone vaccinate con Pt_2 almeno una dose, che rappresentano quasi un quarto della popolazione italiana. La valutazione del rischio di COVID-19 arriva ad oltre 130 giorni dalla somministrazione della prima dose.
Rispetto al precedente report la popolazione in studio si caratterizza per l'aumento di soggetti vaccinati nella classe di età da 40 anni in su. Si riscontra inoltre un aumento delle vaccinazioni con OM e
RI e l'inizio delle somministrazioni del vaccino Janssen.
In questa analisi si conferma come i rischi di infezione da SARS-CoV-2, ricovero, ammissione in terapia intensiva e decesso diminuiscano rapidamente dopo le prime due settimane e fino a circa 35 giorni dopo la somministrazione della prima dose. Dopo i 35 giorni si osserva una stabilizzazione di questa riduzione che è di circa l'80% per il rischio di diagnosi, il 90% per il rischio di ricovero e di ammissione in terapia intensiva e il
95% per il rischio di decesso. Questi effetti sono simili sia negli uomini che nelle donne e in persone in diverse fasce di età. Anche per gli operatori sanitari e per gli ospiti delle RSA si osservano riduzioni di ricovero simili.
A partire dai 105-112 giorni dalla vaccinazione si osserva una ulteriore riduzione del rischio di diagnosi, con un effetto simile negli uomini, nelle donne e in persone in diverse fasce di età. Al momento non vengono rilevati aumenti nel rischio di diagnosi nei periodi di osservazione più lunghi dopo la vaccinazione, questo suggerisce una protezione protratta nel tempo.” Alla luce delle suesposte considerazioni svolte dall' ente dall'indubbia autorevolezza, appare chiaro Pt_2 che i timori circa l'utilità dei vaccini anti-COVID-19 non sono dovuti tanto ad un'effettiva carenza di dati sugli effetti dei predetti sieri quanto ad una posizione ideologica ed irrazionale.
In conclusione, posto che i vaccini si sono rivelati oltremodo efficaci nel contenimento del contagio, non si può che constatare, da un lato, la piena giustificabilità, in ragione della necessità di tutelare salute pubblica, della disparità di trattamento tra vaccinati e non vaccinati e, dall'altro, l'indiscutibile proporzionalità della compressione dei diritti facenti capo a questi ultimi;
opinione, quest'ultima, che, del resto, appare condivisa anche dalla Corte costituzionale stessa che, nel comunicato stampa d.d. 1.12.20“Sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull'obbligo vaccinale del personale sanitario 22, con riguardo al personale sanitario, ha statuito chiaramente che.”
Più in dettaglio, con riferimento agli artt. 4, commi 1, 4, 5 e 7; 4-bis, comma 1; e 4-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, come rispettivamente introdotti e modificati, gli artt.
4-bis e 4-ter, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 4 marzo 2022, n. 18, come successivamente modificato dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 2022, n. 52, la Corte Costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 15 del 2023, dichiarando in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di incostituzionalità, che, per quanto d'interesse ai fini del presente giudizio, hanno carattere assorbente rispetto a tutti i rilievi avversari. Basti in questa sede richiamare le parole della Corte: “La scelta operata di non prevedere per i lavoratori, esercenti le professioni sanitarie o operatori di interesse sanitario, o impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, che avessero deciso di non vaccinarsi, un obbligo del datore di lavoro di adibizione a mansioni anche diverse, a differenza di quanto invece stabilito per coloro che dovessero omettere o differire la vaccinazione a causa di accertato pericolo per la salute o per il personale docente ed educativo della scuola, non risulta contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza. Tale scelta, giacché correlata alle condizioni di idoneità richieste per l'espletamento di peculiari attività lavorative, appare, piuttosto, suffragata dalla necessità dell'adozione di misure provvisorie, indispensabilmente collegate alla evoluzione delle conoscenze scientifiche, culminando in un bilanciamento tra il diritto fondamentale al lavoro del dipendente, la libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute pubblica, cui si correla l'esigenza di mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”.
Tali argomentazioni sulla natura non discriminatoria della previsione “non sono scalfite dal considerando 36 pagina 7 Regolamento Europeo 953/21 trattandosi di disposizione riguardante lo specifico, diverso, ambito della libera circolazione delle persone durante la pandemia” (Tribunale di Venezia, sez. lav., 05/07/2022, n.
443).
Sempre in ordine al diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro dei dipendenti sul presupposto che la vaccinazione sia inutile o insufficiente se non addirittura deleteria, si riporta la giurisprudenza amministrativa anch'essa di segno opposto alle tesi di parte ricorrente:
“la previsione dell'obbligo vaccinale anche per il personale scolastico, difatti, si colloca razionalmente tra le misure introdotte dal legislatore per assicurare lo svolgimento dell'attività scolastica in presenza ritenuto un obiettivo politicamente affermato a livello normativo già dall'art. 1 del D.L. 6.8.2021,n.111 (“Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da nelle istituzioni Per_1
educative, scolastiche e universitarie”), convertito con modificazioni con L. 24 settembre 2021, n. 133, in base al quale “nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia (…) e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza” (art. 1, comma 1);
c) le prospettate lesioni al diritto alla salute individuale risultano adeguatamente tutelate dall'esenzione o dal differimento dell'obbligo vaccinale prevista ai sensi dell'art. 4, co. 2 del D.l. n. 44 del 2021 conv. in legge
n. 76 del 2021, in presenza di condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, non potendo diversamente essere rimesse valutazioni di carattere medico-scientifico rilevanti per la salute stessa del vaccinando a opinioni personali di costui;
in ordine poi alla prospettata lesione di un diritto costituzionalmente tutelato a non essere vaccinato, come già affermato nel Decreto monocratico
7394/2021, deve essere rilevato ad una sommaria delibazione che “il prospettato diritto, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere
l'estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell'essenziale servizio pubblico della scuola in presenza” e “che nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti appare in ogni caso di gran lunga prevalente rispetto all'interesse dei docenti che non vogliono sottoporsi al vaccino quello pubblico finalizzato ad assicurare al contempo il corretto svolgimento dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e a circoscrivere il più possibile potenziali situazioni in grado di incrementare la circolazione del virus;
”(cfr. TAR Lazio RG 13022_21). - Parimenti infondata deve ritenersi l'asserita violazione da parte del D.L. 111/2021 di norme ordinarie italiane specificatamente dedicate alla sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare dell'art. 2087 c.c. e degli artt. 5 e 9 dello Statuto dei lavoratori.
Per quanto concerne l'eccepita violazione dell'art. 2087 c.c., l'assunto attoreo che la sottoposizione a tampone oro-faringeo ogni 48 ore provocherebbe inevitabilmente un pregiudizio alla salute del lavoratore non risulta supportato da alcun riscontro probatorio.
Per converso si sottolinea come l'Amministrazione convenuta, in qualità di datore di lavoro, sia tenuta al rispetto delle indicazioni del D.L. 111/2021 proprio allo scopo di garantire la tutela delle condizioni di lavoro di cui all'art. 2087 c.c., dunque allo scopo di limitare il contagio all'interno degli istituti scolastici e di prevenire l'insorgenza di sindromi legate al contagio tra gli alunni, tra i docenti e tra il personale amministrativo.
In relazione alla violazione dell'art. 5 dello Statuto dei lavoratori, si evidenzia che il divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sull'idoneità e sull'infermità per malattia del lavoratore riguarda unicamente il controllo delle assenze per infermità che spettano ai servizi ispettivi. Si tratta perciò di una disposizione inconferente.
Per converso l'art. 9 dello Statuto sancisce che i lavoratori hanno il diritto di controllare l'applicazione delle norme sulla sicurezza. In merito, non si comprende come l'applicazione di norme emergenziali a tutela della salute del lavoratore e dell'intera comunità possano contrastare con una simile disposizione.
- In riferimento alla tesi sostenuta dal ricorrente in ordine all'illegittimità del secondo provvedimento di sospensione sulla base dell'efficacia retroattiva del D.L. 24/2022, pubblicato in G.U. in data 24.3.2022, ci si limita a rilevare che ai sensi dell'art. 11 delle preleggi la legge non ha effetto retroattivo.
Tale principio, in quanto privo di rango costituzionale, può essere derogato dal Legislatore, ma la retroattività deve essere sancita espressamente da quest'ultimo o comunque, deve ricavarsi in maniera non equivoca dalla formulazione della norma;
nel dubbio, la legge dovrà considerarsi irretroattiva.
La parte innovativa del nuovo art.
4-ter.2, in cui si collega l'obbligo vaccinale alle sole attività a contatto con gli alunni, ossia quella di cui al secondo comma, non fa alcun riferimento all'espressione “dal 15 dicembre
2021 al 15 giugno 2022” contenuta nel primo comma.
Non si può quindi affermare che, nel caso del DL 24/2022, la retroattività possa ricavarsi in maniera non equivoca dalla norma e, tantomeno, che sia sancita espressamente dal legislatore. Il decreto-legge in parola determina, dunque, unicamente l'abrogazione pro-futuro degli atti legislativi precedenti, ove incompatibili.
In conclusione entrambi i provvedimenti di sospensione contestati devono ritenersi legittimi.
- Sul presunto diritto alla corresponsione dell'assegno alimentare di cui all'art. 82 D.P.R. 3/1957 per il periodo della sospensione dal servizio, deve rilevarsi che l'art. 2 D.L. 172/2021 statuisce espressamente che
“per il periodo di sospensione (per mancata vaccinazione, n.d.r.), non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.
Ne consegue che il lavoratore sospeso per mancata vaccinazione, non essendo ammesso a godere di alcun compenso o emolumento, non può neanche accedere all'assegno alimentare di cui all'art. 82 D.P.R. 3/1957 per il caso della sospensione del rapporto di lavoro.
In sostanza, la norma generale che prevede l'assegno alimentare per i pubblici impiegati sospesi (art. 82
D.P.R. 3/1957) è da ritenersi derogata dalla lex specialis di cui all'art. 2 D.L. 172/2021.
Senza contare che nel caso in esame la sospensione dal lavoro non è indipendente dalla volontà del lavoratore, ma deriva da una sua precisa scelta e anzi dall'inadempimento di un preciso obbligo posto dal
Legislatore per salvaguardare la sicurezza degli utenti e del personale della scuola e in generale la salute pubblica.
Ne consegue che non possono essere richiamate, in via analogica, le disposizioni che prevedono il pagamento di un assegno alimentare (come appunto l'art. 82 del DPR 3/1957) e che non è neppure ravvisabile una disparità di trattamento in danno dei docenti non vaccinati rispetto agli altri lavoratori sospesi dal servizio per ragioni diverse.
In tal senso si è espressa recentemente la Corte di Cassazione rilevando che “la successiva giurisprudenza del Giudice delle leggi ha ribadito il principio già espresso, ritenendo non comparabile la sospensione che qui viene in rilievo con altre ipotesi in relazione alle quali è comunque assicurato al lavoratore sospeso l'assegno alimentare, ed ha evidenziato che “non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa” (Corte Cost. n. 188/2024)”
(Cass. civ. sez. lav. N. 1881/2025). La richiesta in tal senso formulata da parte ricorrente non può pertanto essere accolta.
2) Per quanto concerne la pretesa sub B) di premessa, il procedimento disciplinare I.D. 4462 ha sanzionato assenze giornaliere e orarie del prof. , il quale, sebbene “utilizzato in attività di supporto Parte_1
all'istituzione scolastico ai sensi dell'art. 4 ter.2 del D.L. 44/2021 … con orario lavorativo di 36 settimanali, più precisamente 6 ore giornaliere dal lunedì al sabato” ha “arbitrariamente seguito un orario di 18 ore settimanali” (cfr. segnalazione disciplinare del D.S. - All. 2 resistente).
In particolare al ricorrente è stata irrogata la sanzione della sospensione dall'insegnamento per quindici giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 494, lett. a) del D. Lgs. n. 297/1994, in quanto assente ingiustificato dal servizio nelle giornate del 4-11-18-25 maggio 2022, per un totale di 4 giornate di assenza ingiustificata,
e per aver abbandonato in anticipo il posto di lavoro nelle giornate del 2-3-5-6-7-9-10-12-13-14-16-17-19-
20-21-23-24-26-27-28 maggio 2022, per un totale di 26 ore di assenza ingiustificata.
Il ricorrente contesta l'interpretazione dell'art.
4-ter. 2, c. 3 del D.L. 44/2021 operata dal
[...]
con la nota AOODPIT.659.31-03-2022 e fatta propria dal Dirigente scolastico con l'adozione Controparte_1
dell'atto datoriale prot. n. 3759/2022, da ciò facendovi discendere l'irrilevanza disciplinare dei fatti addebitati e sanzionati.
Alla base della doglianza viene posta l'asserita inapplicabilità al caso di specie del Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo concernente i criteri di utilizzazione del personale (della scuola) dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute stipulato il 25/06/2008, il cui art. 8 prevede proprio l'estensione dell'orario di lavoro a 36 ore settimanali.
Sul punto, asserisce il ricorrente, l'orario di lavoro continuava ad essere di 18 ore settimanali, poiché il citato C.C.N.I. non “concerne docenti dichiarati “temporaneamente inidonei alle proprie funzioni” per un qualsiasi motivo (che continua a NON esistere), ma solo “per motivi di salute”, e pertanto la formula “per quanto compatibile” (riportata dall'art.
4-ter.2 del D.L. 1° aprile 2021 n. 44: vedi infra) non può in alcun modo rendere “compatibile” una disposizione nata con una ratio (tutelare un docente alle prese con un proprio problemi di salute, avvantaggiandolo) in fonte normativa per provvedimenti ispirati dalla ratio opposta (sanzionare un docente sano per supposti ed indimostrati pericoli per la salute altrui)”.
Al riguardo, è agevole contraddire evidenziando quanto pure esplicitato nella seconda parte della motivazione dell'atto sanzionatorio oggetto dell'odierno ricorso (cfr. pag. 3 dell'atto prot.
AOODRFVG.13910.21-10- 2022 – All. 4 resistente). L'art.
4-ter. 2 del D.L. 1° aprile 2021 n. 44, introdotto dal D.L. 24 marzo 2022 n. 24 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022 n. 52, prevede al c. 3 che dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022,
l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 “impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica. Il quinto periodo si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni”.
Con l'ultimo periodo appena riportato è stato lo stesso Legislatore a legittimare, mediante un intervento chiarificatore aggiuntivo di un sesto periodo al c. 3 dell'art.
4-ter.2 del D.L. cit., la lettura interpretativa operata dal con la citata nota AOODPIT.659.31-03-2022 e fatta propria dal Controparte_1
Dirigente scolastico con l'adozione del menzionato atto datoriale, nel senso dell'estensione della prestazione lavorativa a 36 ore settimanali per i docenti, refrattari a vaccinarsi, utilizzati in attività di supporto alla istituzione scolastica.
Ora, l'unica normativa da potersi applicare al caso di specie nei limiti della richiamata compatibilità, essendo l'unica esistente in materia per il personale della scuola, è quella di cui al Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo concernente i criteri di utilizzazione del personale (della scuola) dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute stipulato il 25/06/2008, il cui art. 8 prevede proprio l'estensione dell'orario di lavoro a 36 ore settimanali;
disposizione, quest'ultima, certamente compatibile con quanto complessivamente disposto dal cit. art.
4-ter.2, a differenza, in via esemplificativa, dell'art. 6 del menzionato C.C.N.I., laddove prevede un contratto individuale da stipularsi a richiesta dell'interessato e che attribuisce, pertanto, un diritto in capo al dipendente certamente incompatibile con l'obbligo che la normativa in commento “impone al dirigente scolastico …” nel caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale dei docenti.
Tutto quanto esposto, ha ricevuto anche l'avallo della giurisprudenza, laddove è stato affermato che
“L'equiparazione, quanto a regime normativo e contrattuale, tra docenti inadempienti all'obbligo vaccinale
e docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni è espressamente prevista dall'art.
4- ter.2, D.L. n. 44/2021. Pertanto, le circolari 28.3.2022, n. 620 e 31.3.2022, n. 659 sono state adottate dal
resistente conformemente alla normativa nazionale sull'obbligo vaccinale, la cui legittimità, CP_1
anche sotto il profilo della ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza, è stata già favorevolmente apprezzata dalla giurisprudenza amministrativa alla quale il Collegio si conforma” (Tar Lazio, Sezione Terza
Bis, sentenza 24/04/2023 n. 7073). Inoltre legittimamente per il periodo 1 aprile - 15 giugno 2022, i docenti inadempienti all'obbligo vaccinale hanno ottenuto il beneficio di poter rientrare in servizio, essere pienamente retribuiti, e ciò NON svolgendo attività diversa da quella prevista dal proprio mansionario, ma svolgendo attività diversa dall'insegnamento
COMUNQUE correlata alla funzione docente.
Non corrisponde al vero che “l'orario lavorativo” previsto da contratto sarebbe di 18 ore.
Le 18 ore infatti corrispondono, in realtà, alle “Attività di insegnamento”, così come previste dall'art. 28 del
CCNL 2006-2009 ancora applicabile sul punto, per cui (co. 5): “Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti
d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.”
Ma le mansioni di un docente non afferiscono esclusivamente alle mere attività di insegnamento.
Ai sensi dell'art. 28 co. 4, infatti, “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento”.
E l'art. 29 tratta delle ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO, che vengono effettuate al di fuori dell'orario di 18 ore previsto per le attività di insegnamento nella scuola secondaria (il docente insegna nella scuola secondaria di primo grado), e specifica che essa “comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.” Tra le attività di carattere collegiale per altro viene inserito anche lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (ciò, si precisa, anche per quanto riguarda la correlata attività di timbratura dei fogli d'esame). Si aggiungono poi la gestione del rapporto con le famiglie e con gli studenti (co. 4) e l'accoglienza e la vigilanza degli alunni (co.
5), le attività di ricerca e innovazione di cui all'art. 31 ecc.
In altri termini l'orario di 18 ore è precipuamente connesso allo svolgimento delle attività di insegnamento, ma al di fuori di questa il personale docente ha altre mansioni, certamente con una maggiore autonomia d'orario, ma che fanno parte a pieno titolo delle mansioni da svolgere.
Per questi motivi
, nel momento in cui il personale docente non è impegnato nell'Attività di insegnamento, risulta del tutto ingiustificato attribuire un orario di lavoro complessivo di 18 ore.
Ciò comporterebbe un'inaccettabile discriminazione, potenzialmente lesiva dei principii di uguaglianza e parità di trattamento, non solo nei confronti del personale della Pubblica Amministrazione in generale, che svolge un orario che mediamente corrisponde alle 36 ore (come il personale ATA e il personale non facente parte del Comparto Scuola), ma soprattutto nei confronti del personale docente adempiente all'obbligo vaccinale che, oltre a dover svolgere 18 ore di Attività di insegnamento, deve altresì, quotidianamente, portare a termine tutte le ulteriori mansioni correlate alle Attività funzionali all'insegnamento, e ciò al di fuori delle predette 18 ore.
Pertanto dovendo ritenersi il prof. assente ingiustificato dal servizio, la sanzione disciplinare Parte_1
irrogatagli risulta essere legittima e conseguentemente l'impugnazione va rigettata.
3) In merito alla pretesa sub C) di premessa, non può condividersi la lamentata illegittimità della revoca del passaggio alla fascia superiore in primis per la mancata notifica al prof. del decreto che l'avrebbe Parte_1
disposta, in forza del chiaro dato letterale dell'art. 497, comma 1, del D. Lgs n. 297/1994, il quale stabilisce che “la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 494 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio”.
Si tratta di una conseguenza automatica ed accessoria alla sanzione inflitta al docente, di talché nessuna rilevanza assume la pretesa mancata notificazione del relativo decreto, di natura meramente interna e ricognitiva.
In sostanza, la revoca del passaggio di classe stipendiale è un atto dovuto e vincolato nel quantum, in relazione al quale nessuna discrezionalità era ed è possibile, essendo una misura disposta direttamente dalla legge (che il docente non può ignorare e l'amministrazione non può disattendere).
Alla luce delle considerazioni che precedono vanno disattese tutte le domande attoree.
Attesa nondimeno la complessità della materia trattata, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
1) Respinge le domande formulate dall'odierno attore.
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 10/04/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 06/03/2024
DA
Parte_1
Con gli Avv.ti DE ROIA CINZIA e CASTELLARIN ANDREA
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con l'AVVOCATURA DELLO STATO SEDE DI TRIESTE
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 10/04/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
1. nel merito, riguardo le sospensioni dal servizio
1.1. In via principale, annullare e/o dichiarare la illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia dei provvedimenti di sospensione del prof. , segnatura elettronica 0009145 del 21.09.2021 e segnatura Parte_1 elettronica 0013278 del 29.12.2021 per le causali compiutamente espresse in narrativa, e di tutti i provvedimenti connessi e/o collegati;
1.2. in via subordinata, dichiarare che il decreto di sospensione segnatura elettronica 0013278 del 29-12-
2021 è stato annullato e/o invalidato e/o caducato ex tunc dal DL 24/2022, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52 e pertanto dichiarare la illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia di tutti i provvedimenti connessi e/o collegati;
1.3. in ogni caso, per l'effetto delle dichiarazioni che precedono, condannare il alla regolarizzazione CP_2 della posizione retributiva del ricorrente, comprendendo in questo il pagamento di tutte le somme impagate per € 15.765,57, o la diversa somma risultante in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di retribuzioni ordinarie nette non versate dal 21.9.2021 al 30.4.2022 e a titolo di residuo retribuzione maggio
2022, oltre agli accantonamenti ex lege e al ricalcolo dell'anzianità di servizio e ogni altra voce e/o istituto connesso con il regolare espletamento delle mansioni assegnate;
1.4. in via ulteriore, condannare il al risarcimento del danno morale cagionato al ricorrente nella CP_2 misura di € 1.000 per ciascuno dei mesi in cui a sospensione sia riconosciuta invalida/inefficace ovvero in cui l'assenza sia stata dovuta all'illegittimo diniego di accedere alla struttura scolastica in cui il ricorrente avrebbe dovuto svolgere la propria prestazione lavorativa
1.5. in via ulteriormente subordinata, mancando le dichiarazioni dei punti che precedono, condannarsi il a versare al ricorrente l'assegno alimentare di cui all'art. 82 DPR 3/1957, pari alla metà dello CP_2
stipendio, per ogni mensilità di “sospensione”
2. Nel merito, riguardo la sanzione disciplinare
2.1. Dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del provvedimento disciplinare impugnato di cui all'art. 494 lett. a) Dlgs 297/1994, con ogni provvedimento consequenziale;
2.2. Condannare l'ente pubblico, in persona del legale rappresentante, alla regolarizzazione retributiva della posizione del ricorrente per il periodo di 15 giorni di sospensione, da intendersi in senso ampio, comprendendo retribuzione economica delle ore non pagate, ferie, contributi previdenziali ed assistenziali, scatti di anzianità e in genere ogni voce cui il ricorrente abbia diritto, come se la sanzione non fosse mai stata irrogata;
il tutto con rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singola voce, oltre interessi maturati e maturandi sulle somme rivalutate.
2.3. In ogni caso, in subordine, comminare al ricorrente la sanzione disciplinare, meno grave, della censura di cui all'art. 493 Dlgs 297/1994, con ogni provvedimento consequenziale in punto di pagamento delle retribuzioni di cui è stato privato e scatti di anzianità.
3. Nel merito, riguardo la revoca del passaggio alla fascia 21/27
3.1. Dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del DECRETO N. 704 DEL 21/4/20238 (l'anno è così indicato nei documenti della resistente) perché mai notificato al ricorrente
3.2. Condannare l'ente pubblico, in persona del legale rappresentante, alla regolarizzazione retributiva della posizione del ricorrente per quanto consegua alla illegittima revoca del passaggio di fascia fin dal
01.09.2021, da intendersi in senso ampio, comprendendo retribuzione economica delle ore non pagate, ferie, contributi previdenziali ed assistenziali, scatti di anzianità e in genere ogni voce cui il ricorrente abbia diritto, come se la sanzione non fosse mai stata irrogata;
il tutto con rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singola voce, oltre interessi maturati e maturandi sulle somme rivalutate.
PER IL RESISTENTE
Dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto. Spese rifuse. IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 06/03/2024 il Prof. , nel premettere: Parte_1
• di essere un docente di ruolo a tempo indeterminato presso il Controparte_3
di Pordenone fin dal 2019;
[...]
• di essere stato sospeso dal rapporto di lavoro con provvedimento del Dirigente scolastico, segnatura elettronica 0009145, del 21.09.2021, per mancata esibizione del “Green Pass” prescritto dal D.L. 111/2021, con efficacia dalla data del provvedimento fino al 31.12.2021;
• di aver ricevuto in data 17.12.2021 l'avviso del D.S. della necessità di sottoporsi all'obbligo vaccinale contro il Covid-19 a far data dal 15.12.2021 in forza della nuova disciplina sul tema dettata D.L. 172/2021;
• di essere stato nuovamente sospeso con provvedimento del D.S., segnatura elettronica
0013278, datato 29.12.2021, per inosservanza dell'obbligo vaccinale;
• di aver ripreso l'attività lavorativa nel maggio 2022 - quando il rientrato a scuola non richiedeva più neppure il tampone - dopo aver ricevuto la comunicazione prot. 3759 del
D.S. datata 1.4.2022, che in applicazione della Nota n. 659 del 31.3.2022, indicava CP_2 in totali 36 ore di lavoro la propria “Utilizzazione in attività di supporto all'Istituzione scolastica ai sensi dell'art.
4-ter. 2, c. 3, del D.L. 44/2021”, dal medesimo prontamente contestata con atto di rimostranza del 29.4.2022;
• di aver successivamente ricevuto scritto del 9.5.2022 prot. 5175 con cui il D.S. contestava al ricorrente il mancato rispetto dell'orario di lavoro a lui comunicato, lamentando l'inosservanza di 8,10 ore e diffidandolo a rispettare gli ordini impartiti, a cui seguiva la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per giorni 15 per violazione dell'art. 494 lett. a Dlgs 297/1994 ha inteso evocare in giudizio il formulando nei suoi confronti Controparte_1 plurime domande volte a:
A) ritenere e dichiarare illegittimi i provvedimenti di sospensione in quanto decisi in violazione della Costituzione Italiana, della normativa sovranazionale e della normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, riconoscendo in caso contrario il diritto del ricorrente al versamento dell'assegno alimentare di cui all'art. 82 D.P.R. 3/1957;
B) dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del provvedimento disciplinare impugnato;
C) dichiarare l'illegittimità del decreto che disponeva la revoca del passaggio di carriera del ricorrente in quanto mai notificato al medesimo.
Ciò doverosamente evidenziato, osserva l'adito Tribunale quanto segue.
1) In merito alle pretese sub A) di premessa, deve innanzitutto ritenersi infondata la lamentata illegittimità costituzionale del D.L. 111/2021 per violazione degli Articoli 1, 4 e 35 della Carta Costituzionale, per aver le disposizioni legislative condizionato l'esercizio del diritto al lavoro, nonché alla libertà personale e alla libera circolazione, al possesso della certificazione verde Covid-19.
Giova a tal proposito prendere le mosse dalla sentenza n. 85 del 2013 della Corte Costituzionale dove si afferma che “tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile, pertanto, individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona.”
Ciò comporta che nella valutazione della legittimità costituzionale del provvedimento legislativo di cui sopra non si deve considerare solamente la tutela del diritto al lavoro, ma anche la tutela della salute come interesse della collettività di cui all'art. 32 Costituzione.
È evidente che in tale bilanciamento, in cui si contrappongono da un lato il valore dell'autodeterminazione individuale, ossia il diritto del docente a prestare la propria attività lavorativa anche in assenza della certificazione verde prevista dalla legge, e dall'altro la tutela della salute pubblica nel grave contesto pandemico che tutti ricordiamo, prevalga il diritto alla salute come interesse della collettività. La subordinazione del diritto al lavoro al possesso del green pass risulta, pertanto, costituzionalmente legittima.
- In merito alla pretesa inapplicabilità al caso di specie della normativa interna in quanto confliggente con talune norme eurounitarie, deve preliminarmente rilevarsi che le norme nazionali non possono essere disapplicate per il preteso contrasto con il diritto comunitario in quanto i singoli Stati membri hanno competenza primaria in materia di tutela della salute collettiva.
Invero l'art. 168, par. 7, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, statuisce che ogni Stato membro definisce autonomamente la predisposizione e l'organizzazione del sistema sanitario, nonché l'assegnazione delle risorse ad esso destinate, ed è responsabile della gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica.
A tal proposito appare del tutto condivisibile quanto affermato nell'ordinanza cautelare del Tribunale di
Latina del 23.02.2022 che, facendo proprie “ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni espresse dal
Tribunale di Roma in una recente ordinanza”, rileva che “la materia degli obblighi vaccinali non costituisce in sé oggetto di una disciplina dell'Unione, e rispetto ad essa ogni Stato mantiene nell'ordinamento interno ampio margine di autonomia, come è agevolmente verificabile dall'assenza di uniformità tra gli Stati membri in merito alla previsione di vaccinazioni obbligatorie.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, i diritti fondamentali garantiti nell'ordinamento giuridico dell'Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione, ma non al di fuori di esse.
Anche la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato, a partire dalla sentenza n. 80 del 2011 sino alla sentenza n. 194 del 2018, che “le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali sono applicabili agli Stati membri solo quando questi agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione” (sentenza n. 63 del
2016 e nello stesso senso sentenza n. 111 del 2017).
La Corte di Cassazione, dal canto suo, si è sempre allineata a dette posizioni, affermando ripetutamente
l'irrilevanza della Carta dei diritti fondamentali nelle materie non regolate dal diritto UE, al fine di respingere… richieste di disapplicazione di norme interne, per presunta contrarietà a diritti e principi riconosciuti nella Carta.
Pertanto: non rientrando la materia degli obblighi vaccinali tra quelle di competenza dell'Unione, va escluso che l'art. 3 CDFUE sia una norma che possa da sola legittimare la disapplicazione di una normativa interna che imponga un obbligo vaccinale”.
Sul punto si è espressa anche la Corte d'Appello di Trieste affermando che “quanto al Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea, si deve osservare che la competenza comunitaria nel campo della
“tutela e miglioramento della salute umana” (art. 6 lettera a) è limitata al sostegno, coordinamento o completamento dell'azione degli Stati membri, i quali conservano perciò in questa materia il loro potere legislativo autonomo e discrezionale;
solo entro questi limiti quindi la tutela della salute umana – citata in varie norme del Trattato (artt. 9, 36, 137, 168, 169, 191) – costituisce un obiettivo programmatico perseguibile da parte dell'Unione.
In concreto si deve escludere che le disposizioni italiane contestate dagli appellanti siano in contrasto con il suddetto obiettivo, essendo state anzi emanate allo scopo specifico di perseguirlo;
questione diversa è poi quella relativa alla loro efficacia ed utilità rispetto al conseguimento di tale scopo (che è appunto l'oggetto delle contestazioni sollevate dagli appellanti): la scelta dei mezzi e degli strumenti da utilizzare a questo fine rientra però nella competenza autonoma dei singoli Stati e l'esercizio di questo potere non può essere di per sé in contrasto con il Trattato (salvo il rispetto delle eventuali norme comunitarie di coordinamento, come ad esempio il Regolamento del Parlamento e del Consiglio 2021/953/UE del 14/6/2021, che però non risulta siano state violate dall'Italia)” (v. sentenza n. 120/2023 della Corte d'Appello di Trieste).
Per quanto concerne la questione dell'utilità della vaccinazione deve oramai considerarsi alla stregua di fatto notorio ai sensi dell'art. 115 co. 2 c.p.c., e comunque fondato sulla migliore scienza ed esperienza del momento storico, l'assunto secondo il quale la vaccinazione, pur non impedendo il contagio, riduce la possibilità di contrarre il virus e in ogni caso fornisce protezione contro lo sviluppo di forme gravi di malattia.
In questo senso, si tenga conto, ad esempio, di quanto asserito dall'Istituto Superiore di Sanità (in seguito anche solo “ ) in un suo rapporto: “il report si riferisce a circa 14 milioni di persone vaccinate con Pt_2 almeno una dose, che rappresentano quasi un quarto della popolazione italiana. La valutazione del rischio di COVID-19 arriva ad oltre 130 giorni dalla somministrazione della prima dose.
Rispetto al precedente report la popolazione in studio si caratterizza per l'aumento di soggetti vaccinati nella classe di età da 40 anni in su. Si riscontra inoltre un aumento delle vaccinazioni con OM e
RI e l'inizio delle somministrazioni del vaccino Janssen.
In questa analisi si conferma come i rischi di infezione da SARS-CoV-2, ricovero, ammissione in terapia intensiva e decesso diminuiscano rapidamente dopo le prime due settimane e fino a circa 35 giorni dopo la somministrazione della prima dose. Dopo i 35 giorni si osserva una stabilizzazione di questa riduzione che è di circa l'80% per il rischio di diagnosi, il 90% per il rischio di ricovero e di ammissione in terapia intensiva e il
95% per il rischio di decesso. Questi effetti sono simili sia negli uomini che nelle donne e in persone in diverse fasce di età. Anche per gli operatori sanitari e per gli ospiti delle RSA si osservano riduzioni di ricovero simili.
A partire dai 105-112 giorni dalla vaccinazione si osserva una ulteriore riduzione del rischio di diagnosi, con un effetto simile negli uomini, nelle donne e in persone in diverse fasce di età. Al momento non vengono rilevati aumenti nel rischio di diagnosi nei periodi di osservazione più lunghi dopo la vaccinazione, questo suggerisce una protezione protratta nel tempo.” Alla luce delle suesposte considerazioni svolte dall' ente dall'indubbia autorevolezza, appare chiaro Pt_2 che i timori circa l'utilità dei vaccini anti-COVID-19 non sono dovuti tanto ad un'effettiva carenza di dati sugli effetti dei predetti sieri quanto ad una posizione ideologica ed irrazionale.
In conclusione, posto che i vaccini si sono rivelati oltremodo efficaci nel contenimento del contagio, non si può che constatare, da un lato, la piena giustificabilità, in ragione della necessità di tutelare salute pubblica, della disparità di trattamento tra vaccinati e non vaccinati e, dall'altro, l'indiscutibile proporzionalità della compressione dei diritti facenti capo a questi ultimi;
opinione, quest'ultima, che, del resto, appare condivisa anche dalla Corte costituzionale stessa che, nel comunicato stampa d.d. 1.12.20“Sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull'obbligo vaccinale del personale sanitario 22, con riguardo al personale sanitario, ha statuito chiaramente che.”
Più in dettaglio, con riferimento agli artt. 4, commi 1, 4, 5 e 7; 4-bis, comma 1; e 4-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, come rispettivamente introdotti e modificati, gli artt.
4-bis e 4-ter, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 4 marzo 2022, n. 18, come successivamente modificato dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 2022, n. 52, la Corte Costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 15 del 2023, dichiarando in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di incostituzionalità, che, per quanto d'interesse ai fini del presente giudizio, hanno carattere assorbente rispetto a tutti i rilievi avversari. Basti in questa sede richiamare le parole della Corte: “La scelta operata di non prevedere per i lavoratori, esercenti le professioni sanitarie o operatori di interesse sanitario, o impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, che avessero deciso di non vaccinarsi, un obbligo del datore di lavoro di adibizione a mansioni anche diverse, a differenza di quanto invece stabilito per coloro che dovessero omettere o differire la vaccinazione a causa di accertato pericolo per la salute o per il personale docente ed educativo della scuola, non risulta contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza. Tale scelta, giacché correlata alle condizioni di idoneità richieste per l'espletamento di peculiari attività lavorative, appare, piuttosto, suffragata dalla necessità dell'adozione di misure provvisorie, indispensabilmente collegate alla evoluzione delle conoscenze scientifiche, culminando in un bilanciamento tra il diritto fondamentale al lavoro del dipendente, la libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute pubblica, cui si correla l'esigenza di mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”.
Tali argomentazioni sulla natura non discriminatoria della previsione “non sono scalfite dal considerando 36 pagina 7 Regolamento Europeo 953/21 trattandosi di disposizione riguardante lo specifico, diverso, ambito della libera circolazione delle persone durante la pandemia” (Tribunale di Venezia, sez. lav., 05/07/2022, n.
443).
Sempre in ordine al diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro dei dipendenti sul presupposto che la vaccinazione sia inutile o insufficiente se non addirittura deleteria, si riporta la giurisprudenza amministrativa anch'essa di segno opposto alle tesi di parte ricorrente:
“la previsione dell'obbligo vaccinale anche per il personale scolastico, difatti, si colloca razionalmente tra le misure introdotte dal legislatore per assicurare lo svolgimento dell'attività scolastica in presenza ritenuto un obiettivo politicamente affermato a livello normativo già dall'art. 1 del D.L. 6.8.2021,n.111 (“Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da nelle istituzioni Per_1
educative, scolastiche e universitarie”), convertito con modificazioni con L. 24 settembre 2021, n. 133, in base al quale “nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia (…) e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza” (art. 1, comma 1);
c) le prospettate lesioni al diritto alla salute individuale risultano adeguatamente tutelate dall'esenzione o dal differimento dell'obbligo vaccinale prevista ai sensi dell'art. 4, co. 2 del D.l. n. 44 del 2021 conv. in legge
n. 76 del 2021, in presenza di condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, non potendo diversamente essere rimesse valutazioni di carattere medico-scientifico rilevanti per la salute stessa del vaccinando a opinioni personali di costui;
in ordine poi alla prospettata lesione di un diritto costituzionalmente tutelato a non essere vaccinato, come già affermato nel Decreto monocratico
7394/2021, deve essere rilevato ad una sommaria delibazione che “il prospettato diritto, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere
l'estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell'essenziale servizio pubblico della scuola in presenza” e “che nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti appare in ogni caso di gran lunga prevalente rispetto all'interesse dei docenti che non vogliono sottoporsi al vaccino quello pubblico finalizzato ad assicurare al contempo il corretto svolgimento dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e a circoscrivere il più possibile potenziali situazioni in grado di incrementare la circolazione del virus;
”(cfr. TAR Lazio RG 13022_21). - Parimenti infondata deve ritenersi l'asserita violazione da parte del D.L. 111/2021 di norme ordinarie italiane specificatamente dedicate alla sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare dell'art. 2087 c.c. e degli artt. 5 e 9 dello Statuto dei lavoratori.
Per quanto concerne l'eccepita violazione dell'art. 2087 c.c., l'assunto attoreo che la sottoposizione a tampone oro-faringeo ogni 48 ore provocherebbe inevitabilmente un pregiudizio alla salute del lavoratore non risulta supportato da alcun riscontro probatorio.
Per converso si sottolinea come l'Amministrazione convenuta, in qualità di datore di lavoro, sia tenuta al rispetto delle indicazioni del D.L. 111/2021 proprio allo scopo di garantire la tutela delle condizioni di lavoro di cui all'art. 2087 c.c., dunque allo scopo di limitare il contagio all'interno degli istituti scolastici e di prevenire l'insorgenza di sindromi legate al contagio tra gli alunni, tra i docenti e tra il personale amministrativo.
In relazione alla violazione dell'art. 5 dello Statuto dei lavoratori, si evidenzia che il divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sull'idoneità e sull'infermità per malattia del lavoratore riguarda unicamente il controllo delle assenze per infermità che spettano ai servizi ispettivi. Si tratta perciò di una disposizione inconferente.
Per converso l'art. 9 dello Statuto sancisce che i lavoratori hanno il diritto di controllare l'applicazione delle norme sulla sicurezza. In merito, non si comprende come l'applicazione di norme emergenziali a tutela della salute del lavoratore e dell'intera comunità possano contrastare con una simile disposizione.
- In riferimento alla tesi sostenuta dal ricorrente in ordine all'illegittimità del secondo provvedimento di sospensione sulla base dell'efficacia retroattiva del D.L. 24/2022, pubblicato in G.U. in data 24.3.2022, ci si limita a rilevare che ai sensi dell'art. 11 delle preleggi la legge non ha effetto retroattivo.
Tale principio, in quanto privo di rango costituzionale, può essere derogato dal Legislatore, ma la retroattività deve essere sancita espressamente da quest'ultimo o comunque, deve ricavarsi in maniera non equivoca dalla formulazione della norma;
nel dubbio, la legge dovrà considerarsi irretroattiva.
La parte innovativa del nuovo art.
4-ter.2, in cui si collega l'obbligo vaccinale alle sole attività a contatto con gli alunni, ossia quella di cui al secondo comma, non fa alcun riferimento all'espressione “dal 15 dicembre
2021 al 15 giugno 2022” contenuta nel primo comma.
Non si può quindi affermare che, nel caso del DL 24/2022, la retroattività possa ricavarsi in maniera non equivoca dalla norma e, tantomeno, che sia sancita espressamente dal legislatore. Il decreto-legge in parola determina, dunque, unicamente l'abrogazione pro-futuro degli atti legislativi precedenti, ove incompatibili.
In conclusione entrambi i provvedimenti di sospensione contestati devono ritenersi legittimi.
- Sul presunto diritto alla corresponsione dell'assegno alimentare di cui all'art. 82 D.P.R. 3/1957 per il periodo della sospensione dal servizio, deve rilevarsi che l'art. 2 D.L. 172/2021 statuisce espressamente che
“per il periodo di sospensione (per mancata vaccinazione, n.d.r.), non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.
Ne consegue che il lavoratore sospeso per mancata vaccinazione, non essendo ammesso a godere di alcun compenso o emolumento, non può neanche accedere all'assegno alimentare di cui all'art. 82 D.P.R. 3/1957 per il caso della sospensione del rapporto di lavoro.
In sostanza, la norma generale che prevede l'assegno alimentare per i pubblici impiegati sospesi (art. 82
D.P.R. 3/1957) è da ritenersi derogata dalla lex specialis di cui all'art. 2 D.L. 172/2021.
Senza contare che nel caso in esame la sospensione dal lavoro non è indipendente dalla volontà del lavoratore, ma deriva da una sua precisa scelta e anzi dall'inadempimento di un preciso obbligo posto dal
Legislatore per salvaguardare la sicurezza degli utenti e del personale della scuola e in generale la salute pubblica.
Ne consegue che non possono essere richiamate, in via analogica, le disposizioni che prevedono il pagamento di un assegno alimentare (come appunto l'art. 82 del DPR 3/1957) e che non è neppure ravvisabile una disparità di trattamento in danno dei docenti non vaccinati rispetto agli altri lavoratori sospesi dal servizio per ragioni diverse.
In tal senso si è espressa recentemente la Corte di Cassazione rilevando che “la successiva giurisprudenza del Giudice delle leggi ha ribadito il principio già espresso, ritenendo non comparabile la sospensione che qui viene in rilievo con altre ipotesi in relazione alle quali è comunque assicurato al lavoratore sospeso l'assegno alimentare, ed ha evidenziato che “non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa” (Corte Cost. n. 188/2024)”
(Cass. civ. sez. lav. N. 1881/2025). La richiesta in tal senso formulata da parte ricorrente non può pertanto essere accolta.
2) Per quanto concerne la pretesa sub B) di premessa, il procedimento disciplinare I.D. 4462 ha sanzionato assenze giornaliere e orarie del prof. , il quale, sebbene “utilizzato in attività di supporto Parte_1
all'istituzione scolastico ai sensi dell'art. 4 ter.2 del D.L. 44/2021 … con orario lavorativo di 36 settimanali, più precisamente 6 ore giornaliere dal lunedì al sabato” ha “arbitrariamente seguito un orario di 18 ore settimanali” (cfr. segnalazione disciplinare del D.S. - All. 2 resistente).
In particolare al ricorrente è stata irrogata la sanzione della sospensione dall'insegnamento per quindici giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 494, lett. a) del D. Lgs. n. 297/1994, in quanto assente ingiustificato dal servizio nelle giornate del 4-11-18-25 maggio 2022, per un totale di 4 giornate di assenza ingiustificata,
e per aver abbandonato in anticipo il posto di lavoro nelle giornate del 2-3-5-6-7-9-10-12-13-14-16-17-19-
20-21-23-24-26-27-28 maggio 2022, per un totale di 26 ore di assenza ingiustificata.
Il ricorrente contesta l'interpretazione dell'art.
4-ter. 2, c. 3 del D.L. 44/2021 operata dal
[...]
con la nota AOODPIT.659.31-03-2022 e fatta propria dal Dirigente scolastico con l'adozione Controparte_1
dell'atto datoriale prot. n. 3759/2022, da ciò facendovi discendere l'irrilevanza disciplinare dei fatti addebitati e sanzionati.
Alla base della doglianza viene posta l'asserita inapplicabilità al caso di specie del Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo concernente i criteri di utilizzazione del personale (della scuola) dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute stipulato il 25/06/2008, il cui art. 8 prevede proprio l'estensione dell'orario di lavoro a 36 ore settimanali.
Sul punto, asserisce il ricorrente, l'orario di lavoro continuava ad essere di 18 ore settimanali, poiché il citato C.C.N.I. non “concerne docenti dichiarati “temporaneamente inidonei alle proprie funzioni” per un qualsiasi motivo (che continua a NON esistere), ma solo “per motivi di salute”, e pertanto la formula “per quanto compatibile” (riportata dall'art.
4-ter.2 del D.L. 1° aprile 2021 n. 44: vedi infra) non può in alcun modo rendere “compatibile” una disposizione nata con una ratio (tutelare un docente alle prese con un proprio problemi di salute, avvantaggiandolo) in fonte normativa per provvedimenti ispirati dalla ratio opposta (sanzionare un docente sano per supposti ed indimostrati pericoli per la salute altrui)”.
Al riguardo, è agevole contraddire evidenziando quanto pure esplicitato nella seconda parte della motivazione dell'atto sanzionatorio oggetto dell'odierno ricorso (cfr. pag. 3 dell'atto prot.
AOODRFVG.13910.21-10- 2022 – All. 4 resistente). L'art.
4-ter. 2 del D.L. 1° aprile 2021 n. 44, introdotto dal D.L. 24 marzo 2022 n. 24 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022 n. 52, prevede al c. 3 che dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022,
l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 “impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica. Il quinto periodo si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni”.
Con l'ultimo periodo appena riportato è stato lo stesso Legislatore a legittimare, mediante un intervento chiarificatore aggiuntivo di un sesto periodo al c. 3 dell'art.
4-ter.2 del D.L. cit., la lettura interpretativa operata dal con la citata nota AOODPIT.659.31-03-2022 e fatta propria dal Controparte_1
Dirigente scolastico con l'adozione del menzionato atto datoriale, nel senso dell'estensione della prestazione lavorativa a 36 ore settimanali per i docenti, refrattari a vaccinarsi, utilizzati in attività di supporto alla istituzione scolastica.
Ora, l'unica normativa da potersi applicare al caso di specie nei limiti della richiamata compatibilità, essendo l'unica esistente in materia per il personale della scuola, è quella di cui al Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo concernente i criteri di utilizzazione del personale (della scuola) dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute stipulato il 25/06/2008, il cui art. 8 prevede proprio l'estensione dell'orario di lavoro a 36 ore settimanali;
disposizione, quest'ultima, certamente compatibile con quanto complessivamente disposto dal cit. art.
4-ter.2, a differenza, in via esemplificativa, dell'art. 6 del menzionato C.C.N.I., laddove prevede un contratto individuale da stipularsi a richiesta dell'interessato e che attribuisce, pertanto, un diritto in capo al dipendente certamente incompatibile con l'obbligo che la normativa in commento “impone al dirigente scolastico …” nel caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale dei docenti.
Tutto quanto esposto, ha ricevuto anche l'avallo della giurisprudenza, laddove è stato affermato che
“L'equiparazione, quanto a regime normativo e contrattuale, tra docenti inadempienti all'obbligo vaccinale
e docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni è espressamente prevista dall'art.
4- ter.2, D.L. n. 44/2021. Pertanto, le circolari 28.3.2022, n. 620 e 31.3.2022, n. 659 sono state adottate dal
resistente conformemente alla normativa nazionale sull'obbligo vaccinale, la cui legittimità, CP_1
anche sotto il profilo della ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza, è stata già favorevolmente apprezzata dalla giurisprudenza amministrativa alla quale il Collegio si conforma” (Tar Lazio, Sezione Terza
Bis, sentenza 24/04/2023 n. 7073). Inoltre legittimamente per il periodo 1 aprile - 15 giugno 2022, i docenti inadempienti all'obbligo vaccinale hanno ottenuto il beneficio di poter rientrare in servizio, essere pienamente retribuiti, e ciò NON svolgendo attività diversa da quella prevista dal proprio mansionario, ma svolgendo attività diversa dall'insegnamento
COMUNQUE correlata alla funzione docente.
Non corrisponde al vero che “l'orario lavorativo” previsto da contratto sarebbe di 18 ore.
Le 18 ore infatti corrispondono, in realtà, alle “Attività di insegnamento”, così come previste dall'art. 28 del
CCNL 2006-2009 ancora applicabile sul punto, per cui (co. 5): “Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti
d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.”
Ma le mansioni di un docente non afferiscono esclusivamente alle mere attività di insegnamento.
Ai sensi dell'art. 28 co. 4, infatti, “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento”.
E l'art. 29 tratta delle ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO, che vengono effettuate al di fuori dell'orario di 18 ore previsto per le attività di insegnamento nella scuola secondaria (il docente insegna nella scuola secondaria di primo grado), e specifica che essa “comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.” Tra le attività di carattere collegiale per altro viene inserito anche lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (ciò, si precisa, anche per quanto riguarda la correlata attività di timbratura dei fogli d'esame). Si aggiungono poi la gestione del rapporto con le famiglie e con gli studenti (co. 4) e l'accoglienza e la vigilanza degli alunni (co.
5), le attività di ricerca e innovazione di cui all'art. 31 ecc.
In altri termini l'orario di 18 ore è precipuamente connesso allo svolgimento delle attività di insegnamento, ma al di fuori di questa il personale docente ha altre mansioni, certamente con una maggiore autonomia d'orario, ma che fanno parte a pieno titolo delle mansioni da svolgere.
Per questi motivi
, nel momento in cui il personale docente non è impegnato nell'Attività di insegnamento, risulta del tutto ingiustificato attribuire un orario di lavoro complessivo di 18 ore.
Ciò comporterebbe un'inaccettabile discriminazione, potenzialmente lesiva dei principii di uguaglianza e parità di trattamento, non solo nei confronti del personale della Pubblica Amministrazione in generale, che svolge un orario che mediamente corrisponde alle 36 ore (come il personale ATA e il personale non facente parte del Comparto Scuola), ma soprattutto nei confronti del personale docente adempiente all'obbligo vaccinale che, oltre a dover svolgere 18 ore di Attività di insegnamento, deve altresì, quotidianamente, portare a termine tutte le ulteriori mansioni correlate alle Attività funzionali all'insegnamento, e ciò al di fuori delle predette 18 ore.
Pertanto dovendo ritenersi il prof. assente ingiustificato dal servizio, la sanzione disciplinare Parte_1
irrogatagli risulta essere legittima e conseguentemente l'impugnazione va rigettata.
3) In merito alla pretesa sub C) di premessa, non può condividersi la lamentata illegittimità della revoca del passaggio alla fascia superiore in primis per la mancata notifica al prof. del decreto che l'avrebbe Parte_1
disposta, in forza del chiaro dato letterale dell'art. 497, comma 1, del D. Lgs n. 297/1994, il quale stabilisce che “la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 494 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio”.
Si tratta di una conseguenza automatica ed accessoria alla sanzione inflitta al docente, di talché nessuna rilevanza assume la pretesa mancata notificazione del relativo decreto, di natura meramente interna e ricognitiva.
In sostanza, la revoca del passaggio di classe stipendiale è un atto dovuto e vincolato nel quantum, in relazione al quale nessuna discrezionalità era ed è possibile, essendo una misura disposta direttamente dalla legge (che il docente non può ignorare e l'amministrazione non può disattendere).
Alla luce delle considerazioni che precedono vanno disattese tutte le domande attoree.
Attesa nondimeno la complessità della materia trattata, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
1) Respinge le domande formulate dall'odierno attore.
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 10/04/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci